CASS
Sentenza 13 dicembre 2022
Sentenza 13 dicembre 2022
Massime • 1
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, posto che la necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2022, n. 47054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47054 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONA nei confronti di: FI OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del TRIB. LIBERTA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
fIVéé-d; letta la memoria del difensore del deranzgq.e., PROF. AVV. ROCCO ALAGNA, che ha insistito per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47054 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 22/09/2022 1864 1/2 022 RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 29/04/2022 del Tribunale della stessa città che, limitatamente alla posizione di FI OL, ha annullato il decreto del 24/03/2022 del GIP dorico, adottato nell'ambito del procedimento iscritto anche a carico di altre persone, che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato ai capi A, B, C, D, F, G, I ed L della rubrica provvisoria, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato o di beni, in disponibilità del FI, per un valore ad esso equivalente. 1.1.Con unico motivo deduce il malgoverno del principio di diritto affermato da Sez. U, 36959 del 24/06/2021, sotto il profilo della sua non applicabilità ai casi, come quello in esame, di confisca obbligatoria. 2.Con memoria trasmessa via pec, il difensore del FI ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.11 Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Con sentenza Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cp.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Rv. 281848 - 01). 2.1.Non v'è dubbio - affermano le Sezioni Unite - che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura autonoma rispetto a quello cd. Impeditivor di cui al primo comma dell'art. 321, cod. proc. pen.; ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica all'interno della stessa norma, la diversa finalità, rapportata, nel caso del sequestro impeditivo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo (sequestro finalizzato alla confisca), all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. Non per questo, però, la motivazione della misura adottata a fini di confisca può sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa. 2.2.In primo luogo è innegabile - affermano - che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale ("il giudice può"), ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 321, cod. proc. pen., dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione. Non è dato comprendere, da questo punto di vista, perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria dovrebbe essere altro e diverso rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in questione, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della sua adozione. 2.3.In secondo luogo, proseguono, il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del "fumus" del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare "ipso iure" il sequestro. Sul piano letterale, l'avverbio aggiuntivo "altresì" del comma 2 non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice dovendo invece più pianamente essere interpretato nel senso che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, "inoltre" (sinonimo, questo, appunto, di "altresì"), disporre anche il sequestro a fini di confisca. 2 2.4.In terzo luogo - aggiungono le Sezioni Unite -, un'esegesi riduttiva dell'onere motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca potrebbe comportare la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo, Cost. e di cui all'art. 6, § 2, Convenzione EDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito;
in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. 2.5.Infine, l'obbligo del giudice di motivare il sequestro a fini di confisca anche in ordine al "periculum" corrisponde all'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, come peraltro già affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato (Sez. U, 19/04/2018, Botticelli, n. 36072, Rv. 273548 - 01). A tal proposito, le Sezioni Unite ribadiscono la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso EL c. Italia;
Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso IC c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (art. 52, § 1, C.F.D.U.E.; Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/12/2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»). Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall'art. 1, § 3, del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (in particolare dai "considerando" n. 17 3 e n. 18). Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul "periculum in mora" sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. 2.6.Stabilito, pertanto, l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del "periculum" anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura "proteiforme" della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca "per equivalente"), dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. 2.7.Le Sezioni Unite sottolineano il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono (Sez. U, 25/09/2014, n. 51660, Zambito). Del resto, ricordano, anche in tema di sequestro impeditivo di cui al primo comma dell'art. 321, cod. proc. pen., è stata sottolineata la rilevanza della 4 necessità di evitare che «il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti), potendosi ricavare da ciò un'ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del "fumus", finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. 2.8.In conclusione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del "periculum", le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 2.9.Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.), è sufficiente, secondo le Sezioni Unite, dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena. Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale. Tale conclusione - ricordano le Sezioni Unite - è in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, che, intervenute a risolvere il contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., hanno affermato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde ... dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato», aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., l'ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la con fiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata» sicché «postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l'effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica 5 rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/0.1/2004, Bevi/acqua, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548)». 2.10.Di conseguenza, concludono, non si sottrae all'onere motivazionale sul "periculum" nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. 3.Appare all'odierno Collegio evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.), il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro. 3.1.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario;
arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3.2.Non è affatto pertinente il richiamo al principio espresso da Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054 - 01, secondo il quale ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena. Ed infatti, come ricordato anche dalla citata Sez. U, Ellade, in caso di reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sempre obbligatorio trattandosi di provvedimento adottato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. (e non del comma 2). 6 3.3.Nel caso di specie, il GIP aveva omesso di motivare sul periculum in mora e tale omissione non poteva essere emendata dal tribunale del riesame secondo quanto prevede l'art. 309, comma 9, cod. proc, pen., richiamato dall'art. 324, comma 7. 3.4.Ne consegue che il ricorso del PM deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 22/09/2022.
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
fIVéé-d; letta la memoria del difensore del deranzgq.e., PROF. AVV. ROCCO ALAGNA, che ha insistito per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47054 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 22/09/2022 1864 1/2 022 RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 29/04/2022 del Tribunale della stessa città che, limitatamente alla posizione di FI OL, ha annullato il decreto del 24/03/2022 del GIP dorico, adottato nell'ambito del procedimento iscritto anche a carico di altre persone, che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato ai capi A, B, C, D, F, G, I ed L della rubrica provvisoria, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato o di beni, in disponibilità del FI, per un valore ad esso equivalente. 1.1.Con unico motivo deduce il malgoverno del principio di diritto affermato da Sez. U, 36959 del 24/06/2021, sotto il profilo della sua non applicabilità ai casi, come quello in esame, di confisca obbligatoria. 2.Con memoria trasmessa via pec, il difensore del FI ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.11 Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Con sentenza Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cp.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Rv. 281848 - 01). 2.1.Non v'è dubbio - affermano le Sezioni Unite - che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura autonoma rispetto a quello cd. Impeditivor di cui al primo comma dell'art. 321, cod. proc. pen.; ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica all'interno della stessa norma, la diversa finalità, rapportata, nel caso del sequestro impeditivo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo (sequestro finalizzato alla confisca), all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. Non per questo, però, la motivazione della misura adottata a fini di confisca può sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa. 2.2.In primo luogo è innegabile - affermano - che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale ("il giudice può"), ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 321, cod. proc. pen., dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione. Non è dato comprendere, da questo punto di vista, perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria dovrebbe essere altro e diverso rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in questione, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della sua adozione. 2.3.In secondo luogo, proseguono, il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del "fumus" del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare "ipso iure" il sequestro. Sul piano letterale, l'avverbio aggiuntivo "altresì" del comma 2 non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice dovendo invece più pianamente essere interpretato nel senso che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, "inoltre" (sinonimo, questo, appunto, di "altresì"), disporre anche il sequestro a fini di confisca. 2 2.4.In terzo luogo - aggiungono le Sezioni Unite -, un'esegesi riduttiva dell'onere motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca potrebbe comportare la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo, Cost. e di cui all'art. 6, § 2, Convenzione EDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito;
in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. 2.5.Infine, l'obbligo del giudice di motivare il sequestro a fini di confisca anche in ordine al "periculum" corrisponde all'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, come peraltro già affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato (Sez. U, 19/04/2018, Botticelli, n. 36072, Rv. 273548 - 01). A tal proposito, le Sezioni Unite ribadiscono la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso EL c. Italia;
Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso IC c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (art. 52, § 1, C.F.D.U.E.; Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/12/2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»). Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall'art. 1, § 3, del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (in particolare dai "considerando" n. 17 3 e n. 18). Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul "periculum in mora" sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. 2.6.Stabilito, pertanto, l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del "periculum" anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura "proteiforme" della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca "per equivalente"), dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. 2.7.Le Sezioni Unite sottolineano il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono (Sez. U, 25/09/2014, n. 51660, Zambito). Del resto, ricordano, anche in tema di sequestro impeditivo di cui al primo comma dell'art. 321, cod. proc. pen., è stata sottolineata la rilevanza della 4 necessità di evitare che «il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti), potendosi ricavare da ciò un'ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del "fumus", finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. 2.8.In conclusione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del "periculum", le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 2.9.Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.), è sufficiente, secondo le Sezioni Unite, dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena. Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale. Tale conclusione - ricordano le Sezioni Unite - è in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, che, intervenute a risolvere il contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., hanno affermato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde ... dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato», aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., l'ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la con fiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata» sicché «postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l'effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica 5 rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/0.1/2004, Bevi/acqua, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548)». 2.10.Di conseguenza, concludono, non si sottrae all'onere motivazionale sul "periculum" nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. 3.Appare all'odierno Collegio evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.), il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro. 3.1.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario;
arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3.2.Non è affatto pertinente il richiamo al principio espresso da Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054 - 01, secondo il quale ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena. Ed infatti, come ricordato anche dalla citata Sez. U, Ellade, in caso di reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sempre obbligatorio trattandosi di provvedimento adottato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. (e non del comma 2). 6 3.3.Nel caso di specie, il GIP aveva omesso di motivare sul periculum in mora e tale omissione non poteva essere emendata dal tribunale del riesame secondo quanto prevede l'art. 309, comma 9, cod. proc, pen., richiamato dall'art. 324, comma 7. 3.4.Ne consegue che il ricorso del PM deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 22/09/2022.