Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02316/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU AS, rappresentato e difeso dagli avvocati IU Sartorio e Francesco Mariniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Dir. Terr. Sicilia Ufficio delle Dogane Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
NL Di EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Condorelli e Rosario Patane', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. 68720 del 12/11/2024 (doc. n.2) con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) - Direzione Territoriale VII – Sicilia Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Sezione Operativa Territoriale di Catania, ha dichiarato inammissibile l’istanza di trasferimento di rivendita in zona presentata dal Sig. IU AS in data 12.07.2024 e assunta al protocollo n. 46688RU il successivo 16.07.2024 (doc. n.3)
b) di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o consequenziale;
Nonché, per l’accertamento e la declaratoria:
dell’obbligo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) - Direzione Territoriale VII – Sicilia Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Sezione Operativa Territoriale di Catania, di valutare nel merito e di provvedere sulla suddetta istanza di trasferimento di rivendita in zona presentata dal Sig. AS in data 12.07.2024 e assunta al protocollo n. 46688RU il successivo 16.07.2024
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AS IU il 4/2/2025:
a. della licenza n.202401979 del 14.05.2024 (protocollo 5143/2024) per la gestione della rivendita ordinaria tabacchi n. 39, mai notificata né comunicata –conosciuta solo a seguito del deposito fattone in giudizio dell’odierno controinteressato- con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Catania (di seguito ADM), ha autorizzato il Sig. Di EN a gestire, in qualità di titolare con decorrenza dal 2 maggio 2023 al 1º maggio 2032 la rivendita n. 39 in Acireale alla Via Giovanni Verga n. 78/80 (doc. n.32);
b. della annessa concessione della ricevitoria del Lotto, contraddistinta con il codice CT4172 (protocollo 5143/2024 del 14 maggio 2024) (doc. n.33), del pari mai prima conosciuta, con la quale la medesima ADM ha decretato il rinnovo della concessione, per un novennio, sempre presso i locali di Via Verga 78/80 secondo le modalità stabilite dal contratto a trattativa privata per l’appalto di rivendita ordinaria di Generi di Monopolio stipulato tra le parti in data 23 maggio 2023;
c. del contratto per l’appalto di rivendita ordinaria di Generi di Monopolio stipulato tra il Sig. Di EN e ADM -Roma in data 23 maggio 2023 (doc. n.34), del pari mai prima conosciuto, con il quale è stato concesso al Sig. Di EN l’appalto della rivendita n. 39, presso i locali di Via Verga n. 78/80 per una durata di nove anni decorrenti dal 2 maggio 2023;
d. di ogni altro ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali ivi inclusi:
d.1 il provvedimento prot. 24407 del 3 maggio 2023 (doc. n.35), del pari mai notificato né comunicato e conosciuto solo a seguito del suo deposito in giudizio, in data 27 gennaio 2025 da parte dell’odierno controinteressato, con il quale l’ADM, rispetto ad una solo richiamata istanza che sarebbe stata presentata dal Di EN in data 14 aprile 2023 (mai esibita agli atti), comunica senza alcun avviso ai controinteressati, l’avvio della relativa istruttoria;
d.2 il provvedimento prot. 24405 del 3 maggio 2023, del pari mai prima conosciuto, con il quale l’ADM (doc. n.36), nelle more dell’istruttoria dell’istanza, conferisce al Di EN, in via precaria, l’autorizzazione a gestire la rivendita e la ricevitoria, revocabile in caso di istruttoria con esito negativo;
d.3 il provvedimento, privo di data e protocollo (doc. n.37), del pari mai prima conosciuto, con il quale l’ADM comunica la conclusione, con esito positivo, dell’istruttoria sull’istanza tesa a conseguire il rinnovo delle concessioni ai sensi dell’art. 25 Legge 1293/1957, rilevando che “nulla osta a che la S.V. sia riassegnata la titolarità delle Rivendita n. 39 con annessa ricevitoria Lotto CT4172”;
d.4 il contratto di concessione di ricevitoria del Lotto (prot. n. 1134/155), del pari mai prima conosciuto, sottoscritto dal controinteressato e l’ADM in data 23 maggio 2023, presso i locali di Via Verga (doc. n.38);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NL Di EN e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Dir. Terr. Sicilia Ufficio delle Dogane Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La complessa vicenda che fa da sfondo al contenzioso in oggetto può riassumersi come segue:
- In data 01/03/2005 l’AAMS ha concesso al Sig. IU AS l’autorizzazione al trasferimento in zona della Rivendita n. 43 dalla Via F. Paradiso alla Via G. Verga in Acireale. Il provvedimento conseguiva ad ordinanza cautelare n. 2073/2004 di questo TAR che, con successiva pronuncia del 18/11/2008, dichiarava cessata la materia del contendere.
- Quindi, a fronte di un’istanza di trasferimento fuori zona presentata dalla concorrente Rivendita n. 39 del Sig. Di EN presso la medesima Via Verga e di una reiterazione dell’istanza da parte del Sig. AS (nel luglio 2017), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha avviato un procedimento culminato nell’annullamento d’ufficio (Provv. prot. 67373 del 20/09/2017) della presa d’atto dell’autorizzazione del 2005, motivato dall’intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2946 c.c. per omesso esercizio ultra-decennale, ed ha al contempo espresso parere favorevole al trasferimento della rivendita n. 39 del Sig. Di EN in Via Verga.
- Il Sig. AS ha impugnato il predetto provvedimento in autotutela con ricorso R.G.1885/2017, ottenendone la sospensione degli effetti con ordinanza n. 837/2017 del 06/12/2017 -in esito alla quale comunicava l’avvenuto trasferimento del proprio esercizio il 18/12/2017- mentre l’Agenzia contestualmente autorizzava il trasferimento della rivendita n. 39 del Sig. Di EN il 21/12/2017 e denegava il trasferimento del Sig. AS il 19/01/2018. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti con ricorsi RR.GG. 317/2018 e 479/2018. Con sentenza n. 2403/2019 del 16/10/2019, questo Tribunale, riuniti i tre ricorsi, li ha accolti sotto il profilo della riconosciuta violazione del contraddittorio procedimentale.
- Ne seguiva la riapertura del procedimento da parte dell’Agenzia, sfociato in un nuovo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies Legge n. 241/90 (prot. n. 19604 del 20/02/2020).
- Avverso il superiore provvedimento il Sig. AS ha presentato il ricorso RG 550/2020, respinto da questo TAR con sentenza n. 889/2022 del 29/03/2022, in esecuzione della quale l’Agenzia ha nuovamente ingiunto al ricorrente il ritorno presso la sede di provenienza di Via F. Paradiso con atto del 29/04/2022. L’appello di parte ricorrente è stato respinto dal CGARS con sentenza n. 1239/2022 del 16/11/2022, e il ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 7173/2024.
- Nelle more, il ricorrente ha presentato ulteriori, reiterate istanze di trasferimento della rivendita dalla Via F. Paradiso alla Via G. Verga, sempre dichiarate inammissibili da ADM rispettivamente con note nn. 4564 del 24 gennaio 2023, 17704 del 25 marzo 2024 e 68720 del 12 dicembre 2024.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 13 dicembre 2024 e depositato il successivo 17 dicembre 2024, il Sig. AS ha agito per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, di tale ultimo atto (la nota n. 68720/2024) per i seguenti motivi in diritto:
I. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38 e ss.mm.ii. (recante il regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), – eccesso di potere – elusione dell’obbligo di provvedere – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - ingiustizia grave e manifesta – irrilevanza non preclusiva della necessitata revoca/prescrizione/decadenza del precedente diritto al trasferimento – sviamento di potere.
Con il primo mezzo si stigmatizza l’illegittimità dell’atto che ha dichiarato inammissibile la nuova richiesta di trasferimento, basando il giudizio sulla decadenza per inerzia del precedente titolo autorizzatorio, confermata da giudicato (CGARS n. 1239/2022, che ha confermato TAR Catania n. 889/2022). Eccepisce al riguardo il ricorrente che le precedenti pronunce del GA si sono limitate ad accertare la legittimità del provvedimento di decadenza per inerzia dal titolo autorizzatorio (rinuncia all’atto), lasciando impregiudicato il merito della questione relativa ai presupposti per il trasferimento. Sostiene, quindi, che la decadenza per inerzia dal solo provvedimento non equivale a rinuncia alla posizione sostanziale e non osta alla possibilità di presentare una nuova istanza (anche in presenza di un aliquid novi ), non prevedendo la disciplina di settore tale preclusione e non potendo l’inerzia essere presunta come volontà abdicativa del diritto sottostante; pertanto, in assenza di un diniego precedente motivato sul merito, la Pubblica Amministrazione aveva l’obbligo di valutare il merito della nuova domanda, anziché limitarsi a dichiararla inammissibile in base alla sola pregressa decadenza dal titolo.
II. Eccesso di potere - illegittimità manifesta – omesso rilievo dell’aliquid novi sotteso alla nuova istanza – omessa considerazione delle vicende relative al controinteressato – non conformità della situazione attuale alle statuizioni del g.a. – sussistenza dei presupposti di legge prescritti dalla norma – ingiustizia manifesta – sviamento di potere.
Con il secondo motivo si censurano il difetto d’istruttoria e la mancata valutazione dell’ aliquid novi a suffragio della domanda. L’elemento di novità consisterebbe, in specie, nell’emersione (solo a seguito di accesso agli atti del maggio 2024) dell’asserito esercizio abusivo e sine titulo della rivendita del controinteressato (Di EN) presso la sede di Via Verga, in quanto l’autorizzazione rilasciata a quest’ultimo è stata annullata con sentenza del TAR n. 2403/2019 (con autorità di giudicato) e i successivi provvedimenti dell’ADM (n. 83097/2019 e n. 23165/2021), che gli imponevano il rientro nella sede originaria, sono rimasti inoppugnati. Secondo prospettazione ricorsuale, l’abusività dell’attività del Di EN eliminerebbe alla radice l’unico ostacolo di merito (integrato dal mancato rispetto della distanza minima di 250 metri da altra rivendita) che aveva in precedenza portato al diniego dell’istanza del deducente, in quanto la presenza abusiva del controinteressato nella medesima Via Verga non potrebbe essergli opposta ai sensi del D.M. n. 38/2013. A ciò si aggiunge il mutamento del quadro normativo (con l’introduzione dell’art. 10, comma 5-bis, D.M. n. 38/2013) che, per il trasferimento fuori zona in un Comune che, come quello di Acireale, ha una popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, impone una distanza massima di 2.500 metri tra sede originaria e nuova ubicazione. E poiché per il Sig. Di EN la distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione è -secondo misurazione svolta dal ricorrente- di 3.160 metri, il controinteressato non potrebbe ottenere il trasferimento neanche con una nuova istanza; con conseguente definitiva cessazione del conflitto concorrenziale. Pertanto, l’ADM aveva l’obbligo di procedere a una corretta istruttoria e di esaminare nel merito la richiesta del ricorrente, in quanto sussistono pienamente i requisiti normativi per il suo trasferimento in zona.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con documenti e memoria, ha controdedotto nel merito alle superiori ragioni di doglianza.
Si è costituito per resistere anche il controinteressato Di EN che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto: i) il ricorrente non ha impugnato il precedente provvedimento dell’ADM, del 27 febbraio 2024, che aveva già dichiarato inammissibile la sua istanza (identica e reiterativa di quella del gennaio 2023), in contrasto con la regola per cui la reiterazione incontra il limite del diniego non impugnato; ii) lo stesso Di EN esercita l’attività in Via G. Verga in forza di un contratto di appalto decennale (n. 1451/155 del 23 maggio 2023) valido fino al 2032 e né tale contratto né i presupposti atti amministrativi sono stati impugnati dal ricorrente nonostante l’accesso agli atti del maggio 2024. Nel merito, quanto al primo motivo di ricorso, il controinteressato deduce che la decadenza per inerzia ultradecennale del ricorrente (autorizzato al trasferimento nel 2005 e colpevolmente omissivo, avendo anche confermato la vecchia sede nel rinnovo del 2011) comporta la perdita definitiva del diritto, richiamando il principio di sollecita attivazione dell’esercizio (entro un termine ragionevole, desumibile per analogia dai sei mesi previsti dall'art. 6 della L. n. 1283/1957, applicabile ai rivenditori tramite l’art. 18 della stessa legge) e che l’autorizzazione al trasferimento a sé stesso del 2017 fu rilasciata dopo un’istruttoria regolare. Quanto al secondo motivo, nega la contestata abusività dell’esercizio, ribadendo l’esistenza del contratto di appalto fino al 2032 (stipulato a seguito della sentenza CGARS n. 1239/2022) e contesta che le disposizioni sopravvenute sulla distanza massima per il trasferimento fuori zona (art. 10, comma 5-bis D.M. n. 38/2013) gli siano preclusive, in quanto la relativa Circolare ADM n. 28/21 prevede una deroga in presenza di eccezionali circostanze (come l’esercizio in loco da lungo tempo, la clientela fidelizzata e l’interesse pubblico alla regolare distribuzione); che, a suo dire, ricorrerebbero anche nel caso in esame.
Con Ordinanza n. 18/2025 del 17 gennaio 2025, è stata respinta l’istanza cautelare.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 febbraio 2025 e depositato il giorno successivo, il Sig. AS ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, degli atti, meglio specificati in epigrafe, concernenti i titoli concessori e autorizzatori del controinteressato e i relativi contratti a valle.
A suffragio del gravame, premessa l’allegazione di tempestività e ammissibilità del ricorso, sono rassegnati i seguenti motivi (come rinumerati dal collegio per migliore chiarezza espositiva):
1) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38 e ss. mm. ii – Illegittimo rinnovo delle concessioni – eccesso di potere – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento di potere .
Dalla data dell’ultimo provvedimento amministrativo adottato dall’Amministrazione (2021), confermativo di quello adottato dal 2019 dichiarato legittimo dal TAR, il controinteressato sarebbe titolare della sola concessione per la gestione della rivendita ordinaria dei tabacchi e della concessione della ricevitoria del Lotto presso la sede di Via Scalo Grande 116 in Acireale e non di Via Verga. L’Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare le concessioni per la originaria sede della rivendita 39, ovvero presso la Via Scalo Grande 116, atteso che il Di EN non era assistito da alcun titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività presso i locali di Via Verga.
2) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio, n. 38 e ss. mm. ii.- Eccesso di potere – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento di potere.
Stante l’annullamento dell’originaria autorizzazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto qualificare l’istanza del controinteressato non come rinnovo ma come richiesta di trasferimento fuori sede, ovvero come richiesta di istituzione di una nuova rivendita ordinaria; applicando la relativa disciplina vigente al momento della presentazione della domanda. In proposito, difetterebbero peraltro i requisiti di distanza (minima e massima) e di densità demografica per il trasferimento fuori zona del Di EN, alla stregua di perizia tecnica giurata depositata dal ricorrente in base alla quale la distanza tra la sede provenienza fuori zona del controinteressato e quella attuale in Via Verga (asseritamente pari a 3.160 metri) supera la soglia consentita (di 2.500 metri) per il Comune di Acireale ai sensi dell’art. 10, comma 5-bis, D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021. Difetterebbero altresì sia il requisito del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti (valido anche per i trasferimenti fuori zona) sia l’esplicitazione delle "eccezionali circostanze motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita" che, sole, avrebbero potuto giustificare una deroga puntualmente motivata al regime della distanza massima.
Con memoria del 20 febbraio 2025 il controinteressato ha eccepito, in rito, l’irricevibilità e inammissibilità (per carenza di legittimazione e d’interesse) dei motivi aggiunti e, nel merito, la loro infondatezza al riguardo ribadendo, in sintesi, la legittimità del titolo per l’esercizio della rivendita e l’errato inquadramento in diritto della fattispecie.
Con memoria del 21 febbraio 2025 l’Avvocatura di Stato ha eccepito il difetto di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza dei presupposti per la proposizione di ricorso cumulativo, attesa la mancanza di connessione oggettiva tra gli atti ivi impugnati e quelli gravati con il ricorso introduttivo del giudizio; nel merito ha controdedotto alle critiche ricorsuali.
Con Ordinanza n. 91/2025, del 28 febbraio 2025 è stata respinta l’istanza cautelare.
I predetti provvedimenti cautelari sono stati riformati dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 147/2025 del 21 maggio 2025 con la motivazione che: “ le esigenze cautelari prospettate dall’appellante, alla luce delle molteplici questioni poste dalla controversia e riflesse nella congerie di atti, provvedimenti e decisioni giurisdizionali succedutisi nel suo ambito (anche in ordine alla controversa legittimità del titolo all’esercizio della rivendita controinteressata in Via Paradiso e, correlativamente, alla facoltà dell’appellante di rinnovare la propria richiesta di trasferimento in detta via dopo che, in tesi, vi abbia rinunciato o ne sia decaduto), possano trovare adeguata tutela ai sensi dell’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm. ”.
Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, a mezzo dei quali le parti hanno specificato e sviluppato le rispettive tesi ed eccezioni, all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione della difesa erariale, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché estraneo alla vicenda contenziosa.
B) Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile, ritenendo il collegio dirimente e fondata l’eccezione in rito del controinteressato circa l’inammissibilità del ricorso avverso un atto meramente confermativo.
Come evidenziato nelle superiori premesse in fatto, l’originaria autorizzazione del ricorrente al trasferimento in zona è stata annullata d’ufficio da ADM. Il ricorso avverso il provvedimento in autotutela è stato respinto con sentenza avente autorità di giudicato (CGARS n. 1239/2022, che ha confermato TAR Catania n. 889/2022).
Come pure ricordato, a seguito della definizione del giudizio il Sig. AS ha presentato successive istanze di trasferimento in sede, dichiarate inammissibili da ADM.
In particolare, una prima istanza del 16 gennaio 2023 è stata dichiarata inammissibile con nota n. 4564 del 24 gennaio 2023 nella cui motivazione si deduceva l’incompatibilità del vaglio della domanda con la definizione di precedente istanza reiteratamente sospesa a causa della vicenda contenziosa illustrata in narrativa; precisandosi inoltre che: “ il CGA, con sentenza n. 1239/2022, ha rigettato l’appello proposto dalla S.V. per la riforma della sentenza del TAR Sicilia sez. II Catania n. 889/2022, e lo stesso TAR Sicilia sez. II Catania, con sentenza n. 130/2023, ha rigettato il ricorso proposto dalla S.V. per la declaratoria del diritto e obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a., questo ufficio sollecita l’adempimento di quanto prescritto nella nota di esecuzione della predetta sentenza del CGA, prot. 92194 del 22/12/22, notificata via pec in pari data nelle more della conclusione del procedimento di trasferimento di cui sopra ”. (doc. 24 AS).
Una seconda istanza del 27 febbraio 2024 è stata dichiarata inammissibile con nota 17704 del 25 marzo 2024, con la motivazione che la stessa era ritenuta meramente reiterativa della precedente (docc. 25 e 26 AS), e rimasta inoppugnata.
Infine un’ulteriore istanza del 12 luglio 2024 (doc. 3 AS) è stata dichiarata inammissibile con la nota n. 68720 del 12 dicembre 2024, impugnata mercé il ricorso introduttivo del presente giudizio, nella cui motivazione si dà atto che “ la vicenda giuridica da cui origina la stessa è stata definitivamente accertata dal Giudice Amministrativo, con la nota sentenza CGA 1239 del 30/11/2022, cui questo Ufficio si è uniformato e cui la S.V. ha ottemperato in data 03.04.2024 ”; precisandosi quindi che “ la situazione giuridica non ha subito modificazioni rispetto alla sentenza del CGA 1239 del 30/11/2022; che la situazione giuridica non ha subito modificazioni rispetto all’ultima istanza inviata (26.02.2024), volta ad ottenere il medesimo trasferimento e dichiarata manifestamente inammissibile; che la situazione di fatto dal 03.04.2024 corrisponde finalmente a quanto statuito definitivamente dal giudice amministrativo ” (doc. 2 AS).
B.1) Ora, per consolidato insegnamento giurisprudenziale ricorre l’atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame dalla precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti; il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo; in altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a riaprire il procedimento da un’istanza esterna, l’amministrazione con l’atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione; di conseguenza solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all’esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente (così Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155 e in termini già C.G.A.R.S., sez. giurisd., 22 febbraio 2013 n. 268).
Tanto osservato in termini generali, l’impugnata nota 68720/2024 presenta i lineamenti propri dell’atto meramente confermativo in quanto, per suo tramite, l’Amministrazione si è limitata a rimarcare quanto già deciso in precedenza, e non ha dato conto di alcuna ulteriore attività istruttoria, né di alcuna rivalutazione dell’assetto di interessi delineato con i precedenti atti, deducendo anzi espressamente il carattere immutato della situazione giuridica rispetto alla precedente domanda ed affermando che la situazione di fatto si era “ finalmente ” adeguata al preesistente dictum giurisdizionale della sentenza del CGARS n. 1239/2022, in tal modo escludendo in via pregiudiziale la sussistenza di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con le precedenti determinazioni.
