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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3751/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3751/2020 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...]
[...]
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
CP_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 26 maggio 2025 chiamata la causa ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. DOLCE ROSARIO , Parte_5 Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_3
Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Pt_3 Pt_3 Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_4 Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_4
l'avv. MILITELLO SALVATORE e l'avv. GISONDI RAFFAELE Controparte_4 ( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Raffaele Gisondi Per l'avv. MILITELLO SALVATORE e l'avv. GISONDI RAFFAELE Controparte_5 ( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Raffaele Gisondi pagina 1 di 15 Per l'avv. Controparte_2 MILITELLO SALVATORE e l'avv. GISONDI RAFFAELE ( VIA GALILEO C.F._1 GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. Raffaele Gisondi
Per l'avv. AS VINCENZO e l' avv. AS PATRIZIA CP_3
( ) VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO;
oggi sostituito C.F._2 dall'avv. Vincenzo Castelli AS PATRIZIA difesa da sé stessa unitamente con l'avv. Vincenzo Castelli, sostituita dall'avv. Vincenzo Castelli. L'avv. Dolce preliminarmente chiede che il Condominio venga correttamente indicato con il civico Part
.
Tutti i procuratori discutono come in note e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Gisondi contesta le argomentazioni di parte attrice e fa proprie le conclusioni del CT laddove lo stesso rappresenta che gli impianti non servivano più per l'uso a cui erano destinati. L'avv. Dolce rappresenta che l'utilizzabilità o meno degli impianti non rileva ai fini dell'accertamento della condominialità degli stessi. L'avv. Castelli si riporta alle note depositate, contesta la produzione fotografica di parte attrice. Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3751/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_5 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DOLCE ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE
SCIUTI NR 164 90144 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
DOLCE ROSARIO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI NR 164
90144 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
DOLCE ROSARIO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI 164
PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLCE Parte_3 C.F._5
ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI 164 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLCE Parte_4 C.F._6
ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI NR 164 90144
PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._7
DOLCE ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI NR 164
90144 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
pagina 3 di 15 ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._8 dell'avv. MILITELLO SALVATORE e dell'avv. GISONDI RAFFAELE
( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. GALILEI, 159 90100 PALERMO presso il difensore avv. MILITELLO SALVATORE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_5 C.F._9
MILITELLO SALVATORE e dell'avv. GISONDI RAFFAELE
( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. GALILEI, 159 90100 PALERMO presso il difensore avv. MILITELLO SALVATORE
CONVENUTO/I
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._10
AS VINCENZO e dell'avv. AS PATRIZIA ( ) C.F._2
VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO;
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO presso il difensore avv.
AS VINCENZO
PATRIZIA AS ( ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AS VINCENZO e dell'avv. AS PATRIZIA ( ) C.F._2
VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO;
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO presso il difensore avv.
AS VINCENZO
STUDIO Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILITELLO SALVATORE e
[...] P.IVA_2 dell'avv. GISONDI RAFFAELE ( VIA GALILEO GALILEI C.F._1
N.159 90100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in VIA G. GALILEI, 159 90100
PALERMO presso il difensore avv. MILITELLO SALVATORE
pagina 4 di 15 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 6.03.2020, il Parte_6 sito in Palermo, , in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_5
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
adivano il Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietari di unità immobiliari ubicate all'interno dell'edificio condominiale sito a Palermo nella Parte_5
, dedotto che il piano cantinato dell'edificio, censito al N.C.E.U. al foglio 41,
[...]
particella 113, sub. 3 ,destinato ad uso diverso , a seguito del decreto di trasferimento del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2015, era stato ceduto ai signori
[...]
e , i quali ne avevano mutato la destinazione d'uso in locale CP_1 Controparte_6
parcheggio, realizzando n.9 box e inglobando nel box identificativa catastale sub. 13 il locale autoclave e nel box con identificativo sub 9 il locale caldaia, entrambi di pertinenza che i predetti convenuti avevano rimosso le utenze CP_7 condominiali allocate nel piano cantinato ed, in particolare, l'impianto di riscaldamento con relativa caldaia, l'impianto autoclave con la tubazione di adduzione, le linee elettriche a servizio delle unità immobiliari e le linee citofoniche, che vane erano rimaste le richieste di ripristino dello stato dei luoghi, chiedevano di fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, e, nel merito, di accertare e dichiarare che l'immobile attualmente al foglio di mappa n. 41, particella n. 113, categoria catastale
C/6, di originaria consistenza pari a 271 mq contiene al proprio interno i locali tecnici condominiali e, per l'effetto, di condannare i convenuti al rilascio immediato dei predetti locali, con ripristino dello status quo ante, con i relativi beni e impianti comuni,
e, ad ogni modo, ordinare ai medesimi di consentire l'accesso all'amministratore del e/o ai singoli condòmini all'interno del magazzino, e, se del caso non fosse Parte_5 possibile la rimozione del box, all'interno degli stessi box, previo rilascio delle chiavi di pagina 5 di 15 accesso al locale dall'esterno o dall'interno del fabbricato, con ogni adempimento da effettuare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, qualora necessario.
Chiedevano, inoltre, di accertare che la proprietà dei convenuti rispetto ai vani tecnici è
gravata da servitù apparente e/o per padre di famiglia in favore del e/o delle Parte_5 proprietà immobiliari facenti parte dell'edificio avente ad oggetto CP_7
l'installazione all'interno dei due locali tecnici dell'impianto autoclave e dell'impianto caldaia e la posa delle correlate condutture necessarie all'erogazione del servizio, delle condutture elettriche citofoniche e telefoniche che da essi (locali) si diramano fino ad arrivare a servire le stesse proprietà individuale e che tale servitù è stata interrotta per effetto della opere poste in essere da parte dei convenuti, con condanna dei convenuti al ripristino di tutte le servitù dismesse senza autorizzazione dei condomini e di ogni eventuale adempimento da porre presso il Conservatore dei Registri Immobiliari, ed a porre in essere a proprie cure e spese le attività amministrative necessarie per il rinnovo del certificato di abitabilità dell'edificio condominiale.
Chiedevano, anche, di dare atto dell'aggravio della servitù di passaggio dall'esterno della corte stante l'ampliamento delle unità immobiliare servite, con CP_7
adozione dei provvedimenti conseguenziali, fissando ex art.614 bis cpc, per ciascuna delle condanne richieste una “penale” pari ad €50,00 per ogni giorno di ritardo, ovvero pari alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà determinata in base al ricorso al parametro dell'equità .
Chiedevano, infine, di condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali sostenute in via solidale dagli odierni attori e sopra quantificate nella misura di € 2075,00, oltre accessori - di cui innanzi - ovvero alla diversa, maggiore o minore somma, determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi di cui all'articolo
1284 c.c. dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo, alla rifusione delle spese tecniche sostenute in via solidale dagli odierni attori e quantificate nella misura complessiva di € 1.032,00, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma, determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi di cui all'articolo 1284 c.c. dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo, alla refusione delle spese vive sostenute dalla proprietà di € 1.898,57, oltre interessi legali da ogni singola scadenza sino Pt_3
alla presente domanda e interessi commerciali dalla data della presente domanda sino al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio. pagina 6 di 15 Con decreto del 20.03.2020 veniva fissata l'udienza di comparizione in data 7.09.2020.
Si costituivano in data 27.07.2020 e contestando le Controparte_1 CP_5
ragioni di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Chiedevano preliminarmente il mutamento di rito da sommario a ordinario ed eccepivano la disintegrità del contraddittorio nei confronti di AT Castelli a cui era stata alienata la proprietà dell'immobile identificato con il sub 14 e di a cui CP_3 era stato alienato l'immobile identificato con il sub 11 e della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore. Controparte_2
Nel merito eccepivano che il frazionamento era regolare dal punto di vista amministrativo, che l'immobile di loro proprietà era attraversato da linee elettriche non a norma a servizio delle unità immobiliari dei singoli condomini e che le strutture portanti dell'edificio abbisognavano di interventi urgenti per il risanamento dei fenomeni di ammaloramento, di aver eseguito a propria cura e spesa i lavori di risanamento necessari ed urgenti che interessavano le parti comuni dell'edificio, anticipando le somme che si riservavano di recuperare con separato giudizio.
Allegavano che la caldaia, ed il relativo vano in cui la stessa risultava ubicata definito da parte ricorrente locale caldaia, così come il locale autoclave non erano più esistenti da tempo, in quanto erano stati dismessi dal precedente proprietario dell'immobile acquistato dai resistenti e loro dante causa.
Eccepivano che il CT aveva accertato l'inesistenza di vincoli oneri o servitù gravanti sulla proprietà acquistata con decreto di trasferimento n.2890 del 30.11.2015 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale Civile di Palermo con il R.G.C. n. 397/09 e .
Contestavano le domande di risarcimento del danno e chiedevano il rigetto delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 7.09.2020 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AT Castelli, e la società CP_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e veniva
[...] fissata l'udienza del 12.04.2021.
Si costituiva in data 8.04.2021 la società Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il
[...]
mutamento di rito da sommario a ordinario, eccepiva la regolarità tecnico pagina 7 di 15 amministrativa del frazionamento eseguito dai convenuti, che la denuncia di spoglio era stata proposta oltre il termine annuale, rappresentava che il locale caldaia era stato dismesso dal precedente proprietario dell'immobile da cui la stessa aveva acquistato la proprietà e che nel box di loro proprietà nella parte relativa al locale autoclave vi era un motore per il pompaggio per attingere acqua da un pozzo non in regola con le autorizzazioni e che era stato legittimamente dismesso.
Chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano in data 11.01.2021 AT Castelli e , chiedendo il rigetto CP_3
delle domande di parte ricorrente.
Rappresentavano che nell'ambito della procedura esecutiva il CT non aveva rilevato vincoli o oneri a carico dello scantinato, eccepivano la totale estraneità dai fatti lamentati dagli attori.
Chiedevano il rigetto delle domande di parte ricorrente ed in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento di accertare di condannare i convenuti resistenti a tenere indenni e manlevare i comparenti per quanto gli stessi fossero tenuti a risarcire/pagare in favore degli attori ricorrenti, e conseguentemente dichiarare il loro diritto di regresso nei confronti di e in solido tra loro, con condanna di Controparte_1 CP_5
questi al pagamento in loro favore di ogni somma che dovessero sborsare, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 12.04.2021 veniva fissata l'udienza di trattazione ai sensi dell'art.183 cpc.
All'udienza del 6.09.2022 parte convenuta dichiarava che i locali tecnici erano stati ripristinati e con ordinanza resa in pari data il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 296 cpc su richiesta delle parti al fine di concordare una soluzione transattiva.
Con ordinanza del 23.10.2023 veniva disposta la CT.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del
26.1.2025.
Preliminarmente va rilevato che i locali tecnici oggetto di causa sono stati ripristinati dai convenuti, così come dichiarato all'udienza del 6.09.2022 e accertato da parte attrice nel contraddittorio con verbale del 17.01.2023, depositato da parte attrice in data
25.01.2023. pagina 8 di 15 Nel suddetto verbale le parti hanno dato atto: “dell'esistenza del locale autoclave” perimetrale contraddistinto nella planimetria nel vano segnato con il sub 6 di proprietà e uso condominiali e dell'esistenza del locale caldaia nel vano segnato con il sub 7 di proprietà e uso condominiali.
Tanto basta per dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate dal ricorrente e volte ad accertare e dichiarare che l'immobile attualmente al foglio di mappa n. 41, particella n. 113, categoria catastale C/6, di originaria consistenza pari a 271 mq contiene al proprio interno i locali tecnici condominiali.
Ed, invero, che i locali tecnici siano di proprietà non è mai stato CP_7
espressamente contestato da controparte, che si è limitata ad allegare che tali vani erano stati rimossi dal precedente proprietario prima dell'acquisto della proprietà da parte dei convenuti e che dalla CT effettuata nell'ambito della procedura esecutiva iscritta presso il Tribunale di Palermo al R.G.C. n 397/09 non risultavano vincoli, oneri o servitù nell'ambito della proprietà acquistata.
In altri termini i convenuti hanno riconosciuto l'esistenza dei vani tecnici condominiali oggetto di causa, allegando che questi erano stati dismessi dalla precedente proprietà.
Deve dunque ritenersi pacifico in quanto non contestato ai sensi dell'art.115 cpc che tali vani fossero condominiali.
Di contro, la circostanza che i vani fossero stati dismessi dalla precedente proprietà
risulta smentita dagli atti di causa.
Ed, invero, basta esaminare la C.I.L.A richiesta dal convenuto in Controparte_1 data 10.06.2021 per gli interventi di edilizia libera e l'allegata relazione tecnica asseverata a firma dell'arch. redatta in data 30.05.2017 su incarico di CP_8
, per accertare che il piano scantinato acquistato dai convenuti si Controparte_1
presentava come un unico locale al cui interno si trovano degli altri locali che avevano funzione di locali tecnici(doc.4 allegato alla memoria 183 del 29.04.2022 parte attrice).
Ne consegue che risulta accertato che siano stati proprio i convenuti e non la precedente proprietà a dismettere i locali tecnici oggetto di causa, inglobando nel box identificato in catasto al sub. 13 il locale autoclave e nel box con identificativo sub 9 il locale caldaia, entrambi di pertinenza così come accertato anche in sede di CT CP_7 dall'ing. . Persona_1
pagina 9 di 15 E la natura condominiale dei suddetti vani, come detto, risulta non contestata negli atti costituzione e nel verbale del 17.01.2023 .
Alla luce di ciò, va accolta la domanda di parte attrice formulata anche nelle note conclusive volta ad ottenere la condanna dei convenuti a consegnare le chiavi di accesso ai locali tecnici come ripristinati in favore dell'amministratore del condominio attore, in persona dell'amministratore pro-tempore e di Parte_3 Parte_4 [...]
, e e, per l'effetto, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 vanno condannati in solido a permettere l'accesso ai vani tecnici CP_5
ripristinati a parte attrice, consegnando immediatamente le chiavi di accesso al condominio dell'edificio sito in Palermo, , in persona Parte_5 dell'amministratore pro-tempore, , Parte_3 Parte_4 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
Inoltre, e vanno condannati in solido ex art. 614 bis Controparte_1 CP_5 cpc al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di consegna delle chiavi dei locali in favore di parte attrice.
Le ulteriori domande di parte attrice volte ad ottenere la pronuncia di condanna dei convenuti “alla rimozione del box e ad accertare che la proprietà dei convenuti rispetto ai vani tecnici è gravata da servitù apparente e/o per padre di famiglia in favore del e/o delle proprietà immobiliari facenti parte dell'edificio Parte_5 CP_7 avente ad oggetto l'installazione all'interno dei due locali tecnici dell'impianto autoclave e dell'impianto caldaia e la posa delle correlate condutture necessarie all'erogazione del servizio, delle condutture elettriche citofoniche e telefoniche che da essi (locali) si diramano fino ad arrivare a servire le stesse proprietà individuale e che tale servitù è stata interrotta per effetto della opere poste in essere da parte dei convenuti, con condanna dei convenuti al ripristino di tutte le servitù dismesse senza autorizzazione dei condomini e di ogni eventuale adempimento da porre presso il
Conservatore dei Registri Immobiliari” sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Tali domande, infatti, devono ritenersi assorbite dall'avvenuto ripristino dei locali c.d. vani tecnici e dalla pronuncia di condanna di parte convenuta a permettere l'accesso di parte attrice ai predetti locali.
pagina 10 di 15 Va del tutto disattesa tra l'altro l'eccezione del tutto inconferente relativa all'inammissibilità delle domande di parte attrice volte ad ottenere la restituzione dei vani tecnici condominiali per inutile decorso del termine annuale per la sua proposizione, poiché il procedimento incoato non è un procedimento possessorio di natura cautelare ma è volto ad accertare la condominialità dei predetti locali tecnici.
Fatte le superiori precisazioni, va rilevato che il CT ing. , le cui conclusioni Persona_1
per logicità e coerenza sono pienamente condivise da questo decidente, ha accertato che i lavori e il frazionamento eseguito al piano cantinato non hanno fatto venire meno le autorizzazioni e l'abitabilità conseguita per i piani superiori, non interessati dalle suddette attività e che dunque non sia necessario riavviare l'iter per l'agibilità del piano cantinato.
Va, indi, disattesa la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti a porre in essere l'attività necessaria per ottenere i provvedimenti autorizzativi di agibilità e di abitabilità degli edifici.
Ed infine, con riferimento alla posizione del sig. il CT ha accertato che Parte_3
la rifusione delle spese vive da questi sostenute per aver dovuto provvedere all'installazione di un nuovo impianto citofonico esterno, di un nuovo impianto elettrico e di un nuovo contatore può essere ritenuto congruo e coerente solo nelle voci di spesa individuate ai precedenti punti 1 e 2 , per un totale complessivo di € 1.219,73.
e vanno dunque condannati in solido a Controparte_1 CP_5 corrispondere in favore di l'importo di € 1219,73, oltre interessi dal Parte_3
deposito della domanda fino al soddisfo.
Le ulteriori domande di parte attrice volte ad ottenere la condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute dalla stessa ai fini del presente procedimento vanno disattese, in quanto non provate.
Sul punto, basta osservare che non vi è la prova dell'effettivo esborso da parte degli attori delle spese di cui si chiede il rimborso, essendo state prodotte soltanto le fatture e non le ricevute di pagamento.
Va dunque disattesa la domanda.
Le domande dei terzi chiamati in causa sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile ,complessità pagina 11 di 15 bassa, parametri minimi per le fasi introduttiva e decisionale , medi per le fasi di studio e istruttoria, in ragione dell'attività concretamente espletata aumentati del 90 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) ) liquidate in
€ 8952,00 per compensi, € 299,78 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di e che vanno Controparte_1 CP_5 condannati in solido a rimborsare a parte attrice l'80% delle spese come liquidate, mentre il restante 20% va interamente compensato tra le parti.
Le spese del giudizio della società “ Controparte_2
vanno liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di
[...]
valore indeterminabile ,complessità bassa, parametri minimi per le fasi introduttiva, decisionale di studio e istruttoria, in ragione dell'attività concretamente espletata) in €
3809,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e vanno poste a carico di e che vanno condannati in solido a Controparte_1 CP_5
rimborsare la predetta società delle spese come liquidate.
Le spese del giudizio sostenute da AT Castelli e liquidate secondo i CP_3
criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile ,complessità bassa,
parametri minimi per le fasi introduttiva, decisionale di studio e istruttoria, aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) in ragione dell'attività concretamente espletata) in €4951,70 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di e che vanno condannati in solido a rimborsare le Controparte_1 CP_5
spese come liquidate in favore di AT Castelli e . CP_3
Le spese della CT, liquidate con decreto del 24.02.2025 vanno definitivamente poste in capo a e Controparte_1 CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate dal ricorrente e volte ad accertare e dichiarare che l'immobile attualmente al foglio di mappa n. 41, particella n. 113, categoria catastale C/6, di originaria consistenza pari a 271 mq contiene al proprio interno i locali tecnici condominiali;
pagina 12 di 15 condanna e in solido a permettere l'accesso ai vani Controparte_1 CP_5
tecnici ripristinati a parte attrice, consegnando immediatamente le chiavi di accesso al condominio dell'edificio sito in Palermo, , in persona Parte_5 dell'amministratore pro-tempore, , Parte_3 Parte_4 Parte_2
e Pt_3 Pt_3 Parte_4
condanna e in solido ex art. 614 bis cpc al Controparte_1 CP_5 pagamento in favore di parte attrice di una somma pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di consegna delle chiavi dei locali in favore di parte attrice;
condanna e in solido a corrispondere in favore di Controparte_1 CP_5
l'importo di € 1219,73, oltre interessi dal deposito della domanda fino Parte_3
al soddisfo;
rigetta l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte attrice;
rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno;
liquida le spese del giudizio sostenute da parte attrice in € 8952,00 per compensi, €
299,78 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna e in solido a rimborsare a parte attrice l'80% delle Controparte_1 CP_5
spese come liquidate, mentre il restante 20% va interamente compensato tra le parti;
liquida le spese del giudizio sostenute dalla società “ Controparte_2
in € 3809,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese
[...]
generali come per legge e condanna e in solido a Controparte_1 CP_5
rimborsare la predetta società delle spese come liquidate;
liquida le spese del giudizio sostenute da AT Castelli e in €4951,70 CP_3
per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna e in solido a rimborsare le spese come liquidate in Controparte_1 CP_5
favore di AT Castelli e;
CP_3
pone definitivamente a carico di e le spese di CT Controparte_1 CP_5
liquidate con decreto del 24.02.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al pagina 13 di 15 verbale.
Palermo, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3751/2020 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...]
[...]
