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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1487 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: Mutuo promossa
DA
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Cento (FE), via Bondenese n. 181, rappresentata e difesa dall'avv. Caliendo Marco del Foro di
Napoli per mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in San Marcellino (CE), C.so Europa n. 337
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_2
Sella n. 1, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Ernesto Gillono del
Foro di Biella, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e dall'avv. Paolo
Basso, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Basso in Biella, via Gramsci n. 12
CONVENUTO ESTROMESSO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_3
Piazza della Trivulziana 4/A e, per essa, quale mandataria, (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4 in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana 4/A, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa d'intervento, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Milano, Via
Piero Caldirola, n.6/Y
INTERVENUTO
pagina1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 1° ottobre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. Parte_1 ha rappresentato di aver stipulato con in data 29.4.2005, con atto a rogito del Notaio Controparte_1 dott. di Bologna (Rep. 73115 – Racc. 3966), un contratto di mutuo ipotecario Persona_1 per l'importo complessivo di €. 450.000, da restituirsi in 20 rate semestrali (cfr. doc. 1 citazione – non prodotto) e, richiamando i risultati della perizia econometrica svolta (cfr. doc. 2 citazione – non prodotto), ne ha evidenziato i seguenti profili di illegittimità: a) la natura usuraria degli interessi pattuiti, con conseguente gratuità del contratto;
b) anatocismo connaturato al piano di ammortamento cd. alla francese. Di conseguenza, la società attrice ha domandato la condanna della banca convenuta alla ripetizione “della somma indebitamente corrisposta pari alla differenza tra l'importo effettivamente erogato e l'importo delle rate regolarmente pagate” (cfr. pag. 11 citazione), nonché al risarcimento del danno conseguente alla violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto, quantificato in €. 50.000.
Si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale di rito, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. In particolare, la banca ha prodotto in giudizio copia del contratto di mutuo
(cfr. doc. 3 e 4 comparsa), precisando che si trattava di mutuo ipotecario a stato avanzamento lavori con somministrazioni e che: “- con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 29.04.2005 autenticata dal
Notaio n. 73116, Fascicolo n. 3967, la dichiarava di ricevere Persona_2 Parte_1 dalla la somma di € 152.000,00 quale prima somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di CP_1 mutuo (doc. 5); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 19.12.2005 autenticata dal Notaio Per_1
Repertorio n. 75145, Fascicolo n. 4150, la dichiarava di ricevere dalla la Parte_1 CP_1 somma di € 83.000,00 quale seconda somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 6); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 27.03.2006 autenticata dal Notaio Repertorio n. 76153, Per_1
Fascicolo n. 4251, la dichiarava di ricevere dalla la somma di € Parte_1 CP_1
84.000,00 quale ulteriore somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 7); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 15.05.2006 autenticata dal Notaio Repertorio n. 76601, Fascicolo n. Per_1
4301, la dichiarava di ricevere dalla la somma di € 80.000,00 quale Parte_1 CP_1 quarta somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 8); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo dell'11.09.2006 autenticata dal Notaio n. 77688, Fascicolo n. 4434, la Persona_2
pagina2 di 11 dichiarava di ricevere dalla la somma di € 51.000,00 quale quinta Parte_1 CP_1 somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 9); - con atto di estinzione in somministrazione
e restrizione di ipoteca a rogito del Dott. Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Persona_3
Distretto di Bologna, Repertorio n. 22075, Fascicolo n. 7512, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 3 il 18.01.2007 al n. 200 serie 1, la facendo seguito alla richiesta dell' Controparte_1 Parte_1 dichiarava di ricevere la somma di € 60.000,00, quale estinzione parziale di quanto somministrato e citato in
[...] premessa del documento ed interveniva cancellazione parziale dell'ipoteca dell'8.06.2005 sopra citata (doc. 10); - con atto di erogazione e quietanza e frazionamento di ipoteca ai rogiti del predetto Notaio Dott. del 15.05.2007 nn. Per_3
Repertorio nn. 22905, Fascicolo n. 7798, con allegato A, documento di sintesi, B piano di ammortamento e C prospetto di ripartizione in quote di mutuo, le parti a fronte delle somministrazioni e di quanto esposto al punto che precede convenivano l'erogazione per la minor somma finale pattuita di € 390.000,00 ed il mutuo con la determinazione definitiva di ogni condizione ed il piano di ammortamento andava a regime (doc. 11)” (cfr. pag. 5 e 6 comparsa).
Con la prima memoria istruttoria, la società attrice ha – per un verso – eccepito la nullità parziale del contratto de quo per mancata indicazione del TAEG in contratto e, quindi, per violazione dell'art. 117
T.U.B., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo;
e – per altro verso – ha denunciato la violazione, da parte dell'istituto di credito convenuto degli “[…] obblighi informativi, di correttezza, trasparenza”, con conseguente obbligo al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Con comparsa depositata in data 18.12.2023, la in qualità di mandataria della Controparte_3 [...]
è intervenuta in giudizio rappresentando che tale ultima società in forza di contratto Controparte_2 di cessione di crediti concluso in data 20.6.2023 con, tra gli altri, ha acquistato pro Controparte_1 soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”, tra i quali è compreso quello per cui è causa.
Dell'avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ITna, Parte II, n. 79 del 6.7.2023 (cfr. doc. 1 comparsa d'intervento). La ridetta cessionaria si è, quindi, costituita in giudizio, “richiamando tutte le argomentazioni, deduzioni, produzioni
e conclusioni già rassegnate da e domandandone l'estromissione dal presente giudizio. Controparte_1
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice devono essere tutte integralmente rigettate per le ragioni meglio di seguito esposte, potendosi, pertanto, ritenere del tutto assorbita l'eccezione pregiudiziale proposta dalla banca di nullità dell'atto di citazione.
In apertura di motivazione, deve innanzitutto precisarsi che l'intervento spiegato da in Controparte_3 qualità di mandataria di nel presente giudizio è ammissibile non solo perché è Controparte_4 stata fornita la prova dell'intervenuta cessione del credito ex art. 58 T.U.B. (integrante pacificamente ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso), ma anche perché si è realizzato con comparsa depositata in data 18.12.2023 prima che fosse celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni (1.10.2024) e, quindi, quando ancora non era spirato il termine per la cristallizzazione delle pagina3 di 11 conclusioni, con ciò garantendosi il contraddittorio tra tutte le parti del presente giudizio. Inoltre, poiché la società attrice ha prestato il necessario consenso prescritto dall'art. 111, co. 3 c.p.c., può essere dichiarata l'estromissione di dal presente giudizio, che pertanto proseguirà Controparte_1 esclusivamente nei confronti della cessionaria intervenuta.
Ciò precisato, venendo all'esame nel merito, si osserva quanto segue:
a. Natura usuraria degli interessi pattuiti.
Come sopra brevemente riportato, la società attrice si duole, innanzitutto, della natura usuraria degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo per cui è causa, considerato che: “Nel contratto stipulato dall'attrice è prevista infatti l'applicazione di un TAEG superiore al tasso soglia e segnatamente del 9,286% quando viceversa per il periodo di riferimento il tasso soglia è individuato nel 5,805%”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento perché assolutamente generica e del tutto sfornita di prova. La società attrice, infatti, nonostante abbia fornito l'indicazione numerica di quelli che sarebbero, da un lato, il TEG negoziale (9,286%) e, dall'altro, il TSU di riferimento (5,805%), ha peraltro del tutto omesso di allegare e dimostrare la correttezza di tali dati numerici, non solo non producendo in giudizio i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia per il periodo di riferimento e delle rilevazioni della
CA d'IT, ma soprattutto non esponendo con chiarezza e specificità la metodologia di calcolo concretamente utilizzata per la determinazione del TEG negoziale, impiegato ai fini della verifica di usurarietà dei tassi. A tale ultimo riguardo, infatti, benché dal tenore complessivo delle argomentazioni spese dalla difesa della società attrice sembrerebbe potersi inferire il ricorso alla cd. formula matematica, ciononostante si tratta pur sempre di argomenti di carattere generale, meramente teorici ed ipotetici, non opportunamente rapportate al caso concreto.
Ad abundantiam, la doglianza de qua è, in ogni caso, del tutto infondata anche nel merito, non potendo essere condiviso il metodo che sembrerebbe essere stato impiegato per addivenire alla conclusione proposta.
Ad avviso di chi scrive, infatti, ed in continuità con l'orientamento già manifestato dall'intestato
Tribunale ed al quale si è già prestata piena adesione, condividendone le ragioni giuridiche poste a fondamento, l'impiego di una formula differente da quella indicata dalla CA d'IT per la determinazione del T.E.G. preclude ex se il successivo confronto di detta grandezza con i tassi soglia emanati dal Ministero: il T.E.G.M., infatti, scaturisce dall'aggregazione statistica dei T.E.G. segnalati dagli intermediari e, a loro volta, determinati conformemente alle Istruzioni della CA d'IT.
Pertanto, diversamente opinando, si arriverebbe inevitabilmente a risultati interpretativi errati, in quanto il confronto verrebbe effettuato tra grandezze non omogenee tra loro.
