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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GL, dott.ssa Mariarosaria Renzetti, all'udienza del 31.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G.L. 5948 dell'anno 2024 TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Parte_1
M. Pinto, giusta procura in atti;
e
, Controparte_1
[x] rappresentato e difeso come in atti,
[ ] contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito una serie di vizi dell'elaborato peritale. L'istituto ritualmente costituito chiedeva il rigetto del ricorso. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, all'odierna udienza, veniva ritenuta matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali della pensione di inabilità civile e dell'art 3 co 3 L. 104/92 dalla data della domanda;
che la CTU aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari per i predetti benefici;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico. Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni de quibus, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dalla data dell anda amministrativa, con distrazione. Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e CP_1 ne chiedeva il rigetto. All'odierna udienza, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
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In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata. Il CTU nominato in sede di ATP a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che non facevano ritenere sussistente il diritto alle prestazioni rivendicate. In sede di ATP il CTU, nelle conclusioni del proprio elaborato peritale, a seguito dell'esame obiettivo dell'istante nonché dell'attento vaglio della documentazione in atti, riteneva il ricorrente invalido nella misura dell'84% e la sussistenza dei requisiti di cui all'art 3 co 1 L. 104/92. Parte istante formulava dissenso alle predette conclusioni e, nei termini, introduceva il giudizio di merito. Nella specie la ricorrente lamentava l'errata valutazione da parte del CTU delle patologie allegate;
l'errata applicazione delle percentuali tabellarmente previste dal DM 05.02.92 e l'omessa valutazione di alcune patologie. Il CTU veniva convocato a chiarimenti. Orbene il CTU, all'esito della valutazione dell'intera documentazione sanitaria prodotta, ribadiva le conclusioni supra rappresentate La relazione del CTU (nonchè i chiarimenti e l'integrazione di perizia, ai quali integralmente si rimanda) appaiono ben motivati, dettagliatamente descrittivi delle condizioni della ricorrente quali riscontrate in sede di esame obiettivo ed insuscettibili di censure e pertanto pienamente condivisibili, né risulta necessario un rinnovo di perizia sul ricorrente, per le motivazioni supra rappresentate. L'opposizione deve, dunque, essere rigettata. Spese non ripetibili ai sensi dell'art 152 disp att cpc. Pone le spese di CTU relative alla prima fase del giudizio ed al successivo giudizio di merito a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- a) rigetta l'opposizione;
- b) compensa le spese di lite;
- c) pone le spese di CTU relative alla prima fase del giudizio ed alla fase di merito a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Così deciso in FOGGIA addì 31.01.25
Il Giudice
dr.ssa Mariarosaria Renzetti