Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA VIII SEZIONE CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Gisella Dedato Consigliere
Riccardo Massera Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1483 dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) quale erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6
), (C.F. ) e C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. quali procuratori speciali di Parte_8 C.F._8
(C.F. , CP_1 Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
e (C.F. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 rappresentati e difesi dall'avv. ASSUNTA BUCCIARELLI;
- Appellanti - contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._13 dall'avv. SABRINA PULERI;
- Appellato -
e nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._14 Controparte_4
), (C.F. , C.F._15 CP_5 C.F._16 CP_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._17 Controparte_7
, (C.F. , C.F._18 CP_8 C.F._19 [...]
(C.F. ), (C.F. ) CP_9 C.F._20 CP_10 C.F._21
e (C.F. ); CP_11 C.F._22
- Appellati, contumaci -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , , , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 CP_1 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e hanno impugnato il testamento olografo di datato Parte_12 Persona_2
14 giugno 2017, pubblicato il 26 giugno 2017, con cui questa ha dichiarato proprio erede universale , perché redatto dalla testatrice in stato di Controparte_2 incapacità naturale e per essere la firma apocrifa.
Con sentenza n. 2145/2020 del 18/11/2020 il Tribunale di Latina ha rigettato le domande degli attori e quella di risarcimento dei danni del convenuto e ha posto le spese del giudizio a carico del primo, osservando, quanto alla dedotta incapacità a testare:
- che la giurisprudenza di legittimità richiede, per configurare l'incapacità naturale, non una mera anomalia o alterazione delle facoltà psichiche, bensì la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
- che la documentazione medica prodotta non dimostra una compromissione delle capacità intellettive tale da eliminare l'autodeterminazione della testatrice: dalla cartella clinica emergeva che la paziente era «lucida e ben orientata nel tempo e nello spazio» e la patologia neoplastica da cui era affetta non comporta, per fatto notorio, una riduzione delle capacità cognitive;
- che il convenuto risultava essere una persona vicina alla de cuius, come dimostrato dalla designazione quale referente per le comunicazioni mediche e quale beneficiario di precedenti atti dispositivi, in particolare una donazione del
2016 e una polizza vita del 2000.
Quanto all'apocrifia della firma, il Tribunale ha osservato:
- che la prospettazione attorea è già di per sé inverosimile, in quanto ipotizza una redazione autografa del testamento ma una sottoscrizione apocrifa;
- che vi è corrispondenza tra la grafia del testo e quella della firma;
- che gli attori non hanno prodotto elementi probatori a sostegno della contestazione, in violazione dell'onere probatorio su essi gravante, e in particolare mancano valide scritture di comparazione, essendo inidonea la firma sulla cartella clinica apposta in stato di agitazione pochi giorni prima del decesso.
Pag. 2 di 6 2. (in qualità di erede di ), Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
, , , , e Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 [...]
in qualità di procuratrici speciali di , , Parte_8 CP_1 Parte_9
, e hanno impugnato la sentenza Parte_10 Parte_11 Parte_12 chiedendo l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado, previa ammissione delle c.t.u. e delle prove testimoniali già dedotte.
ha chiesto il rigetto dell'appello, del quale ha altresì eccepito Controparte_2
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
Il 07/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Con il primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore, deducendo che il Tribunale ha erroneamente valutato la documentazione medica in atti, omettendo di considerare elementi significativi quali l'impossibilità della testatrice di firmare personalmente il ricovero presso l'hospice (tanto che la sottoscrizione venne apposta dalla nipote ) e la Parte_4 parziale consapevolezza della de cuius circa la diagnosi, la prognosi e la natura della struttura di ricovero. Gli appellanti contestano, inoltre, il rigetto della richiesta di c.t.u. medico-legale, ritenuta dal primo giudice meramente esplorativa: tale valutazione si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle controversie che richiedono accertamenti tecnici, il mancato espletamento della consulenza si traduce in un vizio della motivazione, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost. Viene altresì censurata la valutazione circa i rapporti tra la de cuius e il beneficiario del testamento,
, che il Tribunale ha ritenuto sussistenti sulla base della mera Controparte_2 firma di quest'ultimo presso l'hospice, senza considerare il pregresso contenzioso civile tra le parti.
4. Il motivo deve essere respinto.
4.1. Dai documenti prodotti dalle parti risulta che , dell'età di 81 Persona_2 anni, era ricoverata presso l'Ospedale «S.M. Goretti» di Latina in quanto affetta da
«neoplasia uterina IV stadio», e il 31 maggio 2017 fu chiesto il suo ricovero presso l'hospice per malati terminali «Villa Silvana»; il modulo fu sottoscritto da
[...]
e in esso si dava atto del fatto che la paziente era solo parzialmente Pt_4 consapevole della diagnosi e della prognosi ed era stata parzialmente informata della tipologia della struttura in cui sarebbe stata ricoverata. Il successivo 1° giugno il modulo fu sottoscritto dalla stessa . Essa fu ricoverata Persona_2
Pag. 3 di 6 presso la casa di cura «Villa Silvana» il 5 giugno 2017 e in quell'occasione nel modulo di consenso preventivo al trattamento dei dati personali, sottoscritto dall'interessata, furono indicati tre nipoti, tra cui . Il 14 giugno Controparte_2 essa redasse il testamento olografo oggetto del presente procedimento;
il 17 giugno le sue condizioni peggiorarono e autorizzò la sedazione Controparte_2 palliativa;
alle ore 2:50 del 18 giungo essa decedette.
4.2. Al momento del ricovero, al colloquio psicologico con la dott.ssa la Per_3 paziente appariva «lucida ben orientata nel tempo e nello spazio… è molto disponibile al colloquio anzi ha molta voglia di dialogare». Alcuna contestazione al riguardo è stata sollevata dagli appellanti, i quali del resto nemmeno hanno preso posizione né sulla valutazione del Tribunale secondo cui «Anche nelle successive visite quotidiane attestate dalla cartella clinica, a parte il comprensibile stato di dolore piscologico per effetto dello stato di malattia e di ricovero, non risulta affatto uno stato tale che potesse diminuire la capacità volitiva della de cuius, che appariva sempre vigile e cosciente, da quanto si legge», né tanto meno sull'osservazione secondo cui una neoplasia uterina non comporta di per sé una riduzione delle capacità cognitive. D'altro lato, non è stata nemmeno allegata la presenza di patologie tali da determinare alterazioni delle funzioni cognitive.
È del tutto irrilevante, poi, che la paziente non fosse pienamente consapevole della diagnosi, della prognosi e dello scopo del ricovero nell'hospice: dalla scheda di valutazione psicologica risulta che semplicemente essa non ne era stata informata,
e che anzi il 9 giugno «il nipote» chiese alla psicologa di informare la paziente della prognosi, ma ciò gli fu sconsigliato essendo opportuno attendere che essa fosse pronta ad «accogliere questa informazione». Dal che si desume che essa era pienamente in grado di comprendere il senso di ciò che le veniva detto.
Non sono state poi formulate specifiche doglianze avverso la valutazione del primo giudice secondo cui i capitoli di prova orale dedotti erano inammissibili in quanto generici e non scevri da valutazioni.
4.3. Dal complessivo quadro probatorio, quindi, non emerge alcuno scadimento delle capacità cognitive e volitive della de cuius. Correttamente, quindi, il Tribunale non ha dato corso alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe avuto contenuto meramente esplorativo. Secondo giurisprudenza costante, infatti, «La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
Pag. 4 di 6 prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass. Sez. 6, 15/12/2017, n. 30218, Rv. 647288 - 01).
5. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per la mancata ammissione della c.t.u. calligrafica: il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la mancata produzione in giudizio dell'originale del testamento comportasse la decadenza dalla prova, in applicazione del principio espresso da
Cass. SS.UU. n. 12307/2015: tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il più recente orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 711/2018) secondo cui è sufficiente che il consulente tecnico possa avere diretta visione dell'originale dell'atto, custodito presso il notaio che ne ha curato la pubblicazione, non sussistendo alcun onere di deposito a carico della parte a pena di decadenza.
6. È vero, come argomentato dagli appellanti, che la mancata produzione dell'originale della scheda testamentaria non può comportare decadenze a carico della parte attrice che del documento abbia prodotto una copia autentica, tanto più quando questo è detenuto da un pubblico depositario.
Tuttavia, gli appellanti non hanno mosso alcuna censura alle altre osservazioni del
Tribunale, il quale, come si è detto in premessa, ha rilevato che secondo la tesi degli attori il testamento sarebbe stato scritto di pugno dalla de cuius e solo la sottoscrizione non sarebbe autografa;
che ciò appare già di per sé inverosimile in quanto non si comprende per quale motivo essa avrebbe redatto il testamento e la sottoscrizione dovrebbe essere stata apposta da altra mano;
che comunque «la grafia di cui al testo del testamento appare del tutto corrispondente a quella della firma»; che gli attori non hanno prodotto alcuna scrittura di comparazione, anche considerato che tale non può essere ritenuta la firma apposta dalla de cuius alla cartella clinica al momento del ricovero, quando la donna «era in comprensibile stato di agitazione e ansia»; che dai documenti prodotti dal convenuto recanti la sottoscrizione della de cuius «si evince l'assoluta corrispondenza del tratto con quella di cui al testamento e la palese diversità con quella presente nella predetta cartella clinica».
Tali valutazioni sono di per sé sufficienti a sostenere il diniego della consulenza tecnica d'ufficio e il rigetto della domanda, sicché l'appello deve essere respinto.
7. L'appellato ha concluso riproponendo la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., già proposta in primo grado e respinta dal Tribunale, senza tuttavia proporre appello incidentale sul punto.
La questione è quindi coperta da giudicato e non può essere esaminata in questa sede.
Pag. 5 di 6 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore di Controparte_2 delle spese del presente grado, che liquida in 7.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 18/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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