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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1606/2021 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), “e per esso l'amministratrice di sostegno sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , giusta nomina del Tribunale di Catanzaro, con domicilio presso lo
[...] C.F._2 studio dell'avv. Francesco Carello (C.F.: ), in Soverato (CZ), alla Via Frà Giacomo n. 5, C.F._3 il quale lo rappresenta e difende in forza di procura resa in calce” all' “Atto di citazione in opposizione a precetto” del 24.04.2021;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
“(C.F., numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e P.I.: Controparte_1
)”, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata con atto per AR di Roma Persona_1 del 13.11.2007 (rep. n. 151135, racc. n. 32922), che si allega alla “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, dall'avv. Roberto Franco (C.F.: ), con studio in Vibo C.F._4
Valentia, P.zza del Lavoro n. 3;
- CREDITRICE OPPOSTA -
E
(C.F.: , “per il tramite della procuratrice speciale (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., dott. , …..giusto atto ai rogiti P.IVA_3 Controparte_4 del Notaio del 6.07.2023 (Rep. n. 313569 – Fasc. n. 43085), rappresentata e difesa Persona_2 disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._5 Parte_3
), soci ed amministratori della società “ , con sede in C.F._6 Controparte_5
Milano, Foro Buonaparte n. 20 (C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del P.IVA_4 Persona_3
25.07.2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata……”;
- TERZA CREDITRICE CESSIONARIA OPPOSTA INTERVENUTA -
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambi i procuratori delle principali parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 16.04.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle rispettive parti, che i verbali di causa e le eventuali successive note predisposte da entrambi i contendenti.
L'odierna materia del contendere attiene all'opposizione, per come ritualmente promossa dall'epigrafato attore nei confronti dell'originaria poi proseguita dalla sopra indicata parte Controparte_1 creditrice cessionaria, avverso la ricevuta intimazione di pagamento con cui gli era stata richiesta la corresponsione della complessiva somma di € 105.636,84 (oltre interessi nella misura pattuita contrattualmente, dal 24.01.2021 al dì dell'effettivo soddisfo, ed ulteriori accessori), in forza di contratto di mutuo sottoscritto in data 13.01.2015 a rogito AR , munito di formula esecutiva in data 02.02.2015, a cui lo stesso Persona_4 odierno opponente si era reso inadempiente incorrendo nella dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c..
A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del suddetto contratto, il aveva, Parte_1 Con altresì, consentito che a proprio carico ed in favore di osse iscritta ipoteca, per la somma di € 200.000,00 sull'appartamento, di proprietà del medesimo mutuatario, sito nel Comune di Botricello (CZ), alla Via Marina di
Bruni, ubicato al piano terra, della consistenza di cinque vani e mezzo, riportato al Catasto Fabbricati di tale
Comune al foglio 6, p.lla 1052, sub 3, categ. A/3.
L'essersi dimostrato inadempiente aveva, quindi, comportato la decadenza dello stesso opponente dal beneficio del termine, per come poc'anzi detto, “con conseguente diritto della parte creditrice a chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad essa dovuta per capitale, interessi e spese.
Nell'avanzare l'odierna opposizione, il suddetto deducente concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
- “Accertare e dichiarare la incapacità di intendere e di volere del sig. al momento della Parte_1 sottoscrizione del contratto, con certa origine in periodo antecedente alla data di stipula del 13.01.2015 (rep.
6952, racc. 5247, Notaio di Crotone), dichiarare nullo ed inefficace il contratto di mutuo per cui è Persona_4 causa, dichiarando nullo ed inefficace anche l'atto di precetto notificato per la somma di € 105.636,84 per difetto di titolo esecutivo valido;
- condannare la parte convenuta resistente…al pagamento delle spese….In via istruttoria : sin d'ora si allega prova documentale…a riscontro del pregresso stato di malattia del sig. da anni sottoposto a Parte_1 cure e ricoveri presso strutture pubbliche per croniche e gravi disturbi psichici;
si chiede disporsi la nomina di un
Ctu che – previo accertamento dello stato di salute mentale storico – accerti i cronici gravi disturbi psichici e l'incapacità a contrarre in piena consapevolezza e coscienza”.
2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere, attraverso dettagliate deduzioni, ogni avversa allegazione ed articolazione, che riteneva del tutto infondata, instava per il rigetto dell'opposizione domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“In via principale e nel merito:
- accertato e dichiarato che la domanda proposta da e, per esso, dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, è assolutamente infondata in fatto ed in diritto…., oltre che priva di adeguato Parte_2 supporto probatorio, respingere ogni richiesta ex adverso avazata;
- accertare e dichiarare nulla, inammissibile, improponibile, inopponibile e, comunque, infondata…., la domanda giudiziale proposta dall'opponente, con tutte le conseguenze di legge;
- quindi, accertare e dichiarare, per i motivi addotti, la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo a rogito
AR ., in quanto concluso nel rispetto degli oneri formali previsti dalla vigente normativa…..; Persona_5
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e liceità della condotta della convenuta nonché la piena CP_1 Con sussistenza del credito maturato dalla er effetto del denunciato inadempimento dei patti e delle condizioni contenute nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, pari, alla data del 32.01.2021, a complessivi €
104.543,15, di cui € 87.179,26 a titolo di capitale residuo, € 10.449,11 a titolo di rate insolute, € 5.246,65 a titolo di interessi contrattuali ed € 1.668,13 a titolo di interessi di mora, oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo inadempiuto, dal 14.01.2015 al dì dell'effettivo soddisfo, spese sostenute e successive occorrende;
- quindi, accertare e dichiarare che è tenuto alla restituzione, in favore della CA, Parte_1 dell'importo dovuto a causa del mancato pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, pari ……;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto….e, conseguentemente, la sussistenza del diritto della CA convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di nonché la piena validità ed efficacia di tutti i successivi atti esecutivi già Parte_1 compiuti;
In via subordinata e riconvenzionale:
- nella denegata ipotesi in cui venissero ritenute ammissibili le domande ex adverso proposte e quindi il Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta da dichiari la nullità e/o l'annullamento del Parte_1 contratto di mutuo….., accertare e dichiarare che in relazione al rapporto dedotto e Parte_1 comunque a qualunque titolo e quindi anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., sussistendone i presupposti di legge, è tenuto alla restituzione, in favore della Lavoro, di tutte le somme ricevute e dovute in virtù Controparte_1 del richiamato contratto di finanziamento;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore della ., della somma di € Parte_1 CP_7
100.000,00 a quest'ultimo erogata all'atto della stipula del contratto di mutuo…, o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi convenzionali e di mora o, in subordine, nella misura legale con rivalutazione dal 13.01.2015 all'effettivo soddisfo;
- in ulteriore subordine, condannare o i soggetti attualmente ignoti che si siano resi Parte_1 responsabili di condotte illecite al risarcimento dei danni occorsi a “ ” a causa Controparte_1 dell'annullamento del contratto di mutuo…, pari all'importo dovuto per capitale residuo, rate insolute ed interessi
3 di mora e, pertanto, nella somma, quantificata, alla data del 23.01.2021 a complessivi € 104.543,15, oltre interessi successivi fino al soddisfo;
- condannare altresì o i soggetti attualmente ignoti…. Al risarcimento degli ulteriori danni Parte_1 causati a “ ”, quantificati nell'importo delle spese sostenute per l'avvio dell'azione Controparte_1 di espropriazione forzata sul bene immobile di proprietà di concesso a garanzia del contratto Parte_1 di mutuo impugnato, che si quantificano in complessivi € 3.136,95 oltre interessi e rivalutazione, di cui € 1.093,69 per spese di precetto ed € 2.043,26 per spese e competenze legali della procedura esecutiva immobiliare ed oltre spese successive occorrende che ci si riserva di quantificare…”.
Con “Comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c.”, del 21.10.2024, si costituiva ed interveniva nel giudizio la per il tramite della procuratrice speciale nella indicata Controparte_2 Controparte_3 qualità di soggetto cessionario dei crediti, “in virtù di contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco ex
L. 30.04.1999 n. 130, stipulato in data 26.09.2024, con la , che “insisteva nelle conclusioni già CP_8 rassegnate nel ricorso notificato”, pur dichiarando, con riferimento alle domande della parte opponente, “aventi ad oggetto la richiesta di restituzione, di risarcimento danni e di condanna al pagamento di presunti crediti, il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di domande da rivolgere unicamente nei confronti della cedente . Controparte_1
La causa, rigettata l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, poiché non ritenuti esistenti, “allo stato, i relativi presupposti sia di – fumus – che di – periculum -, non potendosi riconoscere come acclarata la sussistenza di uno stato di incapacità del al momento della stipula del contratto di Pt_1 mutuo per cui è causa”, istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza di cui in premessa, è stata assunta per la decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La promossa opposizione si dimostra infondata e quindi non può essere considerata suscettibile di favorevole apprezzamento.
Costituisce circostanza non contestata e, in ogni caso, comprovata documentalmente, l'addebitato inadempimento dell'odierno opponente, posto a base dell'avvenuta decadenza dello stesso dal beneficio del termine e conseguenziale immediata richiesta di restituzione del dovuto, per come desumibile dal depositato
“estratto conto del contratto di finanziamento alla data del 24.08.2021, con analitica indicazione dell'importo dovuto a titolo di capitale residuo, rate insolute ed interessi maturati alle singole scadenze, per complessivi €
106.660,90”.
L'intera articolazione che ha caratterizzato l'avanzata opposizione poggia, infatti, sull'assunto del “difetto di valido titolo esecutivo, in quanto di certo frutto del reato di circonvenzione di incapace previsto e punito dall'art. 643 c.p.”, per essere stato, lo stesso odierno opponente, “vittima di artifici e raggiri, come già denunciato”, poiché
“è ipotizzabile che qualche malintenzionato, conoscendo le sue debolezze per alcol e fumo, lo abbia circuito ed utilizzato quale testa di legno per organizzare la simulata vendita, facendogli ottenere una somma a mutuo presso
Bnl Crotone, che, ovviamente, il sig. non potrà mai rimborsare, anche perché mai ricevuta oltre che Pt_1 per essere nullatenente…”.
4 Ciò che, sempre a dire di parte debitrice, lo aveva reso “ad oggi, debitore della somma di € 105.000,00, senza mai essere entrato in possesso dell'abitazione”.
Orbene, all'esito dell'espletata attività istruttoria, per come in epigrafe circoscritta alla sola documentazione all'uopo prodotta in atti dai contendenti, non può certamente affermarsi la configurabilità dell'affermato reato di circonvenzione di incapace in capo all'odierna parte debitrice, precettata, essendo all'evidenza difettati tutti i relativi elementi costitutivi.
Ne consegue, pertanto, che a fronte di tale lacunosa ed evincibile situazione fattuale, abbia trovato, invece, pieno riscontro l'esistenza dell'avverso diritto di credito vantato dalla CA de qua per effetto della stipula del contratto di finanziamento del 13.01.2015, con il quale era “stata concessa ed erogata a la somma di € Parte_1
100.000,00, da questi regolarmente incamerata ed utilizzata per il soddisfacimento dei propri interessi, e, nello specifico, per l'acquisto di un'abitazione…., rimanendo invece assolutamente indimostrato il fatto che il sig.
al momento in cui ha stipulato il contratto di mutuo con la CA, fosse incapace di intendere e di Pt_1 volere o che avesse subito raggiri”.
Non può, del resto, che concordarsi con la stessa deduzione mossa in proposito dal difensore dell'Istituto di credito precettante, laddove, in sede costitutiva, e poi ripresa anche negli scritti conclusivi, ha messo in evidenza che “a ben vedere, la stessa rappresentazione dei fatti esposta nell'atto di opposizione è contraddittoria ed incerta, dal momento che, da un lato si dichiara che il mutuatario sarebbe stato vittima di artifici e raggiri (…..) e, dall'altro, si chiede l'annullamento del contratto di mutuo stipulato dal con la CA (soggetto Pt_1 certamente estraneo ai presunti e non provati raggiri) ex art. 428 c.c., per poi concludere nel senso che “il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato …. Deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418
c.c. per contrasto con norma imperativa”.
Ecco, quindi, che, una volta dimostrata, da parte del creditore procedente, l'esistenza, allo stato, di un valido ed efficace titolo esecutivo, idoneo a fondare, una volta avvenuta la risoluzione del contratto attraverso l'esercizio del diritto di recesso da parte del mutuante, la richiesta di immediata restituzione dell'intero prestito erogato
(essendovi, come già detto in premessa, in atti, la prova documentale : “1) dell'esistenza di un valido ed efficace accordo negoziale concluso con la firma dell'atto pubblico ed il contenuto del contratto di mutuo;
2) dell'avvenuta erogazione a titolo di finanziamento della somma di € 100.000,00, con rilascio di piena quietanza;
3) della completa ed esatta esecuzione della prestazione contrattuale da parte dell'istituto di credito mutuante;
4) dell'inadempimento da parte mutuataria all'obbligo di restituzione, mediante regolare pagamento delle rate scadute secondo le modalità ed i termini analiticamente indicati nel contratto di mutuo……”), sarebbe spettato alla controparte fornire, in adempimento degli incombenti oneri probatori, la prova che, al momento della stipula del contratto de quo, fosse stato vittima di raggiri ed artifici e/o si fosse trovato in una situazione di incapacità di intendere e volere tale da impedirgli di rendersi conto di ciò che effettivamente stava compiendo dinanzi al notaio rogante, oltre agli ulteriori presupposti per come richiesti dall'art. 428 del c.c., quali il grave pregiudizio derivato all'incapace; la mala fede dell'altro contraente, intesa come stato psicologico di conoscenza dell'altrui condizione di incapacità, al momento della stipula.
Né si potrebbe disconoscere, per come sempre correttamente evidenziato dalla parte creditrice, che costituisce circostanza poco credibile quella secondo cui il “nonostante il suo stato di incapacità psichica, avrebbe Pt_1
5 contattato il notaio rogante, fornendo la documentazione necessaria per la successiva stipula;
avrebbe poi concluso, mediante atto pubblico notarile, l'atto di compravendita dell'immobile in Botricello per il correspettivo di € 130.000,00 e, nello stesso giorno, il contratto di mutuo, ottenendo la somma necessaria per l'acquisto (€ 100.000,00)”, per poi integrare il relativo pagamento attraverso l'aggiunta di € 35.000,00 con due assegni tratti sul conto corrente postale.
Ciò che consente di stabilire che lo stesso opponente, “oltre ad aver concluso due atti pubblici, era all'epoca anche titolare di un conto corrente postale, nonostante la sua asserita incapacità di intendere e volere”.
Situazione fattuale, quella testé illustrata rispetto alla quale nulla potrebbe confutare la documentazione allegata in atti dal (cfr. Decreto del G.T. del Tribunale di Catanzaro, del 12.07.2018, con cui è stata disposta Pt_1
l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore dello stesso;
verbale di ratifica di querela sottoscritto da del 12.03.2018; esposto – denuncia al Comando Stazione Carabinieri di Davoli (privo di Parte_2 data certa;
ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro del 15.12.2020, che ha confermato la proroga della libertà vigilata e la certificazione medica del 29.06.2018), che, in quanto risalente ad oltre tre anni dalla stipula del mutuo che ci occupa, non può essere usata per attestare lo stato di incapacità del al momento Pt_1 del compimento dei contratti de quibus.
Ad analoghe conclusioni si perviene, infine, anche in ordine agli altri requisiti, individuati sopra e di cui al richiamato disposto normativo, che, al pari del primo, difettano, in concreto, della relativa dimostrazione, così per come già detto in relazione all'addotto reato di circonvenzione di incapace, che, per come espressamente affermato in sede di opposizione, avrebbe finito col coinvolgere non meglio identificati “malintenzionati” che avrebbero spinto il al compimento di una vendita simulata ma comunque scientemente accompagnata Pt_1 dal connesso contratto di mutuo. Aggiungasi, inoltre, che “nel caso in cui la stipulazione di un negozio giuridico costituisca effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, ravvisandosi una violazione di norme di ordine pubblico, l'atto deve essere dichiarato radicalmente nullo per violazione di norme imperative
(cfr. ex multis Cass. n. 7785/2016), per cui grava sempre sulla parte attrice anche l'onere di fornire la prova di tale nesso di causalità che, nella specifica fattispecie, però, non è stato fornito.
Ecco, quindi, ed in conclusione, che, rispetto alle complete, valide e conferenti considerazioni sopra illustrate, nessun valido elemento probatorio, a contrario, può dirsi essere provenuto dal che, per l'effetto, non Pt_1 può che vedersi rigettare tutte le doglianze oppositive poste a fondamento della promossa domanda, risultando ogni ulteriore ed avversa richiesta, per come prospettata in via subordinata dalla CA precettante, in sede di costituzione e di cui all'avanzata domanda riconvenzionale, assorbita dalle considerazioni sopra evidenziate.
Per quel che riguarda, infine, la posizione assunta dalla società per il tramite della procuratrice Controparte_2 speciale quale istituto di credito cessionario, intervenuto, in data 21.10.2024, quando Controparte_3 già erano scaduti i termini per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, deve rilevarsene la inammissibilità della stessa costituzione ed intervento, per evidente tardività, visto che la fase successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche, è riservata alla sintesi ed alla replica su questioni già definite e non all'introduzione di nuove parti o profili ulteriori che il Giudice non è tenuto ad esaminare, in quanto violerebbe il principio del contraddittorio e il divieto di introdurre nuove domande o eccezioni tardive, secondo la giurisprudenza e la normativa processuale vigente ratione temporis.
