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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1377/2025
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV
IL COLLEGIO:
Dott. Giorgio Jachia Presidente Rel ed Est. Dott. Stefano Cardinali Giudice Dott. Fabio Miccio Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
CP_1
C.F.: P.IVA_1
Sede legale: Roma - Via Antonio Ciamarra n. 259 N. REA: RM - 1601121 RESISTENTE – NON COSTITUITO
ED ALL'UOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 PRIMO RICORRENTE
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si chiede, in via principale, di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , codice fiscale: CP_1
, con sede legale in Roma - Via Antonio Ciamarra n. 259. P.IVA_1
In via subordinata, si chiede, nell'ipotesi in cui non dovessero risultare superate le soglie di cui all'art. 2, lett. d), CCII, che sia dichiarata l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII nei confronti della medesima resistente. Il ricorso è proposto da rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Luca Lupia. Il ricorrente allega il proprio credito di euro 4.862,00 oltre accessori e rappresenta che è provato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14332/2024 depositato in data 26.07.2024, reso nell'ambito del giudizio R.G. 39921/2024 dal Giudice di Pace di Roma. Tribunale di Roma
Foglio n. 2
Rappresenta, inoltre, che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo veniva notificato congiuntamente all'atto di precetto, in data 1° agosto 2024, con il quale la società intimava il pagamento della somma Parte_1 complessiva pari ad euro 6.092,32 oltre interessi maturandi e successive spese e che, stante il perdurante inadempimento dell'odierna resistente, veniva notificato atto di precetto in rinnovazione. Infine, il ricorrente rappresenta che nella sua prospettazione sussiste lo stato di insolvenza del resistente non solo in ragione dei mancati pagamenti nei suoi confronti ma anche in ragione dell'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale di pignoramento presso terzi. A fortiori, evidenzia che “la società risulta debitrice nei confronti di altre Controparte_1 due società che hanno avanzato procedura esecutiva rimasta infruttuosa. Rispettivamente, nella dichiarazione di terzo ricevuta dalla Credit Agricole, viene evidenziato come in data 21.06.2024 la abbia notificato un CP_2 pignoramento per euro 18.958,55 e successivamente in data 19.11.2024 un secondo pignoramento presso terzi per euro 36.317,34.” All'uopo deposita:
1. Copia della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
2. Copia della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
3. Dichiarazione di terzo negativa della Credit Agricole.
4. Copia originale visura C.C.I.A.A. della società Controparte_1
1.2 FISSAZIONE UDIENZA
A seguito del deposito del primo ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza
“Mista” e sono stati convocati per l'udienza il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice, i creditori ricorrenti, ovvero il Pubblico Ministero istante. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Tribunale di Roma
Foglio n. 3
Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
1.3 RESISTENTE NON COSTITUITO
Parte resistente non si è costituita anche se la notifica dell'invito a comparire e del primo ricorso è stata compiuta regolarmente sulla pec del debitore con esito positivo.
1.4 DELL'UDIENZA
All'udienza, celebrata in data 09.12.2025, il Presidente rileva che il resistente non si è costituito e che per il ricorrente è presente in sostituzione l'avv. Francesca Rita Piritore che insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Presidente, quindi, trasmette in decisione per riferire in Camera di Consiglio al collegio.
1.5 ACCOGLIMENTO
Ciò premesso, va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Roma, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Tribunale di Roma
Foglio n. 4
Va rilevato, inoltre, che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale come si evince dalla visura storica in atti e dall'oggetto sociale ivi indicato. L'impresa risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che dalla documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria ex artt. 42 e 367 CCII non emerge il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Sul punto è sufficiente constatare che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2023 risulta un attivo pari ad euro 1.668.179. Va rappresentato, inoltre, che il requisito di cui all'art. 49 ultimo comma CCII risulta soddisfatto in ragione della somma fra il debito nei confronti di parte ricorrente e quelli risultanti dall'informativa ADER acquisita d'ufficio. Per quanto concerne la prova dello stato di insolvenza, in generale, va rammentato che il riscontro della sussistenza di quest'ultimo si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va poi osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata sulla base dei seguenti elementi:
- riscontrato inadempimento, protratto nel tempo, del credito vantato da parte ricorrente;
Tribunale di Roma
Foglio n. 5
- la circostanza che non risulti depositato nel Registro delle Imprese il bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2024, come si evince da visura storica acquisita d'ufficio;
- l'avvenuto espletamento con esito negativo da parte del ricorrente di una procedura esecutiva individuale di pignoramento presso terzi;
- la circostanza che dall'informativa ADER acquisita d'ufficio risultino, alla data del 12.09.2025, cartelle e avvisi a carico della resistente per un ammontare complessivo pari ad euro 287.822,44.
1.6 VERIFICA TELEMATICA – CARTOLARE DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
1.7 DISPOSITIVO
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
(1) DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di , codice fiscale: , con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Roma - Via Antonio Ciamarra n. 259; (2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Giorgio Jachia;
(3) NOMINA curatore il dott. ; Persona_1
(4) INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
(5) ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
(6) PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
(7) DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
(8) DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei Tribunale di Roma
Foglio n. 6
sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
(9) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
c) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
(10) FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del ___18.03.2026__ ore 10.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
(11) ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
(12) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
(13) PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
(14) DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA CARTOLARE _ TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 6 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT tutte Tribunale di Roma
Foglio n. 7
le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT entro due giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 212, primo piano, Tribunale di Roma in viale Giulio Cesare 54/B; (15) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
(16) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) alle banche dati degli enti previdenziali;
(17) AUTORIZZA il curatore ad accedere: 1) al cassetto fiscale;
2) al cassetto previdenziale;
3) alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
4) all'archivio dei rapporti finanziari;
5) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
6) al pubblico registro automobilistico;
(18) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al curatore, (19) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Roma per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
(20) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
(21) AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente Tribunale di Roma
Foglio n. 8
sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
(22) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Così deciso in Roma il 09.12.2025 Il Presidente Estensore Giorgio Jachia
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV
IL COLLEGIO:
Dott. Giorgio Jachia Presidente Rel ed Est. Dott. Stefano Cardinali Giudice Dott. Fabio Miccio Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
CP_1
C.F.: P.IVA_1
Sede legale: Roma - Via Antonio Ciamarra n. 259 N. REA: RM - 1601121 RESISTENTE – NON COSTITUITO
ED ALL'UOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 PRIMO RICORRENTE
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si chiede, in via principale, di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , codice fiscale: CP_1
, con sede legale in Roma - Via Antonio Ciamarra n. 259. P.IVA_1
In via subordinata, si chiede, nell'ipotesi in cui non dovessero risultare superate le soglie di cui all'art. 2, lett. d), CCII, che sia dichiarata l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII nei confronti della medesima resistente. Il ricorso è proposto da rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Luca Lupia. Il ricorrente allega il proprio credito di euro 4.862,00 oltre accessori e rappresenta che è provato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14332/2024 depositato in data 26.07.2024, reso nell'ambito del giudizio R.G. 39921/2024 dal Giudice di Pace di Roma. Tribunale di Roma
Foglio n. 2
Rappresenta, inoltre, che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo veniva notificato congiuntamente all'atto di precetto, in data 1° agosto 2024, con il quale la società intimava il pagamento della somma Parte_1 complessiva pari ad euro 6.092,32 oltre interessi maturandi e successive spese e che, stante il perdurante inadempimento dell'odierna resistente, veniva notificato atto di precetto in rinnovazione. Infine, il ricorrente rappresenta che nella sua prospettazione sussiste lo stato di insolvenza del resistente non solo in ragione dei mancati pagamenti nei suoi confronti ma anche in ragione dell'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale di pignoramento presso terzi. A fortiori, evidenzia che “la società risulta debitrice nei confronti di altre Controparte_1 due società che hanno avanzato procedura esecutiva rimasta infruttuosa. Rispettivamente, nella dichiarazione di terzo ricevuta dalla Credit Agricole, viene evidenziato come in data 21.06.2024 la abbia notificato un CP_2 pignoramento per euro 18.958,55 e successivamente in data 19.11.2024 un secondo pignoramento presso terzi per euro 36.317,34.” All'uopo deposita:
1. Copia della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
2. Copia della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
3. Dichiarazione di terzo negativa della Credit Agricole.
4. Copia originale visura C.C.I.A.A. della società Controparte_1
1.2 FISSAZIONE UDIENZA
A seguito del deposito del primo ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza
“Mista” e sono stati convocati per l'udienza il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice, i creditori ricorrenti, ovvero il Pubblico Ministero istante. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Tribunale di Roma
Foglio n. 3
Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
1.3 RESISTENTE NON COSTITUITO
Parte resistente non si è costituita anche se la notifica dell'invito a comparire e del primo ricorso è stata compiuta regolarmente sulla pec del debitore con esito positivo.
1.4 DELL'UDIENZA
All'udienza, celebrata in data 09.12.2025, il Presidente rileva che il resistente non si è costituito e che per il ricorrente è presente in sostituzione l'avv. Francesca Rita Piritore che insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Presidente, quindi, trasmette in decisione per riferire in Camera di Consiglio al collegio.
1.5 ACCOGLIMENTO
Ciò premesso, va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Roma, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Tribunale di Roma
Foglio n. 4
Va rilevato, inoltre, che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale come si evince dalla visura storica in atti e dall'oggetto sociale ivi indicato. L'impresa risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che dalla documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria ex artt. 42 e 367 CCII non emerge il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Sul punto è sufficiente constatare che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2023 risulta un attivo pari ad euro 1.668.179. Va rappresentato, inoltre, che il requisito di cui all'art. 49 ultimo comma CCII risulta soddisfatto in ragione della somma fra il debito nei confronti di parte ricorrente e quelli risultanti dall'informativa ADER acquisita d'ufficio. Per quanto concerne la prova dello stato di insolvenza, in generale, va rammentato che il riscontro della sussistenza di quest'ultimo si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va poi osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata sulla base dei seguenti elementi:
- riscontrato inadempimento, protratto nel tempo, del credito vantato da parte ricorrente;
Tribunale di Roma
Foglio n. 5
- la circostanza che non risulti depositato nel Registro delle Imprese il bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2024, come si evince da visura storica acquisita d'ufficio;
- l'avvenuto espletamento con esito negativo da parte del ricorrente di una procedura esecutiva individuale di pignoramento presso terzi;
- la circostanza che dall'informativa ADER acquisita d'ufficio risultino, alla data del 12.09.2025, cartelle e avvisi a carico della resistente per un ammontare complessivo pari ad euro 287.822,44.
1.6 VERIFICA TELEMATICA – CARTOLARE DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
1.7 DISPOSITIVO
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
(1) DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di , codice fiscale: , con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Roma - Via Antonio Ciamarra n. 259; (2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Giorgio Jachia;
(3) NOMINA curatore il dott. ; Persona_1
(4) INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
(5) ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
(6) PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
(7) DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
(8) DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei Tribunale di Roma
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sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
(9) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
c) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
(10) FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del ___18.03.2026__ ore 10.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
(11) ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
(12) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
(13) PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
(14) DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA CARTOLARE _ TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 6 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT tutte Tribunale di Roma
Foglio n. 7
le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT entro due giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 212, primo piano, Tribunale di Roma in viale Giulio Cesare 54/B; (15) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
(16) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) alle banche dati degli enti previdenziali;
(17) AUTORIZZA il curatore ad accedere: 1) al cassetto fiscale;
2) al cassetto previdenziale;
3) alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
4) all'archivio dei rapporti finanziari;
5) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
6) al pubblico registro automobilistico;
(18) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al curatore, (19) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Roma per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
(20) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
(21) AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente Tribunale di Roma
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sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
(22) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Così deciso in Roma il 09.12.2025 Il Presidente Estensore Giorgio Jachia