A riprova di ciò, con maggior impegno motivazionale, si evidenzia altresì ed in ogni caso la non correttezza della formula impiegata dalla società attrice con particolare riferimento al computo, ai fini del calcolo del T.E.G. negoziale, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
pagina4 di 11 In particolare, sulla questione della depurazione dell'effetto anatocistico ai fini dell'usura, la giurisprudenza di merito si è già in modo condivisibile pronunciata – ed alla stessa è sufficiente fare rinvio integrale (Trib. Torino 20 aprile 2012) – ritenendo che: “la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto legittima successivamente alla delibera C.I.C.R. del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale […]. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, così come “gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore;
non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che – come noto – viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti”.
Quanto alla C.M.S., deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 16303 del 20.6.2018, secondo cui: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art.
2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Con il citato arresto, il Supremo Consesso, nell'aderire a quell'orientamento assunto dalla Cassazione civile con le sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, secondo cui non si poteva riconoscere carattere interpretativo e dunque retroattivo alla norma suddetta, non sottrae tout court la C.M.S. al vaglio di legittimità prescritto dalla L. 108/1996, ma individua la modalità tecnico- operativa attraverso la quale tale vaglio possa assicurare il rispetto dell'esigenza di omogeneità o simmetria tra composizione del TEGM, da un lato, e tasso usura in concreto, dall'altro; modalità che – come visto – non consiste nel includere sic et simpliciter (e come proposto dalla società attrice) la C.M.S. nel T.E.G. negoziale.
pagina5 di 11 Quanto, poi, alla contestazione del valore da attribuirsi alle Istruzioni della CA di IT, dei cui criteri, pertanto, non dovrebbe tenersi conto ai fini della verifica di usurarietà degli interessi, a parere di questo
Giudice la ricostruzione prospettata dall'attore non può essere condivisa.
In adesione, infatti, ad orientamenti di legittimità e di merito (cfr. Cass. civ., sent. 22.6.2016, n. 12965;
Trib. Milano, ord. 21.10.2014; Trib. Milano sent. n. 10521 del 19.10.2017; Trib. Torino, sent. 13.9.2017,
n. 4304; Appello Milano, sent. 29.4.2020, n. 1035) anche la scrivente ritiene che ogni verifica quanto al rispetto del tasso soglia debba essere effettuata alla luce dei criteri sanciti dalle Istruzioni della CA
d'IT tempo per tempo vigenti. A sostegno di tale conclusione si riportano gli argomenti addotti dall'orientamento suddetto – integralmente condivisi dalla scrivente – e, in particolare: “pur essendo evidente che le Istruzioni della CA d'IT non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari. In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art.
4 TUB prevede in via generale che la CA d'IT, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari;
si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari. Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la CA d'IT (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data
23/9/1996, hanno sempre demandato alla CA d'IT la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i
d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m.
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla CA d'IT. È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con
l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la CA d'IT abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del
TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio. Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una CA ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria
o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia. Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma
pagina6 di 11 ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura”.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della CA
d'IT quali fonti di diritto;
ciononostante, in considerazione della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, “un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto”. Inoltre, “il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato”. Infine, poiché il computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. – richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica, la scelta operata a tal fine dalla CA d'IT appare congrua e ragionevole.
Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
b. Anatocismo degli interessi.
Analogamente non meritevole di accoglimento è l'ulteriore motivo di denunciata illegittimità del contratto per cui è causa per essere il piano d'ammortamento cd. alla francese violativo degli artt. 1283
e 1284 c.c..
A tale riguardo si reputa opportuno, innanzitutto, premettere che, in materia di mutuo fondiario, quale
è quello per cui è causa, l'entrata in vigore del T.U.B. ha determinato l'abrogazione della previgente disciplina speciale che, in considerazione delle specialità di detto contratto (quali, il carattere pubblicistico dei soggetti concedenti tale tipo di mutuo;
la stretta connessione tra operazioni di impiego e quelle di provvista), prevedeva un'espressa deroga al generale divieto di anatocismo di cui all'art. 1283
c.c.. Di conseguenza, anche al mutuo fondiario si applica il regime generale di cui all'art. 1283 c.c., così come attualizzato anche dalla deliberazione del CICR del 9.2.2000.
Come noto, l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via.
Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito con motivazioni pienamente condivisibili, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia pagina7 di 11 completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti: a. la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
b. la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito. Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).
Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
3) il numero dei periodi di pagamento.
La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.
Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese”, infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente) degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, quindi, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti
Tali conclusioni sono state di recente consacrate dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (n. 15130/2024), che, in una controversia avente ad oggetto un mutuo a tasso fisso, ha chiarito che il maggior carico di interessi nel mutuo con ammortamento alla francese non è determinato da fenomeno anatocistico ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è
pagina8 di 11 ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Ciò diversamente da altri tipi di ammortamento, come in quello all'italiana, ove si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
c. Nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 117, co. 6 T.U.B.
