CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 756 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO SEZIONE FAMIGLIA E MINORI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott. ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile rubricato al numero suindicato, promosso in sede attuativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. da:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Saint HE (AO), Loc. La Maladière, rue de La Maladière n. 90, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gino Giunti del Foro di Aosta che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con gli Avv.ti Alberto Figone e Giulio Montalcini del Foro di Genova per procura in atti
Ricorrente
contro
:
nata a Tirgu Jiu in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Aosta, Av. Conseil , presso lo studio dell'Avv. Orlando Controparte_2
Navarra del foro di Aosta che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
Resistente
Procedimento relativo alla minore nata ad [...] il Persona_1
05.07.2016.
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona del Sostituto dottor Marcello Tatangelo, che si è dichiarato favorevole all'accoglimento del ricorso.
1 Oggetto: ricorso ex artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. per l'attuazione della sentenza n. 1121/2023 della Corte d'Appello di Torino emessa il 24.11.2023 e pubblicata il 07.12.2023, passata in giudicato, e per l'assunzione di provvedimenti conseguenti a inadempienze e violazioni nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, ai sensi degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., previa acquisizione in via d'urgenza di relazione aggiornata da parte del Servizio Sociale, anche prima della fissanda udienza di comparizione delle Parti, previo ogni ulteriore e necessario incombente,
- modificare, ove ritenuto, i provvedimenti vigenti in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia minore alla luce di quanto riferito in narrativa. Persona_2
In ogni caso,
- dare attuazione ai provvedimenti di cui alla sentenza dalla stessa resa e di cui in premessa;
- ammonire con effetto immediato la Sig.ra Controparte_1
i) a collaborare con i Servizi Sociali, riprendendo con loro un contatto finalizzato all'inizio della presa in carico di presso l'NPI, seguendo per il resto i suggerimenti e le PE indicazioni da loro fornite;
ii) a far proseguire a la presa in carico logopedica, per tentare di attenuare le carenze PE scolastiche, legate principalmente alla matematica e all'ortografia;
iii) a ripristinare le telefonate tra padre e , secondo il calendario concordato Persona_1 con il Servizio, garantendo che le stess nel rispetto della privacy della bambina;
iv) a dotare la figlia del documento d'identità quando la stessa è con il padre;
v) a dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per l'attività sportiva scolastica, quando la stessa abbia a pernottare presso il padre, nonché il materiale didattico per i compiti scolastici di francese;
vi) ad assicurare l'alternanza con l'altro genitore per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti, ma anche gli accompagnamenti dall'uno e dall'altro genitore;
vii) moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo familiare allargato, contenendo i toni e evitando ingiurie e/o diffamazioni;
viii) a non organizzare viaggi all'Estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative;
ix) a delegare la compagna del Sig. al ritiro a scuola della minore;
Parte_1
x) a predeterminare, entro un tempo congruo, con l'altro genitore, un piano vacanze, stabilendo altresì un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico.
- condannare, anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la Sig.ra al Controparte_1 pagamento di una somma non inferiore a euro 30,00, per ogni giorno in cui la stessa dovesse rendersi inadempiente alle prescrizioni di cui sopra;
- condannare la Sig.ra al pagamento di una sanzione pecuniaria da Controparte_1 devolvere alla Cassa delle Ammende, nella misura meglio ritenuta, in considerazione delle gravi condotte, descritte in narrativa;
- condannare la Sig.ra in ragione delle gravi e manifeste ingiurie, Controparte_1 rivolte al padre anche alla presenza di terzi, ma anche delle reiterate violazioni del
2 provvedimento di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, al risarcimento del danno nei confronti dello stesso nella misura meglio ritenuta e di giustizia.
Con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Per parte resistente:
“rigettare nel merito - previa acquisizione: a) di relazione aggiornata da parte del Servizio Sociale sull'andamento del supporto psicologico a , sul percorso di supporto alla PE genitorialità con il servizio psico-sociale chiarendo anche gli episodi di blocco del telefono e di lite tra il ricorrente e la sua compagna nonché sulle ragioni del diniego dei diritti degli ascendenti e della minore ex art. 317 bis c.c., quale sintomo di aggressività e di volontà prevaricatrice di b) Relazione della Struttura Parte_1 Semplice Centro di Salute Mentale (CSM) dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sulla situazione del padre di , - il ricorso e le Persona_1 Parte_1 conclusioni ex art. 473 bis.38 e 473 bis.39 c.p.c. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari del grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti contraevano matrimonio civile il 13.02.2016 in Quart (AO) e dalla loro unione in data 05.07.2016 nasceva la figlia . Persona_1
Con ricorso del 10.10.2018 la signora adiva il Tribunale di Controparte_1
Aosta domandando la separazione dal coniuge che Parte_1 si costituiva in giudizio. Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 355/2021 del 30.11.2021, depositata il 01.12.2021, pronunciava la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
disponeva l'affidamento condiviso di Parte_1 Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente della minore
[...] presso la madre, cui veniva assegnato in via esclusiva il godimento della casa familiare, impregiudicati i diritti del soggetto proprietario;
disponeva che il padre potesse vedere la figlia mediante incontri con modalità protette, con facoltà ai Servizi di modificare le modalità di visita, in vista della ripresa degli incontri in autonomia, laddove le condizioni di salute del padre, verificate mediante contatti con la direzione del Reparto di Psichiatria dell'ospedale di Aosta, che aveva in carico la situazione del , lo avessero Pt_1 consentito;
disponeva la prosecuzione della presa in carico della situazione familiare da parte dei Servizi Sociali, ai fini dell'attività di monitoraggio e sostegno, con supporto al ruolo genitoriale e con prosecuzione dell'intervento di sostegno alla relazione madre- bambina ed ogni altro intervento ritenuto necessario nell'interesse della minore;
ammoniva entrambi i genitori a collaborare con i Servizi Sociali;
disponeva che il padre corrispondesse alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
compensava integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio, ponendo definitivamente a carico delle parti, in via solidale, le già liquidate spese di ctu. Avverso tale sentenza proponeva appello il sig. , chiedendo, in via principale, Pt_1 di modificare il regime di affidamento e collocazione della minore (con affidamento alla sorella del sig. , ai servizi sociali o condiviso), prevedendo un calendario di Pt_1
3 frequentazioni paritario tra i genitori e la minore , con pernottamenti presso ciascun PE genitore e senza assegnazione della casa familiare, che sarebbe stata abitata dall'allora appellante, in quanto proprietario;
in subordine, in caso di conferma dell'affidamento condiviso della minore e collocazione prevalente presso la madre, chiedeva la liberalizzazione degli incontri padre-figlia; in ulteriore subordine, in caso di conferma dell'affidamento condiviso della minore e collocazione prevalente presso la madre, chiedeva un calendario di frequentazioni padre-figlia, anche attivando un percorso di sostegno domiciliare per entrambi i genitori, in un'ottica di progressiva liberalizzazione degli incontri;
in caso di accoglimento della domanda di modifica dell'affidamento e collocazione della figlia, chiedeva la previsione del mantenimento diretto di quest'ultima quando il genitore l'aveva con sé, ovvero, di porre a carico del sig. un assegno Pt_1 per il mantenimento della figlia non superiore ad € 100; infine, in ogni caso, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile a suo carico in misura non superiore ad
€ 100. Si costituiva nel giudizio secondo grado la signora chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa il 24.11.2023 e pubblicata il 07.12.2023, in parziale riforma dell'appellata sentenza, regolamentava il regime di visita e frequentazione padre-figlia, con la previsione della sorveglianza da parte del Servizio sociale, che avrebbe verificato l'inesistenza di ragioni ostative, in relazione alle condizioni del padre che sarebbero state certificate dal medico psichiatrico che lo aveva in cura;
ribadiva la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di NPI per la minore
, con la precisazione che non sarebbe stato possibile sostituire il Servizio di NPI con PE un eventuale professionista privato da parte dei genitori;
riduceva, infine, l'assegno per il mantenimento della figlia ad € 200 mensili.
Con ricorso ex artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., il signor chiedeva di Pt_1 modificare, se necessario, i provvedimenti vigenti in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia e, in ogni caso, di dare attuazione alla sentenza della Corte PE
d'Appello di Torino di cui sopra. Il ricorrente premetteva che la sentenza della Corte d'Appello aveva stabilito un calendario di incontri liberi tra padre e figlia – con previsione di pernottamenti a fine settimana alterni e infrasettimanali –, aveva ammonito le parti a collaborare con i Servizi e confermato l'affidamento condiviso della bambina. Egli lamentava che la signora non si stesse attenendo alle prescrizioni stabilite dalla Corte d'Appello. In CP_1 particolare, la signora:
- non consentiva che la minore venisse seguita dal Servizio di NPI, nonostante PE le sollecitazioni del Servizio sociale e una sospetta diagnosi di DSA;
- aveva interrotto la collaborazione con il Servizio sociale;
- continuava ad imporre unilateralmente modifiche al calendario di incontri;
- continuava a proporre al padre di condurre, da sola, viaggi all'estero con la figlia (il ricorrente evidenziava, sul punto, che di recente la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta da lei formulata, come del resto aveva fatto anche il Giudice tutelare, relativa alla proposta di viaggio ad Annecy in Francia);
- si rivolgeva al padre con gravi e ingiuriose dichiarazioni, estese anche nei confronti della sua famiglia e della nuova compagna, a cui era impedito peraltro di svolgere un supporto al sig. nella gestione della figlia (il ricorrente rammentava che, al Pt_1 contrario, egli aveva concesso delega al compagno della signora affinché lo stesso CP_1 potesse prelevare da scuola); PE
4 - continuava a rifiutare di dotare la figlia, quando la stessa era con il padre, di abbigliamento sportivo idoneo per svolgere la ginnastica a scuola;
- rifiutava di dotare il padre del documento di identità della figlia, quando la stessa era con lui;
- non coinvolgeva il padre nei colloqui scolastici della figlia;
- pretendeva che il padre contribuisse al 50% a spese che rientravano pacificamente nel mantenimento ordinario: sul punto, il sig. evidenziava di essersi rifiutato Pt_1 di corrispondere somme extra assegno non previste dal Protocollo del Tribunale di Aosta;
- non si adoperava concretamente per risolvere problematiche scolastiche della figlia, aveva talvolta provocato assenze scolastiche ingiustificate di (per organizzare PE le proprie vacanze ad esempio) e non era solita dotare la figlia del materiale scolastico completo quando era con il padre;
- si opponeva al rimborso pro quota delle spese dentistiche sostenute dal padre per la figlia, ritenendo tali spese non necessarie e argomentando che, quando la bambina era con la madre e veniva seguita da una babysitter, neppure il padre contribuiva a tali spese;
- rifiutava qualsiasi collaborazione in punto accompagnamenti della figlia, creando problemi in termini di organizzazione per la pianificazione del periodo extrascolastico che, come da provvedimento della Corte d'appello, avrebbe dovuto essere concordato tra i genitori. Ciò premesso, il signor rappresentava di aver inviato una lettera alla signora Pt_1
recapitata il 24.04.2024 a mezzo dei propri difensori, intimando alla controparte CP_1 di rispettare i provvedimenti giudiziari e che a tale lettera non era seguito alcun riscontro. Alla luce di quanto sopra, il signor agiva in questa sede innanzitutto al fine di Pt_1 far attuare il decisum della sentenza. Il ricorrente sottolineava, peraltro, come le violazioni commesse dalla controparte fossero particolarmente gravi, proprio alla luce del fatto che il provvedimento di cui chiedeva attuazione era recentissimo e le prescrizioni ivi contenute attenevano all'esigenza di riassicurare un equilibrio ad una bambina, già molto provata dalle controversie tra i genitori, conformemente ai suggerimenti forniti dai Servizi sociali. Il ricorrente, quindi, dal momento che la madre aveva dimostrato di non essere in grado di rispettare le prescrizioni in vigore, chiedeva di valutare anche l'opportunità di revocare l'attuale collocamento di presso la madre, posto che quest'ultima non appariva PE neppure rendersi conto dell'urgenza di una presa in carico della figlia dall'NPI, richiesta dal Tribunale, suggerita dal Servizio e, infine, confermata dalla Corte d'Appello di Torino. Infine, considerate le manifeste e gravi inadempienze da parte della signora CP_1 chiedeva l'applicazione di sanzioni, anche di tipo pecuniario, per ripristinare modalità adeguate di gestione dell'affidamento condiviso da parte della signora e, in CP_1 ragione della manifesta inadeguatezza dimostrata dalla stessa nel relazionarsi con il coniuge separato, chiedeva di liquidare, in via equitativa, una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da lui patito per l'offesa all'onore, all'immagine e alla sua dignità. Tutto quanto sopra premesso, il sig. chiedeva, previa acquisizione in via Pt_1
d'urgenza di relazione aggiornata da parte del Servizio sociale, di modificare i provvedimenti vigenti in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia . In ogni PE caso, chiedeva di dare attuazione alla sentenza della Corte d'Appello sopracitata e di ammonire con effetto immediato la signora “i) a collaborare con i Servizi Sociali, CP_1 riprendendo con loro un contatto finalizzato all'inizio della presa in carico di presso PE
5 l'NPI, seguendo per il resto i suggerimenti e le indicazioni da loro fornite;
ii) a far proseguire a la presa in carico logopedica, per tentare di attenuare le carenze scolastiche, legate PE principalmente alla matematica e all'ortografia; iii) a ripristinare le telefonate tra padre e
, secondo il calendario concordato con il Servizio, garantendo che le stesse si Persona_1 svolgano nel rispetto della privacy della bambina;
iv) a dotare la figlia del documento d'identità quando la stessa è con il padre;
v) a dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per l'attività sportiva scolastica, quando la stessa abbia a pernottare presso il padre, nonché il materiale didattico per i compiti scolastici di francese;
vi) ad assicurare l'alternanza con l'altro genitore per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti, ma anche gli accompagnamenti dall'uno e dall'altro genitore;
vii) a moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo familiare allargato, contenendo i toni e evitando ingiurie e/o diffamazioni;
viii) a non organizzare viaggi all'estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative;
ix) a delegare la compagna del Sig. Parte_1
al ritiro a scuola della minore;
x) a predeterminare, entro un tempo congruo, con
[...]
l'altro genitore, un piano vacanze, stabilendo altresì un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico”. Chiedeva, poi, di condannare la resistente, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c. (richiamato dall'art. 473-bis.39), al pagamento di una somma non inferiore a € 30 per ogni giorno in cui la stessa dovesse rendersi inadempiente alle prescrizioni di cui sopra;
di condannare la resistente al pagamento di una sanzione pecuniaria da devolvere alla Cassa delle Ammende, nella misura meglio ritenuta in considerazione delle gravi condotte sopra descritte;
e, infine, di condannare la resistente, in ragione delle gravi e ripetute ingiurie rivolte al padre e delle reiterate violazioni del provvedimento di Corte d'Appello di cui sopra, al risarcimento del danno causato al signor , nella Pt_1 misura meglio ritenuta di giustizia.
**
All'udienza del 20.12.2024, la Corte, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della signora La Corte disponeva l'acquisizione dal Servizio sociale CP_1 di Aosta una relazione scritta sui rapporti tra la minore e i genitori, con particolare PE riferimento all'attuale regime di frequentazione con il padre, ai rapporti con la madre e al funzionamento del regime di affido condiviso;
disponeva altresì che il Servizio di NPI di Aosta facesse pervenire una valutazione sulla minore;
mandava, infine, al CSM di PE
Aosta di far pervenire una relazione scritta sulla situazione del padre;
fissava per il deposito delle suddette relazioni il termine dell'11.04.2025 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2025.
** In data 14.04.2025 si costituiva in giudizio la signora contestando le richieste CP_1 avversarie ed opponendosi a ogni ipotesi di modifica dell'attuale assetto familiare, con vittoria di spese. Richiamando una relazione del Centro di Salute Mentale, la signora sosteneva CP_1 che il signor fosse potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri a causa di Pt_1 una marcata fragilità psichica tale da renderlo incline a reazioni impulsive e aggressive, non contenibili con la sola terapia farmacologica. Tra gli episodi portati a sostegno della propria posizione, la signora riferiva una recentissima lite tra il signor CP_1 Pt_1
e la sua attuale compagna, avvenuta in presenza della figlia, durante la quale la bambina sarebbe stata privata della possibilità di contattare la madre.
6 Lamentava, inoltre, il controllo e le limitazioni imposte dal alla comunicazione Pt_1 tra lei e la figlia, quando questa era col padre, sostenendo, ad esempio, che il signor imporrebbe a di parlare con la madre solo in vivavoce, mentre , Pt_1 PE PE quando con la madre, ha sempre potuto parlare liberamente con il padre in privato. Contestava anche il divieto opposto dal signor ai viaggi all'estero della minore, Pt_1 in particolare verso la Romania, dove risiedono i nonni e altri parenti materni. Tale rifiuto, secondo la signora lede gravemente il diritto della bambina a mantenere CP_1 un legame affettivo con l'intera famiglia d'origine. La signora criticava, inoltre, l'atteggiamento dei Servizi Sociali, che riteneva CP_1 eccessivamente favorevole al padre, sottolineando come il proprio approccio "decisionista" fosse in realtà una forma di autodifesa di fronte a continue pressioni. Mostrava comunque apertura verso percorsi di sostegno psicologico, sia per la minore sia nell'ambito della genitorialità condivisa, riconoscendone l'utilità per il benessere di . PE
Ricordava che la Corte d'Appello, con la sentenza del 7 dicembre 2023, aveva escluso l'opportunità di un cambiamento del collocamento della minore presso di sé. Sottolineava, inoltre, come le stesse conclusioni del ricorso avversario confermassero l'intento del signor di ottenere la modifica dell'affido precipuamente per il Pt_1 recupero dell'abitazione a lei assegnata: siffatto comportamento – ad avviso della resistente – sarebbe contrario al principio di lealtà processuale. A dimostrazione della propria disponibilità, la signora evidenziava, infine, CP_1
l'iscrizione di a un centro estivo e la propria autorizzazione alla compagna del padre PE per il ritiro della bambina.
**********
Nessuna relazione del Servizio di NPI è pervenuta a questa Corte, posto che la minore non risulta essere stata presa in carico da tale Servizio. La relazione del Servizio Sociale (10.04.2025) conferma la mancata collaborazione pregressa della che aveva "dichiarato di non voler avere più rapporti con la CP_1 scrivente équipe" dopo la sentenza del 2023 e che "non si è mai presentata" agli appuntamenti proposti. Rileva, tuttavia, che "solo recentemente, in seguito alla nuova convocazione presso Codesta Autorità... la signora ha accettato di presentarsi CP_1 all'appuntamento proposto". In merito alla presa in carico psicologica di , il Servizio PE
Sociale afferma che "il padre ha più volte richiesto la presa in carico psicologica, mentre la madre non è mai stata d'accordo, neanche in seguito alla sentenza della Corte d'Appello del 2023". La relazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'11 aprile 2025 riporta che il signor
è seguito dal DSM dal 2010 per un Disturbo Bipolare di tipo 1, con sei Pt_1 ricoveri pregressi, l'ultimo a maggio 2020. Attualmente, assume regolarmente e correttamente la terapia prescritta, che risulta ben tollerata e senza effetti collaterali degni di nota, con gli stabilizzatori nel range terapeutico. La relazione sull'ultima visita (16 gennaio 2025) evidenzia che il paziente appare "lucido e orientato, si esprime con linguaggio fluido e corretto". Il suo "pensiero è strutturato in maniera logica e sequenziale" e non presenta "ideazione delirante o polarizzazione su nuclei patologici endogeni". L'umore è "modulabile" e non si ravvedono "segni di viraggio". Il sonno è ristoratore. Tuttavia, la relazione evidenzia che, dal confronto con l'equipe del Servizio Sociale, sono state riportate "alcune criticità nella condizione psicologica del paziente". In
7 particolare, il rapporto conflittuale con l'ex moglie e le eccessive preoccupazioni per la figlia fanno emergere "criticità talvolta di difficile contenimento". Si sono osservati anche "elementi clinici rilevanti rispetto al mancato controllo dell'impulsività ed alla tendenza a non controllare le emozioni". Viene precisato che questi aspetti "non sembrano correlabili ad uno scompenso della patologia psichiatrica che affligge il paziente (Disturbo Bipolare di tipo 1) quanto piuttosto ad una fragilità personologica". Tale fragilità potrebbe portarlo, in situazioni di stress o "eccessiva sollecitazione ambientale", a mostrare difficoltà nel contenimento delle emozioni, con la possibilità di "aderire ad un comportamento impulsivo e comunque poco adeguato al contesto". Il Sig. è consapevole di queste problematiche e ha richiesto e iniziato un Pt_1 percorso di sostegno psicologico.
**********
All'udienza del 23.05.2025 venivano concessi termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e veniva fissato termine all'11.07.2025 per le note scritte di richiesta di assegnazione a decisione ex art. 127 ter c.p.c. A tale data, la causa veniva trattenuta a decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto revocata la dichiarazione di contumacia della signora CP_1 costituitasi sia pure tardivamente.
Il ricorso del signor è diretto ad ottenere, da un lato, l'attuazione della Pt_1 sentenza della Corte d'Appello (ormai passata in giudicato) in ordine alle condizioni di affidamento della figlia minore e, dall'altro, l'adozione di provvedimenti coercitivi e sanzionatori nei confronti della madre della minore, la resistente signora CP_1 ritenuta inadempiente alle prescrizioni. Il ricorrente ha pertanto cumulato una domanda ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c. con altre che si fondano sul disposto dell'art. 473- bis.39 c.p.c. La sentenza n. 1121/2023 aveva espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 473- bis.39 c.p.c. a quel procedimento, in ragione della sua inapplicabilità ratione temporis. In effetti, il relativo giudizio era stato instaurato il 31 maggio 2022, mentre l'art. 473-bis.39 c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) – è entrato in vigore il 28 febbraio 2023, con efficacia limitata ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Diversamente, quindi, il ricorso oggi proposto dal signor dà origine a un nuovo e autonomo procedimento, integralmente soggetto alla Pt_1 disciplina vigente post-riforma, con conseguente piena applicabilità dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
In relazione al ricorso è competente questa Corte d'Appello, avendo la stessa definito le condizioni di affidamento della minore con sentenza passata in giudicato. Infatti, l'art. 8 473-bis.38 c.p.c. prevede espressamente che, in mancanza di un procedimento pendente (come nella specie), sia competente il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare. In caso di decisione originata da un collegio, è l'ufficio giurisdizionale ad essere competente, il quale provvede secondo le regole proprie della sua composizione (nella specie, collegiale). La norma prevede che il procedimento sia definito con ordinanza, ma solo con riferimento a un procedimento incidentale nell'ambito di una causa di merito pendente. Nel caso che ci occupa, nessuna causa è pendente, essendo la sentenza della Corte d'Appello di cui si chiede l'attuazione passata in giudicato. Per l'art. 473-bis.39, “se non pende un procedimento, la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12”, norma che indica i requisiti di contenuto e forma dell'atto introduttivo del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, il quale si conclude con sentenza.
