CASS
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2025, n. 37529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37529 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di OC IL, nato a [...] 1'1/09/1993 avverso l'ordinanza del 28/08/2025 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA OR, che ha richiesto dichiarare inammissibile il ricorso udito il difensore, Avv. Gianfranco Di Marcello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di L'Aquila ha confermato l'ordinanza emessa il 16 agosto 2025 (erroneamente indicata come emessa il 20 agosto 2025) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RA con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di IL Di OC, in quanto gravemente indiziato del I Penale Sent. Sez. 3 Num. 37529 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 30/10/2025 delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90 per avere ceduto al detenuto NE EN gr. 33,74 di cocaina, introducendola all'interno della Casa circondariale di RA, occultata in un pacco contenente carne e suddivisa in 35 involucri. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con unico motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. 2.1 D ricorrente, richiamati i criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza operata dal giudice della cautela e dal giudice del riesame nonché la scelta della misura. In particolare, ritiene incomprensibile come il giudice della cautela abbia potuto ritenere "inverosimile" la ricostruzione fattuale del Di OC che durante l'interrogatorio ha riferito di essere stato incaricato da EN NE, marito o ex marito della sorella, di ritirare il pacco da consegnare presso la Casa circondariale di RA da un soggetto femminile, senza essere consapevole del relativo contenuto. Deduce, inoltre, che il giudice della cautela ha omesso di rilevare che l'indagato ha fornito la propria versione riferendo sulle chiamate telefoniche e il nome e cognome della donna (Cinzia Spinelli) che gli ha fornito il pacco contenente la sostanza stupefacente ovvero circostanze indicative della non consapevolezza da parte del Di OC del contenuto del pacco e che non si comprende come il giudice per le indagini preliminari abbia potuto esprimere il giudizio di inverosimiglianza della versione resa dall'indagato senza che fossero acquisiti riscontri investigativi. Lamenta, poi, che il giudice del riesame ha ritenuto, illogicamente, che non sarebbe credibile che NE si sia avvalso di una persona non di fiducia "per escogitare l'ingresso della droga in carcere" e, inoltre, evidenzia che "la donna doveva essere persona di fiducia del NE e non del Di OC IL". Deduce, in merito alla lamentata sproporzione della misura, che il quantitativo di stupefacente è di gr. 33 lordi, che per la qualificazione giuridica del fatto non si è tenuto conto di quanto statuito con la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 45061 del 25 novembre 2022, Rv. 284149 - 01, che seguendo le indicazioni di tale giurisprudenza il fatto doveva essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che la versione del Di OC era credibile, che l'indagato non è calato in alcun contesto criminale, che la misura andava revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza o in ragione della prognosi di assoluzione dell'indagato e che, qualora si fossero ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, la misura cautelare doveva essere revocata tenuto conto che in sede di giudizio il Di OC 2 potrà fruire delle attenuanti generiche e dell'attenuante della collaborazione ex art. 94, comma 7, del d.P.R. cit. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova innanzitutto evidenziare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Va anche evidenziato, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, che «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito». Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, dopo la ricostruzione dell'episodio dell'introduzione della sostanza stupefacente, fatto non contestato nella sua materialità dal ricorrente, ha valutato la versione resa dal Di OC e, aderendo pienamente alle argomentazioni espresse nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ha ritenuto non credibile la versione resa dall'indagato, con la quale lo stesso ha affermato di non essere consapevole del contenuto del pacco, indicando le ragioni per le quali la prospettazione dell'indagato appare evidentemente inverosimile ovvero la natura dell'operazione presupponente un rapporto di fiducia con il soggetto esecutore, la non conoscenza dell'attualità dello stato di coniugio tra l'indagato e la propria sorella e, inoltre, la conseguente incongruente esecuzione delle indicazioni del detenuto che lo hanno portato, senza farsi domande, a ritirare il pacco alimentare da una donna non preventivamente conosciuta. Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale affronta in maniera puntuale, con motivazione immune da censure logico - giuridiche, le analoghe doglianze già articolate in sede di appello. 3 3. Anche con gli ulteriori profili di doglianza relativi alla definizione giuridica del fatto, al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della misura cautelare, il ricorrente si limita a reiterare le censure già esaminate dalla Corte territoriale. La pronuncia richiamata dalla difesa (Sez. 6, n. 45061 del 25 novembre 2022, cit.), pur affermando la possibilità per il giudice di tenere conto ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 del dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze pronunciate dalla Corte stessa, ha sostanzialmente ribadito il parametro interpretativo secondo cui il predetto reato può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli in indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668-01; Sez. U, n. 51063 del 27 settembre 2018, Murolo, Rv. 274076-01). Pertanto, sono immuni da censure logico-giuridiche le argomentazioni dell'ordinanza impugnata con le quali, nel confermare la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, sono stati evidenziati quali indici negativi, ritenuti implicitamente assorbenti rispetto agli altri, il confezionamento e l'occultamento della cocaina e la loro sintomaticità di organizzazione e di professionalità, non compatibile con un'attività di smercio occasionale. Parimenti, non censurabili, per violazione di legge o vizi motivazionali, sono le argomentazioni con le quali il Tribunale, decidendo sulle doglianze riproposte in questa sede, ha condiviso la decisione del giudice per le indagini preliminari di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari in ragione delle modalità dei fatti e della propensione al crimine manifestata dell'indagato. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 4
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/10/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA OR, che ha richiesto dichiarare inammissibile il ricorso udito il difensore, Avv. Gianfranco Di Marcello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di L'Aquila ha confermato l'ordinanza emessa il 16 agosto 2025 (erroneamente indicata come emessa il 20 agosto 2025) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RA con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di IL Di OC, in quanto gravemente indiziato del I Penale Sent. Sez. 3 Num. 37529 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 30/10/2025 delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/90 per avere ceduto al detenuto NE EN gr. 33,74 di cocaina, introducendola all'interno della Casa circondariale di RA, occultata in un pacco contenente carne e suddivisa in 35 involucri. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con unico motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. 2.1 D ricorrente, richiamati i criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza operata dal giudice della cautela e dal giudice del riesame nonché la scelta della misura. In particolare, ritiene incomprensibile come il giudice della cautela abbia potuto ritenere "inverosimile" la ricostruzione fattuale del Di OC che durante l'interrogatorio ha riferito di essere stato incaricato da EN NE, marito o ex marito della sorella, di ritirare il pacco da consegnare presso la Casa circondariale di RA da un soggetto femminile, senza essere consapevole del relativo contenuto. Deduce, inoltre, che il giudice della cautela ha omesso di rilevare che l'indagato ha fornito la propria versione riferendo sulle chiamate telefoniche e il nome e cognome della donna (Cinzia Spinelli) che gli ha fornito il pacco contenente la sostanza stupefacente ovvero circostanze indicative della non consapevolezza da parte del Di OC del contenuto del pacco e che non si comprende come il giudice per le indagini preliminari abbia potuto esprimere il giudizio di inverosimiglianza della versione resa dall'indagato senza che fossero acquisiti riscontri investigativi. Lamenta, poi, che il giudice del riesame ha ritenuto, illogicamente, che non sarebbe credibile che NE si sia avvalso di una persona non di fiducia "per escogitare l'ingresso della droga in carcere" e, inoltre, evidenzia che "la donna doveva essere persona di fiducia del NE e non del Di OC IL". Deduce, in merito alla lamentata sproporzione della misura, che il quantitativo di stupefacente è di gr. 33 lordi, che per la qualificazione giuridica del fatto non si è tenuto conto di quanto statuito con la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 45061 del 25 novembre 2022, Rv. 284149 - 01, che seguendo le indicazioni di tale giurisprudenza il fatto doveva essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che la versione del Di OC era credibile, che l'indagato non è calato in alcun contesto criminale, che la misura andava revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza o in ragione della prognosi di assoluzione dell'indagato e che, qualora si fossero ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, la misura cautelare doveva essere revocata tenuto conto che in sede di giudizio il Di OC 2 potrà fruire delle attenuanti generiche e dell'attenuante della collaborazione ex art. 94, comma 7, del d.P.R. cit. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova innanzitutto evidenziare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Va anche evidenziato, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, che «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito». Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, dopo la ricostruzione dell'episodio dell'introduzione della sostanza stupefacente, fatto non contestato nella sua materialità dal ricorrente, ha valutato la versione resa dal Di OC e, aderendo pienamente alle argomentazioni espresse nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ha ritenuto non credibile la versione resa dall'indagato, con la quale lo stesso ha affermato di non essere consapevole del contenuto del pacco, indicando le ragioni per le quali la prospettazione dell'indagato appare evidentemente inverosimile ovvero la natura dell'operazione presupponente un rapporto di fiducia con il soggetto esecutore, la non conoscenza dell'attualità dello stato di coniugio tra l'indagato e la propria sorella e, inoltre, la conseguente incongruente esecuzione delle indicazioni del detenuto che lo hanno portato, senza farsi domande, a ritirare il pacco alimentare da una donna non preventivamente conosciuta. Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale affronta in maniera puntuale, con motivazione immune da censure logico - giuridiche, le analoghe doglianze già articolate in sede di appello. 3 3. Anche con gli ulteriori profili di doglianza relativi alla definizione giuridica del fatto, al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della misura cautelare, il ricorrente si limita a reiterare le censure già esaminate dalla Corte territoriale. La pronuncia richiamata dalla difesa (Sez. 6, n. 45061 del 25 novembre 2022, cit.), pur affermando la possibilità per il giudice di tenere conto ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 del dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze pronunciate dalla Corte stessa, ha sostanzialmente ribadito il parametro interpretativo secondo cui il predetto reato può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli in indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668-01; Sez. U, n. 51063 del 27 settembre 2018, Murolo, Rv. 274076-01). Pertanto, sono immuni da censure logico-giuridiche le argomentazioni dell'ordinanza impugnata con le quali, nel confermare la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, sono stati evidenziati quali indici negativi, ritenuti implicitamente assorbenti rispetto agli altri, il confezionamento e l'occultamento della cocaina e la loro sintomaticità di organizzazione e di professionalità, non compatibile con un'attività di smercio occasionale. Parimenti, non censurabili, per violazione di legge o vizi motivazionali, sono le argomentazioni con le quali il Tribunale, decidendo sulle doglianze riproposte in questa sede, ha condiviso la decisione del giudice per le indagini preliminari di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari in ragione delle modalità dei fatti e della propensione al crimine manifestata dell'indagato. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 4
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/10/2025.