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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14767 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato a [...] in data [...] e residente in [...]
GI TI n. 10 (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Danilo C.F._1
RE (C.F.: ; P.E.C.: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio, in Fondi (LT) alla via Onorato Gaetani I° n. 10, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di aver ottenuto i nulla osta per Parte_1 il ricongiungimento fra lui e la madre residente in [...]
a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione la fissazione di detto appuntamento. Con la comparsa di costituzione l'amministrazione ha rappresento e documentato che l' CP_1 ha nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Con proprie note in sostituzione dell'udienza parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese processuali.
2. Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2025, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
CO NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato a [...] in data [...] e residente in [...]
GI TI n. 10 (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Danilo C.F._1
RE (C.F.: ; P.E.C.: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio, in Fondi (LT) alla via Onorato Gaetani I° n. 10, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di aver ottenuto i nulla osta per Parte_1 il ricongiungimento fra lui e la madre residente in [...]
a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione la fissazione di detto appuntamento. Con la comparsa di costituzione l'amministrazione ha rappresento e documentato che l' CP_1 ha nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Con proprie note in sostituzione dell'udienza parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese processuali.
2. Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2025, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
CO NI