Il procedimento introdotto ex art. 473-bis.38 c.p.c. è destinato ad attuare i provvedimenti sull'affidamento dei minori anche mediante modalità pratiche e persino, se necessario, attraverso misure urgenti inaudita altera parte. All'interno di tale procedimento, ben possono essere cumulate le misure previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c., dirette a fronteggiare, mediante strumenti sanzionatori, coercitivi o risarcitori, gravi inadempienze, anche di natura economica, o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove, infatti, come nella specie, la lite attuativa comporti che il giudice sia chiamato a tutelare l'interesse del minore, l'intervento giudiziario non può essere limitato ai profili meramente esecutivi. Al contrario, il giudice deve sempre compiere, anche d'ufficio, una valutazione ad ampio spettro che comprende non solo la scelta della modalità attuative più opportune, come previsto dall'art. 473-bis.38 c.p.c., ma anche la possibilità di modificare, nel superiore interesse del minore, le decisioni precedentemente assunte. In ragione dell'esigenza irrinunciabile di assicurare una protezione onnicomprensiva dell'interesse superiore del minore, i poteri del giudice adito ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c. devono quindi necessariamente ricomprendere la possibilità di modifica officiosa del provvedimento originario, modifica che, però, non è prevista dall'art. 473-bis.38 c.p.c., ma dal successivo art. 473-bis.39, comma 1, prima parte, c.p.c. Tale saldatura interpretativa tra le due disposizioni evidenzia l'esistenza di una sorta di circuito di vasi comunicanti all'interno del nuovo, unitario microsistema processuale. Una volta ammessa l'estensione dei poteri officiosi del giudice dall'art. 473-bis.38 all'art. 473-bis.39 in via di interpretazione sistematica delle norme rilevanti, non vi è ragione – letterale, logica o sistematica – per escludere l'applicazione del medesimo art. 473-bis.39 anche nella successiva parte, in cui contempla l'adozione, eventualmente d'ufficio, dell'ammonimento (comma 1, lett. a), delle astreintes (comma 1, lett. b), delle sanzioni amministrative (comma 1, lett. c) o del risarcimento del danno (comma 2).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento nei termini di cui si dirà.
1. Richiesta di modifica dei provvedimenti di affidamento e collocamento della figlia minore (rigetto). Il signor chiede di "modificare, ove ritenuto, i provvedimenti vigenti in ordine Pt_1 all'affidamento e al collocamento della figlia minore ". La Persona_1
9 sentenza n. 1121/2023 aveva confermato l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, ma aveva chiaramente stabilito che il regime "può anche mutare, ove ciascuno dei genitori non si adegui alla presenza, ed al pari ruolo decisionale, dell'altro" e che "il perdurare, o il ripetersi, di atteggiamenti di esclusione, o di autonoma decisione, potrebbe portare anche a mutamenti nell'individuazione degli affidatari o del collocamento". In effetti, la sentenza del 2023 aveva confermato l'affidamento condiviso della minore e il suo collocamento prevalente presso la madre, ma aveva chiaramente stabilito che il regime "può anche mutare, ove ciascuno dei genitori non si adegui alla presenza, ed al pari ruolo decisionale, dell'altro" e che "il perdurare, o il ripetersi, di atteggiamenti di esclusione, o di autonoma decisione, potrebbe portare anche a mutamenti nell'individuazione degli affidatari o del collocamento". La relazione del Servizio Sociale del 10 aprile 2025 (aggiornata al 03/04/2025 e trasmessa il 10/04/2025) evidenzia diversi aspetti positivi e di miglioramento nella condotta della signora nonostante il permanere di alcune criticità. In particolare, CP_1 la relazione del Servizio Sociale riporta che la signora ha avuto alcune aperture rispetto al padre nella gestione della figlia. La relazione precisa che, in seguito alla sentenza della Corte d'Appello n. 1121/2023, il diritto di visita del padre è stato regolamentato con maggiore chiarezza e viene rispettato da entrambi i genitori. Dopo un iniziale rifiuto a collaborare con il Servizio Sociale, la signora ha recentemente accettato di CP_1 presentarsi agli appuntamenti proposti dal Servizio medesimo. Ha accettato di firmare la delega per la nonna paterna per prendere la figlia da scuola, dopo aver a lungo imposto che solo il padre potesse farlo. Ha successivamente accettato di effettuare la valutazione degli apprendimenti di , inizialmente non riconoscendo le fragilità della figlia PE riguardo le difficoltà scolastiche. Sebbene per lungo tempo avesse negato la presa in carico psicologica, ora ha la signora ha concordato quantomeno sulla necessità che entrambi i genitori proseguano con regolarità il percorso di supporto alla genitorialità con il servizio psico-sociale. Accanto a tali elementi che riflettono un “cambio di rotta” della madre rispetto alla gestione esclusiva della figlia in danno al padre, occorre altresì valorizzare l'esigenza di stabilità affettiva, relazionale ed abitativa della minore. Tale insieme di circostanze rende attualmente innecessario e inopportuno sia il mutamento della collocazione principale della minore presso la madre sia il regime di affidamento condiviso, peraltro posto a presidio dell'interesse della minore alla bigenitorialità.
2. Richieste di ammonimento della signora (accoglimento Controparte_1 parziale)
L'art. 473-bis.39 c.p.c. consente l'adozione di misure di ammonimento, coercitive, sanzionatorie o risarcitorie non soltanto in presenza di “gravi inadempienze”, ma anche in presenza di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o rechino pregiudizio al minore. Si tratta, dunque, di una disposizione a contenuto composito, che abilita il giudice a intervenire anche in ipotesi di inadempimenti non particolarmente gravi, laddove risultino comunque idonei a compromettere l'interesse del minore o il buon funzionamento della genitorialità condivisa.
10 Nel caso di specie, le condotte della resistente successive alla sentenza definitiva giustificano l'adozione, nei limiti di cui al dispositivo, di provvedimenti di ammonimento su alcuni profili specifici di cui si dirà qui di seguito analizzando punto per punto le richieste del ricorrente.
• i) Collaborare con i Servizi Sociali e consentire la presa in carico di da PE parte della NPI (accoglimento). Il sig. ha chiesto di ammonire la signora Pt_1 affinché la stessa collabori con i Servizi Sociali, “riprendendo con loro un CP_1 contatto finalizzato all'inizio della presa in carico di presso l'NPI, seguendo per il PE resto i suggerimenti e le indicazioni da loro fornite”. La sentenza n. 1121/2023 aveva, in effetti, "ribadito la presa in carico del nucleo, e previsto, specificamente, quella di PE da parte del Servizio di NPI, che non è sostituibile con una eventuale scelta di professionista privato da parte dei genitori". Inoltre, entrambi i genitori erano già stati destinatari di ammonimento alla collaborazione con i Servizi. Nel suo ricorso, il signor lamenta che la signora "non consente che sia seguita Pt_1 CP_1 Persona_1 dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile" e che la stessa "ha, poi, interrotto la CP_1 collaborazione con il Servizio Sociale". La relazione del Servizio Sociale del 10 aprile 2025 indica che la signora ha avviato una collaborazione con i Servizi Sociali e CP_1 accettato le valutazioni specialistiche per , che includono aspetti legati alla PE neuropsichiatria infantile. Per lungo tempo, la madre "non riconosceva le fragilità della figlia" riguardo alle difficoltà scolastiche. Le insegnanti di avevano consigliato di far PE svolgere alla minore una "valutazione degli apprendimenti". La relazione chiarisce che la madre "ha successivamente accettato di effettuare la valutazione" degli apprendimenti. Questa "valutazione per gli apprendimenti" include un approfondimento degli aspetti emotivi che si effettua parallelamente a "valutazioni specialistiche (neuropsichiatrica, logopedica, neuropsicomotoria)". Questo significa che la signora ha acconsentito CP_1 alle valutazioni specialistiche, compresa quella neuropsichiatrica, che rientrano nell'ambito della neuropsichiatria infantile, anche se non si tratta di una "presa in carico NPI" completa ma di valutazioni diagnostiche. In passato, sebbene il padre avesse più volte richiesto una "presa in carico psicologica" per , la madre "non è mai stata PE d'accordo". Sebbene la relazione non specifichi un esplicito accordo della madre per una "presa in carico psicologica" completa, il fatto che la signora abbia accettato le valutazioni che includono aspetti emotivi e specialistici indica un'apertura in tal senso. Resta, comunque, la necessità di un ammonimento della signora da questo CP_1 punto di vista, considerato che la presa in carico completa e continuativa dell'NPI è di fondamentale importanza per il benessere psicofisico della minore.
• ii) Far proseguire a la presa in carico logopedica (accoglimento). Il signor PE
chiede di ammonire la madre "a far proseguire a la presa in carico Pt_1 PE logopedica, per tentare di attenuare le carenze scolastiche, legate principalmente alla matematica e all'ortografia". La sentenza n. 1121/2023, nel descrivere il quadro, menzionava un "miglioramento delle competenze della bambina, anche grazie ai cicli di logopedia e neuropsicomotricità avviati in questi mesi". Tuttavia, non vi era un ordine esplicito di proseguire tale presa in carico. Sebbene non previsto nel dispositivo della sentenza, la richiesta di proseguire la logopedia rientra nell'interesse superiore della minore e nella gestione della responsabilità genitoriale volta a favorirne lo sviluppo e superare le difficoltà scolastiche. Pertanto, si tratta di una richiesta ammissibile nell'ambito dell'art. 473-bis.39 c.p.c. come misura per prevenire atti che "arrechino pregiudizio al minore", pur non trattandosi di "attuazione" di un comando precedente. La relazione del Servizio Sociale indica che la signora ha mostrato un'apertura e CP_1 una collaborazione riguardo alle esigenze di relative alla logopedia (vedasi PE
11 l'accettazione della “valutazione degli apprendimenti” di cui si è detto sopra). Le insegnanti di hanno riferito un miglioramento delle competenze della bambina, PE anche grazie ai "cicli di logopedia e neuropsicomotricità avviati in questi mesi". Il fatto che questi cicli siano “avviati” e abbiano contribuito al miglioramento di implica che PE ci sia stato il consenso necessario da parte dei genitori, inclusa la madre, affinché questi trattamenti potessero iniziare e proseguire. Tuttavia, visto che la relazione del Servizio Sociale sottolinea che persiste una notevole conflittualità tra i genitori e un atteggiamento imprevedibile e decisionista da parte della madre, si ritiene indispensabile disporre l'ammonimento anche rispetto a tale profilo, che riveste importanza cruciale per il benessere della minore.
• iii) Ripristinare le telefonate tra padre e nel rispetto della privacy (non PE luogo a provvedere). Il signor chiede di obbligare la madre "a ripristinare le Pt_1 telefonate tra lui e , secondo il calendario concordato con il Servizio, garantendo che PE le stesse si svolgano nel rispetto della privacy della bambina. La sentenza non conteneva disposizioni specifiche sulle telefonate. Tuttavia, la relazione del Servizio Sociale indica che "dopo un intervento di mediazione dell'équipe, è stato stabilito che la bambina, mentre è con un genitore, possa chiamare l'altro. Le chiamate ormai avvengono giornalmente, dopo un lungo periodo di assenza di comunicazioni telefoniche;
nel tempo ci sono stati problemi nell'utilizzo del vivavoce durante le chiamate". Si tratta, in realtà, di obblighi di fare il cui adempimento o inadempimento non è in concreto verificabile per quanto riguarda il rispetto della privacy della minore.
• iv) Dotare la figlia del documento d'identità quando la stessa è con il padre (inammissibile). Il signor chiede che la madre sia obbligata "a dotare la figlia Pt_1 del documento d'identità quando la stessa è con il padre". Dalla relazione sociale di aggiornamento risulta che possiede solamente una carta d'identità che non le PE consente di viaggiare all'estero. La sentenza non ha disposto alcunché riguardo al documento d'identità della minore, pur avendo in corso di causa rigettato una specifica istanza della madre di autorizzazione a viaggi all'estero. Questa richiesta dell'odierno ricorrente non è collegata, quindi, all'attuazione della sentenza n. 1121/2023. Né è stata allegata un'effettiva e concreta esigenza della minore di spostarsi nel territorio italiano con il documento d'identità. Specularmente, non è stato allegato un interesse del padre a proporre tale istanza, che quindi è inammissibile.
• v) Dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per l'attività sportiva scolastica e del materiale didattico per i compiti di francese (rigetto). Il signor Pt_1 chiede obbligarsi la signora "a dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per CP_1 l'attività sportiva scolastica, quando la stessa abbia a pernottare presso il padre, nonché il materiale didattico per i compiti scolastici di francese". Neanche questo aspetto è stato specificato dalla sentenza e dunque l'istanza non può correlarsi all'attuazione della sentenza medesima. L'istanza può latamente ricondursi alla corretta gestione delle esigenze della minore nell'ambito dell'affidamento condiviso. A questo proposito, non si vede perché anche il padre non possa munirsi di idoneo abbigliamento sportivo per la figlia, così garantendole comunque, molto opportunamente, un “cambio” rispetto all'abbigliamento sportivo eventualmente messole a disposizione dalla madre. Inoltre, la relazione sociale di aggiornamento non indica alcun inadempimento della signora CP_1 relativamente alla fornitura di abbigliamento sportivo scolastico o di materiale didattico per il francese, ma, anzi, rileva un'attenzione generale della madre verso la gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. L'istanza in esame è quindi infondata, l'allegazione paterna non essendo sufficientemente provata nella sua materialità.
12 • vi) Assicurare l'alternanza con l'altro genitore per colloqui con gli insegnanti e accompagnamenti (rigetto). Il signor chiede di ammonire la moglie Pt_1 separata nel senso di "assicurare l'alternanza con l'altro genitore per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti, ma anche gli accompagnamenti dall'uno e dall'altro genitore". La sentenza ha regolamentato in dettaglio il calendario di frequentazioni del padre con la figlia, ma non ha specificato l'alternanza nei colloqui scolastici o negli accompagnamenti a e da scuola. Non si tratta, quindi, di una richiesta di "attuazione" di un capo specifico della sentenza ma di una aspetto legato all'esercizio della responsabilità genitoriale che mira a garantire il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. La relazione di aggiornamento afferma che il diritto di visita "viene rispettato da entrambi i genitori, come previsto dalla sentenza". Non risulta che la signora abbia omesso di CP_1 accompagnare la bambina a scuola o altrove, o che abbia ostacolato il signor Pt_1 nell'accompagnamento di . Non risulta, poi, che la madre impedisca al padre di PE effettuare i colloqui con gli insegnanti della minore, né si vede come ciò potrebbe in concreto accadere. Anche questa istanza, quindi, è infondata e va respinta.
• vii) Moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo familiare allargato (non luogo a provvedere). Il signor chiede di imporre alla Pt_1 signora di "moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo CP_1 familiare allargato, contenendo i toni e evitando ingiurie e/o diffamazioni". Benché i toni utilizzati nella comunicazione assumano una valenza cruciale per la gestione della conflittualità tra i genitori, si tratta di un aspetto dei rapporti tra le parti in larga parte non verificabile e non coercibile e, ove il linguaggio usato trasmodi in una fattispecie di reato, si tratta di un comportamento che è già inibito dalle norme generali e astratte. Non vi è luogo, quindi, a provvedere sull'istanza.
• viii) Non organizzare viaggi all'estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative (inammissibile). Il ricorrente chiede di ammonire la signora "a non
CP_1 organizzare viaggi all'estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative". La Corte d'Appello, con un'ordinanza del 9/6/2023 (durante il procedimento che ha portato alla sentenza di cui trattasi), aveva rigettato un'istanza urgente della signora di
CP_1 autorizzazione a recarsi in Romania e in Spagna con la figlia. Il Servizio Sociale nella sua relazione nota che la signora "non comprende le motivazioni del mancato assenso
CP_1 del padre" e che "l'ostilità della signora verso la famiglia d'origine del sig.
CP_1
sia in parte collegata anche alla sua impossibilità di poter far frequentare a Pt_1
i parenti di origine materna". Come detto in precedenza, la minore non risulta avere PE un documento d'identità valido per l'espatrio, sicché il ricorrente non ha dimostrato di avere uno specifico interesse a questa domanda, la quale, per tale ragione, è inammissibile.
• ix) Delegare la compagna del signor al ritiro a scuola della minore Pt_1 (inammissibile). Il ricorrente chiede l'ammonizione della signora affinché la CP_1 stessa consenta "a delegare la compagna del Sig. al ritiro a scuola Parte_1 della minore". La sentenza non ha disposto alcun obbligo della signora in merito CP_1 alla delega per il ritiro a scuola. Né il ricorrente esplicita in che modo il rifiuto della delega procurerebbe un danno a od ostacolerebbe il corretto svolgimento delle PE modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. La delega a terzi soggetti, infatti, risponde più ad esigenze di comodità degli adulti che all'interesse della minore. Comunque, la signora risulta avere firmato la delega per la nonna CP_1 paterna e, quanto al campo estivo, per l'attuale compagna del signor Pt_1
13 (circostanza non contestata). La domanda, quindi, è inammissibile, prima ancora che infondata.
• x) Predeterminare un piano vacanze e un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico (rigetto). Il signor chiede di ammonire la signora Pt_1 al fine che la stessa giunga "a predeterminare, entro un tempo congruo, con CP_1 l'altro genitore, un piano vacanze, stabilendo altresì un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico". La sentenza ha stabilito un calendario dettagliato per il periodo estivo, natalizio e pasquale, specificando le alternanze annuali. Ha chiarito che tale calendario "è derogabile in ogni aspetto solo su accordo delle parti". Il signor Pt_1 lamenta che le "recenti vacanze estive sono state sostanzialmente imposte al padre e il calendario continua ad essere unilateralmente modificato dalla signora". Il ricorrente non propone alcun calendario diverso da quello indicato dalla sentenza della Corte d'Appello. Per le prossime vacanze estive (durante le quali la sentenza del 2023 prevede che il padre tenga la figlia con sé nella seconda quindicina di agosto), non può ravvisarsi, allo stato, alcun (futuro e certo) inadempimento della resistente. Né è provato un inadempimento rispetto al calendario passato, anche perché la relazione del Servizio Sociale del 10 aprile 2025 riporta che il diritto di visita del padre è stato regolamentato con maggiore chiarezza e viene rispettato da entrambi i genitori. L'istanza va dunque rigettata nel merito perché infondata.
3. Richieste di astreinte, di sanzione e di risarcimento ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. (parziale accoglimento) Le seguenti richieste sono formulate ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.:
- "condannare, anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la signora Controparte_1 al pagamento di una somma non inferiore a Euro 30,00, per ogni giorno in cui la
[...] stessa dovesse rendersi inadempiente alle prescrizioni di cui sopra" (astreinte);
- "condannare la signora al pagamento di una sanzione Controparte_1 pecuniaria da devolvere alla Cassa delle Ammende, nella misura meglio ritenuta, in considerazione delle gravi condotte, descritte in narrativa" (sanzione amministrativa);
- "condannare la signora , in ragione delle gravi e manifeste Controparte_1 ingiurie, rivolte al padre anche alla presenza di terzi, ma anche delle reiterate violazioni del provvedimento di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, al risarcimento del danno nei confronti dello stesso nella misura meglio ritenuta e di giustizia" (risarcimento).
Nel caso di specie, le condotte della resistente successive alla sentenza definitiva giustificano l'adozione di provvedimenti di ammonimento sui profili specifici di cui si è detto sopra (presa in carico della minore dai Servizi di NPI e logopedia). Il comportamento ostruzionistico della madre in merito alla presa in carico della minore da parte del Servizio NPI e del servizio logopedico, pur in via di correzione (di guisa che oggi non si ravvisa concretamente l'utilità di una astreinte), ha costituito per un periodo prolungato (circa un anno e mezzo) la più grave inadempienza al decisum della sentenza, impedendo l'intervento precoce su difficoltà scolastiche ed emotive della minore e così causandole un danno anche relativamente al rendimento scolastico. Si ritiene pertanto opportuno accompagnare l'ammonizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della signora , in base alla lett. c) dell'art. 473-bis.39 c.p.c. CP_1
(“condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa
14 delle ammende”), sanzione che si determina equitativamente in euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi a favore della Cassa delle Ammende. Va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, non essendo state allegate, né tantomeno dimostrate, lesioni effettive e attuali della sua sfera patrimoniale, personale o relazionale, tali da configurare un danno ingiusto risarcibile ai sensi di legge.
L'esito della causa comporta che le spese di lite del presente procedimento debbano essere compensate per tre quarti tra le parti e poste per il residuo quarto a carico della signora da ritenersi parte maggiormente soccombente, la quale dovrà rifonderle CP_1 al signor come da dispositivo. Pt_1
Quanto alla liquidazione di tali spese, stante il silenzio del legislatore sul punto, si ritiene applicabile in via analogica la disciplina in tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare di cui all'art. 614 c.p.c., rubricato “Rimborso delle spese”, che richiama l'articolo 642 c.p.c. Pertanto, le spese della presente procedura si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 per le cause monitorie a fase unica (scaglione di valore indeterminabile di complessità media) e con riferimento ai valori medi, in complessivi € 1.806,00 per onorari oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in parziale accoglimento del ricorso proposto:
1. REVOCA la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
2. di astenersi dal porre in essere gravi Controparte_3 inadempienze, anche di natura economica, rispetto agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1121/2023 della Corte d'Appello di Torino emessa il 24.11.2023 e pubblicata il 07.12.2023, passata in giudicato, o atti che arrechino pregiudizio alla figlia minore nata ad [...] il [...], o atti ostacolanti il corretto Persona_1 svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale propria e di padre della predetta minore, Parte_1 prescrivendo, per l'effetto, a di collaborare con i Servizi che Controparte_1 hanno in carico la figlia minore e di consentire, in particolare, Persona_1 la presa in carico COMPLETA E CONTINUATIVA della minore medesima da parte dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile (non sostituibile con la presa in carico di un professionista privato) e la continuazione della presa in carico logopedica.
3. CONDANNA a pagare la somma di euro 500,00 Controparte_1
(cinquecento/00) a favore della Cassa delle ammende.
4. CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Parte_1 un quarto delle spese di lite da questo sostenute, che si liquidano, per tale
[...]
15 quota, in €451,50 (quattrocentocinquantuno/00) per onorari, oltre al 15% rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite per i restanti tre quarti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO SEZIONE FAMIGLIA E MINORI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott. ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile rubricato al numero suindicato, promosso in sede attuativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. da:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Saint HE (AO), Loc. La Maladière, rue de La Maladière n. 90, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gino Giunti del Foro di Aosta che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con gli Avv.ti Alberto Figone e Giulio Montalcini del Foro di Genova per procura in atti
Ricorrente
contro
:
nata a Tirgu Jiu in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Aosta, Av. Conseil , presso lo studio dell'Avv. Orlando Controparte_2
Navarra del foro di Aosta che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
Resistente
Procedimento relativo alla minore nata ad [...] il Persona_1
05.07.2016.
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona del Sostituto dottor Marcello Tatangelo, che si è dichiarato favorevole all'accoglimento del ricorso.
1 Oggetto: ricorso ex artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. per l'attuazione della sentenza n. 1121/2023 della Corte d'Appello di Torino emessa il 24.11.2023 e pubblicata il 07.12.2023, passata in giudicato, e per l'assunzione di provvedimenti conseguenti a inadempienze e violazioni nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, ai sensi degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., previa acquisizione in via d'urgenza di relazione aggiornata da parte del Servizio Sociale, anche prima della fissanda udienza di comparizione delle Parti, previo ogni ulteriore e necessario incombente,
- modificare, ove ritenuto, i provvedimenti vigenti in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia minore alla luce di quanto riferito in narrativa. Persona_2
In ogni caso,
- dare attuazione ai provvedimenti di cui alla sentenza dalla stessa resa e di cui in premessa;
- ammonire con effetto immediato la Sig.ra Controparte_1
i) a collaborare con i Servizi Sociali, riprendendo con loro un contatto finalizzato all'inizio della presa in carico di presso l'NPI, seguendo per il resto i suggerimenti e le PE indicazioni da loro fornite;
ii) a far proseguire a la presa in carico logopedica, per tentare di attenuare le carenze PE scolastiche, legate principalmente alla matematica e all'ortografia;
iii) a ripristinare le telefonate tra padre e , secondo il calendario concordato Persona_1 con il Servizio, garantendo che le stess nel rispetto della privacy della bambina;
iv) a dotare la figlia del documento d'identità quando la stessa è con il padre;
v) a dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per l'attività sportiva scolastica, quando la stessa abbia a pernottare presso il padre, nonché il materiale didattico per i compiti scolastici di francese;
vi) ad assicurare l'alternanza con l'altro genitore per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti, ma anche gli accompagnamenti dall'uno e dall'altro genitore;
vii) moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo familiare allargato, contenendo i toni e evitando ingiurie e/o diffamazioni;
viii) a non organizzare viaggi all'Estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative;
ix) a delegare la compagna del Sig. al ritiro a scuola della minore;
Parte_1
x) a predeterminare, entro un tempo congruo, con l'altro genitore, un piano vacanze, stabilendo altresì un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico.
- condannare, anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la Sig.ra al Controparte_1 pagamento di una somma non inferiore a euro 30,00, per ogni giorno in cui la stessa dovesse rendersi inadempiente alle prescrizioni di cui sopra;
- condannare la Sig.ra al pagamento di una sanzione pecuniaria da Controparte_1 devolvere alla Cassa delle Ammende, nella misura meglio ritenuta, in considerazione delle gravi condotte, descritte in narrativa;
- condannare la Sig.ra in ragione delle gravi e manifeste ingiurie, Controparte_1 rivolte al padre anche alla presenza di terzi, ma anche delle reiterate violazioni del
2 provvedimento di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, al risarcimento del danno nei confronti dello stesso nella misura meglio ritenuta e di giustizia.
Con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Per parte resistente:
“rigettare nel merito - previa acquisizione: a) di relazione aggiornata da parte del Servizio Sociale sull'andamento del supporto psicologico a , sul percorso di supporto alla PE genitorialità con il servizio psico-sociale chiarendo anche gli episodi di blocco del telefono e di lite tra il ricorrente e la sua compagna nonché sulle ragioni del diniego dei diritti degli ascendenti e della minore ex art. 317 bis c.c., quale sintomo di aggressività e di volontà prevaricatrice di b) Relazione della Struttura Parte_1 Semplice Centro di Salute Mentale (CSM) dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sulla situazione del padre di , - il ricorso e le Persona_1 Parte_1 conclusioni ex art. 473 bis.38 e 473 bis.39 c.p.c. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari del grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti contraevano matrimonio civile il 13.02.2016 in Quart (AO) e dalla loro unione in data 05.07.2016 nasceva la figlia . Persona_1
Con ricorso del 10.10.2018 la signora adiva il Tribunale di Controparte_1
Aosta domandando la separazione dal coniuge che Parte_1 si costituiva in giudizio. Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 355/2021 del 30.11.2021, depositata il 01.12.2021, pronunciava la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
disponeva l'affidamento condiviso di Parte_1 Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente della minore
[...] presso la madre, cui veniva assegnato in via esclusiva il godimento della casa familiare, impregiudicati i diritti del soggetto proprietario;
disponeva che il padre potesse vedere la figlia mediante incontri con modalità protette, con facoltà ai Servizi di modificare le modalità di visita, in vista della ripresa degli incontri in autonomia, laddove le condizioni di salute del padre, verificate mediante contatti con la direzione del Reparto di Psichiatria dell'ospedale di Aosta, che aveva in carico la situazione del , lo avessero Pt_1 consentito;
disponeva la prosecuzione della presa in carico della situazione familiare da parte dei Servizi Sociali, ai fini dell'attività di monitoraggio e sostegno, con supporto al ruolo genitoriale e con prosecuzione dell'intervento di sostegno alla relazione madre- bambina ed ogni altro intervento ritenuto necessario nell'interesse della minore;
ammoniva entrambi i genitori a collaborare con i Servizi Sociali;
disponeva che il padre corrispondesse alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
compensava integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio, ponendo definitivamente a carico delle parti, in via solidale, le già liquidate spese di ctu. Avverso tale sentenza proponeva appello il sig. , chiedendo, in via principale, Pt_1 di modificare il regime di affidamento e collocazione della minore (con affidamento alla sorella del sig. , ai servizi sociali o condiviso), prevedendo un calendario di Pt_1
3 frequentazioni paritario tra i genitori e la minore , con pernottamenti presso ciascun PE genitore e senza assegnazione della casa familiare, che sarebbe stata abitata dall'allora appellante, in quanto proprietario;
in subordine, in caso di conferma dell'affidamento condiviso della minore e collocazione prevalente presso la madre, chiedeva la liberalizzazione degli incontri padre-figlia; in ulteriore subordine, in caso di conferma dell'affidamento condiviso della minore e collocazione prevalente presso la madre, chiedeva un calendario di frequentazioni padre-figlia, anche attivando un percorso di sostegno domiciliare per entrambi i genitori, in un'ottica di progressiva liberalizzazione degli incontri;
in caso di accoglimento della domanda di modifica dell'affidamento e collocazione della figlia, chiedeva la previsione del mantenimento diretto di quest'ultima quando il genitore l'aveva con sé, ovvero, di porre a carico del sig. un assegno Pt_1 per il mantenimento della figlia non superiore ad € 100; infine, in ogni caso, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile a suo carico in misura non superiore ad
€ 100. Si costituiva nel giudizio secondo grado la signora chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa il 24.11.2023 e pubblicata il 07.12.2023, in parziale riforma dell'appellata sentenza, regolamentava il regime di visita e frequentazione padre-figlia, con la previsione della sorveglianza da parte del Servizio sociale, che avrebbe verificato l'inesistenza di ragioni ostative, in relazione alle condizioni del padre che sarebbero state certificate dal medico psichiatrico che lo aveva in cura;
ribadiva la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di NPI per la minore
, con la precisazione che non sarebbe stato possibile sostituire il Servizio di NPI con PE un eventuale professionista privato da parte dei genitori;
riduceva, infine, l'assegno per il mantenimento della figlia ad € 200 mensili.
Con ricorso ex artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., il signor chiedeva di Pt_1 modificare, se necessario, i provvedimenti vigenti in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia e, in ogni caso, di dare attuazione alla sentenza della Corte PE
d'Appello di Torino di cui sopra. Il ricorrente premetteva che la sentenza della Corte d'Appello aveva stabilito un calendario di incontri liberi tra padre e figlia – con previsione di pernottamenti a fine settimana alterni e infrasettimanali –, aveva ammonito le parti a collaborare con i Servizi e confermato l'affidamento condiviso della bambina. Egli lamentava che la signora non si stesse attenendo alle prescrizioni stabilite dalla Corte d'Appello. In CP_1 particolare, la signora:
- non consentiva che la minore venisse seguita dal Servizio di NPI, nonostante PE le sollecitazioni del Servizio sociale e una sospetta diagnosi di DSA;
- aveva interrotto la collaborazione con il Servizio sociale;
- continuava ad imporre unilateralmente modifiche al calendario di incontri;
- continuava a proporre al padre di condurre, da sola, viaggi all'estero con la figlia (il ricorrente evidenziava, sul punto, che di recente la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta da lei formulata, come del resto aveva fatto anche il Giudice tutelare, relativa alla proposta di viaggio ad Annecy in Francia);
- si rivolgeva al padre con gravi e ingiuriose dichiarazioni, estese anche nei confronti della sua famiglia e della nuova compagna, a cui era impedito peraltro di svolgere un supporto al sig. nella gestione della figlia (il ricorrente rammentava che, al Pt_1 contrario, egli aveva concesso delega al compagno della signora affinché lo stesso CP_1 potesse prelevare da scuola); PE
4 - continuava a rifiutare di dotare la figlia, quando la stessa era con il padre, di abbigliamento sportivo idoneo per svolgere la ginnastica a scuola;
- rifiutava di dotare il padre del documento di identità della figlia, quando la stessa era con lui;
- non coinvolgeva il padre nei colloqui scolastici della figlia;
- pretendeva che il padre contribuisse al 50% a spese che rientravano pacificamente nel mantenimento ordinario: sul punto, il sig. evidenziava di essersi rifiutato Pt_1 di corrispondere somme extra assegno non previste dal Protocollo del Tribunale di Aosta;
- non si adoperava concretamente per risolvere problematiche scolastiche della figlia, aveva talvolta provocato assenze scolastiche ingiustificate di (per organizzare PE le proprie vacanze ad esempio) e non era solita dotare la figlia del materiale scolastico completo quando era con il padre;
- si opponeva al rimborso pro quota delle spese dentistiche sostenute dal padre per la figlia, ritenendo tali spese non necessarie e argomentando che, quando la bambina era con la madre e veniva seguita da una babysitter, neppure il padre contribuiva a tali spese;
- rifiutava qualsiasi collaborazione in punto accompagnamenti della figlia, creando problemi in termini di organizzazione per la pianificazione del periodo extrascolastico che, come da provvedimento della Corte d'appello, avrebbe dovuto essere concordato tra i genitori. Ciò premesso, il signor rappresentava di aver inviato una lettera alla signora Pt_1
recapitata il 24.04.2024 a mezzo dei propri difensori, intimando alla controparte CP_1 di rispettare i provvedimenti giudiziari e che a tale lettera non era seguito alcun riscontro. Alla luce di quanto sopra, il signor agiva in questa sede innanzitutto al fine di Pt_1 far attuare il decisum della sentenza. Il ricorrente sottolineava, peraltro, come le violazioni commesse dalla controparte fossero particolarmente gravi, proprio alla luce del fatto che il provvedimento di cui chiedeva attuazione era recentissimo e le prescrizioni ivi contenute attenevano all'esigenza di riassicurare un equilibrio ad una bambina, già molto provata dalle controversie tra i genitori, conformemente ai suggerimenti forniti dai Servizi sociali. Il ricorrente, quindi, dal momento che la madre aveva dimostrato di non essere in grado di rispettare le prescrizioni in vigore, chiedeva di valutare anche l'opportunità di revocare l'attuale collocamento di presso la madre, posto che quest'ultima non appariva PE neppure rendersi conto dell'urgenza di una presa in carico della figlia dall'NPI, richiesta dal Tribunale, suggerita dal Servizio e, infine, confermata dalla Corte d'Appello di Torino. Infine, considerate le manifeste e gravi inadempienze da parte della signora CP_1 chiedeva l'applicazione di sanzioni, anche di tipo pecuniario, per ripristinare modalità adeguate di gestione dell'affidamento condiviso da parte della signora e, in CP_1 ragione della manifesta inadeguatezza dimostrata dalla stessa nel relazionarsi con il coniuge separato, chiedeva di liquidare, in via equitativa, una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da lui patito per l'offesa all'onore, all'immagine e alla sua dignità. Tutto quanto sopra premesso, il sig. chiedeva, previa acquisizione in via Pt_1
d'urgenza di relazione aggiornata da parte del Servizio sociale, di modificare i provvedimenti vigenti in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia . In ogni PE caso, chiedeva di dare attuazione alla sentenza della Corte d'Appello sopracitata e di ammonire con effetto immediato la signora “i) a collaborare con i Servizi Sociali, CP_1 riprendendo con loro un contatto finalizzato all'inizio della presa in carico di presso PE
5 l'NPI, seguendo per il resto i suggerimenti e le indicazioni da loro fornite;
ii) a far proseguire a la presa in carico logopedica, per tentare di attenuare le carenze scolastiche, legate PE principalmente alla matematica e all'ortografia; iii) a ripristinare le telefonate tra padre e
, secondo il calendario concordato con il Servizio, garantendo che le stesse si Persona_1 svolgano nel rispetto della privacy della bambina;
iv) a dotare la figlia del documento d'identità quando la stessa è con il padre;
v) a dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per l'attività sportiva scolastica, quando la stessa abbia a pernottare presso il padre, nonché il materiale didattico per i compiti scolastici di francese;
vi) ad assicurare l'alternanza con l'altro genitore per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti, ma anche gli accompagnamenti dall'uno e dall'altro genitore;
vii) a moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo familiare allargato, contenendo i toni e evitando ingiurie e/o diffamazioni;
viii) a non organizzare viaggi all'estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative;
ix) a delegare la compagna del Sig. Parte_1
al ritiro a scuola della minore;
x) a predeterminare, entro un tempo congruo, con
[...]
l'altro genitore, un piano vacanze, stabilendo altresì un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico”. Chiedeva, poi, di condannare la resistente, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c. (richiamato dall'art. 473-bis.39), al pagamento di una somma non inferiore a € 30 per ogni giorno in cui la stessa dovesse rendersi inadempiente alle prescrizioni di cui sopra;
di condannare la resistente al pagamento di una sanzione pecuniaria da devolvere alla Cassa delle Ammende, nella misura meglio ritenuta in considerazione delle gravi condotte sopra descritte;
e, infine, di condannare la resistente, in ragione delle gravi e ripetute ingiurie rivolte al padre e delle reiterate violazioni del provvedimento di Corte d'Appello di cui sopra, al risarcimento del danno causato al signor , nella Pt_1 misura meglio ritenuta di giustizia.
**
All'udienza del 20.12.2024, la Corte, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della signora La Corte disponeva l'acquisizione dal Servizio sociale CP_1 di Aosta una relazione scritta sui rapporti tra la minore e i genitori, con particolare PE riferimento all'attuale regime di frequentazione con il padre, ai rapporti con la madre e al funzionamento del regime di affido condiviso;
disponeva altresì che il Servizio di NPI di Aosta facesse pervenire una valutazione sulla minore;
mandava, infine, al CSM di PE
Aosta di far pervenire una relazione scritta sulla situazione del padre;
fissava per il deposito delle suddette relazioni il termine dell'11.04.2025 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2025.
** In data 14.04.2025 si costituiva in giudizio la signora contestando le richieste CP_1 avversarie ed opponendosi a ogni ipotesi di modifica dell'attuale assetto familiare, con vittoria di spese. Richiamando una relazione del Centro di Salute Mentale, la signora sosteneva CP_1 che il signor fosse potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri a causa di Pt_1 una marcata fragilità psichica tale da renderlo incline a reazioni impulsive e aggressive, non contenibili con la sola terapia farmacologica. Tra gli episodi portati a sostegno della propria posizione, la signora riferiva una recentissima lite tra il signor CP_1 Pt_1
e la sua attuale compagna, avvenuta in presenza della figlia, durante la quale la bambina sarebbe stata privata della possibilità di contattare la madre.
6 Lamentava, inoltre, il controllo e le limitazioni imposte dal alla comunicazione Pt_1 tra lei e la figlia, quando questa era col padre, sostenendo, ad esempio, che il signor imporrebbe a di parlare con la madre solo in vivavoce, mentre , Pt_1 PE PE quando con la madre, ha sempre potuto parlare liberamente con il padre in privato. Contestava anche il divieto opposto dal signor ai viaggi all'estero della minore, Pt_1 in particolare verso la Romania, dove risiedono i nonni e altri parenti materni. Tale rifiuto, secondo la signora lede gravemente il diritto della bambina a mantenere CP_1 un legame affettivo con l'intera famiglia d'origine. La signora criticava, inoltre, l'atteggiamento dei Servizi Sociali, che riteneva CP_1 eccessivamente favorevole al padre, sottolineando come il proprio approccio "decisionista" fosse in realtà una forma di autodifesa di fronte a continue pressioni. Mostrava comunque apertura verso percorsi di sostegno psicologico, sia per la minore sia nell'ambito della genitorialità condivisa, riconoscendone l'utilità per il benessere di . PE
Ricordava che la Corte d'Appello, con la sentenza del 7 dicembre 2023, aveva escluso l'opportunità di un cambiamento del collocamento della minore presso di sé. Sottolineava, inoltre, come le stesse conclusioni del ricorso avversario confermassero l'intento del signor di ottenere la modifica dell'affido precipuamente per il Pt_1 recupero dell'abitazione a lei assegnata: siffatto comportamento – ad avviso della resistente – sarebbe contrario al principio di lealtà processuale. A dimostrazione della propria disponibilità, la signora evidenziava, infine, CP_1
l'iscrizione di a un centro estivo e la propria autorizzazione alla compagna del padre PE per il ritiro della bambina.
**********
Nessuna relazione del Servizio di NPI è pervenuta a questa Corte, posto che la minore non risulta essere stata presa in carico da tale Servizio. La relazione del Servizio Sociale (10.04.2025) conferma la mancata collaborazione pregressa della che aveva "dichiarato di non voler avere più rapporti con la CP_1 scrivente équipe" dopo la sentenza del 2023 e che "non si è mai presentata" agli appuntamenti proposti. Rileva, tuttavia, che "solo recentemente, in seguito alla nuova convocazione presso Codesta Autorità... la signora ha accettato di presentarsi CP_1 all'appuntamento proposto". In merito alla presa in carico psicologica di , il Servizio PE
Sociale afferma che "il padre ha più volte richiesto la presa in carico psicologica, mentre la madre non è mai stata d'accordo, neanche in seguito alla sentenza della Corte d'Appello del 2023". La relazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'11 aprile 2025 riporta che il signor
è seguito dal DSM dal 2010 per un Disturbo Bipolare di tipo 1, con sei Pt_1 ricoveri pregressi, l'ultimo a maggio 2020. Attualmente, assume regolarmente e correttamente la terapia prescritta, che risulta ben tollerata e senza effetti collaterali degni di nota, con gli stabilizzatori nel range terapeutico. La relazione sull'ultima visita (16 gennaio 2025) evidenzia che il paziente appare "lucido e orientato, si esprime con linguaggio fluido e corretto". Il suo "pensiero è strutturato in maniera logica e sequenziale" e non presenta "ideazione delirante o polarizzazione su nuclei patologici endogeni". L'umore è "modulabile" e non si ravvedono "segni di viraggio". Il sonno è ristoratore. Tuttavia, la relazione evidenzia che, dal confronto con l'equipe del Servizio Sociale, sono state riportate "alcune criticità nella condizione psicologica del paziente". In
7 particolare, il rapporto conflittuale con l'ex moglie e le eccessive preoccupazioni per la figlia fanno emergere "criticità talvolta di difficile contenimento". Si sono osservati anche "elementi clinici rilevanti rispetto al mancato controllo dell'impulsività ed alla tendenza a non controllare le emozioni". Viene precisato che questi aspetti "non sembrano correlabili ad uno scompenso della patologia psichiatrica che affligge il paziente (Disturbo Bipolare di tipo 1) quanto piuttosto ad una fragilità personologica". Tale fragilità potrebbe portarlo, in situazioni di stress o "eccessiva sollecitazione ambientale", a mostrare difficoltà nel contenimento delle emozioni, con la possibilità di "aderire ad un comportamento impulsivo e comunque poco adeguato al contesto". Il Sig. è consapevole di queste problematiche e ha richiesto e iniziato un Pt_1 percorso di sostegno psicologico.
**********
All'udienza del 23.05.2025 venivano concessi termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e veniva fissato termine all'11.07.2025 per le note scritte di richiesta di assegnazione a decisione ex art. 127 ter c.p.c. A tale data, la causa veniva trattenuta a decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto revocata la dichiarazione di contumacia della signora CP_1 costituitasi sia pure tardivamente.
Il ricorso del signor è diretto ad ottenere, da un lato, l'attuazione della Pt_1 sentenza della Corte d'Appello (ormai passata in giudicato) in ordine alle condizioni di affidamento della figlia minore e, dall'altro, l'adozione di provvedimenti coercitivi e sanzionatori nei confronti della madre della minore, la resistente signora CP_1 ritenuta inadempiente alle prescrizioni. Il ricorrente ha pertanto cumulato una domanda ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c. con altre che si fondano sul disposto dell'art. 473- bis.39 c.p.c. La sentenza n. 1121/2023 aveva espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 473- bis.39 c.p.c. a quel procedimento, in ragione della sua inapplicabilità ratione temporis. In effetti, il relativo giudizio era stato instaurato il 31 maggio 2022, mentre l'art. 473-bis.39 c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) – è entrato in vigore il 28 febbraio 2023, con efficacia limitata ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Diversamente, quindi, il ricorso oggi proposto dal signor dà origine a un nuovo e autonomo procedimento, integralmente soggetto alla Pt_1 disciplina vigente post-riforma, con conseguente piena applicabilità dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
In relazione al ricorso è competente questa Corte d'Appello, avendo la stessa definito le condizioni di affidamento della minore con sentenza passata in giudicato. Infatti, l'art. 8 473-bis.38 c.p.c. prevede espressamente che, in mancanza di un procedimento pendente (come nella specie), sia competente il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare. In caso di decisione originata da un collegio, è l'ufficio giurisdizionale ad essere competente, il quale provvede secondo le regole proprie della sua composizione (nella specie, collegiale). La norma prevede che il procedimento sia definito con ordinanza, ma solo con riferimento a un procedimento incidentale nell'ambito di una causa di merito pendente. Nel caso che ci occupa, nessuna causa è pendente, essendo la sentenza della Corte d'Appello di cui si chiede l'attuazione passata in giudicato. Per l'art. 473-bis.39, “se non pende un procedimento, la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12”, norma che indica i requisiti di contenuto e forma dell'atto introduttivo del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, il quale si conclude con sentenza.
Il procedimento introdotto ex art. 473-bis.38 c.p.c. è destinato ad attuare i provvedimenti sull'affidamento dei minori anche mediante modalità pratiche e persino, se necessario, attraverso misure urgenti inaudita altera parte. All'interno di tale procedimento, ben possono essere cumulate le misure previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c., dirette a fronteggiare, mediante strumenti sanzionatori, coercitivi o risarcitori, gravi inadempienze, anche di natura economica, o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove, infatti, come nella specie, la lite attuativa comporti che il giudice sia chiamato a tutelare l'interesse del minore, l'intervento giudiziario non può essere limitato ai profili meramente esecutivi. Al contrario, il giudice deve sempre compiere, anche d'ufficio, una valutazione ad ampio spettro che comprende non solo la scelta della modalità attuative più opportune, come previsto dall'art. 473-bis.38 c.p.c., ma anche la possibilità di modificare, nel superiore interesse del minore, le decisioni precedentemente assunte. In ragione dell'esigenza irrinunciabile di assicurare una protezione onnicomprensiva dell'interesse superiore del minore, i poteri del giudice adito ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c. devono quindi necessariamente ricomprendere la possibilità di modifica officiosa del provvedimento originario, modifica che, però, non è prevista dall'art. 473-bis.38 c.p.c., ma dal successivo art. 473-bis.39, comma 1, prima parte, c.p.c. Tale saldatura interpretativa tra le due disposizioni evidenzia l'esistenza di una sorta di circuito di vasi comunicanti all'interno del nuovo, unitario microsistema processuale. Una volta ammessa l'estensione dei poteri officiosi del giudice dall'art. 473-bis.38 all'art. 473-bis.39 in via di interpretazione sistematica delle norme rilevanti, non vi è ragione – letterale, logica o sistematica – per escludere l'applicazione del medesimo art. 473-bis.39 anche nella successiva parte, in cui contempla l'adozione, eventualmente d'ufficio, dell'ammonimento (comma 1, lett. a), delle astreintes (comma 1, lett. b), delle sanzioni amministrative (comma 1, lett. c) o del risarcimento del danno (comma 2).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento nei termini di cui si dirà.
1. Richiesta di modifica dei provvedimenti di affidamento e collocamento della figlia minore (rigetto). Il signor chiede di "modificare, ove ritenuto, i provvedimenti vigenti in ordine Pt_1 all'affidamento e al collocamento della figlia minore ". La Persona_1
9 sentenza n. 1121/2023 aveva confermato l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, ma aveva chiaramente stabilito che il regime "può anche mutare, ove ciascuno dei genitori non si adegui alla presenza, ed al pari ruolo decisionale, dell'altro" e che "il perdurare, o il ripetersi, di atteggiamenti di esclusione, o di autonoma decisione, potrebbe portare anche a mutamenti nell'individuazione degli affidatari o del collocamento". In effetti, la sentenza del 2023 aveva confermato l'affidamento condiviso della minore e il suo collocamento prevalente presso la madre, ma aveva chiaramente stabilito che il regime "può anche mutare, ove ciascuno dei genitori non si adegui alla presenza, ed al pari ruolo decisionale, dell'altro" e che "il perdurare, o il ripetersi, di atteggiamenti di esclusione, o di autonoma decisione, potrebbe portare anche a mutamenti nell'individuazione degli affidatari o del collocamento". La relazione del Servizio Sociale del 10 aprile 2025 (aggiornata al 03/04/2025 e trasmessa il 10/04/2025) evidenzia diversi aspetti positivi e di miglioramento nella condotta della signora nonostante il permanere di alcune criticità. In particolare, CP_1 la relazione del Servizio Sociale riporta che la signora ha avuto alcune aperture rispetto al padre nella gestione della figlia. La relazione precisa che, in seguito alla sentenza della Corte d'Appello n. 1121/2023, il diritto di visita del padre è stato regolamentato con maggiore chiarezza e viene rispettato da entrambi i genitori. Dopo un iniziale rifiuto a collaborare con il Servizio Sociale, la signora ha recentemente accettato di CP_1 presentarsi agli appuntamenti proposti dal Servizio medesimo. Ha accettato di firmare la delega per la nonna paterna per prendere la figlia da scuola, dopo aver a lungo imposto che solo il padre potesse farlo. Ha successivamente accettato di effettuare la valutazione degli apprendimenti di , inizialmente non riconoscendo le fragilità della figlia PE riguardo le difficoltà scolastiche. Sebbene per lungo tempo avesse negato la presa in carico psicologica, ora ha la signora ha concordato quantomeno sulla necessità che entrambi i genitori proseguano con regolarità il percorso di supporto alla genitorialità con il servizio psico-sociale. Accanto a tali elementi che riflettono un “cambio di rotta” della madre rispetto alla gestione esclusiva della figlia in danno al padre, occorre altresì valorizzare l'esigenza di stabilità affettiva, relazionale ed abitativa della minore. Tale insieme di circostanze rende attualmente innecessario e inopportuno sia il mutamento della collocazione principale della minore presso la madre sia il regime di affidamento condiviso, peraltro posto a presidio dell'interesse della minore alla bigenitorialità.
2. Richieste di ammonimento della signora (accoglimento Controparte_1 parziale)
L'art. 473-bis.39 c.p.c. consente l'adozione di misure di ammonimento, coercitive, sanzionatorie o risarcitorie non soltanto in presenza di “gravi inadempienze”, ma anche in presenza di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o rechino pregiudizio al minore. Si tratta, dunque, di una disposizione a contenuto composito, che abilita il giudice a intervenire anche in ipotesi di inadempimenti non particolarmente gravi, laddove risultino comunque idonei a compromettere l'interesse del minore o il buon funzionamento della genitorialità condivisa.
10 Nel caso di specie, le condotte della resistente successive alla sentenza definitiva giustificano l'adozione, nei limiti di cui al dispositivo, di provvedimenti di ammonimento su alcuni profili specifici di cui si dirà qui di seguito analizzando punto per punto le richieste del ricorrente.
• i) Collaborare con i Servizi Sociali e consentire la presa in carico di da PE parte della NPI (accoglimento). Il sig. ha chiesto di ammonire la signora Pt_1 affinché la stessa collabori con i Servizi Sociali, “riprendendo con loro un CP_1 contatto finalizzato all'inizio della presa in carico di presso l'NPI, seguendo per il PE resto i suggerimenti e le indicazioni da loro fornite”. La sentenza n. 1121/2023 aveva, in effetti, "ribadito la presa in carico del nucleo, e previsto, specificamente, quella di PE da parte del Servizio di NPI, che non è sostituibile con una eventuale scelta di professionista privato da parte dei genitori". Inoltre, entrambi i genitori erano già stati destinatari di ammonimento alla collaborazione con i Servizi. Nel suo ricorso, il signor lamenta che la signora "non consente che sia seguita Pt_1 CP_1 Persona_1 dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile" e che la stessa "ha, poi, interrotto la CP_1 collaborazione con il Servizio Sociale". La relazione del Servizio Sociale del 10 aprile 2025 indica che la signora ha avviato una collaborazione con i Servizi Sociali e CP_1 accettato le valutazioni specialistiche per , che includono aspetti legati alla PE neuropsichiatria infantile. Per lungo tempo, la madre "non riconosceva le fragilità della figlia" riguardo alle difficoltà scolastiche. Le insegnanti di avevano consigliato di far PE svolgere alla minore una "valutazione degli apprendimenti". La relazione chiarisce che la madre "ha successivamente accettato di effettuare la valutazione" degli apprendimenti. Questa "valutazione per gli apprendimenti" include un approfondimento degli aspetti emotivi che si effettua parallelamente a "valutazioni specialistiche (neuropsichiatrica, logopedica, neuropsicomotoria)". Questo significa che la signora ha acconsentito CP_1 alle valutazioni specialistiche, compresa quella neuropsichiatrica, che rientrano nell'ambito della neuropsichiatria infantile, anche se non si tratta di una "presa in carico NPI" completa ma di valutazioni diagnostiche. In passato, sebbene il padre avesse più volte richiesto una "presa in carico psicologica" per , la madre "non è mai stata PE d'accordo". Sebbene la relazione non specifichi un esplicito accordo della madre per una "presa in carico psicologica" completa, il fatto che la signora abbia accettato le valutazioni che includono aspetti emotivi e specialistici indica un'apertura in tal senso. Resta, comunque, la necessità di un ammonimento della signora da questo CP_1 punto di vista, considerato che la presa in carico completa e continuativa dell'NPI è di fondamentale importanza per il benessere psicofisico della minore.
• ii) Far proseguire a la presa in carico logopedica (accoglimento). Il signor PE
chiede di ammonire la madre "a far proseguire a la presa in carico Pt_1 PE logopedica, per tentare di attenuare le carenze scolastiche, legate principalmente alla matematica e all'ortografia". La sentenza n. 1121/2023, nel descrivere il quadro, menzionava un "miglioramento delle competenze della bambina, anche grazie ai cicli di logopedia e neuropsicomotricità avviati in questi mesi". Tuttavia, non vi era un ordine esplicito di proseguire tale presa in carico. Sebbene non previsto nel dispositivo della sentenza, la richiesta di proseguire la logopedia rientra nell'interesse superiore della minore e nella gestione della responsabilità genitoriale volta a favorirne lo sviluppo e superare le difficoltà scolastiche. Pertanto, si tratta di una richiesta ammissibile nell'ambito dell'art. 473-bis.39 c.p.c. come misura per prevenire atti che "arrechino pregiudizio al minore", pur non trattandosi di "attuazione" di un comando precedente. La relazione del Servizio Sociale indica che la signora ha mostrato un'apertura e CP_1 una collaborazione riguardo alle esigenze di relative alla logopedia (vedasi PE
11 l'accettazione della “valutazione degli apprendimenti” di cui si è detto sopra). Le insegnanti di hanno riferito un miglioramento delle competenze della bambina, PE anche grazie ai "cicli di logopedia e neuropsicomotricità avviati in questi mesi". Il fatto che questi cicli siano “avviati” e abbiano contribuito al miglioramento di implica che PE ci sia stato il consenso necessario da parte dei genitori, inclusa la madre, affinché questi trattamenti potessero iniziare e proseguire. Tuttavia, visto che la relazione del Servizio Sociale sottolinea che persiste una notevole conflittualità tra i genitori e un atteggiamento imprevedibile e decisionista da parte della madre, si ritiene indispensabile disporre l'ammonimento anche rispetto a tale profilo, che riveste importanza cruciale per il benessere della minore.
• iii) Ripristinare le telefonate tra padre e nel rispetto della privacy (non PE luogo a provvedere). Il signor chiede di obbligare la madre "a ripristinare le Pt_1 telefonate tra lui e , secondo il calendario concordato con il Servizio, garantendo che PE le stesse si svolgano nel rispetto della privacy della bambina. La sentenza non conteneva disposizioni specifiche sulle telefonate. Tuttavia, la relazione del Servizio Sociale indica che "dopo un intervento di mediazione dell'équipe, è stato stabilito che la bambina, mentre è con un genitore, possa chiamare l'altro. Le chiamate ormai avvengono giornalmente, dopo un lungo periodo di assenza di comunicazioni telefoniche;
nel tempo ci sono stati problemi nell'utilizzo del vivavoce durante le chiamate". Si tratta, in realtà, di obblighi di fare il cui adempimento o inadempimento non è in concreto verificabile per quanto riguarda il rispetto della privacy della minore.
• iv) Dotare la figlia del documento d'identità quando la stessa è con il padre (inammissibile). Il signor chiede che la madre sia obbligata "a dotare la figlia Pt_1 del documento d'identità quando la stessa è con il padre". Dalla relazione sociale di aggiornamento risulta che possiede solamente una carta d'identità che non le PE consente di viaggiare all'estero. La sentenza non ha disposto alcunché riguardo al documento d'identità della minore, pur avendo in corso di causa rigettato una specifica istanza della madre di autorizzazione a viaggi all'estero. Questa richiesta dell'odierno ricorrente non è collegata, quindi, all'attuazione della sentenza n. 1121/2023. Né è stata allegata un'effettiva e concreta esigenza della minore di spostarsi nel territorio italiano con il documento d'identità. Specularmente, non è stato allegato un interesse del padre a proporre tale istanza, che quindi è inammissibile.
• v) Dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per l'attività sportiva scolastica e del materiale didattico per i compiti di francese (rigetto). Il signor Pt_1 chiede obbligarsi la signora "a dotare la figlia dell'abbigliamento idoneo per CP_1 l'attività sportiva scolastica, quando la stessa abbia a pernottare presso il padre, nonché il materiale didattico per i compiti scolastici di francese". Neanche questo aspetto è stato specificato dalla sentenza e dunque l'istanza non può correlarsi all'attuazione della sentenza medesima. L'istanza può latamente ricondursi alla corretta gestione delle esigenze della minore nell'ambito dell'affidamento condiviso. A questo proposito, non si vede perché anche il padre non possa munirsi di idoneo abbigliamento sportivo per la figlia, così garantendole comunque, molto opportunamente, un “cambio” rispetto all'abbigliamento sportivo eventualmente messole a disposizione dalla madre. Inoltre, la relazione sociale di aggiornamento non indica alcun inadempimento della signora CP_1 relativamente alla fornitura di abbigliamento sportivo scolastico o di materiale didattico per il francese, ma, anzi, rileva un'attenzione generale della madre verso la gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. L'istanza in esame è quindi infondata, l'allegazione paterna non essendo sufficientemente provata nella sua materialità.
12 • vi) Assicurare l'alternanza con l'altro genitore per colloqui con gli insegnanti e accompagnamenti (rigetto). Il signor chiede di ammonire la moglie Pt_1 separata nel senso di "assicurare l'alternanza con l'altro genitore per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti, ma anche gli accompagnamenti dall'uno e dall'altro genitore". La sentenza ha regolamentato in dettaglio il calendario di frequentazioni del padre con la figlia, ma non ha specificato l'alternanza nei colloqui scolastici o negli accompagnamenti a e da scuola. Non si tratta, quindi, di una richiesta di "attuazione" di un capo specifico della sentenza ma di una aspetto legato all'esercizio della responsabilità genitoriale che mira a garantire il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. La relazione di aggiornamento afferma che il diritto di visita "viene rispettato da entrambi i genitori, come previsto dalla sentenza". Non risulta che la signora abbia omesso di CP_1 accompagnare la bambina a scuola o altrove, o che abbia ostacolato il signor Pt_1 nell'accompagnamento di . Non risulta, poi, che la madre impedisca al padre di PE effettuare i colloqui con gli insegnanti della minore, né si vede come ciò potrebbe in concreto accadere. Anche questa istanza, quindi, è infondata e va respinta.
• vii) Moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo familiare allargato (non luogo a provvedere). Il signor chiede di imporre alla Pt_1 signora di "moderare il linguaggio e la comunicazione con il padre e il suo nucleo CP_1 familiare allargato, contenendo i toni e evitando ingiurie e/o diffamazioni". Benché i toni utilizzati nella comunicazione assumano una valenza cruciale per la gestione della conflittualità tra i genitori, si tratta di un aspetto dei rapporti tra le parti in larga parte non verificabile e non coercibile e, ove il linguaggio usato trasmodi in una fattispecie di reato, si tratta di un comportamento che è già inibito dalle norme generali e astratte. Non vi è luogo, quindi, a provvedere sull'istanza.
• viii) Non organizzare viaggi all'estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative (inammissibile). Il ricorrente chiede di ammonire la signora "a non
CP_1 organizzare viaggi all'estero con la bambina, ingenerando in lei false aspettative". La Corte d'Appello, con un'ordinanza del 9/6/2023 (durante il procedimento che ha portato alla sentenza di cui trattasi), aveva rigettato un'istanza urgente della signora di
CP_1 autorizzazione a recarsi in Romania e in Spagna con la figlia. Il Servizio Sociale nella sua relazione nota che la signora "non comprende le motivazioni del mancato assenso
CP_1 del padre" e che "l'ostilità della signora verso la famiglia d'origine del sig.
CP_1
sia in parte collegata anche alla sua impossibilità di poter far frequentare a Pt_1
i parenti di origine materna". Come detto in precedenza, la minore non risulta avere PE un documento d'identità valido per l'espatrio, sicché il ricorrente non ha dimostrato di avere uno specifico interesse a questa domanda, la quale, per tale ragione, è inammissibile.
• ix) Delegare la compagna del signor al ritiro a scuola della minore Pt_1 (inammissibile). Il ricorrente chiede l'ammonizione della signora affinché la CP_1 stessa consenta "a delegare la compagna del Sig. al ritiro a scuola Parte_1 della minore". La sentenza non ha disposto alcun obbligo della signora in merito CP_1 alla delega per il ritiro a scuola. Né il ricorrente esplicita in che modo il rifiuto della delega procurerebbe un danno a od ostacolerebbe il corretto svolgimento delle PE modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. La delega a terzi soggetti, infatti, risponde più ad esigenze di comodità degli adulti che all'interesse della minore. Comunque, la signora risulta avere firmato la delega per la nonna CP_1 paterna e, quanto al campo estivo, per l'attuale compagna del signor Pt_1
13 (circostanza non contestata). La domanda, quindi, è inammissibile, prima ancora che infondata.
• x) Predeterminare un piano vacanze e un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico (rigetto). Il signor chiede di ammonire la signora Pt_1 al fine che la stessa giunga "a predeterminare, entro un tempo congruo, con CP_1 l'altro genitore, un piano vacanze, stabilendo altresì un diverso calendario di visite per il periodo extrascolastico". La sentenza ha stabilito un calendario dettagliato per il periodo estivo, natalizio e pasquale, specificando le alternanze annuali. Ha chiarito che tale calendario "è derogabile in ogni aspetto solo su accordo delle parti". Il signor Pt_1 lamenta che le "recenti vacanze estive sono state sostanzialmente imposte al padre e il calendario continua ad essere unilateralmente modificato dalla signora". Il ricorrente non propone alcun calendario diverso da quello indicato dalla sentenza della Corte d'Appello. Per le prossime vacanze estive (durante le quali la sentenza del 2023 prevede che il padre tenga la figlia con sé nella seconda quindicina di agosto), non può ravvisarsi, allo stato, alcun (futuro e certo) inadempimento della resistente. Né è provato un inadempimento rispetto al calendario passato, anche perché la relazione del Servizio Sociale del 10 aprile 2025 riporta che il diritto di visita del padre è stato regolamentato con maggiore chiarezza e viene rispettato da entrambi i genitori. L'istanza va dunque rigettata nel merito perché infondata.
3. Richieste di astreinte, di sanzione e di risarcimento ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. (parziale accoglimento) Le seguenti richieste sono formulate ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.:
- "condannare, anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la signora Controparte_1 al pagamento di una somma non inferiore a Euro 30,00, per ogni giorno in cui la
[...] stessa dovesse rendersi inadempiente alle prescrizioni di cui sopra" (astreinte);
- "condannare la signora al pagamento di una sanzione Controparte_1 pecuniaria da devolvere alla Cassa delle Ammende, nella misura meglio ritenuta, in considerazione delle gravi condotte, descritte in narrativa" (sanzione amministrativa);
- "condannare la signora , in ragione delle gravi e manifeste Controparte_1 ingiurie, rivolte al padre anche alla presenza di terzi, ma anche delle reiterate violazioni del provvedimento di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, al risarcimento del danno nei confronti dello stesso nella misura meglio ritenuta e di giustizia" (risarcimento).
Nel caso di specie, le condotte della resistente successive alla sentenza definitiva giustificano l'adozione di provvedimenti di ammonimento sui profili specifici di cui si è detto sopra (presa in carico della minore dai Servizi di NPI e logopedia). Il comportamento ostruzionistico della madre in merito alla presa in carico della minore da parte del Servizio NPI e del servizio logopedico, pur in via di correzione (di guisa che oggi non si ravvisa concretamente l'utilità di una astreinte), ha costituito per un periodo prolungato (circa un anno e mezzo) la più grave inadempienza al decisum della sentenza, impedendo l'intervento precoce su difficoltà scolastiche ed emotive della minore e così causandole un danno anche relativamente al rendimento scolastico. Si ritiene pertanto opportuno accompagnare l'ammonizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della signora , in base alla lett. c) dell'art. 473-bis.39 c.p.c. CP_1
(“condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa
14 delle ammende”), sanzione che si determina equitativamente in euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi a favore della Cassa delle Ammende. Va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, non essendo state allegate, né tantomeno dimostrate, lesioni effettive e attuali della sua sfera patrimoniale, personale o relazionale, tali da configurare un danno ingiusto risarcibile ai sensi di legge.
L'esito della causa comporta che le spese di lite del presente procedimento debbano essere compensate per tre quarti tra le parti e poste per il residuo quarto a carico della signora da ritenersi parte maggiormente soccombente, la quale dovrà rifonderle CP_1 al signor come da dispositivo. Pt_1
Quanto alla liquidazione di tali spese, stante il silenzio del legislatore sul punto, si ritiene applicabile in via analogica la disciplina in tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare di cui all'art. 614 c.p.c., rubricato “Rimborso delle spese”, che richiama l'articolo 642 c.p.c. Pertanto, le spese della presente procedura si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 per le cause monitorie a fase unica (scaglione di valore indeterminabile di complessità media) e con riferimento ai valori medi, in complessivi € 1.806,00 per onorari oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in parziale accoglimento del ricorso proposto:
1. REVOCA la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
2. di astenersi dal porre in essere gravi Controparte_3 inadempienze, anche di natura economica, rispetto agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1121/2023 della Corte d'Appello di Torino emessa il 24.11.2023 e pubblicata il 07.12.2023, passata in giudicato, o atti che arrechino pregiudizio alla figlia minore nata ad [...] il [...], o atti ostacolanti il corretto Persona_1 svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale propria e di padre della predetta minore, Parte_1 prescrivendo, per l'effetto, a di collaborare con i Servizi che Controparte_1 hanno in carico la figlia minore e di consentire, in particolare, Persona_1 la presa in carico COMPLETA E CONTINUATIVA della minore medesima da parte dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile (non sostituibile con la presa in carico di un professionista privato) e la continuazione della presa in carico logopedica.
3. CONDANNA a pagare la somma di euro 500,00 Controparte_1
(cinquecento/00) a favore della Cassa delle ammende.
4. CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Parte_1 un quarto delle spese di lite da questo sostenute, che si liquidano, per tale
[...]
15 quota, in €451,50 (quattrocentocinquantuno/00) per onorari, oltre al 15% rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite per i restanti tre quarti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
16