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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/04/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Grimaldi ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno alla Via Santi Martiri Salernitani n.24; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Giordano ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Nocera Inferiore alla Via S. Giordano n.20; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.09.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 20.06.1999 e che dall'unione Controparte_1 coniugale erano nati i figli ed (03.04.2000), (14.06.2004) e Per_1 Per_2 Persona_3
(20.07.2007). Esponeva, altresì, che con sentenza n. 1629/2023 pubblicata Persona_4 in data 25.07.2023, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi e che, da tale momento, non era stata più ripresa la convivenza matrimoniale.
Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.01.2025, si Controparte_1 costituiva in giudizio e chiedeva accogliersi le condizioni come indicate nel proprio scritto introduttivo.
All'udienza del 23.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con, parte resistente chiedeva disporsi la cancellazione della trascrizione effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale depositata in data 29.06.2015.
In via preliminare, è inammissibile la domanda di cancellazione della trascrizione richiesta da parte resistente con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 06.03.2025, poiché non è connessa con l'oggetto tipico del procedimento di divorzio.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1629/2023 (cfr. copia della sentenza di separazione allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno dato atto che le figlie ed Per_1 Per_2 sarebbero divenute economicamente autosufficienti;
pertanto, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui all'accordo sottoscritto in data 06.03.2025 e come modificato in data 14.03.2025, limitandosi solo a prendere atto della volontà delle parti di lasciare la casa coniugale a partire dal 01.03.2035 e di trasferirsi la ricorrente in un altro immobile adiacente. Del pari, il Tribunale si limita a prendere atto dei punti n. 2.2.,2.3,2.4,2.5,2.6 e 2.7 dell'accordo depositato in data 06.03.2025.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 20.06.1999 in Amalfi (atto 55 parte II, Parte_1 Controparte_1
Serie A dell'anno 1999);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in data 06.03.2025 e come modificato in data 14.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem, nei limiti indicati in parte motiva;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 24.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire