TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 213
TAR
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

    La Stazione Appaltante ha indicato l'importo complessivo dell'appalto in €12.316.285,06 e il valore globale stimato in €14.779.542,07 (incluso il quinto d'obbligo). Il Tribunale ritiene che l'inclusione del quinto d'obbligo sia artificiale in assenza di copertura finanziaria, rendendo illegittima la richiesta di qualificazione SOA commisurata all'importo maggiorato. Pertanto, il valore di riferimento per la qualificazione SOA è correttamente individuato nell'importo complessivo finanziato.

  • Rigettato
    Irregolarità nel subappalto necessario/qualificante

    L'Amministrazione ha ritenuto valida la dichiarazione dell'aggiudicataria, considerando che la quota del 49.99% di subappalto si riferiva all'intero importo contrattuale e ricomprendeva le lavorazioni scorporabili. La dichiarazione al punto D del DGUE è stata interpretata come subappalto necessario.

  • Rigettato
    Nullità dei contratti di avvalimento

    Il Tribunale ritiene che la disponibilità delle risorse 'su richiesta' sia congrua per la tipologia di lavori e la durata. Inoltre, un contratto di avvalimento con la I.G. Group prevede la messa a disposizione ininterrotta delle risorse. La specificità delle risorse non richiede un'indicazione analitica e il corrispettivo, sebbene apparentemente basso, non inficia la validità del contratto, considerato che l'avvalimento è 'normalmente oneroso' e possono esservi altri vantaggi economici per l'ausiliaria.

  • Rigettato
    Assenza di motivazione sulla valutazione delle cause di esclusione non automatica e misure di self-cleaning inadeguate

    Le valutazioni sulla rilevanza delle cause di esclusione non automatica e sull'idoneità delle misure di 'self-cleaning' rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della correttezza tecnica e logica, non potendo sostituire una valutazione opinabile con un'altra. L'obbligo di motivazione espressa sussiste solo in caso di esclusione, non di ammissione. La mancata esclusione implica una valutazione positiva, anche implicita, delle misure di 'self-cleaning'.

  • Improcedibile
    Annullamento graduatoria e esclusione RTI F&I

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 213
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 213
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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