Articolo 759 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 763Articolo 761
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Art. 759. Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialita' 1. ((. . .)) gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' ((secondo specifiche disposizioni della Forza armata,)) in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi.
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare ((,su proposta della Forza armata)) .
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare ((,su proposta della Forza armata)) .
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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