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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1373/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore FONTANA MANUELA, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4181/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana Palazzo Lucarelli 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1331/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010544490 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 12:00 per l'appellante. Resistente/Appellato: Gli appellati si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1331/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta in composizione monocratica – sez. 12 - in data 17.02.2025 e depositata il 18.03.2025 - con la quale si dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese – la Sig.ra Ricorrente_1 propone appello, deducendo la violazione dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992 per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando sostanzialmente come i Giudici di prime cure avrebbero dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dal momento che la controparte l'avrebbe comunque costretta a proporre ricorso e a sostenere i costi del processo. Tali argomentazioni venivano sostanzialmente riproposte con successive memorie illustrative e di replica.
Le Parti appellate si costituiscono in giudizio con rispettive controdeduzioni e memorie di replica, rimarcando la correttezza della regolamentazione delle spese operata dal
Giudice di prime cure, atteso che la compensazione delle spese sarebbe stata la diretta conseguenza della trasparenza ed onestà dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che in sede di costituzione in giudizio ha preso atto della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale operante in materia e ha riconosciuto come le somme oggetto di pretesa non fossero più dovute;
per tali ragioni, la stessa Agenzia ha provveduto a costituirsi in giudizio e a richiedere la cessazione della materia del contendere per effetto dell'eccezione di prescrizione proposta dalla parte ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento n.
02820130025639819000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Il Giudice di prime cure ha, invero, correttamente fatto applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese, tenendo conto del comportamento assunto dall'Ader, che a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva tempestivamente provveduto allo sgravio totale del debito tributario.
Nel caso di specie, risultava evidentemente sussistente il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese tra le Parti, avendo l'ente della riscossione tempestivamente proceduto all'annullamento in via di autotutela dell'intimazione di pagamento, avvenuta immediatamente dopo l'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dalla contribuente.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
In considerazione della peculiarità della controversia, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore FONTANA MANUELA, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4181/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana Palazzo Lucarelli 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1331/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010544490 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 12:00 per l'appellante. Resistente/Appellato: Gli appellati si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1331/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta in composizione monocratica – sez. 12 - in data 17.02.2025 e depositata il 18.03.2025 - con la quale si dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese – la Sig.ra Ricorrente_1 propone appello, deducendo la violazione dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992 per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando sostanzialmente come i Giudici di prime cure avrebbero dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dal momento che la controparte l'avrebbe comunque costretta a proporre ricorso e a sostenere i costi del processo. Tali argomentazioni venivano sostanzialmente riproposte con successive memorie illustrative e di replica.
Le Parti appellate si costituiscono in giudizio con rispettive controdeduzioni e memorie di replica, rimarcando la correttezza della regolamentazione delle spese operata dal
Giudice di prime cure, atteso che la compensazione delle spese sarebbe stata la diretta conseguenza della trasparenza ed onestà dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che in sede di costituzione in giudizio ha preso atto della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale operante in materia e ha riconosciuto come le somme oggetto di pretesa non fossero più dovute;
per tali ragioni, la stessa Agenzia ha provveduto a costituirsi in giudizio e a richiedere la cessazione della materia del contendere per effetto dell'eccezione di prescrizione proposta dalla parte ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento n.
02820130025639819000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Il Giudice di prime cure ha, invero, correttamente fatto applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese, tenendo conto del comportamento assunto dall'Ader, che a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva tempestivamente provveduto allo sgravio totale del debito tributario.
Nel caso di specie, risultava evidentemente sussistente il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese tra le Parti, avendo l'ente della riscossione tempestivamente proceduto all'annullamento in via di autotutela dell'intimazione di pagamento, avvenuta immediatamente dopo l'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dalla contribuente.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
In considerazione della peculiarità della controversia, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore