Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
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sul ricorso presentato
da
, rappresentato e difeso dall'avv. FRACCALANZA ELISABETTA, presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MARRONE STEFANO, presso Controparte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- Resistente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“Il sig. si impegna a versare un assegno divorzile una tantum di 23.000,00 euro, da versarsi in 23 Pt_1
rate mensili di 1.000,00 euro l'una. Il termine iniziale del versamento sarà il 5.3.2025, fino al 5.2.2027. Il
sig. , ove ne avesse la disponibilità, potrà versare rate anche di importo maggiore al fine di Pt_1
anticipare il termine finale del pagamento.”
Per il Pubblico Ministero:
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 il ricorrente esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 17.3.1996 in Fossò (VE) con , con atto iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò, anno 1996 atto n. 1 parte II serie A;
che da tale unione erano nati i figli il 12/05/1999, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1
il 30/08/2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
che con sentenza Persona_2
n. 281/2021 del 27/01/2021, pubblicata in data 17/02/2021, il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che con successiva sentenza sullo status n. 1667/2022, datata
21/09/2022 e depositata in data 4/10/2022, il medesimo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza definitiva n. 2006/2023 del 25/10/2023, pubblicata in data
10/11/2023, si era pronunciato nei seguenti termini: “ferma l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
il sig. corrisponderà per il mantenimento del solo figlio la somma mensile CP_1 Pt_1 Per_2
di €750,00, aggiornabile annualmente ISTAT, oltre 70% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo del Tribunale di Venezia e corrisponderà un assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1
di €350,00 mensili;
spese di lite compensate”.
Ciò premesso, il ricorrente, rappresentato il mutamento delle condizioni a fondamento delle suddette condizioni di divorzio, proponeva domanda giudiziale al fine di ottenerne la modifica, chiedendo:
“Disporsi la revoca dell'obbligo a carico del sig. del versamento dell'assegno divorzile Parte_1
di € 350,00 in favore della sig.ra , a modifica della sentenza di divorzio pronunciata Controparte_1
dal Tribunale di Venezia n. 2006/2023, datata 25/10/2023 e depositata in data 10/11/2023, e ciò a far
data dal 1/10/2023 data di inizio dell'attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato della sig.ra
in subordine, dalla data di deposito del presente ricorso”. CP_1
Regolarmente notificata, la resistente si costituiva in data 10.01.2025 e, contestato quanto dedotto da controparte, chiedeva:
Pag. 2 di 3 “Rigettare il ricorso e mantenere la corresponsione, da parte di , dell'assegno divorzile Parte_1
alla ex moglie, in principalità, ovvero in subordine ridursi stesso all'importo ritenuto di giustizia;
Spese
di lite rifuse”.
All'udienza di comparizione delle parti del 11.02.2025 le stesse rappresentavano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano conclusioni conformi. Il Giudice quindi, avendo i rispettivi procuratori rinunciato ai termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda alle conclusioni conformi rassegnate dalle parti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti come in epigrafe indicati e ritenuto che risultino coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Atteso l'esito del procedimento, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 2006/2023 del 25/10/2023, pubblicata in data 10/11/2023, del Tribunale di Venezia si dispone la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini: sig. si impegna a versare un assegno divorzile una tantum pari a 23.000,00 euro, da Pt_1
versarsi in 23 rate mensili di 1.000,00 euro ciascuna a decorrere dal 5.3.2025 fino al 5.2.2027. Il sig.
, ove ne avesse la disponibilità, potrà versare rate anche di importo maggiore al fine di anticipare Pt_1
il termine finale del pagamento;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 14.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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