6 Le spese di lite, nel rapporto intercorrente tra le parti principali, calcolate facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore assunto dalla controversia, seguono la soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo;
nulla si dispone, per converso, in ordine alla posizione assunta dal terzo cessionario interventore, sopra indicato, la cui costituzione, per come già rilevato, è risultata inammissibile in considerazione della tardività dell'effettuato intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, per come avanzata dal sig. e, per l'effetto, lo condanna alla refusione Parte_1 delle spese e competenze dell'odierno giudizio, ed in favore della in qualità, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 11.200,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovuti, come per legge;
- dichiara inammissibile la costituzione e l'intervento ex art. 111 c.p.c., per come effettuato dal cessionario meglio indicato in parte motiva, nulla disponendo per le relative spese.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Così deciso in Catanzaro, il 9.12.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
7
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1606/2021 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), “e per esso l'amministratrice di sostegno sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , giusta nomina del Tribunale di Catanzaro, con domicilio presso lo
[...] C.F._2 studio dell'avv. Francesco Carello (C.F.: ), in Soverato (CZ), alla Via Frà Giacomo n. 5, C.F._3 il quale lo rappresenta e difende in forza di procura resa in calce” all' “Atto di citazione in opposizione a precetto” del 24.04.2021;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
“(C.F., numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e P.I.: Controparte_1
)”, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata con atto per AR di Roma Persona_1 del 13.11.2007 (rep. n. 151135, racc. n. 32922), che si allega alla “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, dall'avv. Roberto Franco (C.F.: ), con studio in Vibo C.F._4
Valentia, P.zza del Lavoro n. 3;
- CREDITRICE OPPOSTA -
E
(C.F.: , “per il tramite della procuratrice speciale (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., dott. , …..giusto atto ai rogiti P.IVA_3 Controparte_4 del Notaio del 6.07.2023 (Rep. n. 313569 – Fasc. n. 43085), rappresentata e difesa Persona_2 disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._5 Parte_3
), soci ed amministratori della società “ , con sede in C.F._6 Controparte_5
Milano, Foro Buonaparte n. 20 (C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del P.IVA_4 Persona_3
25.07.2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata……”;
- TERZA CREDITRICE CESSIONARIA OPPOSTA INTERVENUTA -
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambi i procuratori delle principali parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 16.04.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle rispettive parti, che i verbali di causa e le eventuali successive note predisposte da entrambi i contendenti.
L'odierna materia del contendere attiene all'opposizione, per come ritualmente promossa dall'epigrafato attore nei confronti dell'originaria poi proseguita dalla sopra indicata parte Controparte_1 creditrice cessionaria, avverso la ricevuta intimazione di pagamento con cui gli era stata richiesta la corresponsione della complessiva somma di € 105.636,84 (oltre interessi nella misura pattuita contrattualmente, dal 24.01.2021 al dì dell'effettivo soddisfo, ed ulteriori accessori), in forza di contratto di mutuo sottoscritto in data 13.01.2015 a rogito AR , munito di formula esecutiva in data 02.02.2015, a cui lo stesso Persona_4 odierno opponente si era reso inadempiente incorrendo nella dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c..
A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del suddetto contratto, il aveva, Parte_1 Con altresì, consentito che a proprio carico ed in favore di osse iscritta ipoteca, per la somma di € 200.000,00 sull'appartamento, di proprietà del medesimo mutuatario, sito nel Comune di Botricello (CZ), alla Via Marina di
Bruni, ubicato al piano terra, della consistenza di cinque vani e mezzo, riportato al Catasto Fabbricati di tale
Comune al foglio 6, p.lla 1052, sub 3, categ. A/3.
L'essersi dimostrato inadempiente aveva, quindi, comportato la decadenza dello stesso opponente dal beneficio del termine, per come poc'anzi detto, “con conseguente diritto della parte creditrice a chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad essa dovuta per capitale, interessi e spese.
Nell'avanzare l'odierna opposizione, il suddetto deducente concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
- “Accertare e dichiarare la incapacità di intendere e di volere del sig. al momento della Parte_1 sottoscrizione del contratto, con certa origine in periodo antecedente alla data di stipula del 13.01.2015 (rep.
6952, racc. 5247, Notaio di Crotone), dichiarare nullo ed inefficace il contratto di mutuo per cui è Persona_4 causa, dichiarando nullo ed inefficace anche l'atto di precetto notificato per la somma di € 105.636,84 per difetto di titolo esecutivo valido;
- condannare la parte convenuta resistente…al pagamento delle spese….In via istruttoria : sin d'ora si allega prova documentale…a riscontro del pregresso stato di malattia del sig. da anni sottoposto a Parte_1 cure e ricoveri presso strutture pubbliche per croniche e gravi disturbi psichici;
si chiede disporsi la nomina di un
Ctu che – previo accertamento dello stato di salute mentale storico – accerti i cronici gravi disturbi psichici e l'incapacità a contrarre in piena consapevolezza e coscienza”.
2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere, attraverso dettagliate deduzioni, ogni avversa allegazione ed articolazione, che riteneva del tutto infondata, instava per il rigetto dell'opposizione domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“In via principale e nel merito:
- accertato e dichiarato che la domanda proposta da e, per esso, dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, è assolutamente infondata in fatto ed in diritto…., oltre che priva di adeguato Parte_2 supporto probatorio, respingere ogni richiesta ex adverso avazata;
- accertare e dichiarare nulla, inammissibile, improponibile, inopponibile e, comunque, infondata…., la domanda giudiziale proposta dall'opponente, con tutte le conseguenze di legge;
- quindi, accertare e dichiarare, per i motivi addotti, la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo a rogito
AR ., in quanto concluso nel rispetto degli oneri formali previsti dalla vigente normativa…..; Persona_5
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e liceità della condotta della convenuta nonché la piena CP_1 Con sussistenza del credito maturato dalla er effetto del denunciato inadempimento dei patti e delle condizioni contenute nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, pari, alla data del 32.01.2021, a complessivi €
104.543,15, di cui € 87.179,26 a titolo di capitale residuo, € 10.449,11 a titolo di rate insolute, € 5.246,65 a titolo di interessi contrattuali ed € 1.668,13 a titolo di interessi di mora, oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo inadempiuto, dal 14.01.2015 al dì dell'effettivo soddisfo, spese sostenute e successive occorrende;
- quindi, accertare e dichiarare che è tenuto alla restituzione, in favore della CA, Parte_1 dell'importo dovuto a causa del mancato pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, pari ……;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto….e, conseguentemente, la sussistenza del diritto della CA convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di nonché la piena validità ed efficacia di tutti i successivi atti esecutivi già Parte_1 compiuti;
In via subordinata e riconvenzionale:
- nella denegata ipotesi in cui venissero ritenute ammissibili le domande ex adverso proposte e quindi il Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta da dichiari la nullità e/o l'annullamento del Parte_1 contratto di mutuo….., accertare e dichiarare che in relazione al rapporto dedotto e Parte_1 comunque a qualunque titolo e quindi anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., sussistendone i presupposti di legge, è tenuto alla restituzione, in favore della Lavoro, di tutte le somme ricevute e dovute in virtù Controparte_1 del richiamato contratto di finanziamento;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore della ., della somma di € Parte_1 CP_7
100.000,00 a quest'ultimo erogata all'atto della stipula del contratto di mutuo…, o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi convenzionali e di mora o, in subordine, nella misura legale con rivalutazione dal 13.01.2015 all'effettivo soddisfo;
- in ulteriore subordine, condannare o i soggetti attualmente ignoti che si siano resi Parte_1 responsabili di condotte illecite al risarcimento dei danni occorsi a “ ” a causa Controparte_1 dell'annullamento del contratto di mutuo…, pari all'importo dovuto per capitale residuo, rate insolute ed interessi
3 di mora e, pertanto, nella somma, quantificata, alla data del 23.01.2021 a complessivi € 104.543,15, oltre interessi successivi fino al soddisfo;
- condannare altresì o i soggetti attualmente ignoti…. Al risarcimento degli ulteriori danni Parte_1 causati a “ ”, quantificati nell'importo delle spese sostenute per l'avvio dell'azione Controparte_1 di espropriazione forzata sul bene immobile di proprietà di concesso a garanzia del contratto Parte_1 di mutuo impugnato, che si quantificano in complessivi € 3.136,95 oltre interessi e rivalutazione, di cui € 1.093,69 per spese di precetto ed € 2.043,26 per spese e competenze legali della procedura esecutiva immobiliare ed oltre spese successive occorrende che ci si riserva di quantificare…”.
Con “Comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c.”, del 21.10.2024, si costituiva ed interveniva nel giudizio la per il tramite della procuratrice speciale nella indicata Controparte_2 Controparte_3 qualità di soggetto cessionario dei crediti, “in virtù di contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco ex
L. 30.04.1999 n. 130, stipulato in data 26.09.2024, con la , che “insisteva nelle conclusioni già CP_8 rassegnate nel ricorso notificato”, pur dichiarando, con riferimento alle domande della parte opponente, “aventi ad oggetto la richiesta di restituzione, di risarcimento danni e di condanna al pagamento di presunti crediti, il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di domande da rivolgere unicamente nei confronti della cedente . Controparte_1
La causa, rigettata l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, poiché non ritenuti esistenti, “allo stato, i relativi presupposti sia di – fumus – che di – periculum -, non potendosi riconoscere come acclarata la sussistenza di uno stato di incapacità del al momento della stipula del contratto di Pt_1 mutuo per cui è causa”, istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza di cui in premessa, è stata assunta per la decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La promossa opposizione si dimostra infondata e quindi non può essere considerata suscettibile di favorevole apprezzamento.
Costituisce circostanza non contestata e, in ogni caso, comprovata documentalmente, l'addebitato inadempimento dell'odierno opponente, posto a base dell'avvenuta decadenza dello stesso dal beneficio del termine e conseguenziale immediata richiesta di restituzione del dovuto, per come desumibile dal depositato
“estratto conto del contratto di finanziamento alla data del 24.08.2021, con analitica indicazione dell'importo dovuto a titolo di capitale residuo, rate insolute ed interessi maturati alle singole scadenze, per complessivi €
106.660,90”.
