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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2014/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2014/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il giorno 24/02/1972, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO TRAVERSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il giorno 01/10/1972, CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO TRAVERSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 19/09/2025 da e al fine di Parte_1 CP_1
sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio in LE (AL) il 12/07/2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del medesimo
Comune all'atto n. 15, parte 1, serie /, anno 2003, alle condizioni che seguono:
“-) I coniugi vivranno separati e baderanno a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione, né tantomeno della serenità del proprio figlio.
-) Disporre che il figlio minore venga affidato secondo il regime dell'affidamento Persona_1
condiviso ex art. 337 ter c.c. ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della madre.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e delle linee educative sino ad oggi seguite. Per_1
-) Disporre che la casa coniugale sita LE (AL), Strada Don Pietro Battegazzore, n. 8, comprensiva degli arredi ivi presenti, venga assegnata alla sig.ra , la quale continuerà Parte_1
a risiedervi unitamente al figlio sig. , avendo il sig. già asportato tutti i Persona_1 CP_1
suoi effetti personali.
-) Disporre che il padre sig. potrà vedere e tenere con sé, presso la propria residenza, il CP_1
figlio minore senza alcuna limitazione previo semplice accordo con la madre sig.ra Persona_1
e sentite le esigenze e i desideri del figlio. Parte_1
Nei periodi di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore per Persona_1
un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. Periodi che verranno individuati concordemente tra
i genitori, cercando per quanto possibile, di gestire le proprie ferie in periodi diversi in modo tale da consentire a di trascorrere periodi prolungati di vacanza con i genitori, sempre sentire le Per_1
esigenze e desideri del figlio.
Durante le vacanze scolastiche di Natale il minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Le vacanze scolastiche di Pasqua verranno divise a metà tra i genitori, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Il compleanno, le vacanze di Carnevale, i c.d. “ponti” e le festività civili e religiose verranno divise in base al principio dell'alternanza, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
-) Disporre che il sig. versi alla sig.ra , a far data dal mese corrispondente CP_1 Parte_1
al deposito del presente ricorso, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio la Per_1
somma mensile di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, e ciò sino al raggiungimento di una completa autonomia economica da parte del figlio. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie. Pt_1
I genitori ritengono l'importo complessivo di cui sopra, a titolo di contributo ordinario, congruo rispetto a quelle che sono le attuali esigenze del figlio in considerazione dell'età del ragazzo e delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
-) Disporre che le spese straordinarie nell'interesse del figlio vengano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo il
Protocollo in uso presso Tribunale di Alessandria, che le parti danno atto di conoscere ed in merito al quale hanno ricevuto le delucidazioni richieste.
-) Disporre altresì che qualora uno dei genitori assuma senza il consenso dell'altro genitore spese straordinarie non concordate o che implichino il necessario consenso preventivo dell'altro coniuge, il medesimo si renderà esclusivo responsabile dell'obbligazione assunta.
-) Le parti si accordano affinché l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
-) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di natura patrimoniale e/o economica, dichiarando di non aver nulla a pretendere uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
-) Le parti precisano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo, sono funzionali
e indispensabili ai fini della composizione della crisi coniugale.
-) Le parti si danno il reciproco assenso per l'espatrio e il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per essi e per il figlio minore: (codice fiscale: . Persona_1 C.F._3
-) Spese legali compensate tra le parti.”
Vista la documentazione prodotta agli atti;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono con rito civile in LE (AL) in data 12/07/2003;
- dall'unione è nato un figlio: il 02/05/2008; Per_1
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- le condizioni relative alla collocazione del figlio minore e alla frequentazione con il genitore non collocatario sono rispettose del principio alla bigenitorialità;
- rilevato che le condizioni economiche previste per il mantenimento del figlio appaiono coerenti con il reddito delle parti.
- le condizioni proposte non sono, pertanto, in contrasto con l'interesse del figlio né con norme imperative di legge;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
LE (AL) il giorno 24/02/1972, e , codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
LE (AL) il giorno 01/10/1972, unitisi in matrimonio con rito civile in LE (AL) il
12/07/2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del medesimo
Comune all'atto n. 15, parte 1, serie /, anno 2003;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 15, parte 1, serie
/, anno 2003);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine prende atto che
-) I coniugi vivranno separati e baderanno a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione, né tantomeno della serenità del proprio figlio. -) Dispone che il figlio minore venga affidato secondo il regime dell'affidamento Persona_1
condiviso ex art. 337 ter c.c. ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della madre.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e delle linee educative sino ad oggi seguite. Per_1
-) Dispone che la casa coniugale sita LE (AL), Strada Don Pietro Battegazzore, n. 8, comprensiva degli arredi ivi presenti, venga assegnata alla sig.ra , la quale continuerà Parte_1
a risiedervi unitamente al figlio sig. , avendo il sig. già asportato tutti i Persona_1 CP_1
suoi effetti personali.
-) Dispone che il padre sig. potrà vedere e tenere con sé, presso la propria residenza, CP_1
il figlio minore senza alcuna limitazione previo semplice accordo con la madre sig.ra Persona_1
e sentite le esigenze e i desideri del figlio. Parte_1
Nei periodi di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore per Persona_1
un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. Periodi che verranno individuati concordemente tra i genitori, cercando per quanto possibile, di gestire le proprie ferie in periodi diversi in modo tale da consentire a di trascorrere periodi prolungati di vacanza con i genitori, sempre Per_1
sentire le esigenze e desideri del figlio.
Durante le vacanze scolastiche di Natale il minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Le vacanze scolastiche di Pasqua verranno divise a metà tra i genitori, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Il compleanno, le vacanze di Carnevale, i c.d. “ponti” e le festività civili e religiose verranno divise in base al principio dell'alternanza, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
-) Dispone che il sig. versi alla sig.ra , a far data dal mese corrispondente CP_1 Parte_1
al deposito del presente ricorso, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio la Per_1
somma mensile di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, e ciò sino al raggiungimento di una completa autonomia economica da parte del figlio. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie. Pt_1
I genitori ritengono l'importo complessivo di cui sopra, a titolo di contributo ordinario, congruo rispetto a quelle che sono le attuali esigenze del figlio in considerazione dell'età del ragazzo e delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
-) Dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio vengano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo il
Protocollo in uso presso Tribunale di Alessandria, che le parti danno atto di conoscere ed in merito al quale hanno ricevuto le delucidazioni richieste.
-) Dispone altresì che qualora uno dei genitori assuma senza il consenso dell'altro genitore spese straordinarie non concordate o che implichino il necessario consenso preventivo dell'altro coniuge, il medesimo si renderà esclusivo responsabile dell'obbligazione assunta.
Prende atto che
-) Le parti si accordano affinché l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
-) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di natura patrimoniale e/o economica, dichiarando di non aver nulla a pretendere uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
-) Le parti precisano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo, sono funzionali e indispensabili ai fini della composizione della crisi coniugale.
-) Le parti si danno il reciproco assenso per l'espatrio e il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per essi e per il figlio minore: (codice fiscale: . Persona_1 C.F._4
-) Spese legali compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2014/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il giorno 24/02/1972, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO TRAVERSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il giorno 01/10/1972, CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO TRAVERSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 19/09/2025 da e al fine di Parte_1 CP_1
sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio in LE (AL) il 12/07/2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del medesimo
Comune all'atto n. 15, parte 1, serie /, anno 2003, alle condizioni che seguono:
“-) I coniugi vivranno separati e baderanno a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione, né tantomeno della serenità del proprio figlio.
-) Disporre che il figlio minore venga affidato secondo il regime dell'affidamento Persona_1
condiviso ex art. 337 ter c.c. ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della madre.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e delle linee educative sino ad oggi seguite. Per_1
-) Disporre che la casa coniugale sita LE (AL), Strada Don Pietro Battegazzore, n. 8, comprensiva degli arredi ivi presenti, venga assegnata alla sig.ra , la quale continuerà Parte_1
a risiedervi unitamente al figlio sig. , avendo il sig. già asportato tutti i Persona_1 CP_1
suoi effetti personali.
-) Disporre che il padre sig. potrà vedere e tenere con sé, presso la propria residenza, il CP_1
figlio minore senza alcuna limitazione previo semplice accordo con la madre sig.ra Persona_1
e sentite le esigenze e i desideri del figlio. Parte_1
Nei periodi di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore per Persona_1
un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. Periodi che verranno individuati concordemente tra
i genitori, cercando per quanto possibile, di gestire le proprie ferie in periodi diversi in modo tale da consentire a di trascorrere periodi prolungati di vacanza con i genitori, sempre sentire le Per_1
esigenze e desideri del figlio.
Durante le vacanze scolastiche di Natale il minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Le vacanze scolastiche di Pasqua verranno divise a metà tra i genitori, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Il compleanno, le vacanze di Carnevale, i c.d. “ponti” e le festività civili e religiose verranno divise in base al principio dell'alternanza, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
-) Disporre che il sig. versi alla sig.ra , a far data dal mese corrispondente CP_1 Parte_1
al deposito del presente ricorso, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio la Per_1
somma mensile di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, e ciò sino al raggiungimento di una completa autonomia economica da parte del figlio. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie. Pt_1
I genitori ritengono l'importo complessivo di cui sopra, a titolo di contributo ordinario, congruo rispetto a quelle che sono le attuali esigenze del figlio in considerazione dell'età del ragazzo e delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
-) Disporre che le spese straordinarie nell'interesse del figlio vengano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo il
Protocollo in uso presso Tribunale di Alessandria, che le parti danno atto di conoscere ed in merito al quale hanno ricevuto le delucidazioni richieste.
-) Disporre altresì che qualora uno dei genitori assuma senza il consenso dell'altro genitore spese straordinarie non concordate o che implichino il necessario consenso preventivo dell'altro coniuge, il medesimo si renderà esclusivo responsabile dell'obbligazione assunta.
-) Le parti si accordano affinché l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
-) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di natura patrimoniale e/o economica, dichiarando di non aver nulla a pretendere uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
-) Le parti precisano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo, sono funzionali
e indispensabili ai fini della composizione della crisi coniugale.
-) Le parti si danno il reciproco assenso per l'espatrio e il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per essi e per il figlio minore: (codice fiscale: . Persona_1 C.F._3
-) Spese legali compensate tra le parti.”
Vista la documentazione prodotta agli atti;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono con rito civile in LE (AL) in data 12/07/2003;
- dall'unione è nato un figlio: il 02/05/2008; Per_1
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- le condizioni relative alla collocazione del figlio minore e alla frequentazione con il genitore non collocatario sono rispettose del principio alla bigenitorialità;
- rilevato che le condizioni economiche previste per il mantenimento del figlio appaiono coerenti con il reddito delle parti.
- le condizioni proposte non sono, pertanto, in contrasto con l'interesse del figlio né con norme imperative di legge;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
LE (AL) il giorno 24/02/1972, e , codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
LE (AL) il giorno 01/10/1972, unitisi in matrimonio con rito civile in LE (AL) il
12/07/2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del medesimo
Comune all'atto n. 15, parte 1, serie /, anno 2003;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 15, parte 1, serie
/, anno 2003);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine prende atto che
-) I coniugi vivranno separati e baderanno a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione, né tantomeno della serenità del proprio figlio. -) Dispone che il figlio minore venga affidato secondo il regime dell'affidamento Persona_1
condiviso ex art. 337 ter c.c. ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della madre.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e delle linee educative sino ad oggi seguite. Per_1
-) Dispone che la casa coniugale sita LE (AL), Strada Don Pietro Battegazzore, n. 8, comprensiva degli arredi ivi presenti, venga assegnata alla sig.ra , la quale continuerà Parte_1
a risiedervi unitamente al figlio sig. , avendo il sig. già asportato tutti i Persona_1 CP_1
suoi effetti personali.
-) Dispone che il padre sig. potrà vedere e tenere con sé, presso la propria residenza, CP_1
il figlio minore senza alcuna limitazione previo semplice accordo con la madre sig.ra Persona_1
e sentite le esigenze e i desideri del figlio. Parte_1
Nei periodi di vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore per Persona_1
un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. Periodi che verranno individuati concordemente tra i genitori, cercando per quanto possibile, di gestire le proprie ferie in periodi diversi in modo tale da consentire a di trascorrere periodi prolungati di vacanza con i genitori, sempre Per_1
sentire le esigenze e desideri del figlio.
Durante le vacanze scolastiche di Natale il minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Le vacanze scolastiche di Pasqua verranno divise a metà tra i genitori, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
Il compleanno, le vacanze di Carnevale, i c.d. “ponti” e le festività civili e religiose verranno divise in base al principio dell'alternanza, sempre sentire le esigenze e desideri del figlio.
-) Dispone che il sig. versi alla sig.ra , a far data dal mese corrispondente CP_1 Parte_1
al deposito del presente ricorso, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio la Per_1
somma mensile di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, e ciò sino al raggiungimento di una completa autonomia economica da parte del figlio. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie. Pt_1
I genitori ritengono l'importo complessivo di cui sopra, a titolo di contributo ordinario, congruo rispetto a quelle che sono le attuali esigenze del figlio in considerazione dell'età del ragazzo e delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
-) Dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio vengano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo il
Protocollo in uso presso Tribunale di Alessandria, che le parti danno atto di conoscere ed in merito al quale hanno ricevuto le delucidazioni richieste.
-) Dispone altresì che qualora uno dei genitori assuma senza il consenso dell'altro genitore spese straordinarie non concordate o che implichino il necessario consenso preventivo dell'altro coniuge, il medesimo si renderà esclusivo responsabile dell'obbligazione assunta.
Prende atto che
-) Le parti si accordano affinché l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
-) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di natura patrimoniale e/o economica, dichiarando di non aver nulla a pretendere uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
-) Le parti precisano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo, sono funzionali e indispensabili ai fini della composizione della crisi coniugale.
-) Le parti si danno il reciproco assenso per l'espatrio e il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per essi e per il figlio minore: (codice fiscale: . Persona_1 C.F._4
-) Spese legali compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini