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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/11/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7633/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta TAGLIOLI BERTUZZI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, n. 35, RICORRENTE e nato in [...] il [...] (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza dell'11 novembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 25 agosto 2024 a Parte_1 CP_1
Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 9 giugno 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione.
pagina 1 di 3 All'udienza dell'11 novembre 2025 si è presentata la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Nessuno è comparso per il resistente. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del signor ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 16 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare e alla contumacia del resistente. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 15 Parte_1 aprile 1980 e nato in [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 25 agosto 2024 a Bologna, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 422, P. 1, anno 2024;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone che in considerazione della durata del matrimonio, dell'età e della piena capacità lavorativa delle parti, non debba essere reciprocamente riconosciuto alcun contributo economico;
pagina 2 di 3 - dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta TAGLIOLI BERTUZZI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, n. 35, RICORRENTE e nato in [...] il [...] (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza dell'11 novembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 25 agosto 2024 a Parte_1 CP_1
Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 9 giugno 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione.
pagina 1 di 3 All'udienza dell'11 novembre 2025 si è presentata la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Nessuno è comparso per il resistente. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del signor ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 16 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare e alla contumacia del resistente. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 15 Parte_1 aprile 1980 e nato in [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 25 agosto 2024 a Bologna, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 422, P. 1, anno 2024;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone che in considerazione della durata del matrimonio, dell'età e della piena capacità lavorativa delle parti, non debba essere reciprocamente riconosciuto alcun contributo economico;
pagina 2 di 3 - dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3