Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 18/02/2025
PROC. N. 20819/2022 R.G.
Oggi 18/02/2025 innanzi al Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, sono presenti:
- per , l'Avv. Stendardo Guido il quale si riporta i propri scritti difensivi nonché alla Parte_1
note depositate in data 15.10.2024 e chiede decidersi la causa con vittoria di spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20819 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: “Impugnazione delibera assembleare condominiale” e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stendardo Parte_1 C.F._1
Bonafficiata Vecchia, n.30 ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - premessa la propria qualità di condomina del Parte_1 Controparte_1
in Napoli - ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea condominiale in
[...]
seconda convocazione in data 25.01.2022, limitatamente a punto n. 1 dell'ordine del giorno e avente ad oggetto “Discussione sulle tabelle millesimali redatte dall'Ing. che si allegano. Per_1
Delibere conseguenziali e corresponsione del pagamento al tecnico per il lavoro svolto”,
eccependone l'invalidità in quanto relativa all'approvazione di tabelle millesimali contenenti errori e pertanto inique.
In particolare, l'attrice ha rappresentato:- che, a seguito dell'approvazione del preventivo dell'Ing. quest'ultimo provvedeva a realizzare le nuove tabelle millesimali e che, apprese Per_1
le modifiche, l'odierna attrice, con lettere del 12.07.2021 inviate al Condominio e all'Ing.
evidenziava che la tabella con dicitura “proprietà e terrazzo di copertura Per_1 Parte_1
necessitava di rettifica in quanto il terrazzo di proprietà del condomino Parte_2
ha funzione di copertura anche delle proprietà facenti parte di altro condominio con Pt_2
conseguente erronea determinazione del valore millesimale attribuito all'immobile di sua proprietà; - che, con lettera del 13.07.2021 inviata alla signora l'Ing. riconosceva Pt_1 Per_1
che la superficie dell'immobile di proprietà della medesima ricoperta dal terrazzo di proprietà
della signora era erronea ed allegava la tabella con nuovi valori nella quali vi erano Pt_2
altre indicazioni errate;
- che l'assemblea convocata in data 25.01.2022 approvava con il solo voto contrario della il punto 1 all'o.d.g. relativo all'approvazione delle tabelle;
- che, Pt_1
successivamente, con lettera del 03.02.2022, l'Ing. comunicava alla signora l'Ing. Per_1 Pt_1 di aver “provveduto a correggere le tabelle”, allegando l'ultima versione delle stesse, che, Per_1
comunque, non costituivano oggetto di alcuna delibera assembleare.
Tanto dedotto, ha chiesto: “- dichiarare l'invalidità della delibera dell'assemblea del
del 25.01.2022, punto 1 dell'ordine Controparte_2
del giorno, relativa all'approvazione di tabelle millesimali errate;
- determinare le tabelle
millesimali sulla base delle risultanze della CTU;
- condannare il al pagamento CP_1
delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
1.1 Non si è costituito il sebbene Controparte_3
ritualmente citato.
1.2. Nelle more del giudizio, si costituiva per parte attrice l'Avv. Guido Stendardo, a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Mariarosaria Masi, rappresentando nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.12.2023, che il deliberato, oggetto di impugnazione era stato revocato dall'assemblea dei condomini in data 11.01.2023; chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite con attribuzione.
Rinviato il giudizio per la precisione delle conclusioni, subentrato questo giudice, la causa all'
odierna udienza è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito CP_1
in giudizio sebbene ritualmente intimato.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, statuizione di creazione giurisprudenziale, la quale viene adottata nel caso in cui vi sia il sopravvenire di situazioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, perché viene a mancare il presupposto su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere da una o entrambe le parti in causa.
Secondo la giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere è da considerarsi come l'antitesi dell'interesse ad agire: “una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della
decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la
necessità di una pronuncia del giudice” (Cass. civ. sent. n. 3075 del 09.04.1997).
In ambito condominiale, “ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma,
per identità di 'ratio', applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera
impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la
specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del
contendere” (cfr Cass. civ., sent. n. 20071 del 11.08.2017; in termini Cass. civ., sent. n. 11961
del 28.06.2004).
La cessazione della materia del contendere, peraltro, si avrà “a condizione che la nuova
deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della
deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità”
(cfr Cass. civ., ord. n. 10847 del 08.06.2020 la quale, in motivazione, chiarisce: “Perché possa
verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8,
c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico
contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma
soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n.
12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Ove, invece,
l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una
portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando
sia stata assunta”).
2.1. Ebbene, applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, considerato che con delibera dell'11.01.2023 è
stata revocato il deliberato di cui al punto n. 1 dell'o.d.g. approvato dall'assemblea in data
25.1.2022, oggetto del presente giudizio.
Sul punto, nel verbale dell'11.02.2023, si legge: “Sul primo punto all'ODG l'assemblea
all'unanimità con l'unica astensione al voto da parte dell'avv. Stendardo decide di revocare il precedente deliberato del 25/01/2022 dove era prevista l'approvazione delle tabelle millesimali
redatte dall'Ing. ”. Per_1
2.2.Ciò posto, esaminando la domanda ai limitati fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, osserva il Tribunale che la domanda di parte attrice è astrattamente fondata.
Va innanzitutto osservato che le modifiche alle tabelle millesimali, richiedono ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., l'unanimità dei consensi. Tuttavia, la norma specifica che i dati in tabella possono essere rettificati o modificati, nell'interesse anche di un solo condòmino e senza che si richieda l'unanimità, bastando la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., in due casi:
a)quando risulta che sono conseguenza di un errore; b) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condòmino. In tal caso in relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, giacché le tabelle non hanno natura negoziale, in presenza di un errore rilevante possono essere modificate con le maggioranze previste per l'approvazione e la modifica del regolamento condominiale, non essendo necessaria l'unanimità
dei consensi, puntualizzando che il condòmino potrà domandare la revisione delle tabelle condominiale esclusivamente se l'errore sia costituito da una obbiettiva divergenza tra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello previsto in tabella (cfr Cass. civ., sent. n. 21950 del
25.09.2013; in termini Cass. civ., sent. n. 11290 del 10.05.2018).
2.3.Nel caso di specie, la sig.ra con lettera del 12.07.2021 segnalava l'erroneità nella Pt_1
elaborazione delle tabelle millesimali relativamente alla funzione di copertura del terrazzo del condomino dell'immobile di sua proprietà e l'Ing. con lettera del 13.07.2021, Pt_2 Per_1
riconosceva l'errore e procedeva alla revisione delle tabelle. Ciononostante, l'assemblea condominiale nella riunione del 25.1.2022 approvava nei seguenti termini: “sul primo punto
all'ordine del giorno l'assemblea approva le tabelle millesimali tranne per il condomino Pt_1 perché in taluni punti sono ritenute inique. In particolare, la tabella riguardante la
[...]
terrazza non individua né solo menziona tutti gli altri proprietari cui la estesa terrazza Pt_2
funge da copertura. La terrazza in questione, infatti, fa da copertura solo in minima parte alla
proprietà di e per la restante parte immobili di proprietà non di pertinenza del Pt_1
” ( cfr. delibera in atti). CP_1
Successivamente, in data 03.02.2022, l'Ing. inviava alla sig.ra una comunicazione Per_1 Pt_1
tramite mail, con la quale affermava: “come da sue indicazione ho provveduto a correggere le
tabelle ed inserire a pagina 4 dell'elaborato a corredo delle tabelle millesimali la seguente
dicitura: (…)”, riconoscendo, quindi, l'erroneità delle tabelle millesimali redatte ed approvate all'assemblea del 25.01.2022.
Tanto è vero che, poi, in data 11.01.2023 l'assemblea si riuniva e all'unanimità revocava il deliberato del 25.01.2022 con cui venivano approvate le tabelle, riconoscendo dunque chiaramente l'errore in cui era incorso l'Ing. Per_1
3. Ne consegue che, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza a carico di parte convenuta e si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 aggiornate in forza del
D.M. 147/22, come da dispositivo, riconoscendo i compensi in misura minima sullo scaglione di valore indeterminabile bassa complessità e per le sole fasi studio, trattazione e decisione,
considerato che l'avv.to Stendardo è subentrato in corso di causa e che, per le precedenti fasi, è
stata presentata dall'Avv. Mariarosaria Masi istanza di liquidazione a mezzo gratuito patrocinio.
Non può riconoscersi la distrazione delle spese di lite considerato che è stata formulata unicamente dall'avv. Stendardo, subentrato nel giudizio.
Va disposta la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 12 bis, II comma, del d. lgs. CP_1
28/2010 (ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stato presente all'incontro di mediazione del 07.02.2022, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n.
20819/2022 R.G.A.C., pendente tra contro Parte_1 Controparte_3
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_3
di delle spese di lite che si liquidano in € 2.151,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. ed I.v.a. come per legge.
3) condanna il al versamento Controparte_3
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Napoli il 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone