Ordinanza cautelare 9 aprile 2020
Ordinanza collegiale 23 maggio 2022
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2023
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 23/05/2022, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00396/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA BE, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tommaso Serrano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. Marco Reale in Lecce, alla Piazza Mazzini, n. 64;
contro
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Ennio Cioffi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, alla Via Ariosto, n. 43;
per l'annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 54 del 13 dicembre 2019, notificata in data 14 gennaio 2020, a firma del Dirigente pro tempore “Lavori pubblici - Edilizia - P.I.P. - Demanio - Patrimonio” del Comune di Cavallino;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
-del verbale di sopralluogo del 25 ottobre 2019;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 ottobre 2020:
- del silenzio rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 9 marzo 2020;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 febbraio 2021:
- della nota prot. n. 21205 del 14 dicembre 2020, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cavallino;
-del parere n. 107 del 10 novembre 2020, reso dal Responsabile del Servizio;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo, la ricorrente, che espone di essere proprietaria di terreno agricolo ricadente in agro di Cavallino, ubicato lungo la strada Vicinale denominata “Chiusura Grande”, identificato in catasto al Foglio n. 3, particella n. 85, ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza n. 54 del 13 dicembre 2019, con cui il Dirigente pro tempore “ Lavori pubblici - Edilizia - P.I.P. - Demanio - Patrimonio ” del Comune di Cavallino le ha ingiunto “ La demolizione della struttura aperta (gazebo), il deposito attrezzi in legno, i muretti scoperti adibiti a w.c. e docce e di tutte le opere occorrenti per ricondurre le dimensioni volumetriche del fabbricato principale nei limiti consentiti dalle N.T.A. sul PRG vigente, il tutto realizzato sul lotto censito nel N.C.E.U. al foglio 3 p.lla 85 ”, e ha demandato “ alla Soprintendenza dei beni culturali il parere in merito alla possibile demolizione della struttura rurale in pietrame a secco di cui alla documentazione fotografica allegata ”;
- ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, qualora occorra, il verbale di sopralluogo del 25 ottobre 2019.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cavallino, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza 9 aprile 2020, n. 243, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente presentata dalla ricorrente, con la seguente motivazione:
<< Rilevato che in data 9 marzo 2020, parte ricorrente ha inoltrato al civico Ente pertinente domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001;
Considerato che la proposizione dell’istanza di accertamento di conformità, pur non comportando la radicale e definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione, fa conseguire al provvedimento impugnato uno stato di temporanea quiescenza, nelle more di una decisione, espressa o tacita, da parte dell’Amministrazione (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 28 agosto 2019, n. 1443, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 2 ottobre 2018, n. 1382, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 10 luglio 2018, n. 1152), essendo doveroso soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria o afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo dal cui esito (anche silente) potrebbe discendere la possibilità di legittimazione e mantenimento del manufatto che si sarebbe dovuto rimuovere;
Rilevato, inoltre, che le questioni proposte necessitino di adeguato approfondimento e che appare opportuno riservare al Collegio una valutazione “re adhuc integra” della controversia >>.
Con i motivi aggiunti del 19 ottobre 2020, la ricorrente ha impugnato, altresì, il silenzio rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 9 marzo 2020, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Con i motivi aggiunti presentati il 28 febbraio 2021, la ricorrente ha gravato, inoltre:
- la nota prot. n. 21205 del 14 dicembre 2020, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cavallino;
- il parere n. 107 del 10 novembre 2020, reso dal Responsabile del Servizio;
- ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza pubblica del 14 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il Collegio ritiene di indicare, ex art. 73, comma 3 Cod. Proc. Amm., possibili profili di inammissibilità dei (secondi) motivi aggiunti presentati il 28 febbraio 2021, con cui parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 21205/2020 del 14 dicembre 2020 del Comune di Cavallino, recante la comunicazione del parere negativo del Responsabile del Servizio, in ragione della natura giuridica di mero atto informativo del compimento di una fase subprocedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima assegna, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del c.p.a., alla parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla trasmissione della presente ordinanza, per il deposito di memorie/documenti, inerenti alla questione innanzi prospettata.
Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 23 novembre 2022.
Dispone che la Segreteria trasmetta alle parti copia della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO