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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35297 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO nei confronti di: GUP PRESSO TRIBUNALE TARANTO con l'ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette4ser —IRA le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO c,\I‘%,\)•-es c\l'e,..ez..\ -342' I .k.-e. è !udito il difensore] , Penale Sent. Sez. 1 Num. 35297 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento all'incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad LB Argentieri con sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto in data 245 maggio 2022, irrevocabile il 9 settembre 2022, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen. 2. Segnatamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, richiamati i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011), rilevato che dal certificato penale in atti la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in data 19 marzo 2023, era quella della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto in data 10 gennaio 2023, individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponeva trasmettersi gli atti 3. La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente che ha osservato come, proprio sulla base del principio espresso dal Giudice per le indagini preliminari e dal certificato del casellario in atti, si evinceva che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, segnatamente in data 20 maggio 2023, era il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 5 gennaio 2019. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 maggio 2024, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento riguardante l'incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che per primo l'ha declinata. 3. Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione, che, riguardo al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero, non contestato in nessuno dei provvedimenti indicati) secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01). E', al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. De Luca, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. D'Elia, Rv. 280683 - 01). Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come - poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulta compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. 3 La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945 -01). 3. Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve invero rimarcarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire il giudice dell'esecuzione, v. Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491). 4. Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 5 gennaio 2019, irrevocabile il 20 maggio 2023. Invece, la sentenza della Corte di appello di Lecce- sezione distaccata di taranto 10 febbraio 2023, - anch'essa di condanna - è divenuta cosa giudicata il 19 marzo 2023, ossia in epoca antecedente all'altra prima indicata. La loro irrevocabilità è, in ambedue i casi, antecedente alla proposizione della domanda in executivis, per cui entrambe rilevano ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente. 4 Il Presidente Ineludibile conseguenza di tali rilievi è che va affermata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto a decidere sull'incidente di esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore
lette4ser —IRA le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO c,\I‘%,\)•-es c\l'e,..ez..\ -342' I .k.-e. è !udito il difensore] , Penale Sent. Sez. 1 Num. 35297 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento all'incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad LB Argentieri con sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto in data 245 maggio 2022, irrevocabile il 9 settembre 2022, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen. 2. Segnatamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, richiamati i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011), rilevato che dal certificato penale in atti la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in data 19 marzo 2023, era quella della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto in data 10 gennaio 2023, individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponeva trasmettersi gli atti 3. La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente che ha osservato come, proprio sulla base del principio espresso dal Giudice per le indagini preliminari e dal certificato del casellario in atti, si evinceva che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, segnatamente in data 20 maggio 2023, era il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 5 gennaio 2019. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 maggio 2024, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento riguardante l'incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che per primo l'ha declinata. 3. Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione, che, riguardo al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero, non contestato in nessuno dei provvedimenti indicati) secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01). E', al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. De Luca, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. D'Elia, Rv. 280683 - 01). Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come - poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulta compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. 3 La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945 -01). 3. Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve invero rimarcarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire il giudice dell'esecuzione, v. Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491). 4. Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 5 gennaio 2019, irrevocabile il 20 maggio 2023. Invece, la sentenza della Corte di appello di Lecce- sezione distaccata di taranto 10 febbraio 2023, - anch'essa di condanna - è divenuta cosa giudicata il 19 marzo 2023, ossia in epoca antecedente all'altra prima indicata. La loro irrevocabilità è, in ambedue i casi, antecedente alla proposizione della domanda in executivis, per cui entrambe rilevano ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente. 4 Il Presidente Ineludibile conseguenza di tali rilievi è che va affermata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto a decidere sull'incidente di esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore