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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2472/2023 posta in decisione all'udienza del 09 luglio 2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Giunta, giusta procura stesa su foglio separato all'atto introduttivo, presso cui è domiciliato
-ricorrente- contro
(P. IVA. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso il Settore Controparte_1
“Avvocatura Civica”, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Morgante, giusta procura posta su foglio separato all'atto di comparsa
-resistente–
OGGETTO: pagamento compensi professionali maturati in ambito amministrativo
CONCLUSIONI: come da verbale del 09 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato telematicamente il ricorrente citava il Controparte_1
al fine di accertare il proprio diritto di credito e di ottenere il pagamento delle competenze
[...] professionali maturate dall'espletamento dell'incarico di difesa conferito dall'Ente, nell'ambito del giudizio promosso dalla innanzi al T.A.R. di e iscritto al numero di R.G. Parte_2 Controparte_1 187/1996, definito con sentenza n. 03/1997; competenze che quantificava in € 94.162,35, con vittoria di spese e competenze.
A sostegno della domanda esponeva che, con due distinti ricorsi iscritti presso il T.A.R. di ai Controparte_1 numeri 187/1996 R.G. e 246/1996 R.G., la aveva impugnato la delibera della Giunta Parte_2 Municipale di n. 88 del 22.01.1996, che aveva aggiudicato ad un terzo l'appalto indetto ai fini Controparte_1 della ristrutturazione dello stadio comunale.
Il con delibera n. 961 del 10.05.1996, aveva deliberato di affidare la difesa al Controparte_1 collegio di difesa – congiuntamente e disgiuntamente - composto oltre che dallo stesso ricorrente anche dagli avv.ti Muritano e Neri. Dacché, l'ente comunale si era costituito al fine di resistere alla domanda e chiederne il rigetto. I due giudizi erano stati, successivamente, riuniti.
1 Il TAR di Reggio Calabria, con la sentenza n. 03/1997, aveva rigettato i ricorsi e disposto la compensazione delle spese di giudizio. La con ricorso notificato in data 27.01.1997, aveva impugnato Parte_2 la sentenza innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 27.05.1997, aveva rigettato la domanda cautelare formulata dalla ricorrente e rinviato la causa per la trattazione del merito. All'udienza del 13.06.2000, la causa veniva cancellata dal ruolo e il Consiglio di Stato depositava, in data 07.04.2004, decreto di perenzione.
Pertanto, in data 26.07.2011, il ricorrente aveva chiesto il pagamento delle competenze professionali maturate in entrambi i gradi di giudizio. Il aveva proceduto al pagamento degli onorari Controparte_1 relativi al secondo grado di giudizio e con riferimento al primo grado aveva eccepito l'intervenuta prescrizione delle competenze, ritenendo che la parcella era stata inviata oltre il termine decennale dalla conclusione del primo grado di giudizio, conclusione che era intervenuta in data 09.01.1997 con l'emissione della sentenza n. 03/1997.
A fronte di detta contestazione, il resistente aveva quindi chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ai sensi dell'art. 29 lett. o) L. 247/2012, di esprimere un parere sulla fondatezza Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione, e questi con atto del 25.05.2023, aveva reso il seguente parere “(…) il termine di prescrizione del diritto al compenso professionale inizia a decorrere dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la definizione del giudizio di appello”.
Infine, riteneva che, ai fini del calcolo delle competenze, il giudizio patrocinato innanzi al TAR aveva come valore la somma di £ 18.000.000.000, che ammontavano a € 9.300.000,00 e doveva trovare applicazione il D.M. 585/1994. Parte resistente non aveva “contestato l'esistenza del titolo e l'ammontare delle parcelle inviate, entrambe redatte con i medesimi criteri, viceversa, [aveva provveduto] all'integrale pagamento della parcella relativa al secondo grado di giudizio, così confermando implicitamente la correttezza del quantum”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 281undecies, co. 2, c.p.
