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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/09/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1996/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1996/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. Emanuele
Gualniera nell'interesse di (già Controparte_1 [...]
; avv. Benedetto Calderone per l'attrice CP_2 Parte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza
[...]
dell'8/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
4/03/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento in precedenza adottato e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Falcone il 04/03/1968, elettivamente domiciliata in Barcellona
P.G., Via Regina Margherita n. 172, presso lo studio dell'avv.
Benedetto Calderone, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-attrice-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, P. IVA elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Palermo, Piazza Giovanni Amendola n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Gualniera, che la rappresenta e difende come
Pag. 1 a 11 R. G. n. 1996/2019
da procura in atti;
-convenuta-
E
, C.F. ; Controparte_3 C.F._2
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento del danno da lesioni personali.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 07/12/2019, Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_3 CP_2
per sentir condannare quest'ultima al pagamento, in proprio
[...]
favore, della somma di euro 49.000,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta congrua dal giudice, a titolo di indennizzo per i danni riportati a seguito dell'incidente occorsole in data
10/12/2014.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice esponeva che, in data
10/12/2014, alle ore 21:00 circa, si trovava sulla vettura Mitsubishi
Pajero targ. ZA403YE, assicurata con polizza e Controparte_2
di proprietà del marito , il quale, alla guida del Controparte_3
mezzo, stava percorrendo la Via C. Germanò del Comune di Rodì
Milici, nel tratto con direzione di marcia obbligata verso Milici;
accortosi della presenza di alcuni amici che si trovavano in piedi sul lato opposto della strada, il , volendo avvicinarsi per CP_3
salutarli unitamente alla moglie, si fermava sul lato destro della carreggiata ed invitava quest'ultima a scendere dalla vettura, per poi ripartire improvvisamente al fine di accostare il mezzo ancor
Pag. 2 a 11 R. G. n. 1996/2019
più a destra e non creare ulteriore intralcio alla circolazione, senza accorgersi che la moglie non aveva ancora completato la manovra di discesa e provocandone, conseguentemente, la caduta a terra.
Accadeva poi che, il giorno successivo, in ragione della persistenza dei dolori causati dall'impatto, si faceva accompagnare al P.S. dell'Ospedale di Milazzo, ove le era diagnosticata “frattura limitante somatica superiore D12” con prognosi di giorni 30; che, sottopostasi ad un ciclo di cure e terapie mediche sotto la supervisione del proprio ortopedico di fiducia, dott. Per_1
in data 11/05/2015 era dallo stesso dichiarata
[...]
clinicamente guarita, con postumi da valutare in separata sede;
in data 04/02/2017, si sottoponeva a nuovo esame RM presso l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, che documentava
“schiacciamento traumatico dei soma di D12 con irregolarità del profilo corticale anteriore dello stessi. Accentuazione della cifosi dorsale con conseguente riduzione in ampiezza degli spazzi discali anteriormente”.
Sottoposta a visita ortopedica in data 07/02/2017, il medico fiduciario della compagnia assicurativa convenuta, dott. Per_2
quantificava i postumi invalidanti residuati in capo alla
[...]
stessa nella misura del 9%, con l'attribuzione di una ITA di giorni
30, di una ITP di giorni 30 al 75% e di una ITP di ulteriori giorni 30 al 50%; che, in data 24/03/2017, le prospettava Controparte_2
il pagamento di euro 16.076,71, oltre onorari, condizionandone l'invio ad un riscontro probatorio in merito all'evento dannoso ed
Pag. 3 a 11 R. G. n. 1996/2019
alla sussistenza di un nesso eziologico tra lo stesso ed i danni riscontrati sulla persona dell'attrice. Ma, nonostante ella avesse provveduto all'espletamento di detto incombente mediante l'invio di una e-mail recante la dichiarazione di un testimone a comprova dell'occorso, la società convenuta non dava seguito alla richiesta di indennizzo.
Ciò premesso, deduceva l'esclusiva Parte_1
responsabilità di , conducente e proprietario Controparte_3
della vettura assicurata con polizza nella Controparte_2
causazione del sinistro per cui è causa, con conseguente obbligo della predetta società di assicurazioni di indennizzarla per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente.