Merita, peraltro, osservare che anche la precedente nota n. 17704 del 25 marzo 2024 (doc. 26 AS), dichiarando la manifesta inammissibilità della relativa istanza del 26 febbraio 2024 (doc. 27 AS) “ in quanto meramente reiterativa di altra precedente istanza ” si connotava, a sua volta, della natura di atto meramente confermativo. Mentre il ricorso RG 599/2023 promosso avverso la nota n. 4564 del 24 gennaio 2023 -recante la prima statuizione d’inammissibilità- è stato rinunciato dallo stesso ricorrente, come da questi ricordato anche nell’ultima istanza avanzata (doc. 3 AS pag. 12 del pdf, § 2).
Di qui l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza nell’atto gravato di spessore immediatamente lesivo.
B.2) Né a diversa conclusione milita il rilievo di parte ricorrente secondo cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto di quanto rappresentato nell’istanza circa le risultanze dell’accesso esperito nel maggio 2024, in esito al quale non sarebbero emersi titoli legittimanti la presenza della rivendita del controinteressato (Di EN) nella medesima Via G. Verga di Acireale (cfr. pagg. 13-15 e pag. 21 e ss. del ricorso introduttivo).
In disparte l’osservazione dello stesso controinteressato, per cui la mancata conoscenza di quegli atti (poi impugnati con motivi aggiunti dopo il loro deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione) sarebbe imputabile allo stesso AS -il quale, dopo aver inizialmente chiesto l’ostensione di “ ogni provvedimento emesso dall’A.D.M. nei confronti del sig. NL Di EN… dal luglio 2017, alla data odierna ”, avrebbe poi circoscritto l’istanza al solo atto autorizzatorio del 2017 (annullato in sede giurisdizionale) con esclusione di quelli successivi (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria del 21 febbraio 2025 e docc. 31 e 33 Di EN)-, risulta dirimente l’osservazione per cui il rifiuto pregiudiziale dell’Amministrazione di riesaminare le istanze di trasferimento in sede presentate dal ricorrente prescinde dalla posizione del controinteressato, focalizzandosi -come inevitabile- sulla posizione dello stesso AS e degli effetti del giudicato scaturenti dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 1239/2022, alla quale questi, come dallo stesso ricordato, si è uniformato a far data dal 3 aprile 2025 (cfr. ancora doc. 3 AS, pag. 11, ultimo capoverso).
C) Dall’inammissibilità del ricorso introduttivo consegue, come pure eccepito dal controinteressato (si veda pag. 6 delle repliche del 27 novembre 2025), l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Se, infatti, l’interesse che il ricorrente pone a fondamento dell’atto di aggiunzione ex art. 43 cod. proc. amm. è quello di evitare che un concorrente possa continuare ad esercitare la propria attività nella medesima zona di interesse, una volta accertata irretrattabilmente la carenza di titolo del Sig. AS a permanere nella Via G. Verga con sentenza passata in giudicato, e dopo che questi ha rinunciato al ricorso (RG 599/2023) avverso il primo diniego all’istanza di riesame, e stante, infine, la natura di atti meramente confermativi delle note successive (tra le quali quella impugnata con il ricorso introduttivo del giudizi), egli è privo di un interesse -connotato dei necessari requisiti di personalità, concretezza e attualità, a contestare i titoli del controinteressato, nel difetto di una posizione propriamente concorrenziale.
Non coglie pertanto nel segno il richiamo al precedente del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria n. 522 del 7 luglio 2025 (depositato in atti dal ricorrente il 9 dicembre 2025) poiché in quel caso il giudice amministrativo ha ravvisato un interesse a contestare il trasferimento nella medesima zona di altra rivendita proprio sulla posizione di concorrenzialità nella quale versava, in quella circostanza, il ricorrente.
D) In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti devono dichiararsi inammissibili per difetto genetico d’interesse all’azione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimata e del controinteressato delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno, oltre ad oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
RE MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE MA | PA GG |
IL SEGRETARIO