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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6757/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANNELLI Parte_1
VINCENZO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 17.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, già percettrice delle prestazioni assistenziali della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, rappresentando di aver fatto domanda amministrativa nel 2017 tesa ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art. 3, comma 3 L. n. 104/1992 e di quelle legittimanti la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento e di aver ottenuto omologa positiva di accertamento delle condizioni sanitarie richieste sin dal 10.10.2017, data di presentazione della domanda amministrativa e di aver ritualmente notificato all' il decreto di CP_1 omologa e trasmesso in data 02.10.2019 il modello AP70; lamentando l'illegittimità del provvedimento dell' datato CP_1
19.06.2020 di comunicazione di indebito per revoca della pensione di inabilità per non avere, l' tenuto conto dell'omologa positiva CP_1 debitamente notificata e dolendosi, altresì, dell'erroneità della comunicazione dell' del 25.06.2020 e della delibera del Comitato CP_1
Provinciale investito del gravame ammnistrativo con la quale venivano chiarite le ragioni di non spettanza dell'indennità ordinaria di accompagnamento valutate le conclusioni del CTU nell'elaborato peritale disposto nel procedimento per ATPO;
affermando il diritto all'indennità di accompagnamento ordinaria in virtù dell'omologa disposta all'esito del procedimento per ATPO, trattandosi di decreto non impugnabile né modificabile e rappresentando l'obbligo gravante sull' di dare esecuzione al decreto di omologa, agiva in giudizio CP_1 per la condanna dell' al pagamento dell'indennità ordinaria di CP_1 accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e
509/1988 dal 16.10.2017 oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanza di rinnovazione della CTU in via del tutto subordinata.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto del CP_1 promosso ricorso per incumulabilità della prestazione pretesa con quella già in godimento, avendo l'accertamento peritale disposto nel procedimento per ATPO posto a fondamento del riconoscimento del requisito sanitario costitutivo del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento la medesima patologia (la cecità) per la quale veniva erogata la speciale indennità per ciechi assoluti, come da giurisprudenza anche di legittimità richiamata, vinte le spese processuali.
Pag. 2 di 12 La controversia veniva istruita con la richiesta di chiarimenti al CTU che aveva redatto la perizia nel procedimento per ATPO e con l'espletamento di una nuova consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre dare rilievo alle seguenti incontestate oltre che documentate decisive circostanze:
1) la parte ricorrente è beneficiaria dell'indennità speciale per ciechi civili assoluti sin dal 2015;
2) la parte ricorrente nel 2017 ha intrapreso procedimento per
ATPO per ottenere anche il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'accesso all'indennità ordinaria di accompagnamento ed ha ottenuto decreto di omologa;
3) con l'omologa è stato accertato il requisito sanitario costitutivo dei benefici in contesa come sussistente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa;
4) nel procedimento per ATPO l' ha preso parte, non ha CP_1 sollevato osservazioni all'elaborato peritale e non ha formulato dissenso.
Ebbene, in questo giudizio l'unica difesa dell' si è incentrata sulla CP_1 incumulabilità della prestazione pretesa con l'indennità speciale per ciechi civili assoluti in virtù delle conclusioni rese nell'elaborato peritale disposto d'ufficio nel procedimento per ATPO in cui sarebbe dato rilievo anche alla patologia della cecità per il riconoscimento del requisito sanitario costitutivo del diritto ai benefici economici contesi.
Tanto premesso, occorre immediatamente affermare che la principale questione controversa ostativa al pagamento delle prestazioni in
Pag. 3 di 12 contesa rappresentata dalla incidenza della cecità nell'accertamento del requisito sanitario costitutivo del diritto ai benefici economici controversi è stata ampiamente superata dall'omologa che ha definito il procedimento per ATPO intrapreso dalla parte ricorrente.
Nel precedente procedimento per ATPO l' è stata parte CP_1 processuale con tutte le garanzie di piena difesa e di pieno contraddittorio fin dall'inizio.
Ebbene, la questione ostativa all'erogazione della prestazione per cui
è causa sollevata in questo giudizio dall' che si sostanzia in un CP_1 disconoscimento del requisito sanitario legittimante l'insorgenza del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento basata sul presupposto che il CTU nel procedimento per ATPO avrebbe dato rilievo anche alla cecità ai fini del riconoscimento del requisito sanitario costitutivo del diritto al beneficio conteso, andava sollevata ed affrontata in quel procedimento.
