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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/07/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3393/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. , nato a [...], il _1 C.F._1
03/03/1976, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Benedino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (TO), Via del Crist n. 6; ricorrente
contro
(C.F. ), residente a[...]; resistente contumace
oggetto: recesso conduttore - mancato rispetto del termine di preavviso
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Pag. 1 a 5 • accertare e dichiarare il diritto di credito del ricorrente nella misura di sei rate di canone contrattuale corrispondenti ai mesi di preavviso da osservarsi per legge e per contratto in caso di recesso;
• per l'effetto condannare il NO al pagamento della _1 somma di Euro 3.000,00=, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
In via istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dal rituale “Vero che”: a)
Nel mese di febbraio 2022, il NO provvedeva a propria _1 cura e spese, con l'ausilio dei NOi ed , Persona_1 Persona_2 alla ritinteggiatura delle pareti interne dei locali dell'intero immobile sito a
Cuceglio, Via Cavour 1/C già concesso in locazione al NO _1
. b) Il pannello della porta di ingresso dell'immobile sito a Cuceglio,
[...]
Via Cavour n. 1/C già concesso in locazione al NO e _1 da questi danneggiato è a tutt'oggi in attesa di riparazione. c) L'immobile sito in Cuceglio, Via Cavour n. 1/C di proprietà del NO _1 già locato al NO , è rimasto sfitto dal 03/11/2021 sino a _1 tutt'oggi. Si indicano a testi: - residente in [...]
(TO), Via Aosta n. 29; - , residente in [...]
(TO), Via Argentera n. 41. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 31.12.2024 e notificato ex art. 140 c.p.c. in data 17/02/2025, ha _1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Ivrea al fine di _1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 3.000,00, oltre interessi, a titolo di indennità per mancato rispetto del termine di preavviso relativo alla locazione dell'immobile sito in Cuceglio (TO), Via Cavour n.
1/C.
non si è costituito nel giudizio. _1
Espletata infruttuosamente la mediazione ante causam, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione orale all'udienza del 7.05.2024.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte convenuta, non costituitasi nel giudizio benché ritualmente intimata.
Pag. 2 a 5 3. Nel merito, valutata la prospettazione difensiva del ricorrente ed il materiale probatorio raccolto, la domanda è ritenuta fondata.
Risultano anzitutto documentate in causa le seguenti circostanze di fatto:
- in data 17.09.2019 (locatore) e _1 _1
(conduttore) hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Cuceglio (TO), Via Cavour n. 1/C, catastalmente identificate al Foglio 11,
Particella 362, Subalterni 19 e 20 (cfr. doc. 1);
- in data 03.11.2021 il conduttore, , ha comunicato al _1 locatore la volontà di recedere anticipatamente dal contratto, fissando al
20.11.2021 la data di riconsegna dell'immobile (cfr. doc. 2);
- in data 26.11.2021 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata nella quale si è impegnato a tinteggiare le pareti interne _1 dell'immobile condotto in locazione nonché a ripristinare il pannello della porta di ingresso e, per contro, ha dichiarato di rinunciare _1 alle sei mensilità del canone di locazione dovute a titolo di preavviso contrattuale (cfr. doc. 3).
Tanto premesso in fatto, si rammenta in linea generale che l'art. 3 comma
6° della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 attribuisce al conduttore la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
La disposizione normativa è stata recepita dalle parti in contratto nella previsione di cui all'art. 20 (dal seguente tenore: il conduttore ha facoltà di comunicare disdetta con preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata
A.R. senza necessitò di comunicare il motivo)
Ebbene, ritenuto assolto dal locatore sulla base della documentazione in atti l'onere di provare l'esistenza del titolo e il recesso anticipato dal contratto esercitato dal conduttore, a fronte dell'allegazione del mancato rispetto del periodo di preavviso il resistente, , rimanendo _1 contumace, si è sottratto all'onere della prova gravante su di lui e consistente nella dimostrazione del rispetto del termine di preavviso, del pagamento dei relativi canoni ovvero dell'esecuzione, secondo gli accordi
Pag. 3 a 5 convenuti il 26.11.2021, della tinteggiatura delle pareti e della riparazione del pannello della porta di ingresso dell'immobile condotto in locazione, né ha allegato, tantomeno, l'esistenza di fatti impeditivi all'adempimento dei medesimi.
Pertanto, il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'obbligo per il conduttore di corrispondere il canone sino al semestre successivo alla data di comunicazione, e pertanto le mensilità da novembre 2021 sino ad aprile 2022 per un totale di € 3.000,00, anche in considerazione del fatto che in quell'arco temporale l'immobile non è stato locato a terzi
(come desumibile dalle fotografie prodotte come doc. 5 che ritraggono l'immobile vuoto e non ammobiliato).
Tale conclusione non è ostacolata dalla circostanza che l'immobile sia stato riconsegnato al locatore, ciò in adesione all'orientamento costante della giurisprudenza secondo cui la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'immobile locato non equivale a rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso, al quale ha diritto per legge (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
05/05/2020, n. 8482; Cass. Civ., Ordinanza n. 9271 del 11/04/2017; Cass. civ., Sez. III, 24/03/2004, n. 5841; quanto alla giurisprudenza di merito, cfr. ex multis Tribunale Firenze, sez. II, 30/01/2025 n. 317; Tribunale Salerno,
Sez. I, 16/03/2022, n. 914; Tribunale Taranto, Sez. II, 01/03/2022, n. 545).
In conclusione, il Tribunale reputa pertanto accertato in giudizio l'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione per il periodo semestrale di preavviso per cui _1 deve essere condannato al versamento in favore di del _1 corrispettivo locatizio dovuto per l'intera durata del semestre di preavviso, pari ad € 3.000,00 (500,00 X 6), oltre interessi legali ex art. 1284 comma
1° c.c. a far data dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
4. Le spese sono poste a carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza.
Il compenso del difensore è liquidato in conformità ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022
(scaglione tariffario compreso tra euro 1.101,00 ad € 5.200,00), applicati i valori minimi tenuto conto della contumacia di parte resistente.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado rubricata al n. 3393/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna
al pagamento, in favore del ricorrente _1
della somma di euro 3.000,00 oltre interessi _1 come in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite _1 che si liquidano nella misura di € 1.300,00 per compenso professionale ed € 125,00 per contributo unificato e marca, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri legali accessori.
Ivrea, 07.07.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 5 a 5