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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa BR NT Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 346/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del suo Presidente Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aquilone Paolo, Pier Luigi Tomaselli e
Massimiliano Morelli, in virtù di procura generale alle liti del notaio Dott. Notaio Persona_1 in Fiumicino, rep. n. n.37590 del 23.1.2023- raccolta n.7131, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'Ente, in Roma alla Via Cesare Beccaria, n. 29 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Maraglino, presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia in Roma, al viale Trastevere, n. 209 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 924/2023 pubblicata il 31.1.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 31.3.2022 deduceva: - di essere titolare di pensione cat. SOCOM n. 38180312, CP_1
1 nonché di pensione VOCOM n. 36194978; - di aver ricevuto dall' in data 17.9.2021 la nota CP_2 con cui l'ente comunicava l'intervenuto ricalcolo della pensione SOCOM dall'1.1.2018, comprensivo della rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, nonché comunicava di aver corrisposto per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2019 un indebito pari ad euro 10.592,52, di cui chiedeva la restituzione.
Sosteneva che la richiesta dell'indebito, generato a causa del superamento dei limiti reddituali utili alla fruizione della integrazione al trattamento minimo, era illegittima, in virtù del principio di “cristallizzazione del rateo”: la perdita del diritto all'integrazione al minimo non poteva dar luogo al riporto della prestazione “a calcolo”, poiché in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, l'importo andava “cristallizzato” in quello erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione fino al suo superamento per effetto della perequazione.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare ed accertare che il credito CP_ dell' così come descritto nella missiva del 17 settembre 2021 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici in applicazione della legge 638/83;
a) per l'effetto condannare l' (con sentenza specifica) al ripristino del rateo CP_2 pensionistico sulla pensione categoria SOcom n. 38180312 nell'importo di € 507,41 a far data dall'1.1.2018;
b) accertare e dichiarare, in accoglimento delle ragioni espresse in narrativa, che le CP_ trattenute sulla pensione del ricorrente sono illegittime e, per l'effetto, condannare l' con sentenza specifica alla loro restituzione”; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva l' , confutando le deduzioni avversarie, sostenendo la legittimità della CP_2 riliquidazione effettuata e dell'indebito richiesto. Osservava che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, l'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7 del DL 12 settembre 1983 n. 463, come autenticamente interpretato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, anche in relazione alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 240/94, trovava applicazione solo nel caso di coesistenza di due o più pensioni in essere al primo ottobre 1983, “regolando così il passaggio al regime precedente, che prevedeva la titolarità di due pensioni integrate al minimo, a quello futuro, che prevede una sola integrazione, mediante conservazione dell'importo corrisposto per la pensione non più integrata”.
Nel caso di specie, essendo la ricorrente titolare di due pensioni liquidate dopo il 30.9.1983
(rispettivamente la n. 36194978 dal 11/2005 e la SOCOM 38180312 dal 05/1986), era Pt_2 esclusa, anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, la possibilità di applicare la cristallizzazione sulla pensione che perdeva l'integrazione al minimo, conservandola sull'altra.
2 Domandava, quindi, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza n. 924/2023, ritenendo applicabile al caso di specie il meccanismo della “cristallizzazione del rateo” previsto dall'art. 6, comma 7 D.L.
463/1983 così statuiva: «- in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità della somma pari ad CP_ euro 10.592,52 di cui alla nota dell' del 17.9.2021; CP_
- per l'effetto, condanna l' al ripristino del rateo pensionistico sulla pensione cat.
Socom n. 38180312, da quantificarsi nell'importo di € 507,41, a far data dall'1.1.2018; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.042,40, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Avverso tale decisione proponeva appello l' censurando la sentenza impugnata “per CP_2 errata applicazione delle norme e soprattutto laddove viene dichiarato che la ricorrente, perdendo il diritto alla integrazione del trattamento minimo sulla pensione SOCOM N. 38180312 a decorrere dal 1.1.2018 per intervenuto superamento dei limiti reddituali, ha diritto alla cristallizzazione della stessa nell'importo in pagamento a tale data”. Deduceva, in particolare, l'ente che “la decisione del Tribunale del Lavoro, pur partendo dal testuale richiamo alle disposizioni di cui all'art. 6, d.l.
463/1983 conv in l. 638/1983 non fa corretta applicazione della norma, omettendo di considerare che la ricorrente è titolare di due pensioni ( e SOCOM) integrabili al trattamento minimo, Pt_2 entrambe il 30.09.1983 e che il trattamento minimo è stato conservato sulla Parte_3 pensione VOCOM n. 36194978”.