Non solo, secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, l' non ha fatto osservazioni CP_1 all'elaborato peritale disposto d'ufficio e non ha nemmeno formulato dissenso.
Tanto rende inoppugnabile l'acquisizione probatoria della sussistenza del requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto alla prestazione contesa, a nulla rilevando le questioni fatte valere dall' in questo giudizio circa la sostanziale insussistenza del CP_1 requisito sanitario per beneficiare anche dell'indennità di accompagnamento ordinaria in quanto ampiamente superate dal decreto di omologa.
A ciò si aggiunga che nel procedimento per ATPO, così come in tutti giudizi civili per prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, è prevista a pena di nullità della perizia disposta d'ufficio la necessaria
Pag. 4 di 12 partecipazione del medico legale dell' quale garanzia processuale CP_1 del pieno contraddittorio e del pieno esercizio del diritto di difesa sin dall'inizio e per tutto lo svolgimento delle indagini peritali.
Si tratta di garanzia processuale preordinata all'instaurazione di un contraddittorio “tecnico”, per l'accertamento, appunto, del requisito sanitario, secondo quanto chiarito dalla Consulta nella pronuncia n.
243/2014 che si riporta nella parte d'interesse: “… (omissis) … Come risulta dal dettato normativo del citato 10, comma 6-bis, in deroga a quanto stabilito dall'art. 201, primo comma, cod. proc. civ., il giudice non assegna all' un termine entro il quale nominare un proprio CP_1 consulente tecnico, ma è lo stesso CTU a dover chiedere la nomina del medico legale dell'ente e a dover comunicare al direttore della competente sede provinciale dell' l'avvio delle operazioni di CP_1 consulenza.
Attraverso questa modalità procedurale, rientrante nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, quest'ultimo non ha inteso attribuire al consulente di parte CP_1 una posizione privilegiata in violazione del principio del contraddittorio, ma garantire il contraddittorio anche tecnico fin dall'inizio delle operazioni processuali. Ciò in considerazione degli interessi pubblici di cui il detto ente è portatore e dei quali, quindi, va garantita la tutela, peraltro senza che la realizzazione di tale esigenza incida sul libero espletamento dell'attività difensiva della parte privata. … (omissis) …”.
Pertanto, nel procedimento per ATPO l' ha partecipato (o quanto CP_1 meno è stata posta nelle condizioni di partecipare) alla verifica della sussistenza del requisito sanitario utile a costituire il diritto al beneficio economico conteso.
Pag. 5 di 12 Si consideri, infatti, che ai sensi degli art. 10, comma 6 bis D.L. n.
203/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2005, come modificato dall'art. 38, comma 8 D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, in tutti i processi civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali è prevista la partecipazione necessaria alle indagini peritali di un medico legale dell' cui competono le facoltà espressamente previste dal CP_1 secondo comma dell'art. 194 c.p.c.
Questo l'art. 10, comma 6 bis D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2005 nella versione attuale:
< Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico
d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell' CP_1 competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato,
a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con
Pag. 6 di 12 l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del CP_1 beneficio assistenziale provvede comunque l' .>> CP_1
Tanto chiarito, le questioni poste dall' che si sostanziano CP_1 nell'affermazione di insussistenza del requisito sanitario legittimante l'insorgenza del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento possono ritenersi ampiamente superate dall'inoppugnabilità dell'accertamento del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa conseguente all'omologa conclusiva del procedimento per ATPO intrapreso.
Ed infatti, il decreto di omologa, dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, presupponendo un “tacito accordo” delle parti sull'esistenza del requisito sanitario in caso di mancata formulazione delle contestazioni all'elaborato peritale nel termine stabilito dall'art. 445 bis c.p.c., rende inoppugnabile l'acquisizione probatoria assunta nel procedimento per ATPO, secondo quanto chiaramente affermato da C. Cost. nella pronuncia sopra richiamata n. 243/2014: “… (omissis)… Invero, in difetto di contestazioni, con il decreto di cui all'art. 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ. il giudice
«omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio».
La mancata attribuzione a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo
è coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario.
Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, CP_1 diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per
l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio
Pag. 7 di 12 il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e così via). …
(omissis)…
Quanto alla censura relativa al quinto comma dell'art. 445-bis cod. proc. civ., concernente la mancata previsione di un'udienza in contraddittorio delle parti prima dell'adozione del decreto di omologa, si deve osservare che detto provvedimento costituisce il punto di arrivo di una procedura che si svolge nel contraddittorio delle parti fin dall'inizio. Esso presuppone un "tacito accordo" delle parti medesime sull'esistenza del requisito sanitario; infatti, segue l'avvenuta scadenza del termine fissato dal giudice, non superiore a trenta giorni, affinché le parti avanzino contestazioni sulle conclusioni della CTU. Pertanto l'adozione del decreto di omologa "fuori udienza" non concreta alcuna lesione delle garanzie difensive e del contraddittorio tra le parti. … (omissis)…”.
Pur ritenendo sufficienti le argomentazioni appena rese per l'integrale accoglimento del promosso ricorso, in ogni caso appare utile dare rilievo sia ai chiarimenti forniti dal CTU incaricato nel procedimento per ATPO che alle conclusioni rese dal CTU nell'elaborato peritale disposto d'ufficio in questo giudizio per dare ulteriore conforto giuridico alle domande avanzate dalla parte ricorrente.
In concreto, sia il CTU incaricato delle operazioni peritali nel procedimento per ATPO che il CTU incaricato in questo giudizio hanno chiarito in modo definitivo che il requisito sanitario per l'accesso all'indennità ordinaria di accompagnamento è integrato da infermità diverse dalla cecità e senza il concorso della stessa.
Entrambi i CTU, inoltre, hanno riferito (in modo netto il CTU incaricato in questo giudizio) che le patologie determinanti la necessità di assistenza continua della parte ricorrente sono rappresentate da: grave depressione endoreattiva maggiore ricorrente con
Pag. 8 di 12 manifestazioni psicotiche ed ansia libera sfociante in diversi tentativi di suicidio in trattamento farmacologico costante con psicofarmaci.
Si tratta di patologie innanzitutto diverse dalla cecità assoluta per la quale la parte ricorrente percepisce la speciale indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti ed in ogni caso, da sole, ovvero senza il concorso della cecità, in grado di determinare quella condizione di non autosufficienza della parte ricorrente comportante la necessità di assistenza continua necessaria per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento contesa.
In concreto, nel caso in esame, la cecità assoluta non concorre in alcun modo ad integrare il requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento qui pretesa.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, sussiste la possibilità di cumulo della prestazione assistenziale in esame di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 508/1988 con la speciale indennità di accompagnamento per cecità assoluta ex art. 1, comma 2, lett. a) della stessa L. n. 508/1988 qualora il requisito sanitario sia integrato da patologie diverse dalla cecità, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… questa Corte
(Cass. sez. lavoro 28 settembre 2017 nr. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.
Pag. 9 di 12 A fondamento di tale principio vi è la considerazione che la L. 31 dicembre 1991, n. 429, art.
2 - che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) - è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
Su questo principio non incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la sentenza della Corte Costituzionale nr.
346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme
(L. n. 187 del 1980, art. 1, comma 1 e L. n. 118 del 1971, art.
2, comma 4) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità.
Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo - seppure concorrente con altre patologie - laddove è condizione per il cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento; sotto questo profilo, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, la fattispecie di causa è riconducibile al medesimo principio posto a base dell'arresto di questa Corte nr. 22728/2017 sopra citato.
Pag. 10 di 12 Del resto in applicazione del suddetto principio questa Corte
(ex plurimis: Cass civ. sez. 6 14.3.2017 nr. 6614; Cass.
16.3.2015 nr. 5169; 12.7.2012 nr. 11912) ha reiteratamente affermato che per la cumulabilità della indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n.
508, art. 1, comma 2, lett. b), con la analoga indennità per cecità assoluta, di cui alla lettera a) della medesima disposizione, occorre che il relativo requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità. … (omissis)…”1.
Tanto chiarito, tenuto conto di quanto disposto con il decreto di omologa di accertamento del requisito sanitario utile per l'erogazione del beneficio assistenziale per cui è causa anche a fini della decorrenza, va condannato l' al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente dell'indennità ordinaria di accompagnamento dal
16.10.2017 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennità ordinaria di accompagnamento dal 16.10.2017 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico della parte resistente le CP_1 spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,17/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 22126/2018.
Sezione Lavoro
N.R.G. 6757/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANNELLI Parte_1
VINCENZO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 17.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, già percettrice delle prestazioni assistenziali della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, rappresentando di aver fatto domanda amministrativa nel 2017 tesa ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art. 3, comma 3 L. n. 104/1992 e di quelle legittimanti la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento e di aver ottenuto omologa positiva di accertamento delle condizioni sanitarie richieste sin dal 10.10.2017, data di presentazione della domanda amministrativa e di aver ritualmente notificato all' il decreto di CP_1 omologa e trasmesso in data 02.10.2019 il modello AP70; lamentando l'illegittimità del provvedimento dell' datato CP_1
19.06.2020 di comunicazione di indebito per revoca della pensione di inabilità per non avere, l' tenuto conto dell'omologa positiva CP_1 debitamente notificata e dolendosi, altresì, dell'erroneità della comunicazione dell' del 25.06.2020 e della delibera del Comitato CP_1
Provinciale investito del gravame ammnistrativo con la quale venivano chiarite le ragioni di non spettanza dell'indennità ordinaria di accompagnamento valutate le conclusioni del CTU nell'elaborato peritale disposto nel procedimento per ATPO;
affermando il diritto all'indennità di accompagnamento ordinaria in virtù dell'omologa disposta all'esito del procedimento per ATPO, trattandosi di decreto non impugnabile né modificabile e rappresentando l'obbligo gravante sull' di dare esecuzione al decreto di omologa, agiva in giudizio CP_1 per la condanna dell' al pagamento dell'indennità ordinaria di CP_1 accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e
509/1988 dal 16.10.2017 oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanza di rinnovazione della CTU in via del tutto subordinata.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto del CP_1 promosso ricorso per incumulabilità della prestazione pretesa con quella già in godimento, avendo l'accertamento peritale disposto nel procedimento per ATPO posto a fondamento del riconoscimento del requisito sanitario costitutivo del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento la medesima patologia (la cecità) per la quale veniva erogata la speciale indennità per ciechi assoluti, come da giurisprudenza anche di legittimità richiamata, vinte le spese processuali.
Pag. 2 di 12 La controversia veniva istruita con la richiesta di chiarimenti al CTU che aveva redatto la perizia nel procedimento per ATPO e con l'espletamento di una nuova consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre dare rilievo alle seguenti incontestate oltre che documentate decisive circostanze:
1) la parte ricorrente è beneficiaria dell'indennità speciale per ciechi civili assoluti sin dal 2015;
2) la parte ricorrente nel 2017 ha intrapreso procedimento per
ATPO per ottenere anche il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'accesso all'indennità ordinaria di accompagnamento ed ha ottenuto decreto di omologa;
3) con l'omologa è stato accertato il requisito sanitario costitutivo dei benefici in contesa come sussistente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa;
4) nel procedimento per ATPO l' ha preso parte, non ha CP_1 sollevato osservazioni all'elaborato peritale e non ha formulato dissenso.
Ebbene, in questo giudizio l'unica difesa dell' si è incentrata sulla CP_1 incumulabilità della prestazione pretesa con l'indennità speciale per ciechi civili assoluti in virtù delle conclusioni rese nell'elaborato peritale disposto d'ufficio nel procedimento per ATPO in cui sarebbe dato rilievo anche alla patologia della cecità per il riconoscimento del requisito sanitario costitutivo del diritto ai benefici economici contesi.
Tanto premesso, occorre immediatamente affermare che la principale questione controversa ostativa al pagamento delle prestazioni in
Pag. 3 di 12 contesa rappresentata dalla incidenza della cecità nell'accertamento del requisito sanitario costitutivo del diritto ai benefici economici controversi è stata ampiamente superata dall'omologa che ha definito il procedimento per ATPO intrapreso dalla parte ricorrente.
Nel precedente procedimento per ATPO l' è stata parte CP_1 processuale con tutte le garanzie di piena difesa e di pieno contraddittorio fin dall'inizio.
Ebbene, la questione ostativa all'erogazione della prestazione per cui
è causa sollevata in questo giudizio dall' che si sostanzia in un CP_1 disconoscimento del requisito sanitario legittimante l'insorgenza del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento basata sul presupposto che il CTU nel procedimento per ATPO avrebbe dato rilievo anche alla cecità ai fini del riconoscimento del requisito sanitario costitutivo del diritto al beneficio conteso, andava sollevata ed affrontata in quel procedimento.
Non solo, secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, l' non ha fatto osservazioni CP_1 all'elaborato peritale disposto d'ufficio e non ha nemmeno formulato dissenso.
Tanto rende inoppugnabile l'acquisizione probatoria della sussistenza del requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto alla prestazione contesa, a nulla rilevando le questioni fatte valere dall' in questo giudizio circa la sostanziale insussistenza del CP_1 requisito sanitario per beneficiare anche dell'indennità di accompagnamento ordinaria in quanto ampiamente superate dal decreto di omologa.
A ciò si aggiunga che nel procedimento per ATPO, così come in tutti giudizi civili per prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, è prevista a pena di nullità della perizia disposta d'ufficio la necessaria
Pag. 4 di 12 partecipazione del medico legale dell' quale garanzia processuale CP_1 del pieno contraddittorio e del pieno esercizio del diritto di difesa sin dall'inizio e per tutto lo svolgimento delle indagini peritali.
Si tratta di garanzia processuale preordinata all'instaurazione di un contraddittorio “tecnico”, per l'accertamento, appunto, del requisito sanitario, secondo quanto chiarito dalla Consulta nella pronuncia n.
243/2014 che si riporta nella parte d'interesse: “… (omissis) … Come risulta dal dettato normativo del citato 10, comma 6-bis, in deroga a quanto stabilito dall'art. 201, primo comma, cod. proc. civ., il giudice non assegna all' un termine entro il quale nominare un proprio CP_1 consulente tecnico, ma è lo stesso CTU a dover chiedere la nomina del medico legale dell'ente e a dover comunicare al direttore della competente sede provinciale dell' l'avvio delle operazioni di CP_1 consulenza.
Attraverso questa modalità procedurale, rientrante nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, quest'ultimo non ha inteso attribuire al consulente di parte CP_1 una posizione privilegiata in violazione del principio del contraddittorio, ma garantire il contraddittorio anche tecnico fin dall'inizio delle operazioni processuali. Ciò in considerazione degli interessi pubblici di cui il detto ente è portatore e dei quali, quindi, va garantita la tutela, peraltro senza che la realizzazione di tale esigenza incida sul libero espletamento dell'attività difensiva della parte privata. … (omissis) …”.
Pertanto, nel procedimento per ATPO l' ha partecipato (o quanto CP_1 meno è stata posta nelle condizioni di partecipare) alla verifica della sussistenza del requisito sanitario utile a costituire il diritto al beneficio economico conteso.
Pag. 5 di 12 Si consideri, infatti, che ai sensi degli art. 10, comma 6 bis D.L. n.
203/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2005, come modificato dall'art. 38, comma 8 D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, in tutti i processi civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali è prevista la partecipazione necessaria alle indagini peritali di un medico legale dell' cui competono le facoltà espressamente previste dal CP_1 secondo comma dell'art. 194 c.p.c.
Questo l'art. 10, comma 6 bis D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2005 nella versione attuale:
< Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico
d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell' CP_1 competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato,
a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con
Pag. 6 di 12 l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del CP_1 beneficio assistenziale provvede comunque l' .>> CP_1
Tanto chiarito, le questioni poste dall' che si sostanziano CP_1 nell'affermazione di insussistenza del requisito sanitario legittimante l'insorgenza del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento possono ritenersi ampiamente superate dall'inoppugnabilità dell'accertamento del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa conseguente all'omologa conclusiva del procedimento per ATPO intrapreso.
Ed infatti, il decreto di omologa, dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, presupponendo un “tacito accordo” delle parti sull'esistenza del requisito sanitario in caso di mancata formulazione delle contestazioni all'elaborato peritale nel termine stabilito dall'art. 445 bis c.p.c., rende inoppugnabile l'acquisizione probatoria assunta nel procedimento per ATPO, secondo quanto chiaramente affermato da C. Cost. nella pronuncia sopra richiamata n. 243/2014: “… (omissis)… Invero, in difetto di contestazioni, con il decreto di cui all'art. 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ. il giudice
«omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio».
La mancata attribuzione a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo
è coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario.
Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, CP_1 diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per
l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio
Pag. 7 di 12 il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e così via). …
(omissis)…
Quanto alla censura relativa al quinto comma dell'art. 445-bis cod. proc. civ., concernente la mancata previsione di un'udienza in contraddittorio delle parti prima dell'adozione del decreto di omologa, si deve osservare che detto provvedimento costituisce il punto di arrivo di una procedura che si svolge nel contraddittorio delle parti fin dall'inizio. Esso presuppone un "tacito accordo" delle parti medesime sull'esistenza del requisito sanitario; infatti, segue l'avvenuta scadenza del termine fissato dal giudice, non superiore a trenta giorni, affinché le parti avanzino contestazioni sulle conclusioni della CTU. Pertanto l'adozione del decreto di omologa "fuori udienza" non concreta alcuna lesione delle garanzie difensive e del contraddittorio tra le parti. … (omissis)…”.
Pur ritenendo sufficienti le argomentazioni appena rese per l'integrale accoglimento del promosso ricorso, in ogni caso appare utile dare rilievo sia ai chiarimenti forniti dal CTU incaricato nel procedimento per ATPO che alle conclusioni rese dal CTU nell'elaborato peritale disposto d'ufficio in questo giudizio per dare ulteriore conforto giuridico alle domande avanzate dalla parte ricorrente.
In concreto, sia il CTU incaricato delle operazioni peritali nel procedimento per ATPO che il CTU incaricato in questo giudizio hanno chiarito in modo definitivo che il requisito sanitario per l'accesso all'indennità ordinaria di accompagnamento è integrato da infermità diverse dalla cecità e senza il concorso della stessa.
Entrambi i CTU, inoltre, hanno riferito (in modo netto il CTU incaricato in questo giudizio) che le patologie determinanti la necessità di assistenza continua della parte ricorrente sono rappresentate da: grave depressione endoreattiva maggiore ricorrente con
Pag. 8 di 12 manifestazioni psicotiche ed ansia libera sfociante in diversi tentativi di suicidio in trattamento farmacologico costante con psicofarmaci.
Si tratta di patologie innanzitutto diverse dalla cecità assoluta per la quale la parte ricorrente percepisce la speciale indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti ed in ogni caso, da sole, ovvero senza il concorso della cecità, in grado di determinare quella condizione di non autosufficienza della parte ricorrente comportante la necessità di assistenza continua necessaria per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento contesa.
In concreto, nel caso in esame, la cecità assoluta non concorre in alcun modo ad integrare il requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento qui pretesa.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, sussiste la possibilità di cumulo della prestazione assistenziale in esame di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 508/1988 con la speciale indennità di accompagnamento per cecità assoluta ex art. 1, comma 2, lett. a) della stessa L. n. 508/1988 qualora il requisito sanitario sia integrato da patologie diverse dalla cecità, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… questa Corte
(Cass. sez. lavoro 28 settembre 2017 nr. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.
Pag. 9 di 12 A fondamento di tale principio vi è la considerazione che la L. 31 dicembre 1991, n. 429, art.
2 - che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) - è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
Su questo principio non incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la sentenza della Corte Costituzionale nr.
346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme
(L. n. 187 del 1980, art. 1, comma 1 e L. n. 118 del 1971, art.
2, comma 4) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità.
Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo - seppure concorrente con altre patologie - laddove è condizione per il cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento; sotto questo profilo, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, la fattispecie di causa è riconducibile al medesimo principio posto a base dell'arresto di questa Corte nr. 22728/2017 sopra citato.
Pag. 10 di 12 Del resto in applicazione del suddetto principio questa Corte
(ex plurimis: Cass civ. sez. 6 14.3.2017 nr. 6614; Cass.
16.3.2015 nr. 5169; 12.7.2012 nr. 11912) ha reiteratamente affermato che per la cumulabilità della indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n.
508, art. 1, comma 2, lett. b), con la analoga indennità per cecità assoluta, di cui alla lettera a) della medesima disposizione, occorre che il relativo requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità. … (omissis)…”1.
Tanto chiarito, tenuto conto di quanto disposto con il decreto di omologa di accertamento del requisito sanitario utile per l'erogazione del beneficio assistenziale per cui è causa anche a fini della decorrenza, va condannato l' al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente dell'indennità ordinaria di accompagnamento dal
16.10.2017 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennità ordinaria di accompagnamento dal 16.10.2017 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico della parte resistente le CP_1 spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,17/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 22126/2018.