TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 11
TAR
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Atto meramente confermativo

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato sia meramente confermativo, in quanto l'Amministrazione si è limitata a rimarcare decisioni precedenti senza alcuna nuova istruttoria o rivalutazione degli interessi. Inoltre, le precedenti istanze erano state dichiarate inammissibili e non impugnate o rinunciate.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle risultanze dell'accesso agli atti

    Il Tribunale ha ritenuto che il rifiuto dell'Amministrazione di riesaminare le istanze del ricorrente prescinde dalla posizione del controinteressato e si focalizza sulla posizione dello stesso AS e sugli effetti del giudicato sfavorevole.

  • Rigettato
    Atto meramente confermativo

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato sia meramente confermativo e privo di spessore immediatamente lesivo, rendendo di conseguenza inammissibile il ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di interesse all'azione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendo che il ricorrente sia privo di un interesse qualificato a contestare i titoli del controinteressato, non avendo più una posizione propriamente concorrenziale.

  • Rigettato
    Illegittimo rinnovo delle concessioni

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di interesse.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione dell'istanza come rinnovo anziché trasferimento

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di interesse.

  • Rigettato
    Difetto di interesse all'azione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendo che il ricorrente sia privo di un interesse qualificato a contestare i titoli del controinteressato, non avendo più una posizione propriamente concorrenziale.

  • Rigettato
    Difetto di interesse all'azione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendo che il ricorrente sia privo di un interesse qualificato a contestare i titoli del controinteressato, non avendo più una posizione propriamente concorrenziale.

  • Rigettato
    Difetto di interesse all'azione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendo che il ricorrente sia privo di un interesse qualificato a contestare i titoli del controinteressato, non avendo più una posizione propriamente concorrenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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