Art. 759. Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialita'
1. gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' secondo specifiche disposizioni della Forza armata ((e della Sanita' militare)) , in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. ((138))
2. ((Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno)) facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare ,su proposta della Forza armata. ((138))
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare)) in relazione alle esigenze di servizio, ((hanno)) facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
1. gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' secondo specifiche disposizioni della Forza armata ((e della Sanita' militare)) , in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. ((138))
2. ((Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno)) facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare ,su proposta della Forza armata. ((138))
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare)) in relazione alle esigenze di servizio, ((hanno)) facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".