In particolare, l'attrice chiedeva di: “1) Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile a fatto e colpa del sig. proprietario e conducente della vettura Controparte_3
Mitsubishi Pajero targ. ZA403YE; 2) Ritenere e dichiarare che la concludente ha diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni occasionati dal riferito incidente e, per l'effetto, condannare la convenuta società assicurativa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore, per tutte le causali risarcitorie di cui in premessa (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), della somma di euro 49.000,00, ovvero al pagamento di quelle altre somme, maggiori o minori, che potranno meglio essere
Pag. 4 a 11 R. G. n. 1996/2019
indicate in corso di causa (anche a seguito delle risultanze della espletanda C.T.U.), o, comunque, che saranno ritenute congrue dal giudicante, oltre rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno ex artt. 1224 e 1226 c.c., ed interessi sulle somme via via annualmente rivalutate, nella misura legale ex art. 1284 1° comma c.c. dal fatto illecito alla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella misura stabilita dall'art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo”.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/03/2020, si costituiva contestando integralmente l'avversa Controparte_2
domanda e chiedendone il rigetto, unitamente alla condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.
Non si costituiva . Controparte_3
Istruita solo in via documentale, a seguito del rigetto delle istanze istruttorie articolate da parte attrice, la causa era rinviata, dopo precedenti rinvii, all'udienza del 08/07/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'udienza così fissata era sostituita con lo scambio di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
La ha agito nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_2
Pag. 5 a 11 R. G. n. 1996/2019
del primo in ordine alla causazione del sinistro occorsole in data
10/12/2014, nonché per ottenere la condanna della seconda al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell'incidente, sulla scorta della polizza assicurativa stipulata dal marito, proprietario e conducente del veicolo sinistrato, con la stessa società convenuta.
La domanda di parte attrice va ricondotta sub specie di azione diretta del danneggiato ex art. 144 cod. ass. private, ai sensi del quale “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Ne deriva che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo all'attrice presuppone il previo accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro, Controparte_3
occorrendo che la danneggiata fornisca validi elementi di prova in ordine all'evento lesivo, al pregiudizio sofferto ed al nesso di causalità tra il primo ed il secondo, in ossequio alle regole vigenti in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
Orbene, nel caso di specie non risulta che il suddetto onere probatorio sia stato soddisfatto.
In ordine al profilo relativo alla dimostrazione dell'evento generatore del danno, va sottolineato – così da prendere posizione
Pag. 6 a 11 R. G. n. 1996/2019
sulla richiesta di parte attrice avente ad oggetto l'ammissione della prova per testimoni sulle relative circostanze – che le affermazioni di quest'ultima in merito alla data dell'occorso ed alle modalità con cui lo stesso si sarebbe verificato risultano sfornite di qualsivoglia base probatoria.
Al riguardo, va ribadito in tale sede quanto affermato con il provvedimento del 07/11/2022, di rigetto delle istanze istruttorie articolate dall'attrice nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., e cioè che le stesse non appaiono ammissibili in quanto formulate in violazione dei criteri stabiliti dall'art. 244
c.p.c., ovvero senza la specifica indicazione dei capitoli di prova sui quali i testi dovrebbero essere chiamati a deporre, bensì nella forma di un generico richiamo all'esposizione dei fatti svolta nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 12292/2011: “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto dagli artt. 230 e 244 c.p.c., devono essere dedotte per articoli separati e specifici.
Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova, tramite una c.d. “lettura estrapolativa” dell'atto di parte, contrastandovi il principio della disponibilità della prova”).
Orbene, posto che l'inammissibilità della prova testimoniale in
Pag. 7 a 11 R. G. n. 1996/2019
relazione alla data del sinistro ed alle modalità di svolgimento del medesimo (e, quindi, la mancata dimostrazione dell'occorso) risulta, di per sé, bastevole ai fini del rigetto della domanda attorea, va evidenziato – per esigenze di completezza espositiva – che, in ogni caso, nessun rilievo può essere attribuito alla relazione di consulenza medico-legale a firma del dott. del Persona_1
10/03/2017 in ordine alla prova dei danni sofferti dall'attrice ed alla compatibilità degli stessi con la dinamica dell'asserito sinistro, in quanto, come affermato da costante giurisprudenza, le relazioni dei consulenti tecnici di parte costituiscono delle mere allegazioni difensive, prive di valore probatorio autonomo e rimesse, quanto alla valutazione del loro contenuto, al libero apprezzamento del giudice, il quale non è pertanto obbligato a tenerne conto ai fini della decisione.
