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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza parziale nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 886, avverso la sentenza n.903/2022 del Tribunale Ordinario di Trani, pubblicata il 01.06.2022. tra
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata presso il Center Express Parte_1 di MI RU AM alla Via Calefati n.377, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Giovanni Franzese;
Appellante
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio di cui al CP_1 presente atto in Bari, alla via Alessandro Manzoni n°235, presso l'Avv. Maurizio Mazziotta, che lo rappresenta, assiste e difende in virtù di procura in atti;
Appellato
Nonché
pagina 1 di 14 e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni: All'udienza collegiale del 25.02.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.05.2007, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al CP_1
Tribunale di Trani – ex sezione distaccata di Ruvo di Puglia, la sig.ra , al fine di ivi Parte_1 sentir disporre la divisione dei beni costituenti l'asse patrimoniale familiare. In particolare, l'asse patrimoniale della comunione dei beni consisteva in un appartamento sito in TE, al Viale
Indipendenza n.14, in catasto urbano alla partita 1013480, foglio 21, p.lla 442, sub 47, cat.A/2, e di un locale al piano terra, vincolato a parcheggio, avente accesso dal civico 10 di Viale Indipendenza, in catasto urbano alla partita 1009197, foglio 21, p.lla 442, sub 20, cat.C/6, classe 3, e da due finanziamenti datati 2.7.2003 e 2.9.2004, rispettivamente n.02017/3643819 di € 16.628,00 e n.02017/3643819 di € 16.628,00 e n.02017/0536961 di € 8.345,00 con scadenza rispettivamente ad agosto 2008 e ad ottobre 2009. Il chiedeva, dunque, accertarsi che gli immobili predetti CP_1 ricadevano nella comunione legale e pertanto ne era proprietario in ragione della metà indivisa.
Inoltre, chiedeva la restituzione delle somme dei finanziamenti -sottoscritti da entrambi i coniugi, a garanzia dei quali avevano sottoscritto due cambiali datate 3.07.2002 e 3.09.2004- da lui pagati nonché la ripartizione del residuo dei finanziamenti sino alla scadenza nella misura di € 18.245,62.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, allegando che i beni immobili erano Parte_1 stato acquistati con denaro fornito dal proprio genitore, , il quale aveva avuto Controparte_5 rapporti precontrattuali con la parte venditrice (i sig.ri e ed era Persona_1 Persona_2 presente al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita;
quanto ai finanziamenti, rilevava che gli stessi erano stati utilizzati in parte per le spese familiari ed in altra parte per le personali esigenze del . In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che gli immobili CP_1 identificati nell'atto pubblico di compravendita del 6.10.1999, fossero di sua esclusiva proprietà e, nell'ipotesi di accertamento della natura comune dei beni immobili, richiedeva la condanna del
[...]
al pagamento della somma di €.51.645,70 quale quota parte del corrispettivo oltre svalutazione CP_1 pagina 2 di 14 ed interessi nonché alla restituzione della metà della somma di € 57.000,00 prelevata dal CP_1 dall'Istituto San Paolo e Ufficio Postale nonché alla restituzione della metà di tutte le somme da essa anticipate in favore della comunione.
Con memoria del 22.10.2012, interveniva in corso di causa il il quale, in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda del , chiedeva la miglior tutela e soddisfazione delle ragioni CP_1 creditorie vantate da esso Istituto nei confronti dei suddetti coniugi. Con memoria del 4.04.2014, intervenivano in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 [...]
( n. il 7.05.1997) ed il figlio ( n.il 16.08.1995). CP_3 Controparte_4
All'esito dell'istruttoria a mezzo di prove orale e di c.t.u., con sentenza n.903/2022, pubblicata il
01.06.2022, il Tribunale Ordinario di Trani ha così statuito: “1) Rigetta le domande attoree;
2) Dichiara assorbita ogni altra domanda;
3) Condanna l'attore a pagare in favore della convenuta le spese di lite, che liquida, nella misura di € 5.000,00 oltre IVA (se dovuta) CAP e spese generali nella misura del 15% sui compensi;
4) Compensa le spese di lite nel rapporto processuale con il 5) Pone definitivamente a Controparte_2 carico dell'attore le spese di CTU nella misura già liquidata con separato decreto.”
Avverso tale sentenza, ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
29.06.2023, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Riformare parzialmente la sentenza n.903/2022 …e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , dichiarare e riconoscere che l'appartamento sito in Parte_1
TE a Viale Indipendenza n.14, al secondo piano, ed accessorio locale a piano terra al civico n.10, identificati nell'atto pubblico di compravendita del 6.10.1999, (rep.n.39662 e racc. n.7821) a rogito del Notaio
registrato a Bari il 22.10.1999 e trascritto nei RR.II di Trani il 29.10.1999 al n.20823/14681 è di Per_3 esclusiva proprietà di . Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso il Servizio di Parte_1 pubblicità e trascrizione dell'Ufficio del Territorio di Trani dell'Agenzia delle Entrate, con esonero di ogni responsabilità da parte del direttore pro tempore. Confermare il rigetto delle domande proposte da Parte_2
e di quelle formulate dal Con vittoria di spese, competenze ed onorari del
[...] Controparte_2 presente grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 31.10.2023 , CP_1
ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Rigettare nel merito il gravame proposto dalla IG.
[...] perché infondato in fatto e in diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado n.903/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di Trani, Ex Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, il 27.05.2022, pubblicata il 01.06.2022,
pagina 3 di 14 nell'ambito del procedimento civile n.95019237/2007 R.G., nella parte in cui rigetta la domanda del IG.
[...]
in punto di divisibilità dei beni, approvare con sentenza il progetto di ripartizione predisposto CP_1
e formato ai sensi degli artt.784 e ss. C.p.c. e disporre le quote fisiche in ragione di ognuno in merito agli immobili di cui in narrativa, come da espletata CTU;
3) Disporre la restituzione delle somme dei finanziamenti pagati dal IG. nonché la ripartizione del residuo dei finanziamenti sino alla scadenza CP_1 pari complessivamente ad € 18.245,62”.
Benchè ritualmente citato, nessuno si è costituito per il che deve pertanto essere Controparte_2 dichiarato contumace. Rimanevano contumaci anche e , citati in Controparte_3 Controparte_4 giudizio al solo fine di assicurare l'integrità del contraddittorio.
All'udienza del 25.02.2025, svolta con modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies, 3 co. cod. proc. civ.
*****
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'appartamento ed il locale pertinenziale acquistati dalla convenuta con rogito del 6.10.1999, dovessero essere esclusi dalla comunione legale dei coniugi in quanto oggetto di donazione indiretta da parte del padre della prima.
