TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2356/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° agosto 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico derivante da menomazioni (“rottura retratta del tendine sovraspinato della spalla dx trattato chirurgicamente, sutura tendinea ed acro plastico in artroscopia”) riportate in seguito ad infortunio sul lavoro occorso in data 26 agosto 2021 (quando, trovandosi in servizio presso il centro Aias di Domusnovas in qualità di educatore,
“intervenendo di corsa per bloccare il paziente violento che stava per lanciare anche una sedia, è scivolato su residui di cibo presenti sul pavimento battendo per terra la testa e la spalla”), per le quali l' convenuto, in data 3 maggio 2022, ha riconosciuto un CP_1
periodo di inabilità temporanea assoluta, senza riscontrare postumi invalidanti permanenti.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 1 di 3 Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 febbraio 2024, ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto “da esiti di lesione della struttura muscolo tendinea della spalla destra (tendine del sovraspinato)” che “può essere posta in rapporto concausale con il trauma contusivo distorsivo della spalla destra sofferto in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 26-8-21”.
Tuttavia, secondo le stime dello stesso c.t.u. il danno biologico conseguente alla menomazione accertata non raggiunge la misura del 6 per cento, restando quindi al di sotto della soglia indennizzabile, stabilita dall'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
3. E' infine inammissibile la richiesta di parte ricorrente, formulata per la prima volta in giudizio al temine delle operazioni peritali e, quindi, rivolta al Tribunale nelle note di trattazione scritta depositate il 5 febbraio 2025, di valutare il danno biologico riconosciuto dal c.t.u. unitariamente a quello del 12 per cento, già riconosciuto e indennizzato dall' CP_1 per “esiti di lesione completa del T. sovraspinato sx;
spalla sx: deficit funzionale di circa
¼ su tutti i rom;
distorsione ginocchio dx con lesione mm trattata chirurgicamente”.
È appena il caso di ricordare che si tratta di una domanda non contenuta nel ricorso, né proposta in occasione della prima udienza di discussione, ma soltanto al termine dell'attività istruttoria.
La circostanza che il ricorrente avesse beneficiato di un indennizzo a carico dell' CP_1
per i postumi permanenti derivanti da diverso infortunio sul lavoro avvenuto in data 26 maggio 2017, è stata documentata per la prima volta mediante trasmissione nelle note di trattazione scritta del 5 febbraio 2025.
Senza che occorra in questa sede stabilire se la trasformazione della domanda (quella formulata in ricorso nei confronti dell'istituto assicuratore ha per oggetto il riconoscimento dell'indennizzo in relazione alle conseguenze permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro occorso in data 26 agosto 2021; quella contenuta nelle note di trattazione scritta del
5 febbraio 2025 ha ad oggetto l'attribuzione di un indennizzo da quantificarsi sulla base della considerazione complessiva sia delle conseguenze inabilitanti dagli esiti dell'infortunio originariamente dedotto in giudizio che di quelle derivanti da altro infortunio sul lavoro avvenuto in data precedente, che già prima del processo aveva comportato l'attribuzione di un indennizzo) realizzi una vera e propria mutatio libelli (cfr.
pagina 2 di 3 Cass. civ., S.U., 29 luglio 2002, n. 11198), inammissibile nel rito del lavoro, ovvero una emendatio libelli, ammissibile a condizione che ricada nel limite temporale della prima udienza di discussione e che il giudice la autorizzi, ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c., si osserva che anche laddove si ritenesse integrata la seconda ipotesi, la parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere di essere autorizzata entro la prima udienza di discussione, situazione non verificatasi.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente non abbia diritto all'indennizzo per danno biologico di cui alla domanda originaria, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
4. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2356/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° agosto 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico derivante da menomazioni (“rottura retratta del tendine sovraspinato della spalla dx trattato chirurgicamente, sutura tendinea ed acro plastico in artroscopia”) riportate in seguito ad infortunio sul lavoro occorso in data 26 agosto 2021 (quando, trovandosi in servizio presso il centro Aias di Domusnovas in qualità di educatore,
“intervenendo di corsa per bloccare il paziente violento che stava per lanciare anche una sedia, è scivolato su residui di cibo presenti sul pavimento battendo per terra la testa e la spalla”), per le quali l' convenuto, in data 3 maggio 2022, ha riconosciuto un CP_1
periodo di inabilità temporanea assoluta, senza riscontrare postumi invalidanti permanenti.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 1 di 3 Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 febbraio 2024, ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto “da esiti di lesione della struttura muscolo tendinea della spalla destra (tendine del sovraspinato)” che “può essere posta in rapporto concausale con il trauma contusivo distorsivo della spalla destra sofferto in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 26-8-21”.
Tuttavia, secondo le stime dello stesso c.t.u. il danno biologico conseguente alla menomazione accertata non raggiunge la misura del 6 per cento, restando quindi al di sotto della soglia indennizzabile, stabilita dall'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
3. E' infine inammissibile la richiesta di parte ricorrente, formulata per la prima volta in giudizio al temine delle operazioni peritali e, quindi, rivolta al Tribunale nelle note di trattazione scritta depositate il 5 febbraio 2025, di valutare il danno biologico riconosciuto dal c.t.u. unitariamente a quello del 12 per cento, già riconosciuto e indennizzato dall' CP_1 per “esiti di lesione completa del T. sovraspinato sx;
spalla sx: deficit funzionale di circa
¼ su tutti i rom;
distorsione ginocchio dx con lesione mm trattata chirurgicamente”.
È appena il caso di ricordare che si tratta di una domanda non contenuta nel ricorso, né proposta in occasione della prima udienza di discussione, ma soltanto al termine dell'attività istruttoria.
La circostanza che il ricorrente avesse beneficiato di un indennizzo a carico dell' CP_1
per i postumi permanenti derivanti da diverso infortunio sul lavoro avvenuto in data 26 maggio 2017, è stata documentata per la prima volta mediante trasmissione nelle note di trattazione scritta del 5 febbraio 2025.
Senza che occorra in questa sede stabilire se la trasformazione della domanda (quella formulata in ricorso nei confronti dell'istituto assicuratore ha per oggetto il riconoscimento dell'indennizzo in relazione alle conseguenze permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro occorso in data 26 agosto 2021; quella contenuta nelle note di trattazione scritta del
5 febbraio 2025 ha ad oggetto l'attribuzione di un indennizzo da quantificarsi sulla base della considerazione complessiva sia delle conseguenze inabilitanti dagli esiti dell'infortunio originariamente dedotto in giudizio che di quelle derivanti da altro infortunio sul lavoro avvenuto in data precedente, che già prima del processo aveva comportato l'attribuzione di un indennizzo) realizzi una vera e propria mutatio libelli (cfr.
pagina 2 di 3 Cass. civ., S.U., 29 luglio 2002, n. 11198), inammissibile nel rito del lavoro, ovvero una emendatio libelli, ammissibile a condizione che ricada nel limite temporale della prima udienza di discussione e che il giudice la autorizzi, ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c., si osserva che anche laddove si ritenesse integrata la seconda ipotesi, la parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere di essere autorizzata entro la prima udienza di discussione, situazione non verificatasi.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente non abbia diritto all'indennizzo per danno biologico di cui alla domanda originaria, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
4. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3