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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza IL GIUDICE dott. Francesco Armato
(artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 4373/2025 del ruolo generale
TRA
nata a [...] in data [...] ed ivi residente (C.F. Parte_1
), elett.te dom.ta in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessandro Gambardella, che la rapp.ta e difende giusta procura in atti ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, domiciliato come in atti, in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano giusta mandato generale alle liti e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21-2-2025, il ricorrente agiva nei confronti dell' , CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla liquidazione ed al pagamento l'assegno ordinario d'invalidità ex l. 222/84 con decorrenza 03/05/2022 (dalla revoca amministrativa) ed alla conferma dello stesso con decorrenza CP_ 31/01/2023, per il successivo triennio, oltre interessi;
b) condannare, per l'effetto, l' per i titoli e la causali di cui sopra, al pagamento in favore della ricorrente l'assegno ordinario d'invalidità ex l. 222/84 con decorrenza 01/02/2023 per il triennio di legge, oltre interessi, atteso che il pagamento fino alla data del 31/01/2023 è stato già eseguito, da quantificarsi in CP_ separata sede;
c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al 15% per spese generali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, con la maggiorazione prevista dall'Art 4 DM 55/2014 co. 1 bis per i collegamenti ipertestuali agli allegati. Rappresentava che il Giudice del lavoro adito, con decreto n.r.g. 22084/2023 del 18/10/2024 (cfr All 17), omologava l'accertamento tecnico preventivo del dott. che Persona_1 accertava la permanenza della riduzione della capacità lavorativa della ricorrente, in
1 occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura superiore a due terzi con decorrenza dalla revoca amministrativa del 03/05/2022 (cfr decreto di omologa – All 17 e CTU All 18). Si costituiva l' che formulava istanza di declaratoria della cessata materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese, poiché l' aveva già provveduto a CP_1 ripristinare la prestazione reclamata ed a versare le somme arretrate dovute ed i ratei correnti. In particolare, osservava che “Tanto è stato specificato a tal riguardo dai funzionari informati del fatti di causa. << alla definizione delle attività in data 23/01/2025
(anteriore alla data indicata di redazione del ricorso indicata nello stesso con 21/02/2025) con la modalità del ripristino dell'assegno di invalidità originario con decorrenza 02/2020 e nuovo certificato di pensione 002510615127503. In relazione agli arretrati si è provveduto al pagamento delle spettanze ed al recupero della porzione posta in indebito a seguito delle attività che avevano originato il primo ricorso. Il primo pagamento è stato effettuato in data 07/02/2025 con la cedola 2-25 (anteriore alla data indicata di redazione del ricorso indicata nello stesso con 21/02/2025). Gli arretrati sono stati liquidati con la cedola 3-25 in data 01/03/2025 (cfr all.ti in atti)”. All'odierna udienza le parti concludevano per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite. La causa veniva quindi decisa con sentenza, della quale veniva data lettura.
*****
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalla parte ricorrente e la documentazione in atti.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Orbene, nel caso di specie, risulta il pagamento dell'intera somma richiesta dal ricorrente.
Tuttavia occorre accertare la virtuale soccombenza avendo parte ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio. Sul punto, deve rilevarsi come, incontestato il diritto della parte alla somma richiesta, il pagamento della stessa sia intervenuto soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo. Ne consegue la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna dell' Alla CP_1 rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione, tenuto conto della maggiorazione prevista dall'Art 4 DM 55/2014 co. 1 bis per i collegamenti ipertestuali agli allegati, considerata l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale rispetto alla decisione (in coerenza con la pronuncia della Suprema Corte di cassazione n.9464/2025).
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
liquida le stesse CP_1 in complessivi euro 778,00 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 29 maggio 2025 Il giudice
dott. Francesco Armato
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