Senza recedere dalle suesposte considerazioni e passando all'esame dell'istanza rivolta dall'attrice allo scrivente affinché ordinasse a controparte l'esibizione in giudizio della relazione di consulenza medico-legale a firma del medico fiduciario di
[...]
dott. avente ad oggetto gli CP_2 Persona_2
accertamenti ed esami condotti sulla persona dell'istante al fine di verificare la presenza ed entità di eventuali postumi invalidanti in vista di un ipotetico risarcimento, va osservato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova
Pag. 8 a 11 R. G. n. 1996/2019
dei fatti non possa in alcun modo essere fornita od acquisita con altri mezzi e, in ogni caso, l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa, non potendo detto strumento supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 25521 del 24/09/2024;
Cass. Civ. n. 27412 del 08/10/2021; Cass. Civ. n. 18152 del
31/08/2020; Cass. Civ. n. 24188 del 25/10/2013).
Orbene, nel caso di specie costituiva precipuo onere della danneggiata procurarsi copia della succitata relazione e, pertanto, la stessa non può invocare l'art. 210 c.p.c. al fine di colmare il difetto di prova dei fatti dedotti in giudizio, ostandovi le suesposte considerazioni in merito al riparto dei carichi probatori e, più in generale, il principio di parità delle parti nello svolgimento del processo.
In ogni caso anche acquisita agli atti la relazione della compagnia assicuratrice, resterebbe non provato l'an come peraltro esposto dalla predetta convenuta nella email del 24.03.2017, precisando che “… nonostante le attività istruttorie espletate, non possiamp formulare alcuna offerta poiché la vicenda, nel suo evolversi, trattandosi di evento avvenuto nell'ambito familiare, non risulta ancora del tutto chiara …”, lacuna probatoria non colmata nel corso del presente processo.
Consegue che il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice rende superfluo l'espletamento di C.T.U.
Pag. 9 a 11 R. G. n. 1996/2019
medico-legale, ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, essa non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, bensì uno strumento finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non potendo pertanto trovare ingresso nella causa qualora la parte interessata lo abbia invocato al fine di colmare le proprie carenze probatorie o di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, n.
26048 del 07/09/2023; Cass. Civ., sez. III, n. 19631 del
18/09/2020).
Alla luce delle suesposte considerazioni e, segnatamente, della mancata prova della responsabilità di nella Controparte_3
causazione del sinistro del 10/12/2014, va disposto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1
di Controparte_2
Le motivazioni determinanti il rigetto della domanda e la astratta possibilità della sua proposizione -data dagli eventi stragiudiziali- inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 1996/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
– dichiara la contumacia di;
Controparte_3
Pag. 10 a 11 R. G. n. 1996/2019
– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– compensa le spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 15/09/2025
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1996/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. Emanuele
Gualniera nell'interesse di (già Controparte_1 [...]
; avv. Benedetto Calderone per l'attrice CP_2 Parte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza
[...]
dell'8/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
4/03/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento in precedenza adottato e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Falcone il 04/03/1968, elettivamente domiciliata in Barcellona
P.G., Via Regina Margherita n. 172, presso lo studio dell'avv.
Benedetto Calderone, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-attrice-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, P. IVA elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Palermo, Piazza Giovanni Amendola n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Gualniera, che la rappresenta e difende come
Pag. 1 a 11 R. G. n. 1996/2019
da procura in atti;
-convenuta-
E
, C.F. ; Controparte_3 C.F._2
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento del danno da lesioni personali.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 07/12/2019, Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_3 CP_2
per sentir condannare quest'ultima al pagamento, in proprio
[...]
favore, della somma di euro 49.000,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta congrua dal giudice, a titolo di indennizzo per i danni riportati a seguito dell'incidente occorsole in data
10/12/2014.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice esponeva che, in data
10/12/2014, alle ore 21:00 circa, si trovava sulla vettura Mitsubishi
Pajero targ. ZA403YE, assicurata con polizza e Controparte_2
di proprietà del marito , il quale, alla guida del Controparte_3
mezzo, stava percorrendo la Via C. Germanò del Comune di Rodì
Milici, nel tratto con direzione di marcia obbligata verso Milici;
accortosi della presenza di alcuni amici che si trovavano in piedi sul lato opposto della strada, il , volendo avvicinarsi per CP_3
salutarli unitamente alla moglie, si fermava sul lato destro della carreggiata ed invitava quest'ultima a scendere dalla vettura, per poi ripartire improvvisamente al fine di accostare il mezzo ancor
Pag. 2 a 11 R. G. n. 1996/2019
più a destra e non creare ulteriore intralcio alla circolazione, senza accorgersi che la moglie non aveva ancora completato la manovra di discesa e provocandone, conseguentemente, la caduta a terra.