Infine, la società attrice ha denunciato la nullità parziale del contratto per cui è causa mancando l'indicazione del TAEG/ISC, in violazione di quanto prescritto dall'art. 117, co. 6 T.U.B..
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
In particolare, lo scrivente Giudice ritiene di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene detta tesi non fondata (cfr. Trib. Bologna n. 20123/2018; Trib. Roma, 21.1.2019;
Trib. Torino n. 2210/2018, n. 4233/2018 e n. 86/2019; Appello Torino, ord. 28.1.2020). A tale proposito occorre, innanzitutto, premettere che la tematica involta dalla doglianza in questione attiene al profilo della cd. trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, disciplinata dal Titolo X delle
Istruzioni di Vigilanza della CA d'IT (9° aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del
21.4.1999) e, successivamente, dalle ulteriori disposizioni di cui al Provvedimento del 9 febbraio 2011.
Tale regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza è stata adottata in base a quanto disposto dalla
Delibera C.I.C.R. del 4.3.2003, che aveva per l'appunto demandato alla CA d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore
Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla CA d'IT”. In base a tale disciplina, detto indice (che è “calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, avente una funzione informativa, mediante il quale, cioè, il cliente è in grado di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In considerazione della sua peculiare composizione e della finalità che assolve, tale indicatore evidentemente non può in alcun modo essere assimilato o altrimenti equiparato ad un tasso di interesse, ad un prezzo o ad una condizione economica direttamente applicabile al contratto con conseguente non assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 117, co. 6 T.U.B.. Ad ulteriore conferma di tale esclusione, basti rilevare che la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente con riferimento al credito al consumo e nei termini di cui Pt_2 all'art. 125bis, co. 6 T.U.B., a mente del quale: “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Appare, dunque, evidente pagina9 di 11 Pa Pa che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente anche con riferimento ad operazioni diverse dal credito al consumo, lo Parte_4 avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella sopra richiamata;
ma – come
è noto – l'art. 117, co. 6 T.U.B. non contiene alcuna previsione in tal senso. Ne discende, allora, che Pa l'erronea indicazione dell non incide sulla validità delle clausole contrattuali, ma può eventualmente rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. D'altra parte, questa soluzione risulta altresì perfettamente coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze gemelle n. 26724 e n.
26725 del 2007 secondo cui, dovendosi distinguere le conseguenze giuridiche che derivano dalla violazione delle regole di validità dei negozi giuridici da quelle conseguenti alla violazione delle regole di condotta delle parti contrattuali, solo nella prima ipotesi potrà verificarsi la nullità del relativo contratto.
Infine, e con un maggiore impegno motivazionale, si osserva che in ogni caso – anche al di là delle argomentazioni appena esposte – non sarebbero applicabili al contratto per cui è causa né l'art. 117, co.
6 T.U.B., né l'art. 125bis T.U.B.: la prima norma, infatti, fa riferimento alla differenza tra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, e la società attrice non ha comunque fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione ad offerte commerciali (più favorevoli rispetto a quella da loro accettata) oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori;
quanto alla seconda norma, trattandosi di finanziamento “di importo […] superiore a 75.000 euro”, opera l'eccezione di cui all'art. 122, co. 1 lett. a) T.U.B..
Dal rigetto di tutte le domande di accertamento consegue altresì il rigetto della conseguenziale domanda di condanna alla ripetizione dell'asserito indebito e, ancora conseguentemente, il rigetto della domanda risarcitoria dei danni patiti dalla società attrice a causa degli asseriti inadempimenti della banca convenuta, essendo venuto meno il presupposto oggettivo di qualsivoglia responsabilità.
Per completezza di motivazione, si evidenzia altresì l'inammissibilità dell'ulteriore domanda proposta dalla società attrice con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., di condanna al risarcimento dei pretesi danni conseguenti alla violazione di obblighi informativi da parte della banca convenuta, in quanto del tutto nuova.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della domanda nella misura dichiarata nell'atto di citazione (indeterminato)
e secondo lo scaglione “complessità media” in considerazione del numero e della complessità questioni giuridiche esaminate, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/8/2022 n.147 e, in particolare, secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
pagina10 di 11 Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara l'estromissione di in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna n persona del l.r.p.t. al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano:
1) in favore di in persona del l.r.p.t., in complessivi €. 8.991,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali (di cui €. 2.127,00 per la fase di studio;
€.
1.416 per la fase introduttiva;
€.
1.869,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
2) in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, quale mandataria, di Controparte_2 [...] in persona del l.r.p.t. in complessivi €. 5.706,00 (di cui €. 2.127,00 per la fase di studio ed CP_3
€. 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 19.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1487 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: Mutuo promossa
DA
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Cento (FE), via Bondenese n. 181, rappresentata e difesa dall'avv. Caliendo Marco del Foro di
Napoli per mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in San Marcellino (CE), C.so Europa n. 337
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_2
Sella n. 1, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Ernesto Gillono del
Foro di Biella, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e dall'avv. Paolo
Basso, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Basso in Biella, via Gramsci n. 12
CONVENUTO ESTROMESSO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_3
Piazza della Trivulziana 4/A e, per essa, quale mandataria, (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4 in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana 4/A, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa d'intervento, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Milano, Via
Piero Caldirola, n.6/Y
INTERVENUTO
pagina1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 1° ottobre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. Parte_1 ha rappresentato di aver stipulato con in data 29.4.2005, con atto a rogito del Notaio Controparte_1 dott. di Bologna (Rep. 73115 – Racc. 3966), un contratto di mutuo ipotecario Persona_1 per l'importo complessivo di €. 450.000, da restituirsi in 20 rate semestrali (cfr. doc. 1 citazione – non prodotto) e, richiamando i risultati della perizia econometrica svolta (cfr. doc. 2 citazione – non prodotto), ne ha evidenziato i seguenti profili di illegittimità: a) la natura usuraria degli interessi pattuiti, con conseguente gratuità del contratto;
b) anatocismo connaturato al piano di ammortamento cd. alla francese. Di conseguenza, la società attrice ha domandato la condanna della banca convenuta alla ripetizione “della somma indebitamente corrisposta pari alla differenza tra l'importo effettivamente erogato e l'importo delle rate regolarmente pagate” (cfr. pag. 11 citazione), nonché al risarcimento del danno conseguente alla violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto, quantificato in €. 50.000.
Si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale di rito, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. In particolare, la banca ha prodotto in giudizio copia del contratto di mutuo
(cfr. doc. 3 e 4 comparsa), precisando che si trattava di mutuo ipotecario a stato avanzamento lavori con somministrazioni e che: “- con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 29.04.2005 autenticata dal
Notaio n. 73116, Fascicolo n. 3967, la dichiarava di ricevere Persona_2 Parte_1 dalla la somma di € 152.000,00 quale prima somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di CP_1 mutuo (doc. 5); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 19.12.2005 autenticata dal Notaio Per_1
Repertorio n. 75145, Fascicolo n. 4150, la dichiarava di ricevere dalla la Parte_1 CP_1 somma di € 83.000,00 quale seconda somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 6); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 27.03.2006 autenticata dal Notaio Repertorio n. 76153, Per_1
Fascicolo n. 4251, la dichiarava di ricevere dalla la somma di € Parte_1 CP_1
84.000,00 quale ulteriore somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 7); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo del 15.05.2006 autenticata dal Notaio Repertorio n. 76601, Fascicolo n. Per_1
4301, la dichiarava di ricevere dalla la somma di € 80.000,00 quale Parte_1 CP_1 quarta somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 8); - con quietanza di somministrazione in conto mutuo dell'11.09.2006 autenticata dal Notaio n. 77688, Fascicolo n. 4434, la Persona_2
pagina2 di 11 dichiarava di ricevere dalla la somma di € 51.000,00 quale quinta Parte_1 CP_1 somministrazione effettuata ai sensi di legge e del contratto di mutuo (doc. 9); - con atto di estinzione in somministrazione
e restrizione di ipoteca a rogito del Dott. Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Persona_3
Distretto di Bologna, Repertorio n. 22075, Fascicolo n. 7512, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 3 il 18.01.2007 al n. 200 serie 1, la facendo seguito alla richiesta dell' Controparte_1 Parte_1 dichiarava di ricevere la somma di € 60.000,00, quale estinzione parziale di quanto somministrato e citato in
[...] premessa del documento ed interveniva cancellazione parziale dell'ipoteca dell'8.06.2005 sopra citata (doc. 10); - con atto di erogazione e quietanza e frazionamento di ipoteca ai rogiti del predetto Notaio Dott. del 15.05.2007 nn. Per_3
Repertorio nn. 22905, Fascicolo n. 7798, con allegato A, documento di sintesi, B piano di ammortamento e C prospetto di ripartizione in quote di mutuo, le parti a fronte delle somministrazioni e di quanto esposto al punto che precede convenivano l'erogazione per la minor somma finale pattuita di € 390.000,00 ed il mutuo con la determinazione definitiva di ogni condizione ed il piano di ammortamento andava a regime (doc. 11)” (cfr. pag. 5 e 6 comparsa).
Con la prima memoria istruttoria, la società attrice ha – per un verso – eccepito la nullità parziale del contratto de quo per mancata indicazione del TAEG in contratto e, quindi, per violazione dell'art. 117
T.U.B., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo;
e – per altro verso – ha denunciato la violazione, da parte dell'istituto di credito convenuto degli “[…] obblighi informativi, di correttezza, trasparenza”, con conseguente obbligo al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Con comparsa depositata in data 18.12.2023, la in qualità di mandataria della Controparte_3 [...]
è intervenuta in giudizio rappresentando che tale ultima società in forza di contratto Controparte_2 di cessione di crediti concluso in data 20.6.2023 con, tra gli altri, ha acquistato pro Controparte_1 soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”, tra i quali è compreso quello per cui è causa.
Dell'avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ITna, Parte II, n. 79 del 6.7.2023 (cfr. doc. 1 comparsa d'intervento). La ridetta cessionaria si è, quindi, costituita in giudizio, “richiamando tutte le argomentazioni, deduzioni, produzioni
e conclusioni già rassegnate da e domandandone l'estromissione dal presente giudizio. Controparte_1
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice devono essere tutte integralmente rigettate per le ragioni meglio di seguito esposte, potendosi, pertanto, ritenere del tutto assorbita l'eccezione pregiudiziale proposta dalla banca di nullità dell'atto di citazione.
In apertura di motivazione, deve innanzitutto precisarsi che l'intervento spiegato da in Controparte_3 qualità di mandataria di nel presente giudizio è ammissibile non solo perché è Controparte_4 stata fornita la prova dell'intervenuta cessione del credito ex art. 58 T.U.B. (integrante pacificamente ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso), ma anche perché si è realizzato con comparsa depositata in data 18.12.2023 prima che fosse celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni (1.10.2024) e, quindi, quando ancora non era spirato il termine per la cristallizzazione delle pagina3 di 11 conclusioni, con ciò garantendosi il contraddittorio tra tutte le parti del presente giudizio. Inoltre, poiché la società attrice ha prestato il necessario consenso prescritto dall'art. 111, co. 3 c.p.c., può essere dichiarata l'estromissione di dal presente giudizio, che pertanto proseguirà Controparte_1 esclusivamente nei confronti della cessionaria intervenuta.
Ciò precisato, venendo all'esame nel merito, si osserva quanto segue:
a. Natura usuraria degli interessi pattuiti.
Come sopra brevemente riportato, la società attrice si duole, innanzitutto, della natura usuraria degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo per cui è causa, considerato che: “Nel contratto stipulato dall'attrice è prevista infatti l'applicazione di un TAEG superiore al tasso soglia e segnatamente del 9,286% quando viceversa per il periodo di riferimento il tasso soglia è individuato nel 5,805%”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento perché assolutamente generica e del tutto sfornita di prova. La società attrice, infatti, nonostante abbia fornito l'indicazione numerica di quelli che sarebbero, da un lato, il TEG negoziale (9,286%) e, dall'altro, il TSU di riferimento (5,805%), ha peraltro del tutto omesso di allegare e dimostrare la correttezza di tali dati numerici, non solo non producendo in giudizio i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia per il periodo di riferimento e delle rilevazioni della
CA d'IT, ma soprattutto non esponendo con chiarezza e specificità la metodologia di calcolo concretamente utilizzata per la determinazione del TEG negoziale, impiegato ai fini della verifica di usurarietà dei tassi. A tale ultimo riguardo, infatti, benché dal tenore complessivo delle argomentazioni spese dalla difesa della società attrice sembrerebbe potersi inferire il ricorso alla cd. formula matematica, ciononostante si tratta pur sempre di argomenti di carattere generale, meramente teorici ed ipotetici, non opportunamente rapportate al caso concreto.
Ad abundantiam, la doglianza de qua è, in ogni caso, del tutto infondata anche nel merito, non potendo essere condiviso il metodo che sembrerebbe essere stato impiegato per addivenire alla conclusione proposta.
Ad avviso di chi scrive, infatti, ed in continuità con l'orientamento già manifestato dall'intestato
Tribunale ed al quale si è già prestata piena adesione, condividendone le ragioni giuridiche poste a fondamento, l'impiego di una formula differente da quella indicata dalla CA d'IT per la determinazione del T.E.G. preclude ex se il successivo confronto di detta grandezza con i tassi soglia emanati dal Ministero: il T.E.G.M., infatti, scaturisce dall'aggregazione statistica dei T.E.G. segnalati dagli intermediari e, a loro volta, determinati conformemente alle Istruzioni della CA d'IT.
Pertanto, diversamente opinando, si arriverebbe inevitabilmente a risultati interpretativi errati, in quanto il confronto verrebbe effettuato tra grandezze non omogenee tra loro.
A riprova di ciò, con maggior impegno motivazionale, si evidenzia altresì ed in ogni caso la non correttezza della formula impiegata dalla società attrice con particolare riferimento al computo, ai fini del calcolo del T.E.G. negoziale, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
pagina4 di 11 In particolare, sulla questione della depurazione dell'effetto anatocistico ai fini dell'usura, la giurisprudenza di merito si è già in modo condivisibile pronunciata – ed alla stessa è sufficiente fare rinvio integrale (Trib. Torino 20 aprile 2012) – ritenendo che: “la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto legittima successivamente alla delibera C.I.C.R. del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale […]. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, così come “gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore;
non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che – come noto – viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti”.
Quanto alla C.M.S., deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 16303 del 20.6.2018, secondo cui: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art.
2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Con il citato arresto, il Supremo Consesso, nell'aderire a quell'orientamento assunto dalla Cassazione civile con le sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, secondo cui non si poteva riconoscere carattere interpretativo e dunque retroattivo alla norma suddetta, non sottrae tout court la C.M.S. al vaglio di legittimità prescritto dalla L. 108/1996, ma individua la modalità tecnico- operativa attraverso la quale tale vaglio possa assicurare il rispetto dell'esigenza di omogeneità o simmetria tra composizione del TEGM, da un lato, e tasso usura in concreto, dall'altro; modalità che – come visto – non consiste nel includere sic et simpliciter (e come proposto dalla società attrice) la C.M.S. nel T.E.G. negoziale.
pagina5 di 11 Quanto, poi, alla contestazione del valore da attribuirsi alle Istruzioni della CA di IT, dei cui criteri, pertanto, non dovrebbe tenersi conto ai fini della verifica di usurarietà degli interessi, a parere di questo
Giudice la ricostruzione prospettata dall'attore non può essere condivisa.
In adesione, infatti, ad orientamenti di legittimità e di merito (cfr. Cass. civ., sent. 22.6.2016, n. 12965;
Trib. Milano, ord. 21.10.2014; Trib. Milano sent. n. 10521 del 19.10.2017; Trib. Torino, sent. 13.9.2017,
n. 4304; Appello Milano, sent. 29.4.2020, n. 1035) anche la scrivente ritiene che ogni verifica quanto al rispetto del tasso soglia debba essere effettuata alla luce dei criteri sanciti dalle Istruzioni della CA
d'IT tempo per tempo vigenti. A sostegno di tale conclusione si riportano gli argomenti addotti dall'orientamento suddetto – integralmente condivisi dalla scrivente – e, in particolare: “pur essendo evidente che le Istruzioni della CA d'IT non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari. In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art.
4 TUB prevede in via generale che la CA d'IT, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari;
si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari. Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la CA d'IT (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data
23/9/1996, hanno sempre demandato alla CA d'IT la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i
d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m.
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla CA d'IT. È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con
l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la CA d'IT abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del
TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio. Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una CA ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria
o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia. Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma
pagina6 di 11 ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura”.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della CA
d'IT quali fonti di diritto;
ciononostante, in considerazione della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, “un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto”. Inoltre, “il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato”. Infine, poiché il computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. – richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica, la scelta operata a tal fine dalla CA d'IT appare congrua e ragionevole.
Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
b. Anatocismo degli interessi.
Analogamente non meritevole di accoglimento è l'ulteriore motivo di denunciata illegittimità del contratto per cui è causa per essere il piano d'ammortamento cd. alla francese violativo degli artt. 1283
e 1284 c.c..
A tale riguardo si reputa opportuno, innanzitutto, premettere che, in materia di mutuo fondiario, quale
è quello per cui è causa, l'entrata in vigore del T.U.B. ha determinato l'abrogazione della previgente disciplina speciale che, in considerazione delle specialità di detto contratto (quali, il carattere pubblicistico dei soggetti concedenti tale tipo di mutuo;
la stretta connessione tra operazioni di impiego e quelle di provvista), prevedeva un'espressa deroga al generale divieto di anatocismo di cui all'art. 1283
c.c.. Di conseguenza, anche al mutuo fondiario si applica il regime generale di cui all'art. 1283 c.c., così come attualizzato anche dalla deliberazione del CICR del 9.2.2000.
Come noto, l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via.
Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito con motivazioni pienamente condivisibili, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia pagina7 di 11 completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti: a. la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
b. la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito. Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).
Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
3) il numero dei periodi di pagamento.
La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.
Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese”, infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente) degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, quindi, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti
Tali conclusioni sono state di recente consacrate dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (n. 15130/2024), che, in una controversia avente ad oggetto un mutuo a tasso fisso, ha chiarito che il maggior carico di interessi nel mutuo con ammortamento alla francese non è determinato da fenomeno anatocistico ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è
pagina8 di 11 ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Ciò diversamente da altri tipi di ammortamento, come in quello all'italiana, ove si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
c. Nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 117, co. 6 T.U.B.
Infine, la società attrice ha denunciato la nullità parziale del contratto per cui è causa mancando l'indicazione del TAEG/ISC, in violazione di quanto prescritto dall'art. 117, co. 6 T.U.B..
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
In particolare, lo scrivente Giudice ritiene di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene detta tesi non fondata (cfr. Trib. Bologna n. 20123/2018; Trib. Roma, 21.1.2019;
Trib. Torino n. 2210/2018, n. 4233/2018 e n. 86/2019; Appello Torino, ord. 28.1.2020). A tale proposito occorre, innanzitutto, premettere che la tematica involta dalla doglianza in questione attiene al profilo della cd. trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, disciplinata dal Titolo X delle
Istruzioni di Vigilanza della CA d'IT (9° aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del
21.4.1999) e, successivamente, dalle ulteriori disposizioni di cui al Provvedimento del 9 febbraio 2011.
Tale regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza è stata adottata in base a quanto disposto dalla
Delibera C.I.C.R. del 4.3.2003, che aveva per l'appunto demandato alla CA d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore
Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla CA d'IT”. In base a tale disciplina, detto indice (che è “calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, avente una funzione informativa, mediante il quale, cioè, il cliente è in grado di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In considerazione della sua peculiare composizione e della finalità che assolve, tale indicatore evidentemente non può in alcun modo essere assimilato o altrimenti equiparato ad un tasso di interesse, ad un prezzo o ad una condizione economica direttamente applicabile al contratto con conseguente non assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 117, co. 6 T.U.B.. Ad ulteriore conferma di tale esclusione, basti rilevare che la sanzione della nullità per mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente con riferimento al credito al consumo e nei termini di cui Pt_2 all'art. 125bis, co. 6 T.U.B., a mente del quale: “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Appare, dunque, evidente pagina9 di 11 Pa Pa che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente anche con riferimento ad operazioni diverse dal credito al consumo, lo Parte_4 avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella sopra richiamata;
ma – come
è noto – l'art. 117, co. 6 T.U.B. non contiene alcuna previsione in tal senso. Ne discende, allora, che Pa l'erronea indicazione dell non incide sulla validità delle clausole contrattuali, ma può eventualmente rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. D'altra parte, questa soluzione risulta altresì perfettamente coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze gemelle n. 26724 e n.
26725 del 2007 secondo cui, dovendosi distinguere le conseguenze giuridiche che derivano dalla violazione delle regole di validità dei negozi giuridici da quelle conseguenti alla violazione delle regole di condotta delle parti contrattuali, solo nella prima ipotesi potrà verificarsi la nullità del relativo contratto.
Infine, e con un maggiore impegno motivazionale, si osserva che in ogni caso – anche al di là delle argomentazioni appena esposte – non sarebbero applicabili al contratto per cui è causa né l'art. 117, co.
6 T.U.B., né l'art. 125bis T.U.B.: la prima norma, infatti, fa riferimento alla differenza tra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, e la società attrice non ha comunque fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione ad offerte commerciali (più favorevoli rispetto a quella da loro accettata) oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori;
quanto alla seconda norma, trattandosi di finanziamento “di importo […] superiore a 75.000 euro”, opera l'eccezione di cui all'art. 122, co. 1 lett. a) T.U.B..
Dal rigetto di tutte le domande di accertamento consegue altresì il rigetto della conseguenziale domanda di condanna alla ripetizione dell'asserito indebito e, ancora conseguentemente, il rigetto della domanda risarcitoria dei danni patiti dalla società attrice a causa degli asseriti inadempimenti della banca convenuta, essendo venuto meno il presupposto oggettivo di qualsivoglia responsabilità.
Per completezza di motivazione, si evidenzia altresì l'inammissibilità dell'ulteriore domanda proposta dalla società attrice con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., di condanna al risarcimento dei pretesi danni conseguenti alla violazione di obblighi informativi da parte della banca convenuta, in quanto del tutto nuova.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della domanda nella misura dichiarata nell'atto di citazione (indeterminato)
e secondo lo scaglione “complessità media” in considerazione del numero e della complessità questioni giuridiche esaminate, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/8/2022 n.147 e, in particolare, secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
pagina10 di 11 Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara l'estromissione di in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna n persona del l.r.p.t. al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano:
1) in favore di in persona del l.r.p.t., in complessivi €. 8.991,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali (di cui €. 2.127,00 per la fase di studio;
€.
1.416 per la fase introduttiva;
€.
1.869,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
2) in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, quale mandataria, di Controparte_2 [...] in persona del l.r.p.t. in complessivi €. 5.706,00 (di cui €. 2.127,00 per la fase di studio ed CP_3
€. 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 19.4.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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