1. accertare e dichiarare il diritto di credito di parte ricorrente a ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate per l'espletamento dell'incarico di difesa dell'ente comunale nel giudizio promosso dalla Parte_2 innanzi al T.A.R. di Calabria (RG. 187/1996 Sentenza n. 03/1997), e, per l'effetto, condannare parte CP_1 resistente al pagamento di € 94.162,35, oltre interessi moratori dal dovuto fino al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze. Avanzava richieste istruttorie e depositava documentazione.
Si costituiva tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12 gennaio 2024, il al fine di resistere e contestare la domanda avanzata dal ricorrente. Controparte_1
Innanzitutto, in punto di fatto, rilevava che con delibera di G.C. n. 2051 del 14.06.1968 era stato approvato il
“Regolamento per il collegio di difesa”, in virtù del quale venivano regolati i rapporti tra l'ente ed i componenti del Collegio di difesa. Spiegava, sul punto, che nei casi di resistenza in giudizio, al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la Giunta Comunale “provvedeva a deliberare la resistenza in giudizio, ad incaricare il Collegio di difesa affidando allo stesso la difesa del nonché ad impegnare la somma CP_1 necessaria a titolo di acconto. Nel caso di secondo grado di giudizio, la Giunta Comunale provvedeva con nuova ed ulteriore specifica delibera ad autorizzare la resistenza in giudizio incaricando il Collegio di difesa, affidando la rappresentanza e difesa nonché impegnando le somme a titolo di acconto”.
Tanto rilevato, in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito posta a fondamento della domanda avanzata dalla ricorrente. L'incarico era fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale.
Ai fini della decorrenza del termine richiamava il comma 2 dell'art. 2957 c.c., ritenendo che il termine di prescrizione del diritto al compenso professionale iniziasse a decorrere dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico, che, nel caso di prestazione rese in due gradi di giudizio, coincideva con la definizione del giudizio d'appello.
Tuttavia, riteneva che il quadro normativo e giurisprudenziale non potesse essere applicato al caso de quo, atteso che doveva applicarsi la L. 142/1990, in vigenza della quale “la Cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 11064 del 10 ottobre 1992 (ex multis), [aveva] individuato nella Giunta municipale l'organo competente in via esclusiva ad autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a stare in giudizio in
2 nome e per conto del , pertanto, sussisteva una “violazione della riserva esclusiva alla Giunta CP_1 municipale, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio del stante il difetto di un CP_1 presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale”.
Riteneva, di conseguenza, che il mandato per lo svolgimento dell'incarico professionale dinanzi al TAR era stato definito nei suoi limiti con la delibera di Giunta del 1996 ed aveva esaurito i suoi effetti con la pronuncia della sentenza n. 3 del 9.1.1997: era da tale data che decorreva il termine decennale per il calcolo della prescrizione “ex art. l'art. 2957 2° (“dalla decisione della lite”), in quanto solo in tale data si [era] esaurito l'affare per il quale il mandato era stato conferito”.
In via subordinata, contestava la quantificazione dell'importo in € 94.162,35, nonché quanto rilevato dal ricorrente in ordine alla mancata contestazione del titolo e dell'ammontare.
Precisava, sul punto, che in data 26.07.2011 l'avv. aveva presentato due diverse note riferite a Parte_1
“parcelle Collegio Difesa”: “la prima, acquisita al prot. n. 117654 del 26.7.2011, contenente n. 8 parcelle, tra cui, al numero d'ordine 1), n. contenzioso 11684 per un totale lordo di € Controparte_2 9.647,24, riferita espressamente al giudizio TAR;
la seconda, acquisita al prot. n. 117676 del 26.7.2011, contenente n. 21 parcelle, tra cui, al numero d'ordine 13), cont. 11684 per un totale Controparte_3 lordo di € 51.378,71, riferita al ricorso presso il Consiglio di Stato. Successivamente in data 1.2.2013 veniva presentata un'ulteriore nota, acquisita al prot. n. 15959 dell'1.2.2013, con cui l'odierno ricorrente trasmetteva un elenco in cui al numero d'ordine 74) e 83) venivano riportati i dati riepilogativi delle due parcelle già trasmesse per fasc. 11684, maggiorate della quota di interessi maturata, Parte_2 rispettivamente per € 53.705,56 e € 10.084,14”. Ne derivava che la somma per come quantificata e richiesta in giudizio non era mai stata comunicata.
Né detta somma era stata oggetto dell'istanza di negoziazione assistita del 03.06.2021.
Rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - dichiarare la prescrizione del diritto al compenso avanzato da parte ricorrente;
- subordinatamente, rigettare la domanda per come quantificata in ricorso dichiarando che l'importo dovuto al ricorrente è pari a 1/3 (quota spettante a ciascun componente del Collegio di difesa) della somma di cui alla parcella trasmessa in data 26.7.2011 prot. n. 117654 per l'importo lordo di € 9.647,24; - in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda per come quantificata in ricorso dichiarando che l'importo dovuto al ricorrente è pari a 1/3 (quota spettante a ciascun componente del Collegio di difesa) dell'importo lordo di € 25.659,69, per come quantificata dall'Ente a seguito dell'esame di congruità ed allegato al presente atto”.
2. All'udienza del 24 gennaio 2024, le parti insistevano nelle rispettive richieste. Il Giudice ritenuta accoglibile la richiesta di ordine di esibizione formulata da parte ricorrente, afferendo la stessa ad atti rilevanti ai fini del decidere, disponeva che parte resistente esibisse in giudizio i fascicoli d'ufficio dei due giudizi per cui era causa e rinviava la causa all'udienza del 10 aprile 2024. La parte vi provvedeva ed all'udienza del 10 aprile 2024 le parti chiedevano un termine per note finali. Il Giudice rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 09 luglio 2025, il Giudice riservava la decisione.
3. Innanzitutto, si rileva che il presente giudizio viene deciso in composizione monocratica atteso che la competenza collegiale è prevista solo in relazione ai procedimenti di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/2011, restando esclusi i procedimenti per la liquidazione dei compensi maturati in ambito penale e in ambito amministrativo, atteso che in dette ipotesi si ritiene che l'avvocato debba ricorrere agli strumenti ordinari e sommari concessi dal codice di rito. Nel caso de quo, correttamente, il ricorrente ha introdotto un procedimento di natura ordinaria nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.
4.1 Tanto precisato, deve trattarsi, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, la quale ritiene compiuta la prescrizione decennale.
A sostegno della propria eccezione ha rilevato che ai sensi dell'art. 2957 comma 2 c.c., il termine decorre dalla decisione della lite, che nel caso de quo doveva farsi coincidere con la data in cui era stata emessa la sentenza di primo grado: il 09.01.1997.
Ha, infatti, ritenuto che al momento della richiesta di pagamento – intervenuta per sua stessa ammissione in data 26.07.2011 – era decorso il termine di dieci anni e ciò in quanto riteneva che “il mandato per lo
3 svolgimento dell'incarico professionale dinanzi al TAR è stato definito nei suoi limiti con la delibera di Giunta del 1996 ed ha esaurito i suoi effetti con la pronuncia della sentenza n. 3 del 9.1.1997”.
4.2 L'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Ebbene, deve osservarsi, in ossequio alla previsione di cui all'art. 2957 comma 2 c.c., che la decorrenza del termine ai fini del calcolo della prescrizione decorre dalla data “dell'ultima prestazione”. Occorre, pertanto, chiarire cosa si intenda per ultima prestazione nel caso in cui si sia in presenza di più gradi di giudizio, come nel caso de quo.
Il ricorrente, per come visto, aderisce al parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, già richiamato, che conclude nel senso che l'affare debba intendersi esaurito con la definizione del giudizio di appello (cfr. all. 4 ricorso introduttivo).
Tanto evidenziato, non può trovare accoglimento la tesi difensiva della resistente in virtù della quale il termine di prescrizione decorre dal giorno di emissione della sentenza di primo grado da parte del TAR di Reggio Calabria;
il infatti, ritiene che in quella data si sia concluso il mandato conferito, essendo, poi, CP_1 intervenuta delibera per la rappresentanza nel giudizio di appello.
Ed invero, sul punto, la giurisprudenza – a più riprese – ha ribadito che “la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l' "ultima prestazione", ex art. 2957, 2° co., cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte (cfr. Cass. 30.6.2015, n. 13401; cfr. altresì Cass. 8.1.2001, n. 12326, secondo cui il momento in cui interviene la "decisione della lite", ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 2957, 2° co., cod. civ. per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori, va individuato con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio;
Cass. 22.7.2004, n. 13774; Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21943) – cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. II ord. n. 36984/2021.
D'altronde, la delibera con la quale è stata affidata la rappresentanza e la difesa nel giudizio di appello (cfr. all. 5 comparsa di costituzione e risposta) costituisce una mera conferma dell'incarico già conferito in primo grado. E ciò in quanto, è la stessa giurisprudenza di legittimità a chiarire che “nel caso in cui la procura conferita in primo grado rechi l'espressione "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, essa risulta esprimere la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, c.p.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (Cass. Sez. L, 13/11/2009, n. 24092; Cass. Sez. L, 06/12/2016, n. 24973; Cass. Sez. 5, 22/10/2010, n. 21696; Cass. Sez. L, 17/03/1999, n. 2432) – cfr. Corte di Cassazione Civile Sez.
6 -2 ord. n. 18633/2021.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, deve ritenersi che la data dell'ultima prestazione resa dall'avv.to a favore del nell'ambito del giudizio amministrativo Parte_1 Controparte_1 coincide con la data di emissione del decreto di perenzione n. 1915/2004 del 07.04.2004, quale provvedimento che ha definitivamente deciso la lite.
5. Nel merito, deve osservarsi che in giudizio sono stati prodotti:
- copia del ricorso notificato al (cfr. all. 14 deposito documentale a seguito di Controparte_1 ordine di esibizione);
- nota 1093 del 15.02.1996 emessa dal e indirizzata al Collegio di difesa – avv.to Controparte_1
con oggetto la comunicazione del ricorso notificato (cfr. all. 15 deposito documentale a Parte_1 seguito di ordine di esibizione);
- nota 1215 del 19.02.1996 emessa dal e indirizzata al Collegio di difesa – avv.to Controparte_1
con oggetto la trasmissione degli atti di procura del Sindaco di due distinti giudizi, tra cui Parte_1 quello oggetto di causa (cfr. all. 16 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
4 - nota 1249 del 21.09.1996 emessa dal e indirizzata al Collegio di difesa – avv.to Controparte_1
con oggetto la trasmissione della documentazione dell' (cfr. all. 17 Parte_1 Parte_3 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
- nota 1785 del 09.03.1996 avente ad oggetto la comunicazione del ricorrente in ordine al rigetto dell'istanza sospensiva avanzata, con ivi allegate due memorie l'una a firma del ricorrente e recante data 05.03.1996 e l'altra depositata da altro procuratore nell'interesse di altra parte del giudizio (cfr. all. 18 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
- nota 6574 del 07.10.1996 avente ad oggetto la comunicazione del ricorrente in ordine alla data di fissazione dell'udienza di discussione del merito (cfr. all. 19 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
- nota 7598 del 25.10.1996 avente ad oggetto la trasmissione della copia della memoria conclusiva depositata dal ricorrente nell'interesse del Comune, nonché la copia della memoria depositata dalla controparte, con allegate dette memorie (cfr. all. 20 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
- nota 7778 del 12.11.1996 avente ad oggetto la comunicazione da parte del ricorrente in ordine al mero rinvio dell'udienza di discussione del 06.11.1996 all'udienza del 05.12.1996 con ivi allegata memoria depositata dalla controparte (cfr. all. 21 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
- nota 8354 del 26.11.1996 avente ad oggetto la trasmissione delle note aggiuntive depositate dal ricorrente nell'interesse del Comune, con ivi allegate le suddette note (cfr. all. 22 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
- nota 8662 dell'11.12.1996 avente ad oggetto la comunicazione del ricorrente del passaggio in decisione della causa, a seguito della discussione del 5.12.1996 (cfr. all. 23 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione);
- nota 235 del 13.01.1997 avente ad oggetto la trasmissione della copia della sentenza emessa dal TAR, nonché la copia della sentenza (cfr. all. 24 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione).
Da detta documentazione può ritenersi provato il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra l'avv.to d il e ciò anche in ragione della circostanza che il resistente Parte_1 CP_1 Controparte_1 ente nulla ha contestato con riferimento all'esecuzione della prestazione svolta dal ricorrente nell'ambito del giudizio oggetto di causa, ovvero nell'ambito del giudizio amministrativo di primo grado recante n. 187/1996 RG, rilevato che per il giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato è già avvenuto il pagamento dei compensi (cfr. accordo di negoziazione assistita del 14.03.2023, all. 12 comparsa di costituzione e risposta).
6. Acclarata, pertanto, l'esistenza e l'esecuzione della prestazione per la quale il ricorrente, avv.to
[...] avanza domanda di riconoscimento dei compensi professionali, occorre procedere Pt_1 all'individuazione dei criteri oggetto di quantificazione del compenso, atteso che le parti nulla hanno convenuto circa il compenso dovuto.
Ed infatti, sul punto, l'art. 2333 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. II, ord. n. 14293/2018).
Quanto, invece, ai parametri applicabili ai fini della determinazione dei compensi spettanti all'avvocato, si rileva che secondo costante giurisprudenza debba considerarsi la normativa vigente al momento della liquidazione, laddove “la nozione di liquidazione alla quale deve aversi riguardo è unicamente quella giudiziale, adottata all'esito del procedimento nel corso del quale risulta essere stata svolta l'attività difensiva, e non anche alle diverse liquidazioni che intervengano all'esito di procedimenti nei quali si contesti la correttezza della liquidazione a suo tempo effettuata” (Cass. Civ. Ord. 02.02.2017 n. 4949).
Ne deriva che nel caso di specie, troveranno applicazione le tariffe di cui al D.M. n. 585/1994, atteso che il decreto di perenzione è stato emesso in data 07.04.2004.
5 7. In definitiva, tenuto conto di tutto quanto sin qui esposto e dell'attività svolta dall'avv.to Parte_1 nell'interesse del nell'ambito del procedimento amministrativo recante n. RG Controparte_1 187/1996, si ritiene congruo quantificare i compensi secondo i criteri che di seguito si esporranno.
Tuttavia, prima di procedere all'esatta quantificazione, si rilevi che si terrà conto dei parametri di cui alle cause di valore indeterminabile, in ossequio a quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha inteso precisare che “ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto (nella specie, di aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche), qualora la "causa petendi" della domanda sia l'illegittimità dell'atto stesso e il "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda” (cfr. Corte di Cassazione civile Sez. II sent. n. 1754/2013).
Ai fini dell'individuazione degli onorari, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 D.M. 585/1994 (applicabile ratione temporis) -
5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione”.
Si ritiene, altresì, di poter applicare i valori minimi atteso che dalla lettura del regolamento del collegio di difesa deliberato il 14.06.1968 dalla Giunta Municipale (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta) emerge, all'art. 11, che le parti, salvo diversa determinazione dell'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti patrocinati, avessero inteso contenere nei minimi gli onorari.
8. Pertanto, applicata la Tabella A allegata al DM 585/1994 si riconosce all'avvocato 'importo Parte_1 di € 6.339 a titolo di onorari e applicata la Tabella B allegata al DM 585/1994 si riconosce all'avvocato
[...] 'importo di € 1.053,62 a titolo di diritti, per una complessiva somma di € 7.392,62 oltre accessori Pt_1 e spese nella misura del 12,50% per come espressamente previsto dal DM applicabile.
Più precisamente, l'importo è stato così determinato, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della particolare importanza della stessa:
A. quanto gli onorari di cui alla Tabella A, in ossequio al titolo VI lett. M, sono state riconosciute le seguenti voci:
- Studio della controversia: € 627,50;
- consultazione con il cliente: € 314,52;
- ricerca documenti (cfr. all. 17 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione): € 162,68;
- deduzioni di costituzione: € 441,57;
- Memorie difensive nella misura di tre atti per come emerge dalla documentazione (cfr. all.ti 20,21 e 22 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione): € 4067,10;
- discussione (per come emerge anche dal testo della sentenza – cfr. all. 24 deposito documentale a seguito di ordine di esibizione): € 704,97;
B. quanto ai diritti di cui alla Tabella B, in ossequio al titolo V lett. P ed I, sono state riconosciute le seguenti voci:
- per la posizione archivio: € 82,64;
- per la disamina: € 20,66;
- per la comparsa di risposta: € 82,64;
- per la costituzione in giudizio: € 20,66;
- per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza:
€ 41,32;
6 - per ogni scritto difensivo nella misura di quattro scritti riversati in atti, compresa l'istanza di cui alla nota di comunicazione dell'udienza di discussione: € 41,32;
- per l'esame del dispositivo di sentenza: € 20,66;
- per l'esame del testo integrale della sentenza: € 41,32;
- per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice: € 20,66;
- per la partecipazione a ciascuna udienza, nella misura della partecipazione alla sola udienza di discussione (provata dal testo della sentenza), atteso che non vi è documentazione in atti attestante la partecipazione alle altre udienze: € 41,32;
- per le consultazioni con il cliente: € 82,64;
- per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese: € 82,64;
- per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria nella misura di 5 atti (comparsa, memoria difensiva, memoria integrativa, istanza di rinuncia ai termini ai fini della discussione, memoria conclusiva): € 103,29;
- per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio: € 82,64;
- per l'assegnazione della causa a sentenza: € 20,66.
9. In definitiva, a parte ricorrente spetta la somma di € 7.392,62 (oltre, iva, cpa e rimborso forfettario se dovuti e nella misura del 12,50%) quale compenso per l'attività professionale svolta nell'interesse del
[...]
nell'ambito del procedimento amministrativo istruito dinnanzi al TAR di Reggio Calabria e Controparte_1 recante n. RG 187/1996 e conclusosi con la sentenza n. 3/1997.
10. Quanto alle spese del presente giudizio, in ragione del solo parziale accoglimento delle ragioni del ricorrente, queste vanno poste per metà a carico di parte resistente e per la restante parte compensate tra le parti e liquidate ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, per come modificato dal D.M. 147/2022, come segue: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 1.700,00. Si precisa che non viene riconosciuta alcuna voce per la fase istruttoria in considerazione del mancato espletamento di detta fase e che gli importi sono calcolati sulla base dei tariffari minimi essendo evidente la semplicità e la speditezza della lite, nonché per l'attività difensiva svolta.
Parte ricorrente ha diritto ad € 406,50 per spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore dell'avv. della somma complessiva di Controparte_1 Parte_1 euro 7.392,62 a titolo di compensi professionali, oltre, iva, CPA e rimborso forfettario se dovuti e nella misura del 12,50% per le spese, per il giudizio amministrativo svoltosi innanzi al TAR e recante n. RG 187/1996, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
- condanna il a rimborsare all'avvocato le spese di lite per ½, Controparte_1 Parte_1 la restante parte resta compensata, le spese vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.106,50 di cui euro 1.700,00 per compensi ed euro 406,50 per spese documentate, oltre spese generali, iva e cpa.
Reggio Calabria 08.08.2025
Il Giudice Francesco Campagna
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