Art. 3. Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. L' articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformita' ai principi della Costituzione e del presente Statuto».
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24 febbraio 2026
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