Accadeva poi che, il giorno successivo, in ragione della persistenza dei dolori causati dall'impatto, si faceva accompagnare al P.S. dell'Ospedale di Milazzo, ove le era diagnosticata “frattura limitante somatica superiore D12” con prognosi di giorni 30; che, sottopostasi ad un ciclo di cure e terapie mediche sotto la supervisione del proprio ortopedico di fiducia, dott. Per_1
in data 11/05/2015 era dallo stesso dichiarata
[...]
clinicamente guarita, con postumi da valutare in separata sede;
in data 04/02/2017, si sottoponeva a nuovo esame RM presso l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, che documentava
“schiacciamento traumatico dei soma di D12 con irregolarità del profilo corticale anteriore dello stessi. Accentuazione della cifosi dorsale con conseguente riduzione in ampiezza degli spazzi discali anteriormente”.
Sottoposta a visita ortopedica in data 07/02/2017, il medico fiduciario della compagnia assicurativa convenuta, dott. Per_2
quantificava i postumi invalidanti residuati in capo alla
[...]
stessa nella misura del 9%, con l'attribuzione di una ITA di giorni
30, di una ITP di giorni 30 al 75% e di una ITP di ulteriori giorni 30 al 50%; che, in data 24/03/2017, le prospettava Controparte_2
il pagamento di euro 16.076,71, oltre onorari, condizionandone l'invio ad un riscontro probatorio in merito all'evento dannoso ed
Pag. 3 a 11 R. G. n. 1996/2019
alla sussistenza di un nesso eziologico tra lo stesso ed i danni riscontrati sulla persona dell'attrice. Ma, nonostante ella avesse provveduto all'espletamento di detto incombente mediante l'invio di una e-mail recante la dichiarazione di un testimone a comprova dell'occorso, la società convenuta non dava seguito alla richiesta di indennizzo.
Ciò premesso, deduceva l'esclusiva Parte_1
responsabilità di , conducente e proprietario Controparte_3
della vettura assicurata con polizza nella Controparte_2
causazione del sinistro per cui è causa, con conseguente obbligo della predetta società di assicurazioni di indennizzarla per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente.
In particolare, l'attrice chiedeva di: “1) Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile a fatto e colpa del sig. proprietario e conducente della vettura Controparte_3
Mitsubishi Pajero targ. ZA403YE; 2) Ritenere e dichiarare che la concludente ha diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni occasionati dal riferito incidente e, per l'effetto, condannare la convenuta società assicurativa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore, per tutte le causali risarcitorie di cui in premessa (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), della somma di euro 49.000,00, ovvero al pagamento di quelle altre somme, maggiori o minori, che potranno meglio essere
Pag. 4 a 11 R. G. n. 1996/2019
indicate in corso di causa (anche a seguito delle risultanze della espletanda C.T.U.), o, comunque, che saranno ritenute congrue dal giudicante, oltre rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno ex artt. 1224 e 1226 c.c., ed interessi sulle somme via via annualmente rivalutate, nella misura legale ex art. 1284 1° comma c.c. dal fatto illecito alla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella misura stabilita dall'art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo”.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/03/2020, si costituiva contestando integralmente l'avversa Controparte_2
domanda e chiedendone il rigetto, unitamente alla condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.
Non si costituiva . Controparte_3
Istruita solo in via documentale, a seguito del rigetto delle istanze istruttorie articolate da parte attrice, la causa era rinviata, dopo precedenti rinvii, all'udienza del 08/07/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'udienza così fissata era sostituita con lo scambio di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
La ha agito nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_2
Pag. 5 a 11 R. G. n. 1996/2019
del primo in ordine alla causazione del sinistro occorsole in data
10/12/2014, nonché per ottenere la condanna della seconda al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell'incidente, sulla scorta della polizza assicurativa stipulata dal marito, proprietario e conducente del veicolo sinistrato, con la stessa società convenuta.
La domanda di parte attrice va ricondotta sub specie di azione diretta del danneggiato ex art. 144 cod. ass. private, ai sensi del quale “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Ne deriva che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo all'attrice presuppone il previo accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro, Controparte_3
occorrendo che la danneggiata fornisca validi elementi di prova in ordine all'evento lesivo, al pregiudizio sofferto ed al nesso di causalità tra il primo ed il secondo, in ossequio alle regole vigenti in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
Orbene, nel caso di specie non risulta che il suddetto onere probatorio sia stato soddisfatto.
In ordine al profilo relativo alla dimostrazione dell'evento generatore del danno, va sottolineato – così da prendere posizione
Pag. 6 a 11 R. G. n. 1996/2019
sulla richiesta di parte attrice avente ad oggetto l'ammissione della prova per testimoni sulle relative circostanze – che le affermazioni di quest'ultima in merito alla data dell'occorso ed alle modalità con cui lo stesso si sarebbe verificato risultano sfornite di qualsivoglia base probatoria.
