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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'IA IU, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1087/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 1 00144 Roma RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Itri - V 04020 Itri LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190013771114502 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 930/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 05720190013771114/502 emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione, in qualità di erede di Di Nominativo_1, per omesso versamento TA .
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione dell'atto presupposto alla cartella.
Non si costituiva né il Comune di Itri né l'Ader.
All'udienza del 27 10 2025 , la corte di Giustizia di Latina in composizione monocratica emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base ad un consolidato principio giurisprudenziale, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Nel caso il ricorrente impugnando l'atto consequenziale notificatogli (cartella di pagamento) ha fatto valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, contestando in tal modo la pretesa tributaria contenuta nella cartella . Va poi aggiunto che l'onere della prova della notifica di detto atto presupposto incombe sull'Ader e sul Comune entrambi evocati in giudizio . La notifica dell'atto di accertamento, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché tale accertamento acquisisca efficacia irrevocabile. Pertanto non essendo stata provata la notifica dell'atto prodromico, il ricorso va accolto , e nulla per le spese in quanto la parte si è difesa personalmente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione monocratica, accoglie il ricorso , nulla per le spese essendosi la parte ricorrente difesa personalmente .
Latina 27 10 2025 Il presidente est.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'IA IU, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1087/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 1 00144 Roma RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Itri - V 04020 Itri LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190013771114502 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 930/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 05720190013771114/502 emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione, in qualità di erede di Di Nominativo_1, per omesso versamento TA .
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione dell'atto presupposto alla cartella.
Non si costituiva né il Comune di Itri né l'Ader.
All'udienza del 27 10 2025 , la corte di Giustizia di Latina in composizione monocratica emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base ad un consolidato principio giurisprudenziale, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Nel caso il ricorrente impugnando l'atto consequenziale notificatogli (cartella di pagamento) ha fatto valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, contestando in tal modo la pretesa tributaria contenuta nella cartella . Va poi aggiunto che l'onere della prova della notifica di detto atto presupposto incombe sull'Ader e sul Comune entrambi evocati in giudizio . La notifica dell'atto di accertamento, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché tale accertamento acquisisca efficacia irrevocabile. Pertanto non essendo stata provata la notifica dell'atto prodromico, il ricorso va accolto , e nulla per le spese in quanto la parte si è difesa personalmente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione monocratica, accoglie il ricorso , nulla per le spese essendosi la parte ricorrente difesa personalmente .
Latina 27 10 2025 Il presidente est.