Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3879 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA G. PIRANESI 5 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.LUIGI BOCCHINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. CP_1
), del Foro di Torino, e in virtù di procura C.F._1 generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dr. Persona_1
Notaio in Roma, elettivamente domiciliati in Benevento, Via Michele Foschini, n. 28, presso l' Ufficio Legale della Sede di Benevento CP_1
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. RENATO CAPOCASALE (c.f. C.F._2 giusta procura alle liti digitalmente firmata ed allegata, elettivamente domiciliata in Benevento alla via G. Toma n. 13 presso il suo studio Resistento CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/09/2024 onveniva in Parte_1 giudizio e esponendo CP_1 Controparte_2 di essersi recato in data 27/08/2024 presso Controparte_3
– Sede di Benevento – e di essere venuta a conoscenza di
[...]
1
che gli avvisi di addebito non le erano mai stati notificati e il credito era prescritto. Concludeva chiedendo “2) nel merito, riconoscere e dichiarare estinta per intervenuta prescrizione la pretesa creditoria oggetto degli avvisi di addebito impugnati come indicati in premessa dal n. 1) al n. CP_1
8): per l'effetto, annullare detti avvisi di addebito con tutte le conseguenze di legge;
con condanna dei resistenti, in solido e/o chi di dovere, al risarcimento dei danni aggravati in favore della sig.ra Pt_1 da liquidarsi anche in via equitativa. 3) condannare, infine, i resistenti
2 in solido al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara anticipatario". Si costituiva rilevando di non Controparte_2 essere legittimata passiva quanto all'attività svolta dall'Ente impositore;
che la prescrizione non era maturata essendo stati notificati ulteriori atti interruttivi ovvero intimazione di pagamento n. 01720199002597584000 notificata il 15.10.2019 (cfr. all. n. 4); -) intimazione di pagamento n. 01720229000227245000 notificata il 08.04.2022 (cfr. all. n. 5); -) intimazione di pagamento n. 01720239000781584000 notificata il 08.07.2023 (cfr. all. n. 6); -) comunicazione preventiva di ipoteca n. 01776202200001248000 notificata il 08.07.2023 atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400001069001 notificato il 7.6.2024 (cfr. all. n. 8); -) intimazione di pagamento n. 01720249003525168000 notificata il 22.10.2024, tenuto conto anche della prescrizione COVID;
che, ladddove la ricorrente intendesse contestare un vizio di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'eccezione era infodnata perché la comunicazione era redatta conformemente al modello ministeriale e, non vi era alcun obbligo di allegazione degli avvisi di addebito presupposti, atteso che il principio di cui all'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 non trovava applicazione agli atti dei quali il contribuente avesse avuto integrale conoscenza, per effetto di una precedente comunicazione. Concludeva chiedendo “a)- dichiari inammissibile e/o rigetti tout court nel merito l'opposizione proposta e, comunque, dichiari il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e/o la sua totale estraneità ex lege alle contestazioni poste ad assunto fondamento dell'opposizione inerenti al merito ed ai presupposti di sussistenza del credito dell'Ente impositore e/o ad attività di pertinenza di quest'ultimo; b)- in ogni caso dichiari inammissibile e/o disattenda qualsiasi eventuale domanda e/o richiesta di pronunzia in pregiudizio della;
CP_2 Controparte_4
c)- con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio;
d)- in via del tutto subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per ragioni imputabili all'Ente Creditore con pronuncia in pregiudizio anche dell' , condanni CP_5
l'Ente creditore/impositore a manlevare l'Agente della Riscossione da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dalla pronuncia segnatamente con riguardo ad eventuali esborsi per spese processuali”.
3 Si costituiva opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto con CP_1 condanna alle spese. Rilevava di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' è effettuata CP_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato – in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite messo comunale o, ancora, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – dallo stesso Istituto, e successivamente trasmesso all'agente della riscossione per l'esecuzione. L' , nel costituirsi in giudizio, ha depositato documentazione CP_1 relativa alla notifica degli avvisi di addebito, che risultano essere stati recapitati tramite raccomandata a.r. presso l'indirizzo Viale Giannelli n.6 Sant'Agata dei Goti, indirizzo di residenza della ricorrente come indicato anche nel ricorso introduttivo, p a mezzo PEC all'indirizzo
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In particolare n. 31720160000498567000 risulta notificato il 13/05/2016 a mezzo PEC, n. 31720160001640649000 notificato il 06/01/2017 all'indirizzo di residenza perfezionatosi per compiuta giacenza, n. 31720170001131859000 notificato il 04/10/2017 a mezzo PEC, n. 31720180001138314000 notificato il 18/08/2018 all'indirizzo di residenza consegnato a mani proprie, n. 31720180002497932000 notificato il 16/03/2019 all'indirizzo di residenza perfezionatosi per compiuta giacenza, n. 31720190001019316000 notificato il 17/10/2019 a mezzo PEC (ad una prima PEC non perfezionatasi per mancata consegna per indirizzo non valido, ne è seguita altra regoalre), n. 31720190002132379000 notificato il 18/02/2020 all'indirizzo di residenza con consegna a mani proprie, n. 31720210001037773000 notificato il 27/11/2021 a mezzo PEC.
