TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2265 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Norberto Ventolini
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Damiani
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 381/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 904/2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 4 dell'importo di € 15.263,82 a titolo di saldo delle fatture n. 818 del 19.5.2015, n. 55 del
13.1.2016, n. 1153 del 25.8.2016 e n. 241 del 28.2.2017 (doc. da 1 a 4 all. fascicolo monitorio);
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione si eccepiscono il mancato assolvimento all'onere della prova del credito, atteso che le fatture sarebbero sufficienti per l'ottenimento dell'ingiunzione, ma non per la prova del relativo credito nel giudizio di opposizione;
il carattere eccessivo del credito dell'opposta, costituente il corrispettivo per prestazioni non puntualmente descritte, che sarebbe in tesi pari al minore importo di € 5.705,22, risultante all'esito della compensazione con il controcredito dell'opponente.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione eccependo l'idoneità della fattura a provare il rapporto contrattuale, nella specie neppure contestato e fonte di un credito in parte onorato dall'opponente; la correttezza della ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, poiché tra i controcrediti eccepiti dall'opponente in compensazione soltanto l'importo di € 8.284,00 sarebbe rappresentativo di un controcredito dell'opponente nei confronti dell'opposta e da quest'ultima già compensato con il proprio credito, mentre l'ulteriore importo sarebbe rappresentativo di crediti vantati dall'opponente nei confronti di terzi.
3. In primo luogo va disattesa l'eccezione riferita al mancato assolvimento dell'onere della prova del credito da parte dell'opposta.
In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 4 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass.
n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, dell'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore.
E infatti, seppur è vero che la fattura, stante la sua formazione unilaterale, può
rappresentare solo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, risulta documentalmente provata l'esistenza del negozio costituente la fonte del credito: l'opposta produce – oltre alle fatture (doc. da 1 a 4 all. fascicolo monitorio) –
le bolle di accompagnamento, attestanti il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e rappresentative delle prestazioni che hanno costituito l'oggetto delle obbligazioni negoziali gravanti sull'opposta (doc. 1 all. comparsa di costituzione); l'estratto autentico scritture contabili, da cui risultano le fatture oggetto del ricorso monitorio, che costituisce prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa ex 2710 c.c. (doc. 5 all. fascicolo monitorio).
Parte opponente non contesta il rapporto contrattuale con la società opposta né
l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria, anzi ha tenuto -
prima dell'instaurazione del giudizio- un comportamento logicamente incompatibile con la negazione giudiziale del rapporto negoziale, consistito nel pagamento di acconti sul corrispettivo portato dalle fatture in contestazione.
L'opponente non dimostra l'integrale adempimento alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo delle prestazioni.
4. Anche l'ulteriore eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è infondata.
Dall'analisi del compendio documentale non emerge alcuna prova che i controcrediti di parte opponente sarebbero maggiori rispetto a quelli già posti dall'opposta in compensazione con il proprio credito in sede monitoria: con la comunicazione del 14.05.2020, menzionata dall'opponente e prodotta in atti dall'opposta (doc. n. 2, all. comparsa di costituzione e pagina 3 di 4 risposta), l'opponente ha eccepito in compensazione il controcredito per fatture emesse nei confronti dell'opposta, pari ad € 8.284,00, successivamente portato in compensazione dall'opposta con il proprio credito (cfr. ricorso monitorio); l'ulteriore controcredito (“fatture
non incassate ns clienti gestione euro 5.203,00” e “fatture non incassate ns Parte_2
clienti gestione euro 1.513,00”, “fattura non incassata DALIMA Parte_3
(vendita euro 2.842,60”) non è sorto, per espressa ammissione dell'opponente, dai Parte_2
rapporti negoziali inter partes.
5. Tirando le fila del ragionamento svolto, l'opposizione si rivela infondata e viene respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 16.7.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2265 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Norberto Ventolini
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Damiani
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 381/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 904/2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 4 dell'importo di € 15.263,82 a titolo di saldo delle fatture n. 818 del 19.5.2015, n. 55 del
13.1.2016, n. 1153 del 25.8.2016 e n. 241 del 28.2.2017 (doc. da 1 a 4 all. fascicolo monitorio);
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione si eccepiscono il mancato assolvimento all'onere della prova del credito, atteso che le fatture sarebbero sufficienti per l'ottenimento dell'ingiunzione, ma non per la prova del relativo credito nel giudizio di opposizione;
il carattere eccessivo del credito dell'opposta, costituente il corrispettivo per prestazioni non puntualmente descritte, che sarebbe in tesi pari al minore importo di € 5.705,22, risultante all'esito della compensazione con il controcredito dell'opponente.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione eccependo l'idoneità della fattura a provare il rapporto contrattuale, nella specie neppure contestato e fonte di un credito in parte onorato dall'opponente; la correttezza della ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, poiché tra i controcrediti eccepiti dall'opponente in compensazione soltanto l'importo di € 8.284,00 sarebbe rappresentativo di un controcredito dell'opponente nei confronti dell'opposta e da quest'ultima già compensato con il proprio credito, mentre l'ulteriore importo sarebbe rappresentativo di crediti vantati dall'opponente nei confronti di terzi.
3. In primo luogo va disattesa l'eccezione riferita al mancato assolvimento dell'onere della prova del credito da parte dell'opposta.
In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 2 di 4 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass.
n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, dell'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore.
E infatti, seppur è vero che la fattura, stante la sua formazione unilaterale, può
rappresentare solo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, risulta documentalmente provata l'esistenza del negozio costituente la fonte del credito: l'opposta produce – oltre alle fatture (doc. da 1 a 4 all. fascicolo monitorio) –
le bolle di accompagnamento, attestanti il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e rappresentative delle prestazioni che hanno costituito l'oggetto delle obbligazioni negoziali gravanti sull'opposta (doc. 1 all. comparsa di costituzione); l'estratto autentico scritture contabili, da cui risultano le fatture oggetto del ricorso monitorio, che costituisce prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa ex 2710 c.c. (doc. 5 all. fascicolo monitorio).
Parte opponente non contesta il rapporto contrattuale con la società opposta né
l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria, anzi ha tenuto -
prima dell'instaurazione del giudizio- un comportamento logicamente incompatibile con la negazione giudiziale del rapporto negoziale, consistito nel pagamento di acconti sul corrispettivo portato dalle fatture in contestazione.
L'opponente non dimostra l'integrale adempimento alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo delle prestazioni.
4. Anche l'ulteriore eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è infondata.
Dall'analisi del compendio documentale non emerge alcuna prova che i controcrediti di parte opponente sarebbero maggiori rispetto a quelli già posti dall'opposta in compensazione con il proprio credito in sede monitoria: con la comunicazione del 14.05.2020, menzionata dall'opponente e prodotta in atti dall'opposta (doc. n. 2, all. comparsa di costituzione e pagina 3 di 4 risposta), l'opponente ha eccepito in compensazione il controcredito per fatture emesse nei confronti dell'opposta, pari ad € 8.284,00, successivamente portato in compensazione dall'opposta con il proprio credito (cfr. ricorso monitorio); l'ulteriore controcredito (“fatture
non incassate ns clienti gestione euro 5.203,00” e “fatture non incassate ns Parte_2
clienti gestione euro 1.513,00”, “fattura non incassata DALIMA Parte_3
(vendita euro 2.842,60”) non è sorto, per espressa ammissione dell'opponente, dai Parte_2
rapporti negoziali inter partes.
5. Tirando le fila del ragionamento svolto, l'opposizione si rivela infondata e viene respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 16.7.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4