Al riguardo, va ribadito in tale sede quanto affermato con il provvedimento del 07/11/2022, di rigetto delle istanze istruttorie articolate dall'attrice nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., e cioè che le stesse non appaiono ammissibili in quanto formulate in violazione dei criteri stabiliti dall'art. 244
c.p.c., ovvero senza la specifica indicazione dei capitoli di prova sui quali i testi dovrebbero essere chiamati a deporre, bensì nella forma di un generico richiamo all'esposizione dei fatti svolta nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 12292/2011: “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto dagli artt. 230 e 244 c.p.c., devono essere dedotte per articoli separati e specifici.
Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova, tramite una c.d. “lettura estrapolativa” dell'atto di parte, contrastandovi il principio della disponibilità della prova”).
Orbene, posto che l'inammissibilità della prova testimoniale in
Pag. 7 a 11 R. G. n. 1996/2019
relazione alla data del sinistro ed alle modalità di svolgimento del medesimo (e, quindi, la mancata dimostrazione dell'occorso) risulta, di per sé, bastevole ai fini del rigetto della domanda attorea, va evidenziato – per esigenze di completezza espositiva – che, in ogni caso, nessun rilievo può essere attribuito alla relazione di consulenza medico-legale a firma del dott. del Persona_1
10/03/2017 in ordine alla prova dei danni sofferti dall'attrice ed alla compatibilità degli stessi con la dinamica dell'asserito sinistro, in quanto, come affermato da costante giurisprudenza, le relazioni dei consulenti tecnici di parte costituiscono delle mere allegazioni difensive, prive di valore probatorio autonomo e rimesse, quanto alla valutazione del loro contenuto, al libero apprezzamento del giudice, il quale non è pertanto obbligato a tenerne conto ai fini della decisione.
Senza recedere dalle suesposte considerazioni e passando all'esame dell'istanza rivolta dall'attrice allo scrivente affinché ordinasse a controparte l'esibizione in giudizio della relazione di consulenza medico-legale a firma del medico fiduciario di
[...]
dott. avente ad oggetto gli CP_2 Persona_2
accertamenti ed esami condotti sulla persona dell'istante al fine di verificare la presenza ed entità di eventuali postumi invalidanti in vista di un ipotetico risarcimento, va osservato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova
Pag. 8 a 11 R. G. n. 1996/2019
dei fatti non possa in alcun modo essere fornita od acquisita con altri mezzi e, in ogni caso, l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa, non potendo detto strumento supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 25521 del 24/09/2024;
Cass. Civ. n. 27412 del 08/10/2021; Cass. Civ. n. 18152 del
31/08/2020; Cass. Civ. n. 24188 del 25/10/2013).
Orbene, nel caso di specie costituiva precipuo onere della danneggiata procurarsi copia della succitata relazione e, pertanto, la stessa non può invocare l'art. 210 c.p.c. al fine di colmare il difetto di prova dei fatti dedotti in giudizio, ostandovi le suesposte considerazioni in merito al riparto dei carichi probatori e, più in generale, il principio di parità delle parti nello svolgimento del processo.
In ogni caso anche acquisita agli atti la relazione della compagnia assicuratrice, resterebbe non provato l'an come peraltro esposto dalla predetta convenuta nella email del 24.03.2017, precisando che “… nonostante le attività istruttorie espletate, non possiamp formulare alcuna offerta poiché la vicenda, nel suo evolversi, trattandosi di evento avvenuto nell'ambito familiare, non risulta ancora del tutto chiara …”, lacuna probatoria non colmata nel corso del presente processo.
Consegue che il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice rende superfluo l'espletamento di C.T.U.
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medico-legale, ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, essa non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, bensì uno strumento finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non potendo pertanto trovare ingresso nella causa qualora la parte interessata lo abbia invocato al fine di colmare le proprie carenze probatorie o di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, n.
26048 del 07/09/2023; Cass. Civ., sez. III, n. 19631 del
18/09/2020).
Alla luce delle suesposte considerazioni e, segnatamente, della mancata prova della responsabilità di nella Controparte_3
causazione del sinistro del 10/12/2014, va disposto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1
di Controparte_2
Le motivazioni determinanti il rigetto della domanda e la astratta possibilità della sua proposizione -data dagli eventi stragiudiziali- inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 1996/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
– dichiara la contumacia di;
Controparte_3
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– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– compensa le spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 15/09/2025
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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