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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/03/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OZ ANTONIO, Presidente
GRATTAROLA MASSIMO, TO
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120239000564986 00 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava avviso di intimazione dell'Agenzia Entrate Riscossione per l'anno 2006.
Di seguito comunicava la rinuncia al ricorso stesso chiedendo la compensazione delle spese.
Nulla opponeva l'Agenzia Entrare Riscossione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere, non avendo del resto ER insistito per ottenere la rifusione delle spese ma avendo di fatto prestato acquiescenza all'istanza di compensazione del ricorrente
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere
Nulla per le spese di lite.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/03/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OZ ANTONIO, Presidente
GRATTAROLA MASSIMO, TO
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120239000564986 00 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava avviso di intimazione dell'Agenzia Entrate Riscossione per l'anno 2006.
Di seguito comunicava la rinuncia al ricorso stesso chiedendo la compensazione delle spese.
Nulla opponeva l'Agenzia Entrare Riscossione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere, non avendo del resto ER insistito per ottenere la rifusione delle spese ma avendo di fatto prestato acquiescenza all'istanza di compensazione del ricorrente
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere
Nulla per le spese di lite.