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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella caus a instaurata
TRA
, rappres entato e difes o dall'Avv. LICARI Parte_1
LUIGI
ricorrente
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come nel verbale di udienza;
all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSI TIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
- Dichiara cessata la materia del contendere
- condanna - alla rifusione delle s pese di lite pari a € 1686,00 CP_2
oltre rimbors o spese generali 15%, IVA e CPA se dovute da distrars i a favore dell'Avv. Licari Luigi dichiaratosi antistatario.
*
RAGI ONI DI FATTO E DI DI RITTO DELLA DECISI ONE
1 Con ricorso depos itato il 16/04/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1
, spiegando opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione
[...]
n. 001921147 – prot. 0101.06/03/2024.0017878 con cui gli era CP_2
stato ordinato il pagamento di € 6.880, 00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art.2, comma 1 -bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
(omess o vers amento delle ritenute previdenziali e assistenziali)
riferit a all'anno 2018.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 , per avere contestato l'illecito oltre il termine di 90 giorni CP_2 dall'accertamento dello stesso.
Nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di avere annullato CP_2
l'ordinanza di ingiunzione in autotutela , in quanto la diffida accertativa fu notificata l'8.11.2019 oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della 689/1981, decorrenti dalla data di approvazione del bilancio per l'anno 2018, avvenuto il 31.7.2019. ha CP_2 CP_2
quindi concluso chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compens azione delle spese di lite.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la caus a è stata decisa. Parte ricorrente ha insistito per la condanna alle s pes e.
*
Sulla base dell a comune richiesta delle parti, della documentazione prodotta da (cfr. p - dis posizione n° 010100 -25- 0058 del CP_2
2 26/02/2025) attestante l'annullamento dell'ordinanza opposta, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite sono pos te in capo ad in base al principio della CP_2
soccombenza virtuale, avendo lo stesso Ente riconos ciuto la fondatezza della eccezione di parte ricorrente relativa alla violazione dell'art. 14 L.689/1981.
Non si ravvis ano ragioni per dis porre la compensazione delle spes e di lite, considerato che l'annullamento dell'ordinanza è successivo alla proposizione del ricorso e quindi va individuata nell'Ente convenuto la parte che ha provocato l'odierno contenzioso .
In ragione della serialità delle questioni esaminate, le spese di lit e vanno liquidate facendo applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00 - € 26.000), liquidando un unico compenso per le fasi trattazione - decisionale considerata l'indistinguibilità delle dette fasi quando, come nel caso odierno. la causa viene decisa alla prima udienz a.
Spes e distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 09/04/2025
Il Giudice
Leonardo M odica
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella caus a instaurata
TRA
, rappres entato e difes o dall'Avv. LICARI Parte_1
LUIGI
ricorrente
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come nel verbale di udienza;
all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSI TIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
- Dichiara cessata la materia del contendere
- condanna - alla rifusione delle s pese di lite pari a € 1686,00 CP_2
oltre rimbors o spese generali 15%, IVA e CPA se dovute da distrars i a favore dell'Avv. Licari Luigi dichiaratosi antistatario.
*
RAGI ONI DI FATTO E DI DI RITTO DELLA DECISI ONE
1 Con ricorso depos itato il 16/04/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1
, spiegando opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione
[...]
n. 001921147 – prot. 0101.06/03/2024.0017878 con cui gli era CP_2
stato ordinato il pagamento di € 6.880, 00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art.2, comma 1 -bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
(omess o vers amento delle ritenute previdenziali e assistenziali)
riferit a all'anno 2018.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 , per avere contestato l'illecito oltre il termine di 90 giorni CP_2 dall'accertamento dello stesso.
Nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di avere annullato CP_2
l'ordinanza di ingiunzione in autotutela , in quanto la diffida accertativa fu notificata l'8.11.2019 oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della 689/1981, decorrenti dalla data di approvazione del bilancio per l'anno 2018, avvenuto il 31.7.2019. ha CP_2 CP_2
quindi concluso chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compens azione delle spese di lite.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la caus a è stata decisa. Parte ricorrente ha insistito per la condanna alle s pes e.
*
Sulla base dell a comune richiesta delle parti, della documentazione prodotta da (cfr. p - dis posizione n° 010100 -25- 0058 del CP_2
2 26/02/2025) attestante l'annullamento dell'ordinanza opposta, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite sono pos te in capo ad in base al principio della CP_2
soccombenza virtuale, avendo lo stesso Ente riconos ciuto la fondatezza della eccezione di parte ricorrente relativa alla violazione dell'art. 14 L.689/1981.
Non si ravvis ano ragioni per dis porre la compensazione delle spes e di lite, considerato che l'annullamento dell'ordinanza è successivo alla proposizione del ricorso e quindi va individuata nell'Ente convenuto la parte che ha provocato l'odierno contenzioso .
In ragione della serialità delle questioni esaminate, le spese di lit e vanno liquidate facendo applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00 - € 26.000), liquidando un unico compenso per le fasi trattazione - decisionale considerata l'indistinguibilità delle dette fasi quando, come nel caso odierno. la causa viene decisa alla prima udienz a.
Spes e distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 09/04/2025
Il Giudice
Leonardo M odica
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