Trattandosi di donazione indiretta, il Tribunale non ha ritenuto necessaria la partecipazione del coniuge non acquirente all'acquisto, al fine dell'esclusione del bene dalla comunione ex art.179 co.1 lett.b c.c.. In punto di fatto, il primo giudice ha rilevato che la sussistenza della donazione indiretta si ricavava sia dalla prova testimoniale (a mezzo dei genitori della convenuta e del venditore Per_1
sia dalla prova documentale (a mezzo di assegni circolari, tratti sul conto corrente di
[...] [...]
, padre della convenuta, il giorno 2.10.1999, qualche giorno prima del rogito notarile, CP_5 rispettivamente dell'importo di £.100.000.000 e di £.20.000.000, somma complessivamente di poco inferiore al prezzo di acquisto dell'immobile, pari a £.125.000.000). Ha respinto, in quanto non provate, le residue domande attoree ed ha ritenuto assorbita ogni altra domanda compresa quella formulata dall'interventore, perché avanzate subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea.
Avverso tale sentenza, le parti costituite hanno proposto le seguenti impugnazioni:
I.APPELLO PRINCIPALE
I.a Con l'unico articolato motivo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime Parte_1 cure, pur avendo correttamente accertato che gli immobili da essa acquistati con rogito del 6.10.1999 fossero frutto di donazione indiretta e pur avendo giustamente rigettato tutte le domande attoree, pagina 4 di 14 avrebbe poi errato nel ritenere “assorbita ogni altra domanda” compresa quella avanzata, in via riconvenzionale da essa convenuta, così omettendo di “dichiarare e riconoscere l'appartamento sito in
TE a V.le Indipendenza n. 14, a secondo piano, ed accessorio locale a piano terra al civico n. 10, identificati nell'atto pubblico di compravendita del 06.10.1999,(rep. n. 39662 e racc. n. 7821) a rogito del Notaio Per_3 registrato a Bari il 22.10.99 e trascritto nei RR.II di Trani il 29.10.99 al n. 20823/14681 sia di esclusiva proprietà di ”. La predetta domanda, essendo stata avanzata in via riconvenzionale e Parte_1 non anche in via subordinata, non poteva essere ritenuta assorbita per sopravvenuto difetto di interesse, ma avrebbe dovuto essere delibata dal giudice di prime cure, il quale era quindi incorso in omessa pronuncia ex art.112 c.p.c..
II.APPELLO INCIDENTALE
II.a Con il primo motivo, ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere CP_1 dalla comunione legale dei coniugi l'appartamento ed il locale pertinenziale acquistato dalla convenuta con rogito del 6.10.1999, per la ragione che sarebbe frutto di donazione indiretta da parte del padre di . Sul punto, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di primo grado, Parte_1 mancherebbe la prova che l'acquisto sia avvenuto con denaro messo a disposizione dal padre della sig.ra , perché i testi escussi, nel confermare la presenza di al momento Parte_1 Controparte_5 della stipula del rogito notarile avrebbero reso dichiarazioni contrastanti con l'atto pubblico dal quale non risultava presente alcun testimone, come confermato dall'appellante in sede di interrogatorio formale, nel quale dichiarava “….non venne nessuno all'atto”. Inoltre, il teste Controparte_5 avrebbe riconosciuto due assegni con la data del 1.12.1998 (e non del 2.10.1999 come riportato in sentenza, anteriore di circa un anno rispetto alla vendita), più altri del 30 novembre 1999 (due mesi dopo la vendita), per un totale complessivo di £ 235.000.000 (duecentotrentacinque milioni di lire), non corrispondente alla somma di £ 125.000.000 (centoventicinque milioni di lire) indicata nell'atto di compravendita de quo. Gli assegni versati agli atti, riguarderebbero, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, proprio il rapporto di lavoro intercorso tra il teste IG. titolare di Persona_1 impresa edile e , elettricista. Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, omesso di Controparte_5 valutare che lo stesso , padre della IG.ra , aveva richiesto un Controparte_5 Parte_1 decreto ingiuntivo per la somma di £ 200.000.000 (duecento milioni di lire), emesso dal Tribunale di
Trani, sezione di Ruvo di Puglia, il 12-14 febbraio 2002, atto, quest'ultimo, depositato dalla convenuta in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c del 31.12.2007. Tale richiesta di restituzione delle somme pagina 5 di 14 prestate sarebbe incompatibile con l'intento di liberalità che dovrebbe caratterizzare la donazione indiretta.
II.b Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione dei finanziamenti, “essendo rimaste sfornite di prova”, poichè il
Tribunale non si sarebbe avveduto che, agli atti, erano stati depositati i due finanziamenti, contratti in costanza di matrimonio, pertanto ricadenti nella comunione dei beni ed oggetto di divisione, come richiesto con la domanda introduttiva. I suddetti finanziamenti, sottoscritti da entrambi allora coniugi, rientravano nello stato passivo e dovevano essere ripartiti in parti uguali in sede di divisione come confermato da c.t.u., per cui la somma da dividere ammontava ad €.7.646,58# per il finanziamento n.
02017/3643819 e €.10.599,04# per il finanziamento n.02017/0536961, somme calcolate a far data dal decreto di omologazione della separazione consensuale.
III. L'appellante principale ha eccepito la tardività dell'appello incidentale, in quanto proposto oltre il termine per impugnare, di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.,
(nel testo ante riforma apportata dalla L. n. 69/2009, applicabile ratione temporis alla presente controversia), che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, andava a scadere il 1.07.2023, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c..
IIIa La censura è infondata.
In base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, condiviso da questa Corte, “è ammessa
l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli 334,343 e 371 del Cpc. La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile pagina 6 di 14 moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cosiddetta parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione” (da ultimo, cfr. Cass. civ. n.18423/2024).
Nella fattispecie, l'appello incidentale risulta ritualmente proposto nella comparsa di costituzione del
3.11.2023, nel termine ex art.343 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicato nell'atto di citazione (24.11.2023).
IV. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi dell'art.342
c.p.c. sollevata dalla appellante principale, poiché, dall'esame dell'atto di appello incidentale, è possibile individuare con chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e con essi, le relative doglianze. Va, infatti, rimarcato che l'atto di appello rispecchia le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c. che, in base alla nuova formulazione (in seguito alla novella del d.l. 83/12 conv. nella legge 134/2012), “deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”
(cfr.Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
II.a.1 Nel merito, occorre esaminare, nell'ordine logico, preliminarmente il primo motivo di appello incidentale che, ad avviso della Corte, è fondato.
Risulta, per tabulas, che, con atto pubblico di compravendita del 06.10.1999, (rep. n. 39662 e racc. n.
7821) a rogito del Notaio registrato a Bari il 22.10.99 e trascritto nei RR.II di Trani il 29.10.99 Per_3 al n. 20823/14681, acquistava da e l'appartamento Parte_1 Persona_1 Persona_2
sito in TE a V.le Indipendenza n. 14, a secondo piano, ed accessorio locale a piano terra al civico n. 10, verso il corrispettivo di £.125.000,000, somma che le parti dichiaravano essere stata pagata “prima e fuori di quest'atto dalla parte acquirente alla parte venditrice, la quale rilascia alla stessa ampia quietanza a saldo..”. Nell'atto, la sig.ra dichiarava di essere coniugata in Parte_1 regime patrimoniale di comunione legale dei beni con , idraulico. CP_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che i suddetti beni immobili, oggetto del rogito del 6.10.1999, pagina 7 di 14 fossero esclusi dalla comunione legale, a norma dell'art.179 co.1 lett.b c.c., in quanto frutto di donazione indiretta da parte del genitore dell'acquirente, . Controparte_5
A tale conclusione , il Tribunale è pervenuto sulla base del condivisibile indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c. c., trattandosi di disposizione non richiamate “ ( cfr. Cassazione civile sez.
II, 16/07/2021, n.20336). Va, infatti, precisato che, l'ipotesi di cui all'art.179 co. 1 lett.b si distingue dalle altre cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c),
d) ed f) c.c.., espressamente richiamate dall'art. 179, comma 2, c.c., per le quali, ai fini dell'esclusione dalla comunione, occorre altresì necessariamente la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente ed il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene.
Tuttavia, l'appellante incidentale ha messo in discussione, a monte, l'accertamento della natura di donazione indiretta dell'acquisto de quo, contestando l'attendibilità dei testi escussi ed il raggiungimento della prova del fatto che gli assegni prodotti sarebbero stati versati dal genitore dell'appellante alla parte venditrice quale corrispettivo dell'acquisto degli immobili e del fine di liberalità.
In punto di fatto, rileva la Corte che , a differenza di quanto argomentato dal giudice di prime cure, non emerge ex actiis una corrispondenza temporale della data di emissione degli assegni circolari rispettivamente degli importi di £.100.000.000 e di £.15.000,00 -tratti in data 1.12.1998 sul conto corrente del acceso presso Banca del Salento intestati a e quella Controparte_5 Persona_1 della stipula del rogito notarile ( 6.10.1999) , nè degli importi di questi e degli assegni prodotti ( intestati anche alla figlia ) rispetto al prezzo dichiarato nell'atto per l'acquisto dell'immobile ( pari a
£.125.000.000).
Tuttavia, anche a voler superare tali discordanze, valorizzando le deposizioni dei testi escussi, in particolare del teste , parte venditrice indifferente, che ha confermato la presenza, al Persona_1 momento della stipula del rogito, di ed il pagamento del corrispettivo della Controparte_5 compravendita e delle competenze notarili da parte di quest'ultimo per la figlia, non emergono ex pagina 8 di 14 actiis sufficienti elementi dai quali desumere la prova della liberalità.
Va, infatti, considerato che, per aversi donazione indiretta, occorre che la sussistenza di un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n. 9282). La
S.C. ha, anche più di recente, ribadito che, nella donazione indiretta, la liberalità si realizza, anzichè attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicchè l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (v., ad es., Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione;
Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9379, in tale ultima pronuncia, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).
Nel caso concreto, l'intento di liberalità da parte del genitore dell'appellante, non può essere tratto, come accertato in sentenza, solo sulla base del fatto che il corrispettivo della compravendita sia stato pagato con denaro del genitore. Né, a tal fine, è sufficiente la dichiarazione resa dalla in Parte_1 data 6.10.1999 “di aver ricevuto dal padre la somma di £.200.000.000, parte in contanti e parte in assegni, denaro che in parte è stato utilizzato dell'acquisto della proprietà superficiaria …”, allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante principale, poichè, in un caso analogo, la Corte non ha ritenuto sufficiente neanche l'attestazione del notaio, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'immobile con denaro donato dal padre alla figlia, trattandosi di una mera presa d'atto della dichiarazione resa al riguardo delle parti (Cassazione civile sez. I, 10/10/2014, n.21494).
Va, inoltre, considerato che, dall'esame del fascicolo di primo grado della convenuta odierna appellante, risulta che , con ricorso monitorio del 31.01.2002, ha chiesto ed ottenuto Controparte_5 dal Tribunale di Trani, sez. dist. Di Ruvo di P., in data 12.02.2002, un decreto ingiuntivo per la somma di £.200.000.000 pari a €.103.291,40, decreto dichiarato esecutivo, in quanto non opposto, nei confronti della figlia Nel suddetto ricorso monitorio, , a mezzo del proprio difensore, Pt_1 Controparte_5 pagina 9 di 14 affermava che “ in data 6.10.1999 ( corrispondente alla data del rogito notarile),esso ricorrente unitamente alla moglie, ebbero a concedere a titolo di prestito alla propria figlia la Parte_1 somma di £.200.000.000, parte in contanti e parte in assegni, da quest'ultima in parte utilizzati per
l'acquisito di proprietà immobiliari site nel comune di TE” e ne chiedeva la restituzione, allegando che tanto risulterebbe dalla “scrittura di riconoscimento di debito”, a firma di , Persona_4 redatta dal notaio rogante contestualmente all'atto di vendita “pagato con assegni a firma del ricorrente in favore della venditrice”.
Appare, quindi, evidente che tale condotta difensiva, posta in essere dal padre dell'appellante, circa un paio di anni dopo la stipulazione della compravendita, sia incompatibile con l'intento di liberalità che deve necessariamente connotare la donazione indiretta, a nulla rilevando la circostanza che il decreto ingiuntivo non sia stato posto sino ad ora in esecuzione.
Ne consegue che, sulla base del compendio probatorio innanzi esaminato, debba escludersi il fine di liberalità e la sussistenza della donazione indiretta in contestazione e che, non trovando applicazione l'art.179 co.1 lett.b c.c., l'appartamento ed il locale pertinenziale acquistati da con il Parte_1 rogito del 6.10.1999, devono ritenersi compresi nella comunione legale degli allori coniugi.
I.a Le considerazioni che precedono conducono, altresì, al rigetto dell'appello principale, con il quale ha richiesto la declaratoria di accertamento della proprietà esclusiva dei beni oggetto Parte_1 dell'atto di compravendita del 6.10.1999 in capo ad essa appellante, oggetto della domanda riconvenzionale, ritenuta erroneamente assorbita dal giudice di prime cure.
E' evidente che tale domanda, reiterata con l'atto di appello, troverebbe il suo fondamento nell'accertamento della sussistenza donazione indiretta che, al contrario, per le ragioni innanzi esposte, deve essere esclusa.
Devono essere, poi, prese in considerazioni le ulteriori domande ed eccezioni, non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure, riproposte dall'appellante ex art.346 c.p.c.