L'intera articolazione che ha caratterizzato l'avanzata opposizione poggia, infatti, sull'assunto del “difetto di valido titolo esecutivo, in quanto di certo frutto del reato di circonvenzione di incapace previsto e punito dall'art. 643 c.p.”, per essere stato, lo stesso odierno opponente, “vittima di artifici e raggiri, come già denunciato”, poiché
“è ipotizzabile che qualche malintenzionato, conoscendo le sue debolezze per alcol e fumo, lo abbia circuito ed utilizzato quale testa di legno per organizzare la simulata vendita, facendogli ottenere una somma a mutuo presso
Bnl Crotone, che, ovviamente, il sig. non potrà mai rimborsare, anche perché mai ricevuta oltre che Pt_1 per essere nullatenente…”.
4 Ciò che, sempre a dire di parte debitrice, lo aveva reso “ad oggi, debitore della somma di € 105.000,00, senza mai essere entrato in possesso dell'abitazione”.
Orbene, all'esito dell'espletata attività istruttoria, per come in epigrafe circoscritta alla sola documentazione all'uopo prodotta in atti dai contendenti, non può certamente affermarsi la configurabilità dell'affermato reato di circonvenzione di incapace in capo all'odierna parte debitrice, precettata, essendo all'evidenza difettati tutti i relativi elementi costitutivi.
Ne consegue, pertanto, che a fronte di tale lacunosa ed evincibile situazione fattuale, abbia trovato, invece, pieno riscontro l'esistenza dell'avverso diritto di credito vantato dalla CA de qua per effetto della stipula del contratto di finanziamento del 13.01.2015, con il quale era “stata concessa ed erogata a la somma di € Parte_1
100.000,00, da questi regolarmente incamerata ed utilizzata per il soddisfacimento dei propri interessi, e, nello specifico, per l'acquisto di un'abitazione…., rimanendo invece assolutamente indimostrato il fatto che il sig.
al momento in cui ha stipulato il contratto di mutuo con la CA, fosse incapace di intendere e di Pt_1 volere o che avesse subito raggiri”.
Non può, del resto, che concordarsi con la stessa deduzione mossa in proposito dal difensore dell'Istituto di credito precettante, laddove, in sede costitutiva, e poi ripresa anche negli scritti conclusivi, ha messo in evidenza che “a ben vedere, la stessa rappresentazione dei fatti esposta nell'atto di opposizione è contraddittoria ed incerta, dal momento che, da un lato si dichiara che il mutuatario sarebbe stato vittima di artifici e raggiri (…..) e, dall'altro, si chiede l'annullamento del contratto di mutuo stipulato dal con la CA (soggetto Pt_1 certamente estraneo ai presunti e non provati raggiri) ex art. 428 c.c., per poi concludere nel senso che “il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato …. Deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418
c.c. per contrasto con norma imperativa”.
Ecco, quindi, che, una volta dimostrata, da parte del creditore procedente, l'esistenza, allo stato, di un valido ed efficace titolo esecutivo, idoneo a fondare, una volta avvenuta la risoluzione del contratto attraverso l'esercizio del diritto di recesso da parte del mutuante, la richiesta di immediata restituzione dell'intero prestito erogato
(essendovi, come già detto in premessa, in atti, la prova documentale : “1) dell'esistenza di un valido ed efficace accordo negoziale concluso con la firma dell'atto pubblico ed il contenuto del contratto di mutuo;
2) dell'avvenuta erogazione a titolo di finanziamento della somma di € 100.000,00, con rilascio di piena quietanza;
3) della completa ed esatta esecuzione della prestazione contrattuale da parte dell'istituto di credito mutuante;
4) dell'inadempimento da parte mutuataria all'obbligo di restituzione, mediante regolare pagamento delle rate scadute secondo le modalità ed i termini analiticamente indicati nel contratto di mutuo……”), sarebbe spettato alla controparte fornire, in adempimento degli incombenti oneri probatori, la prova che, al momento della stipula del contratto de quo, fosse stato vittima di raggiri ed artifici e/o si fosse trovato in una situazione di incapacità di intendere e volere tale da impedirgli di rendersi conto di ciò che effettivamente stava compiendo dinanzi al notaio rogante, oltre agli ulteriori presupposti per come richiesti dall'art. 428 del c.c., quali il grave pregiudizio derivato all'incapace; la mala fede dell'altro contraente, intesa come stato psicologico di conoscenza dell'altrui condizione di incapacità, al momento della stipula.
