Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 31/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 31/2023 R.G.L. e vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Parte_1
Cirillo;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva , sede
[...] P.IVA_1 di Reggio Calabria in persona del Direttore Regionale - Legale rappresentante dell' – Dott.ssa rappresentato e CP_1 CP_2
difeso dagli Avv.ti A. Manuela Nucera e Antonio D'Agostino;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26/11/2019 il ricorrente adiva il Tribunale
Civile di Locri - Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento dell'infortunio occorsogli in data 21.2.2019 in quanto accaduto in occasione di lavoro, chiedendo altresì il riconoscimento di inabilità permanente nella misura del 16%.
A sostegno del ricorso, l'odierno appellante, dipendente della società
asseriva di avere subito un infortunio, denunciato all'Istituto, in CP_3
data 21.2.2019 mentre, a bordo di mezzo privato ciclomotore, si recava sul luogo di lavoro.
Instauratosi il giudizio, si costituiva l' , eccependo la nullità della CP_1
domanda per indeterminatezza, genericità e infondatezza chiedendo il rigetto della stessa per mancanza comunque di prova.
Seguiva il giudizio con il deposito di note di trattazione scritta.
Con Ordinanza del 25/05/2021 veniva ammessa la prova per testi e all'udienza del 10/11/2021 veniva escusso il teste Testimone_1
Non veniva accolta la richiesta di CTU medico legale.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 483/2022, depositata in data
07.06.2022, con la quale il Tribunale di Locri rigettava il ricorso rilevando il difetto di puntuale allegazione e il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio posto a carico del ricorrente, nonchè la genericità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato sulla base della seguente motivazione i cui passaggi rilevanti vengono di seguito trascritti:
<Dall'esame del ricorso introduttivo, infatti, non si evince in modo dettagliato la dinamica del sinistro, parte ricorrente infatti dopo aver rimarcato la velocità bassa di percorrenza, si limita a dire che “rovinosamente cadeva a terra”, ma sul perché niente di più è stato dedotto. Sul punto, peraltro, non soccorre neppure la testimonianza resa da che espressamente dichiara di non ricordare la data del Testimone_1 sinistro, neppure in termini vaghi, così come ha dichiarato di non aver visto la dinamica del sinistro ma di aver solo sentito un botto.
Parte ricorrente è generica altresì nell'indicare che il sinistro si sarebbe verificato nel tragitto ordinario casa-lavoro, mancando di indicare il luogo dal quale il ricorrente N° 31/2023
parte, il luogo quindi di abitazione/residenza, così come il luogo preciso di destinazione;
circostanze che tardivamente, essendo ormai decaduta, allega solo con le note di trattazione dell'08.02.2022 e che peraltro restano anche indimostrate.
L'allegazione, come la prova, è carente anche e soprattutto in ordine all'utilizzo necessitato del mezzo privato, stante la dedotta carenza di servizi bus nel comune di residenza, Siderno. Per stessa ammissione del teste escusso, sicuramente gli autobus transitano presso la stazione del comune e la parte ricorrente niente ha allegato nel ricorso circa la distanza che intercorre tra l'abitazione del ricorrente e la suddetta stazione autobus così come tra quest'ultima ed il luogo di lavoro.
Le dichiarazioni rese poi dal teste si connotano anch'esse per la loro Tes_1 genericità, non chiarendo nessuno dei suddetti punti. Anche laddove riferisce che nella via Torrente Arena e nei pressi della stessa, non ci sono fermate autobus, non fornisce elementi decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente che avrebbe dovuto puntualmente allegare e provare che tra il luogo di residenza e quello di svolgimento dell'attività lavorativa non ci sono fermate autobus o comunque servizi pubblici idonei a consentire a il raggiungimento Parte_1 del luogo di lavoro e viceversa>>.
Avverso detta decisione interponeva appello eccependo Parte_1
l'erronea valutazione fornita dal Tribunale che non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie.
Si costituiva l per difendersi, eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività; nel merito eccepiva l'infondatezza e genericità delle censure, insistendo nella conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 13/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione preliminare, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello stante la tardività dello stesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata decisa con la forma della trattazione scritta di cui al DL 17 marzo 2020 n. 18 art 83 commi 6 e 7 lett h;
ne consegue che i N° 31/2023
termini per l'impugnazione non possono che decorrere dal momento della comunicazione a cura della cancelleria della sentenza alle parti e non dalla data di udienza, analogamente a tutti i provvedimenti pronunciati fuori udienza ai sensi dell'art 176, comma 2 c.p.c. (cfr. Corte di Cass. , Sez. I,
Ordinanda n. 13753 del 18 maggio 2023).
Nel caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata adottata in sede di udienza cartolare, il termine per proporre impugnazione decorreva dalla comunicazione da parte della cancelleria, avvenuta solo in 14.06.2022.
Sulla base dei principi sopra riportai l'appellante, avendo depositato l'appello in data 16/1/2023, non è incorso in decadenza.
L'eccezione deve essere rigettata.
Nel merito l'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha evidenziato le lacune di allegazione e di prova con riferimento alla dinamica ed all'accadimento dell'infortunio.
In particolare, il Tribunale ha rilevato il difetto di puntuale allegazione e il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio posto a carico della parte ricorrente non avendo neanche descritto in maniera puntuale la dinamica del sinistro, limitandosi a dire che “cadeva rovinosamente a terra”, senza dedurre nulla in ordine alla causa. Allo stesso modo è stata ritenuta non conducente la prova testimoniale atteso che il teste sentito ha Tes_1
dichiarato di non ricordare la data del sinistro, né di aver assistito alla dinamica dello stesso, ma soltanto di aver sentito un “botto “.
Il Giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato che il ricorrente si era limitato ad indicare che il sinistro si sarebbe verificato nel tragitto ordinario casa – lavoro, omettendo di indicare il luogo di partenza, ovvero il luogo di abitazione così come il luogo preciso di destinazione (circostanze allegate tardivamente solo con le note di trattazione dell'08.02.2022) nonché a fornire la prova in ordine al necessario utilizzo del mezzo privato.
Ha, pertanto, escluso di potere procedere all'accertamento medico mediante c.t.u. che sarebbe stato puramente esplorativo.
Con l'appello l'originario ricorrente impugna la decisione ritenendo di avere fornito la prova dell'infortunio e della sua dinamica . N° 31/2023
Ad avviso dell'appellante il teste avrebbe provato la mancata Tes_1
presenza di mezzi pubblici che collegano luogo di abitazione con la sede di lavoro, nonché la compatibilità dell'incidente con l'orario di lavoro, e di conseguenza insiste per la nomina del c.t.u.
L'assunto è infondato.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione, l'infortunio in itinere può essere compreso nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile all'ipotesi dell'infortunio avvenuto “in occasione di lavoro”, in cui il lavoro assume il ruolo di fattore che ha occasionato il rischio stesso, con il limite del rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, del tutto estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base e ragioni od impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso eziologico tra lavoro, rischio ed evento
(cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 29 novembre 2012, n. 21249; 24 settembre
2010, n. 20221; 8 settembre 2003, n. 13110).
Ciò premesso, per l'indennizzabilità dell' infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
1) la sussistenza di un nesso tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) la necessità dell'uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
Orbene, nessuna di tali circostanze risulta provata neanche allegata da parte appellante. N° 31/2023
In particolare, in ordine all'ultimo requisito, la Corte di Cassazione (cfr.
Cass. sent. n. 16835/2017; Cass. sent. n. 7831/2016), afferma che “è il mezzo di trasporto pubblico, lo strumento normale per la mobilità delle persone, che comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.
Invero, l'uso del mezzo privato costituisce un aggravamento del rischio rispetto ad un infortunio in itinere su autobus considerato quest'ultimo come il mezzo normale di mobilità e, pertanto, il parametro, unitamente al percorso a piedi, della indennizzabilità dell'infortunio in itinere.
Al fine di vedersi riconosciuto l'infortunio in itinere, il lavoratore deve quindi provare, tramite specifiche allegazioni, le circostanze indicative della necessità dell'uso del mezzo privato, non essendo in tal senso sufficiente la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell'assicurato con quello di lavoro (cfr. Cass. sent. n. 22670/2018).