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
CP_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 26 maggio 2025 chiamata la causa ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. DOLCE ROSARIO , Parte_5 Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_3
Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Pt_3 Pt_3 Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_4 Per l'avv. DOLCE ROSARIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_4
l'avv. MILITELLO SALVATORE e l'avv. GISONDI RAFFAELE Controparte_4 ( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Raffaele Gisondi Per l'avv. MILITELLO SALVATORE e l'avv. GISONDI RAFFAELE Controparte_5 ( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Raffaele Gisondi pagina 1 di 15 Per l'avv. Controparte_2 MILITELLO SALVATORE e l'avv. GISONDI RAFFAELE ( VIA GALILEO C.F._1 GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. Raffaele Gisondi
Per l'avv. AS VINCENZO e l' avv. AS PATRIZIA CP_3
( ) VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO;
oggi sostituito C.F._2 dall'avv. Vincenzo Castelli AS PATRIZIA difesa da sé stessa unitamente con l'avv. Vincenzo Castelli, sostituita dall'avv. Vincenzo Castelli. L'avv. Dolce preliminarmente chiede che il Condominio venga correttamente indicato con il civico Part
.
Tutti i procuratori discutono come in note e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Gisondi contesta le argomentazioni di parte attrice e fa proprie le conclusioni del CT laddove lo stesso rappresenta che gli impianti non servivano più per l'uso a cui erano destinati. L'avv. Dolce rappresenta che l'utilizzabilità o meno degli impianti non rileva ai fini dell'accertamento della condominialità degli stessi. L'avv. Castelli si riporta alle note depositate, contesta la produzione fotografica di parte attrice. Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3751/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_5 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DOLCE ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE
SCIUTI NR 164 90144 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
DOLCE ROSARIO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI NR 164
90144 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
DOLCE ROSARIO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI 164
PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLCE Parte_3 C.F._5
ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI 164 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLCE Parte_4 C.F._6
ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI NR 164 90144
PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._7
DOLCE ROSARIO , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI NR 164
90144 PALERMO presso il difensore avv. DOLCE ROSARIO
pagina 3 di 15 ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._8 dell'avv. MILITELLO SALVATORE e dell'avv. GISONDI RAFFAELE
( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. GALILEI, 159 90100 PALERMO presso il difensore avv. MILITELLO SALVATORE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_5 C.F._9
MILITELLO SALVATORE e dell'avv. GISONDI RAFFAELE
( VIA GALILEO GALILEI N.159 90100 PALERMO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. GALILEI, 159 90100 PALERMO presso il difensore avv. MILITELLO SALVATORE
CONVENUTO/I
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._10
AS VINCENZO e dell'avv. AS PATRIZIA ( ) C.F._2
VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO;
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO presso il difensore avv.
AS VINCENZO
PATRIZIA AS ( ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AS VINCENZO e dell'avv. AS PATRIZIA ( ) C.F._2
VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO;
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO VENTURA, N° 15 90143 PALERMO presso il difensore avv.
AS VINCENZO
STUDIO Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILITELLO SALVATORE e
[...] P.IVA_2 dell'avv. GISONDI RAFFAELE ( VIA GALILEO GALILEI C.F._1
N.159 90100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in VIA G. GALILEI, 159 90100
PALERMO presso il difensore avv. MILITELLO SALVATORE
pagina 4 di 15 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 6.03.2020, il Parte_6 sito in Palermo, , in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_5
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
adivano il Tribunale di Palermo e, premesso di essere proprietari di unità immobiliari ubicate all'interno dell'edificio condominiale sito a Palermo nella Parte_5
, dedotto che il piano cantinato dell'edificio, censito al N.C.E.U. al foglio 41,
[...]
particella 113, sub. 3 ,destinato ad uso diverso , a seguito del decreto di trasferimento del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2015, era stato ceduto ai signori
[...]
e , i quali ne avevano mutato la destinazione d'uso in locale CP_1 Controparte_6
parcheggio, realizzando n.9 box e inglobando nel box identificativa catastale sub. 13 il locale autoclave e nel box con identificativo sub 9 il locale caldaia, entrambi di pertinenza che i predetti convenuti avevano rimosso le utenze CP_7 condominiali allocate nel piano cantinato ed, in particolare, l'impianto di riscaldamento con relativa caldaia, l'impianto autoclave con la tubazione di adduzione, le linee elettriche a servizio delle unità immobiliari e le linee citofoniche, che vane erano rimaste le richieste di ripristino dello stato dei luoghi, chiedevano di fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, e, nel merito, di accertare e dichiarare che l'immobile attualmente al foglio di mappa n. 41, particella n. 113, categoria catastale
C/6, di originaria consistenza pari a 271 mq contiene al proprio interno i locali tecnici condominiali e, per l'effetto, di condannare i convenuti al rilascio immediato dei predetti locali, con ripristino dello status quo ante, con i relativi beni e impianti comuni,
e, ad ogni modo, ordinare ai medesimi di consentire l'accesso all'amministratore del e/o ai singoli condòmini all'interno del magazzino, e, se del caso non fosse Parte_5 possibile la rimozione del box, all'interno degli stessi box, previo rilascio delle chiavi di pagina 5 di 15 accesso al locale dall'esterno o dall'interno del fabbricato, con ogni adempimento da effettuare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, qualora necessario.
Chiedevano, inoltre, di accertare che la proprietà dei convenuti rispetto ai vani tecnici è
gravata da servitù apparente e/o per padre di famiglia in favore del e/o delle Parte_5 proprietà immobiliari facenti parte dell'edificio avente ad oggetto CP_7
l'installazione all'interno dei due locali tecnici dell'impianto autoclave e dell'impianto caldaia e la posa delle correlate condutture necessarie all'erogazione del servizio, delle condutture elettriche citofoniche e telefoniche che da essi (locali) si diramano fino ad arrivare a servire le stesse proprietà individuale e che tale servitù è stata interrotta per effetto della opere poste in essere da parte dei convenuti, con condanna dei convenuti al ripristino di tutte le servitù dismesse senza autorizzazione dei condomini e di ogni eventuale adempimento da porre presso il Conservatore dei Registri Immobiliari, ed a porre in essere a proprie cure e spese le attività amministrative necessarie per il rinnovo del certificato di abitabilità dell'edificio condominiale.
Chiedevano, anche, di dare atto dell'aggravio della servitù di passaggio dall'esterno della corte stante l'ampliamento delle unità immobiliare servite, con CP_7
adozione dei provvedimenti conseguenziali, fissando ex art.614 bis cpc, per ciascuna delle condanne richieste una “penale” pari ad €50,00 per ogni giorno di ritardo, ovvero pari alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà determinata in base al ricorso al parametro dell'equità .
Chiedevano, infine, di condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali sostenute in via solidale dagli odierni attori e sopra quantificate nella misura di € 2075,00, oltre accessori - di cui innanzi - ovvero alla diversa, maggiore o minore somma, determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi di cui all'articolo
1284 c.c. dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo, alla rifusione delle spese tecniche sostenute in via solidale dagli odierni attori e quantificate nella misura complessiva di € 1.032,00, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma, determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi di cui all'articolo 1284 c.c. dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo, alla refusione delle spese vive sostenute dalla proprietà di € 1.898,57, oltre interessi legali da ogni singola scadenza sino Pt_3
alla presente domanda e interessi commerciali dalla data della presente domanda sino al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio. pagina 6 di 15 Con decreto del 20.03.2020 veniva fissata l'udienza di comparizione in data 7.09.2020.
Si costituivano in data 27.07.2020 e contestando le Controparte_1 CP_5
ragioni di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Chiedevano preliminarmente il mutamento di rito da sommario a ordinario ed eccepivano la disintegrità del contraddittorio nei confronti di AT Castelli a cui era stata alienata la proprietà dell'immobile identificato con il sub 14 e di a cui CP_3 era stato alienato l'immobile identificato con il sub 11 e della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore. Controparte_2
Nel merito eccepivano che il frazionamento era regolare dal punto di vista amministrativo, che l'immobile di loro proprietà era attraversato da linee elettriche non a norma a servizio delle unità immobiliari dei singoli condomini e che le strutture portanti dell'edificio abbisognavano di interventi urgenti per il risanamento dei fenomeni di ammaloramento, di aver eseguito a propria cura e spesa i lavori di risanamento necessari ed urgenti che interessavano le parti comuni dell'edificio, anticipando le somme che si riservavano di recuperare con separato giudizio.
Allegavano che la caldaia, ed il relativo vano in cui la stessa risultava ubicata definito da parte ricorrente locale caldaia, così come il locale autoclave non erano più esistenti da tempo, in quanto erano stati dismessi dal precedente proprietario dell'immobile acquistato dai resistenti e loro dante causa.
Eccepivano che il CT aveva accertato l'inesistenza di vincoli oneri o servitù gravanti sulla proprietà acquistata con decreto di trasferimento n.2890 del 30.11.2015 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale Civile di Palermo con il R.G.C. n. 397/09 e .
Contestavano le domande di risarcimento del danno e chiedevano il rigetto delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 7.09.2020 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AT Castelli, e la società CP_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e veniva
[...] fissata l'udienza del 12.04.2021.
Si costituiva in data 8.04.2021 la società Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il
[...]
mutamento di rito da sommario a ordinario, eccepiva la regolarità tecnico pagina 7 di 15 amministrativa del frazionamento eseguito dai convenuti, che la denuncia di spoglio era stata proposta oltre il termine annuale, rappresentava che il locale caldaia era stato dismesso dal precedente proprietario dell'immobile da cui la stessa aveva acquistato la proprietà e che nel box di loro proprietà nella parte relativa al locale autoclave vi era un motore per il pompaggio per attingere acqua da un pozzo non in regola con le autorizzazioni e che era stato legittimamente dismesso.
Chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano in data 11.01.2021 AT Castelli e , chiedendo il rigetto CP_3
delle domande di parte ricorrente.
Rappresentavano che nell'ambito della procedura esecutiva il CT non aveva rilevato vincoli o oneri a carico dello scantinato, eccepivano la totale estraneità dai fatti lamentati dagli attori.
Chiedevano il rigetto delle domande di parte ricorrente ed in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento di accertare di condannare i convenuti resistenti a tenere indenni e manlevare i comparenti per quanto gli stessi fossero tenuti a risarcire/pagare in favore degli attori ricorrenti, e conseguentemente dichiarare il loro diritto di regresso nei confronti di e in solido tra loro, con condanna di Controparte_1 CP_5
questi al pagamento in loro favore di ogni somma che dovessero sborsare, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 12.04.2021 veniva fissata l'udienza di trattazione ai sensi dell'art.183 cpc.
All'udienza del 6.09.2022 parte convenuta dichiarava che i locali tecnici erano stati ripristinati e con ordinanza resa in pari data il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 296 cpc su richiesta delle parti al fine di concordare una soluzione transattiva.
Con ordinanza del 23.10.2023 veniva disposta la CT.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del
26.1.2025.
Preliminarmente va rilevato che i locali tecnici oggetto di causa sono stati ripristinati dai convenuti, così come dichiarato all'udienza del 6.09.2022 e accertato da parte attrice nel contraddittorio con verbale del 17.01.2023, depositato da parte attrice in data
25.01.2023. pagina 8 di 15 Nel suddetto verbale le parti hanno dato atto: “dell'esistenza del locale autoclave” perimetrale contraddistinto nella planimetria nel vano segnato con il sub 6 di proprietà e uso condominiali e dell'esistenza del locale caldaia nel vano segnato con il sub 7 di proprietà e uso condominiali.
Tanto basta per dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate dal ricorrente e volte ad accertare e dichiarare che l'immobile attualmente al foglio di mappa n. 41, particella n. 113, categoria catastale C/6, di originaria consistenza pari a 271 mq contiene al proprio interno i locali tecnici condominiali.
Ed, invero, che i locali tecnici siano di proprietà non è mai stato CP_7
espressamente contestato da controparte, che si è limitata ad allegare che tali vani erano stati rimossi dal precedente proprietario prima dell'acquisto della proprietà da parte dei convenuti e che dalla CT effettuata nell'ambito della procedura esecutiva iscritta presso il Tribunale di Palermo al R.G.C. n 397/09 non risultavano vincoli, oneri o servitù nell'ambito della proprietà acquistata.
In altri termini i convenuti hanno riconosciuto l'esistenza dei vani tecnici condominiali oggetto di causa, allegando che questi erano stati dismessi dalla precedente proprietà.
Deve dunque ritenersi pacifico in quanto non contestato ai sensi dell'art.115 cpc che tali vani fossero condominiali.
Di contro, la circostanza che i vani fossero stati dismessi dalla precedente proprietà
risulta smentita dagli atti di causa.
Ed, invero, basta esaminare la C.I.L.A richiesta dal convenuto in Controparte_1 data 10.06.2021 per gli interventi di edilizia libera e l'allegata relazione tecnica asseverata a firma dell'arch. redatta in data 30.05.2017 su incarico di CP_8
, per accertare che il piano scantinato acquistato dai convenuti si Controparte_1
presentava come un unico locale al cui interno si trovano degli altri locali che avevano funzione di locali tecnici(doc.4 allegato alla memoria 183 del 29.04.2022 parte attrice).
Ne consegue che risulta accertato che siano stati proprio i convenuti e non la precedente proprietà a dismettere i locali tecnici oggetto di causa, inglobando nel box identificato in catasto al sub. 13 il locale autoclave e nel box con identificativo sub 9 il locale caldaia, entrambi di pertinenza così come accertato anche in sede di CT CP_7 dall'ing. . Persona_1
pagina 9 di 15 E la natura condominiale dei suddetti vani, come detto, risulta non contestata negli atti costituzione e nel verbale del 17.01.2023 .
Alla luce di ciò, va accolta la domanda di parte attrice formulata anche nelle note conclusive volta ad ottenere la condanna dei convenuti a consegnare le chiavi di accesso ai locali tecnici come ripristinati in favore dell'amministratore del condominio attore, in persona dell'amministratore pro-tempore e di Parte_3 Parte_4 [...]
, e e, per l'effetto, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 vanno condannati in solido a permettere l'accesso ai vani tecnici CP_5
ripristinati a parte attrice, consegnando immediatamente le chiavi di accesso al condominio dell'edificio sito in Palermo, , in persona Parte_5 dell'amministratore pro-tempore, , Parte_3 Parte_4 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
Inoltre, e vanno condannati in solido ex art. 614 bis Controparte_1 CP_5 cpc al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di consegna delle chiavi dei locali in favore di parte attrice.
Le ulteriori domande di parte attrice volte ad ottenere la pronuncia di condanna dei convenuti “alla rimozione del box e ad accertare che la proprietà dei convenuti rispetto ai vani tecnici è gravata da servitù apparente e/o per padre di famiglia in favore del e/o delle proprietà immobiliari facenti parte dell'edificio Parte_5 CP_7 avente ad oggetto l'installazione all'interno dei due locali tecnici dell'impianto autoclave e dell'impianto caldaia e la posa delle correlate condutture necessarie all'erogazione del servizio, delle condutture elettriche citofoniche e telefoniche che da essi (locali) si diramano fino ad arrivare a servire le stesse proprietà individuale e che tale servitù è stata interrotta per effetto della opere poste in essere da parte dei convenuti, con condanna dei convenuti al ripristino di tutte le servitù dismesse senza autorizzazione dei condomini e di ogni eventuale adempimento da porre presso il
Conservatore dei Registri Immobiliari” sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Tali domande, infatti, devono ritenersi assorbite dall'avvenuto ripristino dei locali c.d. vani tecnici e dalla pronuncia di condanna di parte convenuta a permettere l'accesso di parte attrice ai predetti locali.
pagina 10 di 15 Va del tutto disattesa tra l'altro l'eccezione del tutto inconferente relativa all'inammissibilità delle domande di parte attrice volte ad ottenere la restituzione dei vani tecnici condominiali per inutile decorso del termine annuale per la sua proposizione, poiché il procedimento incoato non è un procedimento possessorio di natura cautelare ma è volto ad accertare la condominialità dei predetti locali tecnici.
Fatte le superiori precisazioni, va rilevato che il CT ing. , le cui conclusioni Persona_1
per logicità e coerenza sono pienamente condivise da questo decidente, ha accertato che i lavori e il frazionamento eseguito al piano cantinato non hanno fatto venire meno le autorizzazioni e l'abitabilità conseguita per i piani superiori, non interessati dalle suddette attività e che dunque non sia necessario riavviare l'iter per l'agibilità del piano cantinato.
Va, indi, disattesa la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti a porre in essere l'attività necessaria per ottenere i provvedimenti autorizzativi di agibilità e di abitabilità degli edifici.
Ed infine, con riferimento alla posizione del sig. il CT ha accertato che Parte_3
la rifusione delle spese vive da questi sostenute per aver dovuto provvedere all'installazione di un nuovo impianto citofonico esterno, di un nuovo impianto elettrico e di un nuovo contatore può essere ritenuto congruo e coerente solo nelle voci di spesa individuate ai precedenti punti 1 e 2 , per un totale complessivo di € 1.219,73.
e vanno dunque condannati in solido a Controparte_1 CP_5 corrispondere in favore di l'importo di € 1219,73, oltre interessi dal Parte_3
deposito della domanda fino al soddisfo.
Le ulteriori domande di parte attrice volte ad ottenere la condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute dalla stessa ai fini del presente procedimento vanno disattese, in quanto non provate.
Sul punto, basta osservare che non vi è la prova dell'effettivo esborso da parte degli attori delle spese di cui si chiede il rimborso, essendo state prodotte soltanto le fatture e non le ricevute di pagamento.
Va dunque disattesa la domanda.
Le domande dei terzi chiamati in causa sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile ,complessità pagina 11 di 15 bassa, parametri minimi per le fasi introduttiva e decisionale , medi per le fasi di studio e istruttoria, in ragione dell'attività concretamente espletata aumentati del 90 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) ) liquidate in
€ 8952,00 per compensi, € 299,78 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di e che vanno Controparte_1 CP_5 condannati in solido a rimborsare a parte attrice l'80% delle spese come liquidate, mentre il restante 20% va interamente compensato tra le parti.
Le spese del giudizio della società “ Controparte_2
vanno liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di
[...]
valore indeterminabile ,complessità bassa, parametri minimi per le fasi introduttiva, decisionale di studio e istruttoria, in ragione dell'attività concretamente espletata) in €
3809,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e vanno poste a carico di e che vanno condannati in solido a Controparte_1 CP_5
rimborsare la predetta società delle spese come liquidate.
Le spese del giudizio sostenute da AT Castelli e liquidate secondo i CP_3
criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile ,complessità bassa,
parametri minimi per le fasi introduttiva, decisionale di studio e istruttoria, aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) in ragione dell'attività concretamente espletata) in €4951,70 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di e che vanno condannati in solido a rimborsare le Controparte_1 CP_5
spese come liquidate in favore di AT Castelli e . CP_3
Le spese della CT, liquidate con decreto del 24.02.2025 vanno definitivamente poste in capo a e Controparte_1 CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate dal ricorrente e volte ad accertare e dichiarare che l'immobile attualmente al foglio di mappa n. 41, particella n. 113, categoria catastale C/6, di originaria consistenza pari a 271 mq contiene al proprio interno i locali tecnici condominiali;
pagina 12 di 15 condanna e in solido a permettere l'accesso ai vani Controparte_1 CP_5
tecnici ripristinati a parte attrice, consegnando immediatamente le chiavi di accesso al condominio dell'edificio sito in Palermo, , in persona Parte_5 dell'amministratore pro-tempore, , Parte_3 Parte_4 Parte_2
e Pt_3 Pt_3 Parte_4
condanna e in solido ex art. 614 bis cpc al Controparte_1 CP_5 pagamento in favore di parte attrice di una somma pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di consegna delle chiavi dei locali in favore di parte attrice;
condanna e in solido a corrispondere in favore di Controparte_1 CP_5
l'importo di € 1219,73, oltre interessi dal deposito della domanda fino Parte_3
al soddisfo;
rigetta l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte attrice;
rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno;
liquida le spese del giudizio sostenute da parte attrice in € 8952,00 per compensi, €
299,78 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna e in solido a rimborsare a parte attrice l'80% delle Controparte_1 CP_5
spese come liquidate, mentre il restante 20% va interamente compensato tra le parti;
liquida le spese del giudizio sostenute dalla società “ Controparte_2
in € 3809,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese
[...]
generali come per legge e condanna e in solido a Controparte_1 CP_5
rimborsare la predetta società delle spese come liquidate;
liquida le spese del giudizio sostenute da AT Castelli e in €4951,70 CP_3
per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna e in solido a rimborsare le spese come liquidate in Controparte_1 CP_5
favore di AT Castelli e;
CP_3
pone definitivamente a carico di e le spese di CT Controparte_1 CP_5
liquidate con decreto del 24.02.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al pagina 13 di 15 verbale.
Palermo, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15