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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1404/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato a [...]/RJ, Brasile, il 18.4.1951, C.F.: Parte_1
residente in [...], 106, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP C.F._1
22241-020;
nata a [...]/RJ, Brasile, il 2.12.1989, C.F.: Controparte_1
, residente in [...], 106, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP C.F._2
22241-020;
nato a [...]/RJ, Brasile, il 29.3.1993, C.F.: Controparte_2
, residente in [...], 106, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP C.F._3
22241-020;
, nato a [...]/RJ, Brasile, il 30.6.1952, C.F.: Controparte_3
, residente in [...], 849, Luz/MG, Brasile, CAP C.F._4
1 35595-000;
, nato a [...]/RJ, Brasile, il Controparte_4
2.5.1990, C.F.: , residente in [...], 482, C.F._5
Campinas/SP, Brasile, CAP 13083-090;
, nata a [...]/BA, Brasile, il 2.7.1996, Controparte_5
C.F.: residente in [...], 482, Campinas/SP, C.F._6
Brasile, CAP 13083-090;
, nata a [...]/RJ, Brasile, il 2.5.1956, C.F.: Controparte_6
, residente in [...]da Costa Faria, 611/201, Rio de C.F._7
Janeiro/RJ, Brasile, CAP 22790-285;
, nata a [...]/RJ, Brasile, il Controparte_7
24.10.1958, C.F.: , residente in [...]de C.F._8
Carvalho, 75, Teresópolis/RJ, Brasile, CAP 25958-330;
nato a [...]/RJ, Brasile, il 10.11.1995, C.F.: Controparte_8
residente in [...]de Carvalho, 75, C.F._9
Teresópolis/RJ, Brasile, CAP 25958-330,
nato a [...]/RJ, Brasile, l'8.8.1997, C.F.: Controparte_9
, residente in [...]de Carvalho, 75, C.F._10
Teresópolis/RJ, Brasile, CAP 25958-330;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, via Colleferro n. 15, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
- RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_10
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
2 dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla Via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “l'avv. Giovanni Bonato si riporta integralmente al proprio atto
introduttivo del presente giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi
rassegnate.
“Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria””.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_10
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Per_1
cittadino italiano, nato ad [...] il [...].
[...]
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche sposandosi e generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il resistente si costituiva sostenendo la definizione del giudizio, “una volta
verificata la regolarità della documentazione allegata da controparte”, in aderenza ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022, “con compensazione delle spese del giudizio, in ragione
3 della sostanziale non opposizione dell'Amministrazione”.
All'udienza dell'11.12.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano, Per_1
a suo tempo emigrato in Brasile dove trascorreva la propria esistenza, anche
[...]
generando prole.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non ha mai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella brasiliana (cfr.
certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto, non è mai
4 incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando una interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di
5 mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità
dei Paesi del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti. Inoltre, né i ricorrenti né i loro ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e apostillati.
Ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto tutti i passaggi generazionali che si registrano sono avvenuti unicamente per via paterna ovvero per via materna con eventi successivi all'1.1.1948 e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano, agli odierni ricorrenti, essendo stato, tale criterio di Persona_1
trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n.
91 del 1992 e dalle sentenze Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_10
relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
6 Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in Brasile versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande
7 da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia degli odierni ricorrenti (ovvero anche di tutti coloro che in questo periodo avanzano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita del primo discendente dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita di ciascun discendente presso il competente consolato all'atto della stessa nascita - come, invece, avrebbero dovuto fare ex lege - e quindi di non aver chiesto già
a quel tempo il riconoscimento formale del rispettivo status.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario, siano stati i ricorrenti, con la propria condotta, a determinare la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_10
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 7 gennaio 2025
8 Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1404/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato a [...]/RJ, Brasile, il 18.4.1951, C.F.: Parte_1
residente in [...], 106, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP C.F._1
22241-020;
nata a [...]/RJ, Brasile, il 2.12.1989, C.F.: Controparte_1
, residente in [...], 106, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP C.F._2
22241-020;
nato a [...]/RJ, Brasile, il 29.3.1993, C.F.: Controparte_2
, residente in [...], 106, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP C.F._3
22241-020;
, nato a [...]/RJ, Brasile, il 30.6.1952, C.F.: Controparte_3
, residente in [...], 849, Luz/MG, Brasile, CAP C.F._4
1 35595-000;
, nato a [...]/RJ, Brasile, il Controparte_4
2.5.1990, C.F.: , residente in [...], 482, C.F._5
Campinas/SP, Brasile, CAP 13083-090;
, nata a [...]/BA, Brasile, il 2.7.1996, Controparte_5
C.F.: residente in [...], 482, Campinas/SP, C.F._6
Brasile, CAP 13083-090;
, nata a [...]/RJ, Brasile, il 2.5.1956, C.F.: Controparte_6
, residente in [...]da Costa Faria, 611/201, Rio de C.F._7
Janeiro/RJ, Brasile, CAP 22790-285;
, nata a [...]/RJ, Brasile, il Controparte_7
24.10.1958, C.F.: , residente in [...]de C.F._8
Carvalho, 75, Teresópolis/RJ, Brasile, CAP 25958-330;
nato a [...]/RJ, Brasile, il 10.11.1995, C.F.: Controparte_8
residente in [...]de Carvalho, 75, C.F._9
Teresópolis/RJ, Brasile, CAP 25958-330,
nato a [...]/RJ, Brasile, l'8.8.1997, C.F.: Controparte_9
, residente in [...]de Carvalho, 75, C.F._10
Teresópolis/RJ, Brasile, CAP 25958-330;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, via Colleferro n. 15, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
- RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_10
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
2 dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla Via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “l'avv. Giovanni Bonato si riporta integralmente al proprio atto
introduttivo del presente giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi
rassegnate.
“Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria””.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_10
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Per_1
cittadino italiano, nato ad [...] il [...].
[...]
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche sposandosi e generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il resistente si costituiva sostenendo la definizione del giudizio, “una volta
verificata la regolarità della documentazione allegata da controparte”, in aderenza ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022, “con compensazione delle spese del giudizio, in ragione
3 della sostanziale non opposizione dell'Amministrazione”.
All'udienza dell'11.12.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano, Per_1
a suo tempo emigrato in Brasile dove trascorreva la propria esistenza, anche
[...]
generando prole.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non ha mai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella brasiliana (cfr.
certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto, non è mai
4 incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando una interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di
5 mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità
dei Paesi del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti. Inoltre, né i ricorrenti né i loro ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e apostillati.
Ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto tutti i passaggi generazionali che si registrano sono avvenuti unicamente per via paterna ovvero per via materna con eventi successivi all'1.1.1948 e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano, agli odierni ricorrenti, essendo stato, tale criterio di Persona_1
trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n.
91 del 1992 e dalle sentenze Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_10
relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
6 Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in Brasile versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande
7 da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia degli odierni ricorrenti (ovvero anche di tutti coloro che in questo periodo avanzano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita del primo discendente dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita di ciascun discendente presso il competente consolato all'atto della stessa nascita - come, invece, avrebbero dovuto fare ex lege - e quindi di non aver chiesto già
a quel tempo il riconoscimento formale del rispettivo status.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario, siano stati i ricorrenti, con la propria condotta, a determinare la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_10
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 7 gennaio 2025
8 Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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