Richiamate alcune sentenze di legittimità in materia, sosteneva che, cessato il diritto alla integrazione al trattamento minimo sulla pensione SOCOM alla data del 1.1.2018, non poteva operare la cristallizzazione dell'importo in godimento a tale data su detta pensione, essendo la stessa titolare di altra pensione VOCOM, integrata al trattamento minimo, entrambe liquidate successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 463/83; ne seguiva la correttezza dell'operato dell' che, venuto meno il diritto alla integrazione al trattamento minimo della pensione Pt_1
SOCOM dal 1.1.2018, aveva rideterminato l'importo spettante a calcolo su tale pensione e recuperato le somme indebitamente percepite dalla suddetta data in poi, stante la titolarità dell'altra pensione VOCOM.
In definitiva, così concludeva: “in riforma dell'impugnata sentenza n. 924/2023 emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, pubblicata il 31/01/2023, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: rigettare integralmente il ricorso di controparte, dichiarando legittima la CP_ pretesa restitutoria avanzata dall' con provvedimento del 17.9.2021, con esclusione del diritto
3 al ripristino del rateo pensionistico sulla pensione SOCOM n. 38180312 nell'importo percepito alla data di cessazione del diritto alla integrazione del trattamento minimo (1.1.2018)”.
Si costituiva un giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello proposto per mancanza di motivi di censura specifici;
nel merito, sosteneva che l'interpretazione offerta dalla controparte del contenuto degli artt. 6 e 7 della legge 638/83 era del tutto erronea, contrastando peraltro con le circolari n. 244/83 e 55/87, secondo cui “l'intera CP_2 materia dell'integrazione al trattamento minimo dal 1 ottobre 1983 è stata regolamentata ex novo dall'art. 6 della legge 638/83”. Sosteneva che “per tutte le pensioni che perdono il diritto alla integrazione al trattamento minimo dall'anno 1984 in poi l'importo della pensione rimarrà cristallizzato in quello del trattamento minimo vigente al 31 dicembre dell'anno precedente finché lo stesso sarà superato per effetto della perequazione della pensione a calcolo o finché non risulteranno modificate le situazioni di reddito”. Chiedeva, quindi, la reiezione dell'appello, in quanto infondato, con vittoria di spese.
All'udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
CP_ 2. L'eccezione di inammissibilità proposta dalla appellata è infondata, posto che l' nell'atto di gravame, ha specificamente indicato e trascritto le parti della sentenza impugnate, nonché le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Pertanto, l' non si è limitato a reiterare le difese svolte innanzi al Tribunale, ma ha Pt_1 contrapposto le proprie tesi alle argomentazioni del primo giudice, una volta evidenziate le ragioni per cui queste ultime sarebbero errate.
3. L'appello è fondato.
3.1. Giova premettere che è pacifico tra le parti che CP_1
- è titolare di due diverse pensioni, aventi la seguente decorrenza: la pensione VOCOM n.
36194978 dal mese di novembre 2005; la pensione SOCOM n. 38180312 dal maggio 1986;
- ha perso il diritto alla integrazione del trattamento minimo sulla pensione SOCOM n.
38180312 a decorrere dall'1.1.2018 per intervenuto superamento dei limiti reddituali;
- il trattamento minimo è stato conservato sulla pensione VOCOM n. 36194978.
Le parti, nel giudizio di primo grado e negli atti introduttivi del presente grado, hanno discusso unicamente in ordine ad una circostanza: se il superamento dei limiti reddituali, che comporta la cessazione del diritto all'integrazione al minimo su una prestazione, determina o meno la decurtazione del trattamento economico, fino al riassorbimento per effetto degli aumenti
4 conseguenti alla perequazione automatica. Secondo la tesi sostenuta da accolta dal CP_1
Tribunale, tale decurtazione non opererebbe – donde l'insussistenza dell'indebito per cui è causa – in ragione del diritto della “cristallizzazione” dell'importo della pensione già percepito.
3.2. Costituisce ius receptum (cfr. Sez. L, Sentenza n. 13539 del 2004; Sez. L, Sentenza n.
2346 del 1996; Sez. L, Sentenza n. 12854 del 1995; Sez. L, Sentenza n. 8204 del 1995) che, nell'ipotesi di plurititolarità di pensioni realizzatasi dopo l'entrata in vigore del D.L. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, e quindi nella vigenza del principio della unicità dell'integrazione al minimo stabilito dall'art. 6 di tale decreto-legge, deve essere esclusa la applicabilità della disposizione del settimo comma del medesimo art. 6 (secondo cui “l'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato”, fino al suo superamento per effetto della perequazione automatica della pensione-base). Poiché, infatti, il citato art. 6 sancisce il principio che nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione al trattamento minimo “spetta una sola volta” (terzo comma, 1 pt.), e poiché, pertanto, nella vigenza di tale principio non è ipotizzabile una pluralità di pensioni tutte integrate al minimo, la disposizione del settimo comma in tema di “cristallizzazione” non può che essere riferita - oltre che, naturalmente, al caso di cessazione del diritto all'integrazione dell'unica pensione per superamento dei limiti reddituali – all'ipotesi in cui si tratti di pluralità di pensioni tutte integrate al minimo, liquidate e decorrenti, da momento anteriore al 30 settembre 1983 (quando appunto la pluralità delle integrazioni di più pensioni concorrenti era consentita dalla normativa precedente l'entrata in vigore della legge n. 638/1983, nelle modifiche conseguenti a molteplici interventi della Corte
Costituzionale: cfr. Corte Cost. n. 230/1974, n. 263/1976, n. 314/1985 in relazione agli artt. 2, secondo comma lett. “a” legge n. 1338/1962 e 23 legge n. 153/1968, ed in cui il diritto all'integrazione delle pensioni (o della pensione), “ulteriori”, rispetto a quella “principale”, sia appunto cessato e venuto meno per l'avvento, con l'entrata in vigore del D.L. n. 463/983
(convertito), del principio della unicità dell'integrazione al trattamento minimo.
È, del resto, con riferimento all'ipotesi qui da ultimo considerata che trova la sua ragione e il suo fondamento logico la citata disposizione del settimo comma: la quale risponde all'esigenza - ed
è diretta al fine - di attuare una gradualità nell'eliminazione del trattamento più favorevole precedentemente attribuito al pensionato, e di evitare così, mediante la tecnica della
“cristallizzazione”, una decurtazione improvvisa del trattamento pensionistico fino allora da lui goduto. Un tale criterio di gradualità (attuato con il sistema della “cristallizzazione”) non avrebbe alcuna ragione di essere applicato all'ipotesi in cui non sussista una preesistente situazione di pluralità di pensioni tutte integrate al trattamento minimo, come appunto non sussiste nel caso in cui la pluralità di pensioni sia acquisita nella vigenza della regola dell'unicità dell'integrazione,
5 introdotta con il citato D.L. n. 463/1983. In tale ultimo caso, invero, l'applicazione di detta regola dell'unicità non determina una diminuzione del complessivo trattamento pensionistico: appunto perché, non cumulandosi tra loro più trattamenti d'integrazione al minimo, non viene meno, col sopraggiungere della pensione ulteriore nel vigore di quella regola, alcuna integrazione al minimo:
e, pertanto, l'attuazione del menzionato criterio di gradualità non avrebbe giustificazione.
Si tratta di principi del tutto consolidati, nonché condivisibili, in ragione dei quali la sentenza impugnati va riformata, con integrale reiezione delle domande di cui all'originario ricorso. CP_ È, infatti, legittima la pretesa restitutoria avanzata dall' con comunicazione datata
17.9.2021, recante come oggetto “rideterminazione della pensione Cat. SOCOM n. 38180312”.
Egualmente, l'odierna appellata non ha diritto al ripristino del rateo pensionistico sulla pensione
SOCOM n. 38180312 nell'importo percepito alla data di cessazione del diritto alla integrazione del trattamento minimo (1.1.2018).
3.3. Con riferimento alle deduzioni svolte dal procuratore di all'odierna CP_1 udienza di discussione, volte a sostenere l'insussistenza dell'indebito per il periodo precedente al momento in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale, rileva il Collegio che la questione è stata avanzata, per la prima volta, nel grado (peraltro solo all'udienza di discussione) ed
è, quindi, del tutto nuova e, come tale, inammissibile. L'originario ricorso, infatti, sosteneva l'illegittimità dell'operato dell in ragione di un unico motivo: la violazione del principio di CP_2 cristallizzazione del cd. rateo pensionistico.
4. Nonostante la soccombenza di le spese del doppio grado di giudizio CP_1 devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., che esenta la parte soccombente in possesso di determinati requisiti reddituali dal pagamento delle spese processuali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali o assistenziali.
E invero, l'odierna appellata – sin dalla costituzione innanzi al Tribunale - ha reso apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1- quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto 6 oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n.
22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo, Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
- in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande di cui all'originario ricorso proposto da
CP_1
- dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Il Presidente estensore
BR NT
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