Articolo 109 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 108Articolo 110
Versione
14 aprile 1979
Art. 109.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare e dell' articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516 , integrato dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979