Né si potrebbe disconoscere, per come sempre correttamente evidenziato dalla parte creditrice, che costituisce circostanza poco credibile quella secondo cui il “nonostante il suo stato di incapacità psichica, avrebbe Pt_1
5 contattato il notaio rogante, fornendo la documentazione necessaria per la successiva stipula;
avrebbe poi concluso, mediante atto pubblico notarile, l'atto di compravendita dell'immobile in Botricello per il correspettivo di € 130.000,00 e, nello stesso giorno, il contratto di mutuo, ottenendo la somma necessaria per l'acquisto (€ 100.000,00)”, per poi integrare il relativo pagamento attraverso l'aggiunta di € 35.000,00 con due assegni tratti sul conto corrente postale.
Ciò che consente di stabilire che lo stesso opponente, “oltre ad aver concluso due atti pubblici, era all'epoca anche titolare di un conto corrente postale, nonostante la sua asserita incapacità di intendere e volere”.
Situazione fattuale, quella testé illustrata rispetto alla quale nulla potrebbe confutare la documentazione allegata in atti dal (cfr. Decreto del G.T. del Tribunale di Catanzaro, del 12.07.2018, con cui è stata disposta Pt_1
l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore dello stesso;
verbale di ratifica di querela sottoscritto da del 12.03.2018; esposto – denuncia al Comando Stazione Carabinieri di Davoli (privo di Parte_2 data certa;
ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro del 15.12.2020, che ha confermato la proroga della libertà vigilata e la certificazione medica del 29.06.2018), che, in quanto risalente ad oltre tre anni dalla stipula del mutuo che ci occupa, non può essere usata per attestare lo stato di incapacità del al momento Pt_1 del compimento dei contratti de quibus.
Ad analoghe conclusioni si perviene, infine, anche in ordine agli altri requisiti, individuati sopra e di cui al richiamato disposto normativo, che, al pari del primo, difettano, in concreto, della relativa dimostrazione, così per come già detto in relazione all'addotto reato di circonvenzione di incapace, che, per come espressamente affermato in sede di opposizione, avrebbe finito col coinvolgere non meglio identificati “malintenzionati” che avrebbero spinto il al compimento di una vendita simulata ma comunque scientemente accompagnata Pt_1 dal connesso contratto di mutuo. Aggiungasi, inoltre, che “nel caso in cui la stipulazione di un negozio giuridico costituisca effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, ravvisandosi una violazione di norme di ordine pubblico, l'atto deve essere dichiarato radicalmente nullo per violazione di norme imperative
(cfr. ex multis Cass. n. 7785/2016), per cui grava sempre sulla parte attrice anche l'onere di fornire la prova di tale nesso di causalità che, nella specifica fattispecie, però, non è stato fornito.
Ecco, quindi, ed in conclusione, che, rispetto alle complete, valide e conferenti considerazioni sopra illustrate, nessun valido elemento probatorio, a contrario, può dirsi essere provenuto dal che, per l'effetto, non Pt_1 può che vedersi rigettare tutte le doglianze oppositive poste a fondamento della promossa domanda, risultando ogni ulteriore ed avversa richiesta, per come prospettata in via subordinata dalla CA precettante, in sede di costituzione e di cui all'avanzata domanda riconvenzionale, assorbita dalle considerazioni sopra evidenziate.
Per quel che riguarda, infine, la posizione assunta dalla società per il tramite della procuratrice Controparte_2 speciale quale istituto di credito cessionario, intervenuto, in data 21.10.2024, quando Controparte_3 già erano scaduti i termini per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, deve rilevarsene la inammissibilità della stessa costituzione ed intervento, per evidente tardività, visto che la fase successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche, è riservata alla sintesi ed alla replica su questioni già definite e non all'introduzione di nuove parti o profili ulteriori che il Giudice non è tenuto ad esaminare, in quanto violerebbe il principio del contraddittorio e il divieto di introdurre nuove domande o eccezioni tardive, secondo la giurisprudenza e la normativa processuale vigente ratione temporis.
6 Le spese di lite, nel rapporto intercorrente tra le parti principali, calcolate facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore assunto dalla controversia, seguono la soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo;
nulla si dispone, per converso, in ordine alla posizione assunta dal terzo cessionario interventore, sopra indicato, la cui costituzione, per come già rilevato, è risultata inammissibile in considerazione della tardività dell'effettuato intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, per come avanzata dal sig. e, per l'effetto, lo condanna alla refusione Parte_1 delle spese e competenze dell'odierno giudizio, ed in favore della in qualità, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 11.200,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovuti, come per legge;
- dichiara inammissibile la costituzione e l'intervento ex art. 111 c.p.c., per come effettuato dal cessionario meglio indicato in parte motiva, nulla disponendo per le relative spese.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Così deciso in Catanzaro, il 9.12.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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