Quanto alla regoalrità di tali notifiche, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale a norma dell'art. 30, comma 4 del d.l. 78/2010, può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ai sensi dell'art.8 Legge del 20/11/1982 - N. 890 che disciplina la notifica a mezzo del servizio postale, in materia di compiuta giacenza
“1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo'
4 recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario (1) . Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”.
Pertanto la notificazione a mezzo posta qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (così Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 10/03/2017, n. 6242). Nella specie, sulle relate di notifica prodotte, compare la dicitura
“Mod.26”, data e firma dell'agente postale, che indica l'invio della raccomandata informativa. Ne consegue la regolarità di tali notifiche, inviate all'indirizzo di residenza e perfezionatesi per compiuta giacenza con il rispetto delle formalità previste. Quanto alle notifiche a mezzo PEC risultano inviate all'indirizzo della riferibila alla ricorrente e perfezionatesi con regolare accettazione.
5 Ne consegue l'infondatezza del primo argomento difensivo. La ricorrente deduce poi che i crediti vantati dall' , si sarebbero CP_1 estinti per decorso del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi o, comunque, in presenza di atti interruttivi pervenuti dopo la maturazione della prescrizione. Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che gli avvisi di addebito, ritualmente notificati, non sono stati impugnati tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Quanto alla prescrizione maturata in epoca successiva, con riferimento all'ipotesi di cartella\avviso divenuta definitiva per mancata impugnazione, le Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n. 23397, hanno definitivamente chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
6 contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla CP_6
l n. 122 del 2010)”.
Ciò premesso il termine di prescrizione è stato prorogato dalla normativa emergenziale in materia di COVID in particolare l'art.37 della legge n. 18 / 2020, convertito in legge dalla legge n. 27 / 2020 ha sospeso i termini dal dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha prorogato detti termini “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021”. Ne consegue che è stata disposta la sospensione per complessivi 311 giorni Nel caso in esame, ha Controparte_2 documentato la notifica dei seguenti atti interruttivi, intimazione di pagamento n. 01720199002597584000 notificata il 27.09.2019 a mezzo PEC e relativa agli avvisi nn.31720160000498567000, 31720160001640649000 e n. 31720170001131859000; intimazione di pagamento n. 01720229000227245000 notificata il 08.04.2022 con racc. a .r. pervenuta alla via Giannelli n.6 Sant'Agata dei goti a mani proprie e relativa agli avvisi nn.31720160000498567000, 31720160001640649000, 31720170001131859000, 3172018000 1138314000 , 31720180002497932000, 31720190001019316000 e n. 31720190002132379000; intimazione di pagamento n. 01720239000781584000 notificata il 08.07.2023 (cfr. all. n. 6); -) comunicazione preventiva di ipoteca n. 01776202200001248000 notificata il 08.07.2023 al medesimo indirizzo sempre a mani proprie e relativa a tutti gli avvisi di addebito;
atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400001069001 notificato il 7.6.2024 e relativo agli avvisi nn. 3172018000 1138314000 , 31720180002497932000, 31720190001019316000, 31720190002132379000 e 31720210001037773000; intimazione di pagamento n. 01720249003525168000 notificata il 22.10.2024 a mezzo PEC e relativo agli avvisi nn. 31720180001138314000,
7 31720180002497932000, 31720190001019316000, 31720190002132379000 e 31720210001037773000. Appare, dunque, evidente che in forza di tali atti interruttivi, regolarmente notificati, non è maturata la prescrizione quinquennale. Quanto al difetto di motivazione della comunicazione preventiva d'ipoteca, la stessa appare conforme al modello ministeriale e reca la puntuale indicaizone dei titoli posti a base, né vi alcun obbligo di allegaizone in presenza di atti già a consocenza del contribuente. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ei confronti Parte_1 di e , ogni contraria CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dei resistenti, e CP_1 [...]
, che liquida in complessivi €2.697 Controparte_2 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA Benevento 05.05.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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