(Cassazione civile sez. II, 12/09/2023, n.26321): “ove i beni vengano riconosciuti sottoposti al regime di comunione legale, dichiarare il sig. tenuto al pagamento della somma di € 51.645,70=, quota parte CP_1 del corrispettivo, oltre la svalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'atto pubblico di compravendita;
ritenere che le somme erogate per finanziamento sono state spese per esigenze del;
accertare che il CP_1
ha prelevato dall'Istituto San Paolo Banco di Napoli e dall'Ufficio Postale la complessiva somma di € CP_1
pagina 10 di 14 57.000,00= e, pertanto, condannarlo alla restituzione della metà quota;
accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
ha anticipato somme, in favore della comunione e della famiglia, e, pertanto, condannare Parte_1
l'appellato-appellante incidentale a rimborsarle o essere autorizzata a prelevarle sino a concorrenza dei propri crediti;
assegnare gli immobili già oggetto di sede di separazione nonché dei beni mobili che arredavano la casa coniugale in Riccione o, in loro mancanza, del loro valore”.
Ritiene la Corte che dette domande, di dubbia ammissibilità (in quanto formulate in modo estremamente generico, non avendo l'appellante neanche allegato le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle stesse) sono infondate, salvo quella di divisione che si esaminerà in seguito, in quanto sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Quanto alla richiesta di restituzione della somma di €.51.645,70, va rilevato che, allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale, all'atto dello scioglimento,
l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi (v. Cassazione civile sez. II, 13/07/2023, n.20066).
In ordine alle somme erogate per i finanziamenti, l'appellante, da un lato, ha ammesso che esse siano state in parte utilizzate per le esigenze quotidiane della famiglia, dall'altro non ha dimostrato se ed in quale misura esse siano state spese dal per esigenze personali. CP_1
Né risultano dimostrate le asserite anticipazioni e/o prelievi. In particolare, con riguardo alle somme maturate a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, dopo l'omologazione della separazione, e, per il cui pagamento, questi ultimi intervenivano nel giudizio di primo grado, vantando un credito di € 48.347,37, va rilevato che esulano dal presente giudizio ( di scioglimento della comunione familiare), atteso che, da una parte, dette domande non risultano ritualmente riproposte nel presente grado di giudizio ( in cui i figli e sono rimasti contumaci), CP_4 CP_3 neanche in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.346 c.p.c. , dall'altra, perché i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno), si effettuano solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia o, come nella specie, con l'omologazione degli accordi di separazione consensuale ( avvenuta con decreto del Tribunale di Trani in data 28.12.2015). pagina 11 di 14 II.a.2 Il secondo motivo dell'appello incidentale - con cui ha chiesto che i CP_1 finanziamenti, sottoscritti da entrambi allora coniugi, rientrassero nello stato passivo e dovessero essere ripartiti in parti uguali in sede di divisione-, merita di essere accolto per quanto di ragione dovendo procedersi allo scioglimento della comunione legale ed alla divisione anche tenendo conto delle passività derivanti dai finanziamenti, accertati dal c.t.u. nella misura pari a €.4.691,66 (per il finanziamento n.12017/3643819) ed €.4.731,59 ( per il finanziamento n.02017/0536961), oltre interessi, da dividersi in quote eguali tra i coniugi e da corrispondere al . Controparte_2
Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa. La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. 5 aprile 2017 n. 8803,
Cassazione civile sez. II, 23/02/2024, n.4879). Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati. Sino a tale momento ciascuno dei coniugi amministra i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza (Cass. n. 18564/2004 cit.; Cass. n. 4351 del 2003; Cass. n. 2844 del 2001; Cass. n. 6234 del 1998).
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che (Cass. n. 21632/2010) la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda
( del 9/05/2007 ), potendo anche aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni intervenuto "medio tempore" (conf. Cass. n. 29733 del
2017; Cass. n. 8286 del 2019).
pagina 12 di 14 Nel caso di specie, le parti non ha mosso ( o reiterato) in questa sede specifiche contestazioni alla c.t.u.
, redatta dall'ing. (con relazione depositata in data 8.05.2009), il quale ha Persona_5 elaborato due progetti di divisione, con determinazione delle rispettive quote, calcolando il valore della proprietà superficiaria dell'abitazione ( appartamento riportato al fg.21 , p.lla 442, sub.47 in viale
Indipendenza n.14, p.2 ) e del locale a piano terra ( riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale
Indipendenza n.14 p.t.), siti in TE, evidenziando che quest'ultimo costituisce il naturale completamento dell'abitazione in quanto “area vincolata a parcheggio”. Il C.t.u. ha stimato, sulla base del criterio sintetico-comparativo, il valore commerciale della proprietà superficiaria dei due immobili in €.140.000,00 (per l'appartamento) ed €.45.000,00 (per il locale a piano terra) ed ha, altresì, precisato che essi sono privi del certificato di abitabilità/agibilità e pertanto non sono commerciabili. Con riguardo ai finanziamenti, come innanzi anticipato, ha ritenuto che le relative passività pari a
€.4.691,66 (per il finanziamento n.12017/3643819) ed €.4.731,59 (per il finanziamento n.02017/0536961), oltre interessi, dovessero essere divise in quote eguali tra i coniugi e da corrispondere al Controparte_2
Pertanto, deve darsi atto che il patrimonio familiare da dividere è costituito, dal lato attivo, dalla proprietà superficiaria dell'appartamento riportato al fg.21 , p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza
n.14, p.2 e del locale a piano terra, riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale Indipendenza n.14 p.t., siti entrambi in TE e , dal lato passivo, dai finanziamenti accertati dal c.t.u. nella misura pari a
€.4.691,66 (per il finanziamento n.12017/3643819) ed €.4.731,59 (per il finanziamento n.02017/0536961), oltre interessi, da dividersi in quote eguali tra i coniugi e da corrispondere al
[...]
CP_2
In conclusione, con sentenza parziale, deve rigettarsi l'appello principale ed, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, deve riconoscersi il diritto di alla divisione CP_1 dei beni comuni, costituiti dalla proprietà superficiaria dell'abitazione (appartamento riportato al fg.21
, p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza n.14, p.2 ) e dal locale a piano terra ( riportato al fg.21, p.lla
442, sub.20 in viale Indipendenza n.14 p.t.), siti in TE . Infine, previo invito alle parti ad una definizione bonaria della controversia, si dispone procedersi, con separata ordinanza, alle operazioni di cui agli artt.789 e ss. c.p.c.. Spese al definitivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bari, parzialmente pronunciando sull'appello principale proposto con atto di pagina 13 di 14 citazione del 26.09.2023 da e sull'appello incidentale proposto da Parte_3 CP_1 con comparsa di costituzione e risposta del 3.11.2023 , avverso la sentenza n.903/2022, pubblicata il
01.06.2022, emessa dal Tribunale di Trani così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, riconosce il diritto di
[...]
alla divisione dei beni comuni, costituiti dalla proprietà superficiaria CP_1 dell'abitazione (appartamento riportato al fg.21, p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza n.14,
p.2 ) e dal locale a piano terra ( riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale Indipendenza n.14
p.t.), siti in TE;
c) dispone, altresì, procedersi, con separata ordinanza, alla divisione delle quote in base al progetto di divisione e contestuale fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dr. Emma Manzionna
IL Presidente dr. Maria Mitola
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza parziale nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 886, avverso la sentenza n.903/2022 del Tribunale Ordinario di Trani, pubblicata il 01.06.2022. tra
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata presso il Center Express Parte_1 di MI RU AM alla Via Calefati n.377, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Giovanni Franzese;
Appellante
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio di cui al CP_1 presente atto in Bari, alla via Alessandro Manzoni n°235, presso l'Avv. Maurizio Mazziotta, che lo rappresenta, assiste e difende in virtù di procura in atti;
Appellato
Nonché
pagina 1 di 14 e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni: All'udienza collegiale del 25.02.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.05.2007, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al CP_1
Tribunale di Trani – ex sezione distaccata di Ruvo di Puglia, la sig.ra , al fine di ivi Parte_1 sentir disporre la divisione dei beni costituenti l'asse patrimoniale familiare. In particolare, l'asse patrimoniale della comunione dei beni consisteva in un appartamento sito in TE, al Viale
Indipendenza n.14, in catasto urbano alla partita 1013480, foglio 21, p.lla 442, sub 47, cat.A/2, e di un locale al piano terra, vincolato a parcheggio, avente accesso dal civico 10 di Viale Indipendenza, in catasto urbano alla partita 1009197, foglio 21, p.lla 442, sub 20, cat.C/6, classe 3, e da due finanziamenti datati 2.7.2003 e 2.9.2004, rispettivamente n.02017/3643819 di € 16.628,00 e n.02017/3643819 di € 16.628,00 e n.02017/0536961 di € 8.345,00 con scadenza rispettivamente ad agosto 2008 e ad ottobre 2009. Il chiedeva, dunque, accertarsi che gli immobili predetti CP_1 ricadevano nella comunione legale e pertanto ne era proprietario in ragione della metà indivisa.
Inoltre, chiedeva la restituzione delle somme dei finanziamenti -sottoscritti da entrambi i coniugi, a garanzia dei quali avevano sottoscritto due cambiali datate 3.07.2002 e 3.09.2004- da lui pagati nonché la ripartizione del residuo dei finanziamenti sino alla scadenza nella misura di € 18.245,62.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, allegando che i beni immobili erano Parte_1 stato acquistati con denaro fornito dal proprio genitore, , il quale aveva avuto Controparte_5 rapporti precontrattuali con la parte venditrice (i sig.ri e ed era Persona_1 Persona_2 presente al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita;
quanto ai finanziamenti, rilevava che gli stessi erano stati utilizzati in parte per le spese familiari ed in altra parte per le personali esigenze del . In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che gli immobili CP_1 identificati nell'atto pubblico di compravendita del 6.10.1999, fossero di sua esclusiva proprietà e, nell'ipotesi di accertamento della natura comune dei beni immobili, richiedeva la condanna del
[...]
al pagamento della somma di €.51.645,70 quale quota parte del corrispettivo oltre svalutazione CP_1 pagina 2 di 14 ed interessi nonché alla restituzione della metà della somma di € 57.000,00 prelevata dal CP_1 dall'Istituto San Paolo e Ufficio Postale nonché alla restituzione della metà di tutte le somme da essa anticipate in favore della comunione.
Con memoria del 22.10.2012, interveniva in corso di causa il il quale, in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda del , chiedeva la miglior tutela e soddisfazione delle ragioni CP_1 creditorie vantate da esso Istituto nei confronti dei suddetti coniugi. Con memoria del 4.04.2014, intervenivano in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 [...]
( n. il 7.05.1997) ed il figlio ( n.il 16.08.1995). CP_3 Controparte_4
All'esito dell'istruttoria a mezzo di prove orale e di c.t.u., con sentenza n.903/2022, pubblicata il
01.06.2022, il Tribunale Ordinario di Trani ha così statuito: “1) Rigetta le domande attoree;
2) Dichiara assorbita ogni altra domanda;
3) Condanna l'attore a pagare in favore della convenuta le spese di lite, che liquida, nella misura di € 5.000,00 oltre IVA (se dovuta) CAP e spese generali nella misura del 15% sui compensi;
4) Compensa le spese di lite nel rapporto processuale con il 5) Pone definitivamente a Controparte_2 carico dell'attore le spese di CTU nella misura già liquidata con separato decreto.”
Avverso tale sentenza, ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
29.06.2023, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Riformare parzialmente la sentenza n.903/2022 …e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , dichiarare e riconoscere che l'appartamento sito in Parte_1
TE a Viale Indipendenza n.14, al secondo piano, ed accessorio locale a piano terra al civico n.10, identificati nell'atto pubblico di compravendita del 6.10.1999, (rep.n.39662 e racc. n.7821) a rogito del Notaio
registrato a Bari il 22.10.1999 e trascritto nei RR.II di Trani il 29.10.1999 al n.20823/14681 è di Per_3 esclusiva proprietà di . Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso il Servizio di Parte_1 pubblicità e trascrizione dell'Ufficio del Territorio di Trani dell'Agenzia delle Entrate, con esonero di ogni responsabilità da parte del direttore pro tempore. Confermare il rigetto delle domande proposte da Parte_2
e di quelle formulate dal Con vittoria di spese, competenze ed onorari del
[...] Controparte_2 presente grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 31.10.2023 , CP_1
ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Rigettare nel merito il gravame proposto dalla IG.
[...] perché infondato in fatto e in diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado n.903/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di Trani, Ex Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, il 27.05.2022, pubblicata il 01.06.2022,
pagina 3 di 14 nell'ambito del procedimento civile n.95019237/2007 R.G., nella parte in cui rigetta la domanda del IG.
[...]
in punto di divisibilità dei beni, approvare con sentenza il progetto di ripartizione predisposto CP_1
e formato ai sensi degli artt.784 e ss. C.p.c. e disporre le quote fisiche in ragione di ognuno in merito agli immobili di cui in narrativa, come da espletata CTU;
3) Disporre la restituzione delle somme dei finanziamenti pagati dal IG. nonché la ripartizione del residuo dei finanziamenti sino alla scadenza CP_1 pari complessivamente ad € 18.245,62”.
Benchè ritualmente citato, nessuno si è costituito per il che deve pertanto essere Controparte_2 dichiarato contumace. Rimanevano contumaci anche e , citati in Controparte_3 Controparte_4 giudizio al solo fine di assicurare l'integrità del contraddittorio.
All'udienza del 25.02.2025, svolta con modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies, 3 co. cod. proc. civ.
*****
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'appartamento ed il locale pertinenziale acquistati dalla convenuta con rogito del 6.10.1999, dovessero essere esclusi dalla comunione legale dei coniugi in quanto oggetto di donazione indiretta da parte del padre della prima.
Trattandosi di donazione indiretta, il Tribunale non ha ritenuto necessaria la partecipazione del coniuge non acquirente all'acquisto, al fine dell'esclusione del bene dalla comunione ex art.179 co.1 lett.b c.c.. In punto di fatto, il primo giudice ha rilevato che la sussistenza della donazione indiretta si ricavava sia dalla prova testimoniale (a mezzo dei genitori della convenuta e del venditore Per_1
sia dalla prova documentale (a mezzo di assegni circolari, tratti sul conto corrente di
[...] [...]
, padre della convenuta, il giorno 2.10.1999, qualche giorno prima del rogito notarile, CP_5 rispettivamente dell'importo di £.100.000.000 e di £.20.000.000, somma complessivamente di poco inferiore al prezzo di acquisto dell'immobile, pari a £.125.000.000). Ha respinto, in quanto non provate, le residue domande attoree ed ha ritenuto assorbita ogni altra domanda compresa quella formulata dall'interventore, perché avanzate subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea.
Avverso tale sentenza, le parti costituite hanno proposto le seguenti impugnazioni:
I.APPELLO PRINCIPALE
I.a Con l'unico articolato motivo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime Parte_1 cure, pur avendo correttamente accertato che gli immobili da essa acquistati con rogito del 6.10.1999 fossero frutto di donazione indiretta e pur avendo giustamente rigettato tutte le domande attoree, pagina 4 di 14 avrebbe poi errato nel ritenere “assorbita ogni altra domanda” compresa quella avanzata, in via riconvenzionale da essa convenuta, così omettendo di “dichiarare e riconoscere l'appartamento sito in
TE a V.le Indipendenza n. 14, a secondo piano, ed accessorio locale a piano terra al civico n. 10, identificati nell'atto pubblico di compravendita del 06.10.1999,(rep. n. 39662 e racc. n. 7821) a rogito del Notaio Per_3 registrato a Bari il 22.10.99 e trascritto nei RR.II di Trani il 29.10.99 al n. 20823/14681 sia di esclusiva proprietà di ”. La predetta domanda, essendo stata avanzata in via riconvenzionale e Parte_1 non anche in via subordinata, non poteva essere ritenuta assorbita per sopravvenuto difetto di interesse, ma avrebbe dovuto essere delibata dal giudice di prime cure, il quale era quindi incorso in omessa pronuncia ex art.112 c.p.c..
II.APPELLO INCIDENTALE
II.a Con il primo motivo, ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere CP_1 dalla comunione legale dei coniugi l'appartamento ed il locale pertinenziale acquistato dalla convenuta con rogito del 6.10.1999, per la ragione che sarebbe frutto di donazione indiretta da parte del padre di . Sul punto, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di primo grado, Parte_1 mancherebbe la prova che l'acquisto sia avvenuto con denaro messo a disposizione dal padre della sig.ra , perché i testi escussi, nel confermare la presenza di al momento Parte_1 Controparte_5 della stipula del rogito notarile avrebbero reso dichiarazioni contrastanti con l'atto pubblico dal quale non risultava presente alcun testimone, come confermato dall'appellante in sede di interrogatorio formale, nel quale dichiarava “….non venne nessuno all'atto”. Inoltre, il teste Controparte_5 avrebbe riconosciuto due assegni con la data del 1.12.1998 (e non del 2.10.1999 come riportato in sentenza, anteriore di circa un anno rispetto alla vendita), più altri del 30 novembre 1999 (due mesi dopo la vendita), per un totale complessivo di £ 235.000.000 (duecentotrentacinque milioni di lire), non corrispondente alla somma di £ 125.000.000 (centoventicinque milioni di lire) indicata nell'atto di compravendita de quo. Gli assegni versati agli atti, riguarderebbero, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, proprio il rapporto di lavoro intercorso tra il teste IG. titolare di Persona_1 impresa edile e , elettricista. Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, omesso di Controparte_5 valutare che lo stesso , padre della IG.ra , aveva richiesto un Controparte_5 Parte_1 decreto ingiuntivo per la somma di £ 200.000.000 (duecento milioni di lire), emesso dal Tribunale di
Trani, sezione di Ruvo di Puglia, il 12-14 febbraio 2002, atto, quest'ultimo, depositato dalla convenuta in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c del 31.12.2007. Tale richiesta di restituzione delle somme pagina 5 di 14 prestate sarebbe incompatibile con l'intento di liberalità che dovrebbe caratterizzare la donazione indiretta.
II.b Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione dei finanziamenti, “essendo rimaste sfornite di prova”, poichè il
Tribunale non si sarebbe avveduto che, agli atti, erano stati depositati i due finanziamenti, contratti in costanza di matrimonio, pertanto ricadenti nella comunione dei beni ed oggetto di divisione, come richiesto con la domanda introduttiva. I suddetti finanziamenti, sottoscritti da entrambi allora coniugi, rientravano nello stato passivo e dovevano essere ripartiti in parti uguali in sede di divisione come confermato da c.t.u., per cui la somma da dividere ammontava ad €.7.646,58# per il finanziamento n.
02017/3643819 e €.10.599,04# per il finanziamento n.02017/0536961, somme calcolate a far data dal decreto di omologazione della separazione consensuale.
III. L'appellante principale ha eccepito la tardività dell'appello incidentale, in quanto proposto oltre il termine per impugnare, di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.,
(nel testo ante riforma apportata dalla L. n. 69/2009, applicabile ratione temporis alla presente controversia), che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, andava a scadere il 1.07.2023, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c..
IIIa La censura è infondata.
In base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, condiviso da questa Corte, “è ammessa
l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli 334,343 e 371 del Cpc. La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile pagina 6 di 14 moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cosiddetta parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione” (da ultimo, cfr. Cass. civ. n.18423/2024).
Nella fattispecie, l'appello incidentale risulta ritualmente proposto nella comparsa di costituzione del
3.11.2023, nel termine ex art.343 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicato nell'atto di citazione (24.11.2023).
IV. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi dell'art.342
c.p.c. sollevata dalla appellante principale, poiché, dall'esame dell'atto di appello incidentale, è possibile individuare con chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e con essi, le relative doglianze. Va, infatti, rimarcato che l'atto di appello rispecchia le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c. che, in base alla nuova formulazione (in seguito alla novella del d.l. 83/12 conv. nella legge 134/2012), “deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”
(cfr.Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
II.a.1 Nel merito, occorre esaminare, nell'ordine logico, preliminarmente il primo motivo di appello incidentale che, ad avviso della Corte, è fondato.
Risulta, per tabulas, che, con atto pubblico di compravendita del 06.10.1999, (rep. n. 39662 e racc. n.