Nel caso in esame, come già evidenziato nella sentenza di primo grado, la prova è carente anche e soprattutto in ordine all'utilizzo necessitato del mezzo privato ciclomotore, giustificato unicamente con la carenza di servizi bus nel comune di residenza, Siderno, circostanza quest'ultima rimasta priva di prova. Ma non ha neanche dedotto nulla sulla possibilità di raggiungere il percorso a piedi.
L'appellante non ha indicato quale fosse il tragitto casa-lavoro, ovvero sia il luogo di partenza (abitazione) che quello di destinazione (in cui veniva espletava l'attività lavorativa), ha solo dedotto che la distanza tra casa e lavoro era di circa 2 chilometri.
Invero, dalla deposizione dell'unico teste intimato, risulta che “sicuramente gli autobus transitano presso la stazione del Comune”.
Inoltre, l' appellante non ha allegato nulla in ordine alla necessità di utilizzare il ciclomotore per raggiungere il luogo di lavoro ( di cui non è stata indicato l'indirizzo) né ha indicato la distanza tra la propria abitazione e la predetta stazione autobus, così come tra quest'ultima e il luogo di lavoro. N° 31/2023
La circostanza riferita dal teste “nella Via Torrente Arena e nei pressi della stessa, non ci sono fermate autobus”, non fornisce elementi decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda di parte appellante che avrebbe dovuto provare in ogni caso che tra il luogo di residenza (non indicato) e quello di svolgimento dell'attività lavorativa ( non indicato) non ci sono fermate autobus o comunque servizi pubblici idonei a consentirgli il raggiungimento ed in ogni caso non ha allegato le circostanze che gli impedivano di percorrere la distanza, se trattasi di due chilometri- come dallo stesso allegato- a piedi in luogo dell'utilizzo di un ciclomotore mezzo sempre più rischioso.
Orbene non c'è prova, sulle seguenti circostanza rilevanti ai fini della decisione : 1) sulla totale carenza di mezzi pubblici lungo la stessa tratta;
sulla possibilità o meno di deviazioni dal percorso abituale casa lavoro;
2) sulla possibilità di percorrere il tragitto ( se si tratta di due chilometri come affermato dal ricorrente) agevolmente a piedi trattandosi di una persona non anziana ed in buone condizioni.
Dette circostanza non sono state provate e di conseguenza la sentenza è corretta sulla base anche della giurisprudenza della Cassazione secondo cui: chi domanda il riconoscimento dell'infortunio in itinere è tenuto a dare prova dell'uso necessitato del mezzo privato soprattutto nelle distanze brevi come quella in esame di circa 2 chilometri (per un caso analogo, v. Cass. 28 novembre 2001, n. 15068 che ha escluso l'infortunio in itinere in una fattispecie in cui una lavoratrice in giovane età, che non aveva addotto particolari esigenze familiari, poteva coprire il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro agevolmente, sia all'andata che al ritorno, in parte mediante l'uso di un frequente mezzo pubblico ed in parte, per circa un km., a piedi) .
Orbene nel caso in esame va condivisa la sentenza non avendo l'appellante nulla dedotto: sull'indirizzo della sua abitazione che è rimasto sconosciuto;
sull'indirizzo della sede di lavoro, al fine di accertare se la via in cui è occorso l'incidente sia plausibile con il relativo percorso casa-lavoro. Infine nulla non
è stato provato sui caratteri necessitati dell'utilizzo del ciclomotore per percorrere un tragitto talmente breve come quello di 2 chilometri. N° 31/2023
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che il relativo capo che esclude l'operatività dell'esenzione ex art 152 disp att c.p.c. non è stato oggetto di impugnazione, sulla base dei valori minimi applicando il terzo scaglione esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso Parte_1
depositato il 16.01.2023 nei confronti dell' , con riferimento alla CP_1
sentenza n. 483/2022 emessa dal Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Condanna al pagamento delle spese di lite quantificate Parte_1 in € 1.984,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 14/2/2025
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)