7821) a rogito del Notaio registrato a Bari il 22.10.99 e trascritto nei RR.II di Trani il 29.10.99 Per_3 al n. 20823/14681, acquistava da e l'appartamento Parte_1 Persona_1 Persona_2
sito in TE a V.le Indipendenza n. 14, a secondo piano, ed accessorio locale a piano terra al civico n. 10, verso il corrispettivo di £.125.000,000, somma che le parti dichiaravano essere stata pagata “prima e fuori di quest'atto dalla parte acquirente alla parte venditrice, la quale rilascia alla stessa ampia quietanza a saldo..”. Nell'atto, la sig.ra dichiarava di essere coniugata in Parte_1 regime patrimoniale di comunione legale dei beni con , idraulico. CP_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che i suddetti beni immobili, oggetto del rogito del 6.10.1999, pagina 7 di 14 fossero esclusi dalla comunione legale, a norma dell'art.179 co.1 lett.b c.c., in quanto frutto di donazione indiretta da parte del genitore dell'acquirente, . Controparte_5
A tale conclusione , il Tribunale è pervenuto sulla base del condivisibile indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c. c., trattandosi di disposizione non richiamate “ ( cfr. Cassazione civile sez.
II, 16/07/2021, n.20336). Va, infatti, precisato che, l'ipotesi di cui all'art.179 co. 1 lett.b si distingue dalle altre cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c),
d) ed f) c.c.., espressamente richiamate dall'art. 179, comma 2, c.c., per le quali, ai fini dell'esclusione dalla comunione, occorre altresì necessariamente la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente ed il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene.
Tuttavia, l'appellante incidentale ha messo in discussione, a monte, l'accertamento della natura di donazione indiretta dell'acquisto de quo, contestando l'attendibilità dei testi escussi ed il raggiungimento della prova del fatto che gli assegni prodotti sarebbero stati versati dal genitore dell'appellante alla parte venditrice quale corrispettivo dell'acquisto degli immobili e del fine di liberalità.
In punto di fatto, rileva la Corte che , a differenza di quanto argomentato dal giudice di prime cure, non emerge ex actiis una corrispondenza temporale della data di emissione degli assegni circolari rispettivamente degli importi di £.100.000.000 e di £.15.000,00 -tratti in data 1.12.1998 sul conto corrente del acceso presso Banca del Salento intestati a e quella Controparte_5 Persona_1 della stipula del rogito notarile ( 6.10.1999) , nè degli importi di questi e degli assegni prodotti ( intestati anche alla figlia ) rispetto al prezzo dichiarato nell'atto per l'acquisto dell'immobile ( pari a
£.125.000.000).
Tuttavia, anche a voler superare tali discordanze, valorizzando le deposizioni dei testi escussi, in particolare del teste , parte venditrice indifferente, che ha confermato la presenza, al Persona_1 momento della stipula del rogito, di ed il pagamento del corrispettivo della Controparte_5 compravendita e delle competenze notarili da parte di quest'ultimo per la figlia, non emergono ex pagina 8 di 14 actiis sufficienti elementi dai quali desumere la prova della liberalità.
Va, infatti, considerato che, per aversi donazione indiretta, occorre che la sussistenza di un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n. 9282). La
S.C. ha, anche più di recente, ribadito che, nella donazione indiretta, la liberalità si realizza, anzichè attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicchè l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (v., ad es., Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione;
Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9379, in tale ultima pronuncia, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).
Nel caso concreto, l'intento di liberalità da parte del genitore dell'appellante, non può essere tratto, come accertato in sentenza, solo sulla base del fatto che il corrispettivo della compravendita sia stato pagato con denaro del genitore. Né, a tal fine, è sufficiente la dichiarazione resa dalla in Parte_1 data 6.10.1999 “di aver ricevuto dal padre la somma di £.200.000.000, parte in contanti e parte in assegni, denaro che in parte è stato utilizzato dell'acquisto della proprietà superficiaria …”, allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante principale, poichè, in un caso analogo, la Corte non ha ritenuto sufficiente neanche l'attestazione del notaio, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'immobile con denaro donato dal padre alla figlia, trattandosi di una mera presa d'atto della dichiarazione resa al riguardo delle parti (Cassazione civile sez. I, 10/10/2014, n.21494).
Va, inoltre, considerato che, dall'esame del fascicolo di primo grado della convenuta odierna appellante, risulta che , con ricorso monitorio del 31.01.2002, ha chiesto ed ottenuto Controparte_5 dal Tribunale di Trani, sez. dist. Di Ruvo di P., in data 12.02.2002, un decreto ingiuntivo per la somma di £.200.000.000 pari a €.103.291,40, decreto dichiarato esecutivo, in quanto non opposto, nei confronti della figlia Nel suddetto ricorso monitorio, , a mezzo del proprio difensore, Pt_1 Controparte_5 pagina 9 di 14 affermava che “ in data 6.10.1999 ( corrispondente alla data del rogito notarile),esso ricorrente unitamente alla moglie, ebbero a concedere a titolo di prestito alla propria figlia la Parte_1 somma di £.200.000.000, parte in contanti e parte in assegni, da quest'ultima in parte utilizzati per
l'acquisito di proprietà immobiliari site nel comune di TE” e ne chiedeva la restituzione, allegando che tanto risulterebbe dalla “scrittura di riconoscimento di debito”, a firma di , Persona_4 redatta dal notaio rogante contestualmente all'atto di vendita “pagato con assegni a firma del ricorrente in favore della venditrice”.
Appare, quindi, evidente che tale condotta difensiva, posta in essere dal padre dell'appellante, circa un paio di anni dopo la stipulazione della compravendita, sia incompatibile con l'intento di liberalità che deve necessariamente connotare la donazione indiretta, a nulla rilevando la circostanza che il decreto ingiuntivo non sia stato posto sino ad ora in esecuzione.
Ne consegue che, sulla base del compendio probatorio innanzi esaminato, debba escludersi il fine di liberalità e la sussistenza della donazione indiretta in contestazione e che, non trovando applicazione l'art.179 co.1 lett.b c.c., l'appartamento ed il locale pertinenziale acquistati da con il Parte_1 rogito del 6.10.1999, devono ritenersi compresi nella comunione legale degli allori coniugi.
I.a Le considerazioni che precedono conducono, altresì, al rigetto dell'appello principale, con il quale ha richiesto la declaratoria di accertamento della proprietà esclusiva dei beni oggetto Parte_1 dell'atto di compravendita del 6.10.1999 in capo ad essa appellante, oggetto della domanda riconvenzionale, ritenuta erroneamente assorbita dal giudice di prime cure.
E' evidente che tale domanda, reiterata con l'atto di appello, troverebbe il suo fondamento nell'accertamento della sussistenza donazione indiretta che, al contrario, per le ragioni innanzi esposte, deve essere esclusa.
Devono essere, poi, prese in considerazioni le ulteriori domande ed eccezioni, non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure, riproposte dall'appellante ex art.346 c.p.c.
(Cassazione civile sez. II, 12/09/2023, n.26321): “ove i beni vengano riconosciuti sottoposti al regime di comunione legale, dichiarare il sig. tenuto al pagamento della somma di € 51.645,70=, quota parte CP_1 del corrispettivo, oltre la svalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'atto pubblico di compravendita;
ritenere che le somme erogate per finanziamento sono state spese per esigenze del;
accertare che il CP_1
ha prelevato dall'Istituto San Paolo Banco di Napoli e dall'Ufficio Postale la complessiva somma di € CP_1
pagina 10 di 14 57.000,00= e, pertanto, condannarlo alla restituzione della metà quota;
accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
ha anticipato somme, in favore della comunione e della famiglia, e, pertanto, condannare Parte_1
l'appellato-appellante incidentale a rimborsarle o essere autorizzata a prelevarle sino a concorrenza dei propri crediti;
assegnare gli immobili già oggetto di sede di separazione nonché dei beni mobili che arredavano la casa coniugale in Riccione o, in loro mancanza, del loro valore”.
Ritiene la Corte che dette domande, di dubbia ammissibilità (in quanto formulate in modo estremamente generico, non avendo l'appellante neanche allegato le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle stesse) sono infondate, salvo quella di divisione che si esaminerà in seguito, in quanto sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Quanto alla richiesta di restituzione della somma di €.51.645,70, va rilevato che, allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale, all'atto dello scioglimento,
l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi (v. Cassazione civile sez. II, 13/07/2023, n.20066).
In ordine alle somme erogate per i finanziamenti, l'appellante, da un lato, ha ammesso che esse siano state in parte utilizzate per le esigenze quotidiane della famiglia, dall'altro non ha dimostrato se ed in quale misura esse siano state spese dal per esigenze personali. CP_1
Né risultano dimostrate le asserite anticipazioni e/o prelievi. In particolare, con riguardo alle somme maturate a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, dopo l'omologazione della separazione, e, per il cui pagamento, questi ultimi intervenivano nel giudizio di primo grado, vantando un credito di € 48.347,37, va rilevato che esulano dal presente giudizio ( di scioglimento della comunione familiare), atteso che, da una parte, dette domande non risultano ritualmente riproposte nel presente grado di giudizio ( in cui i figli e sono rimasti contumaci), CP_4 CP_3 neanche in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.346 c.p.c. , dall'altra, perché i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno), si effettuano solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia o, come nella specie, con l'omologazione degli accordi di separazione consensuale ( avvenuta con decreto del Tribunale di Trani in data 28.12.2015). pagina 11 di 14 II.a.2 Il secondo motivo dell'appello incidentale - con cui ha chiesto che i CP_1 finanziamenti, sottoscritti da entrambi allora coniugi, rientrassero nello stato passivo e dovessero essere ripartiti in parti uguali in sede di divisione-, merita di essere accolto per quanto di ragione dovendo procedersi allo scioglimento della comunione legale ed alla divisione anche tenendo conto delle passività derivanti dai finanziamenti, accertati dal c.t.u. nella misura pari a €.4.691,66 (per il finanziamento n.12017/3643819) ed €.4.731,59 ( per il finanziamento n.02017/0536961), oltre interessi, da dividersi in quote eguali tra i coniugi e da corrispondere al . Controparte_2
Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa. La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. 5 aprile 2017 n. 8803,
Cassazione civile sez. II, 23/02/2024, n.4879). Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati. Sino a tale momento ciascuno dei coniugi amministra i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza (Cass. n. 18564/2004 cit.; Cass. n. 4351 del 2003; Cass. n. 2844 del 2001; Cass. n. 6234 del 1998).
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che (Cass. n. 21632/2010) la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda
( del 9/05/2007 ), potendo anche aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni intervenuto "medio tempore" (conf. Cass. n. 29733 del
2017; Cass. n. 8286 del 2019).
pagina 12 di 14 Nel caso di specie, le parti non ha mosso ( o reiterato) in questa sede specifiche contestazioni alla c.t.u.
, redatta dall'ing. (con relazione depositata in data 8.05.2009), il quale ha Persona_5 elaborato due progetti di divisione, con determinazione delle rispettive quote, calcolando il valore della proprietà superficiaria dell'abitazione ( appartamento riportato al fg.21 , p.lla 442, sub.47 in viale
Indipendenza n.14, p.2 ) e del locale a piano terra ( riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale
Indipendenza n.14 p.t.), siti in TE, evidenziando che quest'ultimo costituisce il naturale completamento dell'abitazione in quanto “area vincolata a parcheggio”. Il C.t.u. ha stimato, sulla base del criterio sintetico-comparativo, il valore commerciale della proprietà superficiaria dei due immobili in €.140.000,00 (per l'appartamento) ed €.45.000,00 (per il locale a piano terra) ed ha, altresì, precisato che essi sono privi del certificato di abitabilità/agibilità e pertanto non sono commerciabili. Con riguardo ai finanziamenti, come innanzi anticipato, ha ritenuto che le relative passività pari a
€.4.691,66 (per il finanziamento n.12017/3643819) ed €.4.731,59 (per il finanziamento n.02017/0536961), oltre interessi, dovessero essere divise in quote eguali tra i coniugi e da corrispondere al Controparte_2
Pertanto, deve darsi atto che il patrimonio familiare da dividere è costituito, dal lato attivo, dalla proprietà superficiaria dell'appartamento riportato al fg.21 , p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza
n.14, p.2 e del locale a piano terra, riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale Indipendenza n.14 p.t., siti entrambi in TE e , dal lato passivo, dai finanziamenti accertati dal c.t.u. nella misura pari a
€.4.691,66 (per il finanziamento n.12017/3643819) ed €.4.731,59 (per il finanziamento n.02017/0536961), oltre interessi, da dividersi in quote eguali tra i coniugi e da corrispondere al
[...]
CP_2
In conclusione, con sentenza parziale, deve rigettarsi l'appello principale ed, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, deve riconoscersi il diritto di alla divisione CP_1 dei beni comuni, costituiti dalla proprietà superficiaria dell'abitazione (appartamento riportato al fg.21
, p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza n.14, p.2 ) e dal locale a piano terra ( riportato al fg.21, p.lla
442, sub.20 in viale Indipendenza n.14 p.t.), siti in TE . Infine, previo invito alle parti ad una definizione bonaria della controversia, si dispone procedersi, con separata ordinanza, alle operazioni di cui agli artt.789 e ss. c.p.c.. Spese al definitivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bari, parzialmente pronunciando sull'appello principale proposto con atto di pagina 13 di 14 citazione del 26.09.2023 da e sull'appello incidentale proposto da Parte_3 CP_1 con comparsa di costituzione e risposta del 3.11.2023 , avverso la sentenza n.903/2022, pubblicata il
01.06.2022, emessa dal Tribunale di Trani così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, riconosce il diritto di
[...]
alla divisione dei beni comuni, costituiti dalla proprietà superficiaria CP_1 dell'abitazione (appartamento riportato al fg.21, p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza n.14,
p.2 ) e dal locale a piano terra ( riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale Indipendenza n.14
p.t.), siti in TE;
c) dispone, altresì, procedersi, con separata ordinanza, alla divisione delle quote in base al progetto di divisione e contestuale fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dr. Emma Manzionna
IL Presidente dr. Maria Mitola
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