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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18547/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orsomarso ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Ridolfino Venuti n. 20.
ATTRICE
CONTRO
in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giammarco Navarra ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161.
CONVENUTA
in persona del Presidente pro tempore CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente sita in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27.
CONVENUTA
OGGETTO: Revoca concessione contributo per la realizzazione di un lungometraggio.
pagina1 di 9 CONCLUSIONI per parte attrice:” Voglia l'ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) In via preliminare emettere, anche inaudita altera parte, ordinanza di sospensione degli effetti della Determinazione Dirigenziale nr. G16238 del 23/12/2021 pubblicata sul BUR Lazio nr. 121 del 28/12/2021; b) accertare e dichiarare che la temporanea impossibilità dell'amministratore di ad assolvere alle funzioni Parte_1 del suo mandato in conseguenza delle precarie condizioni di salute - certificate dal medico curante - ha reso la prestazione inerente il deposito di tutto il materiale e la documentazione nei termini previsti dal bando momentaneamente inesigibile per fatto non imputabile al beneficiario;
c) dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e/o inefficacia, inapplicabilità della Determinazione Dirigenziale nr. G16238 del 23/12/2021 pubblicata sul BUR Lazio nr. 121 del 28/12/2021; d) disporre la disapplicazione degli atti impugnati e la rimessione in termini per permettere alla in persona del Parte_1
Suo legale rapp.te pro tempore, di depositare la rendicontazione del saldo dei costi di produzione, così come stabilito dall'art. 16 comma 4 dell'Avviso pubblico in questione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge”. per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 avversa istanza ed eccezione: a) rigettare le domande di in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità della revoca approvata con la Determinazione dirigenziale della CP_3
23 dicembre 2021, n. G16238 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 121 CP_1 del 28 dicembre 2021) e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 123.175,14, oltre interessi legali dal momento dell'erogazione dell'anticipo e rivalutazione, in favore di CP_1
Con vittoria di spese di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sui
[...] compensi”.
per la convenuta :” Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e CP_3 per i motivi di cui in premessa: a) rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di agli obblighi derivanti dalla concessione del Parte_1 finanziamento de quo e la conseguente legittimità della revoca disposta dalla CP_3 con determinazione dirigenziale n. G16238 del 23/12/2021; per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in Parte_1 favore della della somma di Euro 123.175,14, indebitamente trattenuta a CP_3 titolo di anticipo, oltre interessi legali, interessi di mora nei termini di cui all'art. 18, punto
6 del Bando e rivalutazione monetaria dal dì dell'erogazione fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari “.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la società e la formulando le conclusioni di cui in Controparte_1 CP_3
pagina2 di 9 epigrafe. A fondamento della domanda, deduceva: che in data 04/07/2019, aveva partecipato all'Avviso “ Controparte_5 che operano direttamente nel settore”, pubblicato dalla
[...]
per la concessione di un contributo regionale per la realizzazione di un CP_3 lungometraggio per il cinema;
che il proprio progetto veniva ritenuto idoneo e finanziabile dall'Ente pubblico per un totale di euro 307.937,85; che in data 23/06/2020, la Pt_1 sottoscriveva con la -- l'organismo intermedio -- un atto CP_3 CP_1 CP_1 di impegno avente ad oggetto le modalità, termini e condizioni di erogazione e rendicontazione del finanziamento;
che in data 26/10/2021 tuttavia, la CP_1 comunicava all'odierna attrice la proposta di revoca del contributo, non essendo stata presentata, entro il termine previsto, la rendicontazione del saldo dei costi di produzione, così come era stabilito dall'art. 16, comma 4, dell'Avviso pubblico;
nella corrispondenza intercorsa in sede stragiudiziale la rappresentava alla che il Pt_1 CP_1 mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione richiesta era dovuto allo stato di salute dell'amministratore della e chiedeva quindi la Pt_1 rimessione in termini per effettuare la consegna del materiale previsto;
che in data
10/01/2022, la comunicava all'attrice che la – con Controparte_1 CP_3
Determinazione Dirigenziale nr. G16238 del 23/12/2021, pubblicata sul BUR Lazio nr. 121 del 28/12/2021 – aveva provveduto alla revoca definitiva del contributo originariamente concesso. All'esito della revoca del contributo aveva chiesto alla Controparte_1 fideiubente della il pagamento della somma garantita, pari ad Parte_3 Pt_1 euro 123.175,14, oltre che degli interessi, oneri e spese legali, pari complessivamente all'importo di euro 12.317,51.
Tanto premesso, nelle conclusioni la sosteneva in punto di diritto Parte_1 che la prestazione inerente al deposito del materiale e della documentazione prevista, a pena di revoca del finanziamento concesso dall'Atto di impegno, era divenuta temporaneamente inesigibile a motivo delle condizioni di salute dell'amministratore della e quindi si era determinata una sopravvenienza non imputabile che aveva Parte_1 inciso nella prestazione, con il ché, anche in forza dell'art. 7 del già citato Atto di impegno, il provvedimento di revoca del finanziamento andava disapplicato, in quanto illegittimo e la andava rimessa in termini. Parte_1
I convenuti – e - si costituivano in giudizio CP_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda. Alla prospettazione proposta dalla parte attrice opponevano: che, approvato il finanziamento per il progetto presentato dalla odierna attrice e sottoscritto il relativo atto di impegno, in data 03/02/2021 la Controparte_1 aveva effettivamente erogato in favore della la somma di euro 123.175,14, a Pt_1 titolo di acconto del contributo ammesso;
che in data 11/09/2021 era scaduto il termine per pagina3 di 9 l'invio della richiesta di erogazione del contributo a titolo di saldo e della rendicontazione, ai sensi dell'art. 16,comma 4, dell'Avviso e dell'art. 6 dell'Atto di impegno, senza che la avesse adempiuto;
che, in data 15/08/2021, inviava all'attrice Parte_1 CP_1 aveva inviato una comunicazione, con la quale aveva assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per adempiere di cui parte attrice non faceva menzione nella propria prospettazione;
che, nondimeno, la rimaneva inadempiente, sicché Pt_1 CP_1 aveva necessariamente dovuto dar avvio al procedimento per la revoca del
[...] contributo concesso;
e richiesta di presentare eventuali osservazioni, la aveva Pt_1 ammesso il ritardo e lo aveva giustificato in ragione delle condizioni di salute dell'amministratore della società, in terapia per un'infezione alle vie urinarie. La società aveva quindi chiesto quindi una proroga di sei mesi per completare la consegna della documentazione e del materiale previsto dall'Avviso; che il rigetto della richiesta di proroga e conseguente revoca del contributo concesso venivano confermate dalla Regione
Lazione; che, con nota dell'11/01/2022, la invitava a restituire la CP_1 Pt_1 somma concessa a titolo di acconto, pari ad euro 123.317,08, senza che parte attrice avesse provveduto in tal senso;
che, in data 11/01/2022, unitamente ad un'istanza di riesame in autotutela, la aveva prodotto un ulteriore certificato medico, nel quale il medico Pt_1 curante prescriveva all'amministratore della società attrice un ulteriore periodo di riposo di 15 giorni;
che, non avendo ricevuto la restituzione della somma richiesta, CP_1 aveva quindi proceduto ad escutere la garanzia fideiussoria prestata dalla in Parte_3 favore della Pt_1
I convenuti avevamo formulato le conclusioni in epigrafe, deducendo in diritto: che la richiesta di proroga dei termini di scadenza avanzata dall'odierna attrice fosse tardiva, in quanto presentata in data 03/11/2021, dunque a termine già scaduto, così come peraltro già prorogato di ulteriori 30 giorni;
che il certificato medico presentato a corredo della richiesta di proroga, e datato 13/09/2021, aveva prescritto un periodo di riposo di 15 giorni, dunque fino al 28 settembre successivo, quando ancora il termine ultimo fissato all'11/10/2021 non era ancora scaduto, sicché la avrebbe ben potuto adempiere Pt_1 alle obbligazioni derivanti dall'Atto di impegno;
che, in ogni caso, la era una Pt_1 società strutturata che contava 18 addetti, sicché avrebbe potuto provvedere all'invio della documentazione richiesta anche in caso di indisponibilità dell'amministratore; che, comunque, l'odierna attrice non aveva fornito prova di un evento oggettivo, straordinario e imprevedibile tale da rendere momentaneamente impossibile, con riferimento all'intera persona giuridica, l'adempimento; che, in ogni caso, la Regione aveva autorizzato CP_1
a concedere proroghe con un termine finale previsto entro e non oltre il CP_1
31/05/2021, di talché la richiesta di proroga di fino all'11/04/2022, era comunque Pt_1 non accoglibile, con la conseguenza che il contratto doveva intendersi definitivamente risolto;
che, infine, eventuali proroghe straordinarie non erano comunque previste né
pagina4 di 9 dall'Avviso pubblico né dall'atto di impegno, con l'ulteriore conseguenza che la concessione di una proroga straordinaria avrebbe comportato una grave violazione dei principi di buon andamento, legalità, efficienza, trasparenza e parità di trattamento che reggono l'azione amministrativa, tanto più nel caso di concessione di contributi pubblici.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di note di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, in assenza di richieste istruttorie la causa andava per le conclusioni che venivano rassegnate come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice non è fondata e deve essere rigettata.
Va ritenuta, difatti, la conformità della revoca del contributo economico concesso all'odierna attrice alle disposizioni dell'Avviso pubblico e dell'Atto di impegno, che costituisce la principale fonte delle obbligazioni che gravano sulle parti.
In primo luogo, è del tutto pacifico che tanto il primo termine dell'11/09/2021 – individuato dall'art. 16, comma 4, dell'Avviso pubblico e dall'art. 6 dell'Atto di impegno – quanto il successivo termine dell'11/10/2021 – previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Avviso – siano decorsi senza che abbia provveduto a comunicare alla convenuta Parte_1 la richiesta di erogazione del saldo, corredata della necessaria CP_1 rendicontazione.
A tal riguardo, a ben vedere, non può trovare accoglimento la prospettazione di parte attrice secondo cui il mancato rispetto dei suddetti termini sarebbe dipeso dalle condizioni di salute dell'amministratore della con la Controparte_6 conseguenza che non si tratterebbe di un inadempimento colpevole e troverebbe pertanto applicazione la previsione di cui all'art. 7 dell'Atto di impegno, che fa salve le “situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei Beneficiari” e, in ogni caso, il disposto dell'art. 1256 c.c. sull'impossibilità temporanea della prestazione. Fra queste, non pare potersi fare rientrare – tuttavia – la malattia che ha colto il signor Pt_2
In linea di prima approssimazione va osservato che se, per un verso, la malattia rappresenta una situazione certamente non dipendente dalla volontà del beneficiario, è pur vero, per altro verso, che la patologia di cui era affetto l'amministratore della società attrice non presentasse evidentemente i caratteri dell'eccezionalità, trattandosi, come emerge dal certificato medico versato in atti (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione), di un'infezione alle vie urinarie, per la quale il medico curante prescriveva una terapia antibiotica e antinfiammatoria unitamente ad un “riposo domiciliare di 15gg”. Peraltro,
l'eccezionalità della situazione che renderebbe scusabile il mancato rispetto dei termini a norma dell'art. 7 dell'Atto di impegno richiama, nella sostanza, i caratteri della pagina5 di 9 imprevedibilità e della insuperabilità che connotano, dal canto loro, la situazione impeditiva all'adempimento descritta proprio dall'art. 1256 c.c. nei termini sopra riferiti.
Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
Nella stessa relazione al codice civile del in ordine al disposto Persona_1 dell'articolo 1256 c.c. si aveva a precisare che essa viene fatta coincidere con il sopravvenire di una causa estranea incidente sulla prestazione, non imputabile al debitore e che impedisce l'esecuzione della stessa. Con questa formula si è voluto significare: a) che l'impedimento non deve avere causa dalle condizioni e dalle vicende soggettive, personali e patrimoniali, del debitore, bensì da eventi estranei alla sua persona e alla sua sfera aziendale;
b) che esso non deve incidere sulle condizioni soggettive, personali e patrimoniali, del debitore, ma deve cadere direttamente sulla prestazione, così da rendere questa ineseguibile in sé e per sé, almeno temporaneamente, giustificando, solo in questo senso il ritardo.
Dell'adempimento della prestazione dedotta in obbligazione il debitore è onerato con la pienezza della propria sfera giuridica, e – soprattutto nei casi in cui non si tratti di prestazioni infungibili (ad ex l'ipotesi paradigmatica dell'esecuzione di una partitura in un concerto per un violinista) con l'interezza della propria capacità, anche organizzativa. Ne discende, che anche a voler applicare in via residuale l'art. 1256 c.c., nel caso di specie difetterebbero comunque i caratteri succitati, così come individuati e perimetrati da costante giurisprudenza che rendono non imputabile l'impossibilità sopravvenuta – ancorché temporanea – della prestazione.
Più chiaramente va inoltre rilevato che l'imprevedibilità e l'insuperabilità degli accadimenti devono essere considerate alla luce della diligenza che si impone al debitore nell'adempimento delle proprie obbligazioni, diligenza che, nel caso in esame, è quella professionale di cui all'art. 1176, co. 2, c.c. E quindi nei termini di “impegno pretendibile dal soggetto obbligato” ne consegue che la era tenuta, in ogni caso, ad uno Parte_1 sforzo diligente, capace di superare il momentaneo impedimento dell'amministratore, onde poter predisporre e consegnare la documentazione richiesta dall'Atto di impegno nei termini ivi previsti ( tanto più ove si consideri che il soggetto in questione è una persona giuridica costituita sotto la forma di una società di capitali).
In altri termini, anche a voler considerare lo stato di salute di come Pt_2 eccezionale (ed anche a voler superare l'evidenza che la prima segnalazione dell'impedimento la richiesta di proroga siano pervenuti alla finanziatrice a termine già scaduto già prorogato), tale stato di cose poteva comunque essere agevolmente superato con la diligenza esigibile nell'esercizio di un'attività professionale, quale è quella in esame,
pagina6 di 9 anche attraverso, ad esempio, l'utilizzo di uno dei numerosi strumenti che l'ordinamento conosce, quali la delega ad altro soggetto o il mandato, a nulla rilevando in tal senso la maggior difficoltà che l'adempimento della prestazione avrebbe richiesto.
Infine, non può non considerarsi che la terapia prescritta dal medico curante al
– sia con il primo certificato, datato 13/09/2021, che con il secondo, datato Pt_2
28/09/2021 – consistesse essenzialmente in un riposo domiciliare, situazione senz'altro compatibile con lo svolgimento di un'attività di collazione e predisposizione del materiale documentale da consegnare alla convenuta nei termini prescritti;
del tutto inconferente, è invece la documentazione medica versata in atti attestante l'operazione chirurgica subita dal giacché essa si riferisce al maggio del 2021, dunque ben quattro mesi prima Pt_2 del termine fissato per l'adempimento.
Del resto, che il materiale e la documentazione richiesti dall'Avviso non fossero di pronta e immediata consegna alla data di scadenza prevista è dimostrato dal fatto che il
04/11/2021 – dunque a termine già scaduto, per come prorogato dalla stessa – la Parte_1 ha richiesto a mezzo PEC alla . la richiesta proroga di sei mesi (cfr.
[...] Parte_4 doc. 15 comparsa di risposta . Tale circostanza non solo impedisce di CP_1 considerare l'inadempimento come conseguenza di una momentanea impossibilità dovuta a contingenze eccezionali, ma non consente neppure di rinvenire, in capo alla convenuta, un dovere di tolleranza o di rinegoziazione delle scadenze previste, che pur potrebbe, in astratto, farsi discendere direttamente dalla clausola generale di buona fede, che, come è noto, irradia ogni rapporto contrattuale.
Al riguardo, deve ulteriormente considerarsi che i termini perentori stabiliti dall'Avviso pubblico e recepiti, a pena di revoca della concessione, dall'Atto di impegno sono preposti alla tutela dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità che governano l'agire pubblico, specie nell'ambito della concessione di contributi economici.
Siffatta considerazione spiega perché, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, dell'Atto di impegno, eventuali proroghe debbano essere “strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevedibili utilizzando la diligenza professionale” e dimostra, altresì, perché l'inadempimento di parte attrice debba considerarsi definitivo, senza che possa rinvenirsi, ai sensi dell'art. 1256, co. 2, ultimo periodo, c.c., un presunto interesse del creditore a conseguire comunque la prestazione, con conseguente conservazione del rapporto contrattuale. E', a questo punto, appena il caso di evidenziare che la difesa di parte attrice non abbia contestato il fatto che neppure successivamente (e neanche con l'instaurazione del presente procedimento) abbia fornito la rendicontazione Pt_1 delle spese sostenute idonee a sorreggere la richiesta di saldo, della quale non vi è prova di invio, neppure tardivo “.
pagina7 di 9 Alla luce delle considerazioni appena esposte, deve pertanto ritenersi legittima la revoca del contributo originariamente concesso alla in ragione Parte_1 dell'inadempimento contrattuale di questa.
2. Quanto, da ultimo, alle domande riconvenzionali delle parti convenute, esse vanno dichiarate inammissibili per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
E' la stessa , nella propria comparsa conclusionale, a precisare che “
CP_1 come evidenziato, ha già ricevuto il pagamento dell'importo escutendo la polizza
CP_1 stipulata da con Quest'ultima società, successivamente alla instaurazione del Pt_1 Pt_3 presente procedimento e alla proposizione, da parte di , della domanda riconvenzionale,
CP_1 ha finalmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a seguito della escussione della polizza da parte di per complessivi euro 135.492,65, pari all'acconto del
CP_1 contributo ammesso, per euro 123.175,14, oltre che agli interessi, oneri e spese legali, per ulteriori euro 12.317,51 (cfr. anche allegati alla seconda nota di deposito di ).
CP_1
Pertanto, il bene della vita oggetto del petitum delle domande riconvenzionali proposte è già stato conseguito da una delle due convenute, sicché, fermo restando l'accertamento della legittimità della revoca, anch'esso richiesto in via riconvenzionale, si deve ritenere venuto ormai meno l'interesse all'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di quelle stesse somme, atteso altresì che, da un lato, la legittimità della revoca del contributo discende direttamente dal rigetto della domanda attorea e, dall'altro lato, che i rapporti tra la e la rimangono estranei Controparte_1 CP_3 all'oggetto del presente giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle convenute, tenuto conto del valore della controversia a termini del DM
147/2022 in proporzione al valore della causa nella misura media, minima la sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 18547/2022.
A) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
B) Accoglie la domanda riconvenzionale di accertamento proposta dalle parti convenute e – stante l'inadempimento conclamato della parte attrice alle obbligazioni di cui all'art. 16,comma 4, dell'Avviso e dell'art. 6 dell'Atto di impegno
– dichiara la legittimità della revoca approvata con la Determinazione dirigenziale della 23 dicembre 2021, n. G16238 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale CP_3 della Regione n. 121 del 28 dicembre 2021). CP_1
C) Dichiara le domande riconvenzionali di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme erogate inammissibili, per difetto di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
pagina8 di 9 D) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute -- e che vengono liquidate nella CP_3 Controparte_1 misura di euro 11.268,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, ( €
1290,00) oltre IVA e CAP.
Così deciso in Roma lì 26.02.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr. Persona_2
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orsomarso ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Ridolfino Venuti n. 20.
ATTRICE
CONTRO
in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giammarco Navarra ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161.
CONVENUTA
in persona del Presidente pro tempore CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente sita in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27.
CONVENUTA
OGGETTO: Revoca concessione contributo per la realizzazione di un lungometraggio.
pagina1 di 9 CONCLUSIONI per parte attrice:” Voglia l'ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) In via preliminare emettere, anche inaudita altera parte, ordinanza di sospensione degli effetti della Determinazione Dirigenziale nr. G16238 del 23/12/2021 pubblicata sul BUR Lazio nr. 121 del 28/12/2021; b) accertare e dichiarare che la temporanea impossibilità dell'amministratore di ad assolvere alle funzioni Parte_1 del suo mandato in conseguenza delle precarie condizioni di salute - certificate dal medico curante - ha reso la prestazione inerente il deposito di tutto il materiale e la documentazione nei termini previsti dal bando momentaneamente inesigibile per fatto non imputabile al beneficiario;
c) dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e/o inefficacia, inapplicabilità della Determinazione Dirigenziale nr. G16238 del 23/12/2021 pubblicata sul BUR Lazio nr. 121 del 28/12/2021; d) disporre la disapplicazione degli atti impugnati e la rimessione in termini per permettere alla in persona del Parte_1
Suo legale rapp.te pro tempore, di depositare la rendicontazione del saldo dei costi di produzione, così come stabilito dall'art. 16 comma 4 dell'Avviso pubblico in questione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge”. per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 avversa istanza ed eccezione: a) rigettare le domande di in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità della revoca approvata con la Determinazione dirigenziale della CP_3
23 dicembre 2021, n. G16238 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 121 CP_1 del 28 dicembre 2021) e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 123.175,14, oltre interessi legali dal momento dell'erogazione dell'anticipo e rivalutazione, in favore di CP_1
Con vittoria di spese di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sui
[...] compensi”.
per la convenuta :” Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e CP_3 per i motivi di cui in premessa: a) rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di agli obblighi derivanti dalla concessione del Parte_1 finanziamento de quo e la conseguente legittimità della revoca disposta dalla CP_3 con determinazione dirigenziale n. G16238 del 23/12/2021; per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in Parte_1 favore della della somma di Euro 123.175,14, indebitamente trattenuta a CP_3 titolo di anticipo, oltre interessi legali, interessi di mora nei termini di cui all'art. 18, punto
6 del Bando e rivalutazione monetaria dal dì dell'erogazione fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari “.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la società e la formulando le conclusioni di cui in Controparte_1 CP_3
pagina2 di 9 epigrafe. A fondamento della domanda, deduceva: che in data 04/07/2019, aveva partecipato all'Avviso “ Controparte_5 che operano direttamente nel settore”, pubblicato dalla
[...]
per la concessione di un contributo regionale per la realizzazione di un CP_3 lungometraggio per il cinema;
che il proprio progetto veniva ritenuto idoneo e finanziabile dall'Ente pubblico per un totale di euro 307.937,85; che in data 23/06/2020, la Pt_1 sottoscriveva con la -- l'organismo intermedio -- un atto CP_3 CP_1 CP_1 di impegno avente ad oggetto le modalità, termini e condizioni di erogazione e rendicontazione del finanziamento;
che in data 26/10/2021 tuttavia, la CP_1 comunicava all'odierna attrice la proposta di revoca del contributo, non essendo stata presentata, entro il termine previsto, la rendicontazione del saldo dei costi di produzione, così come era stabilito dall'art. 16, comma 4, dell'Avviso pubblico;
nella corrispondenza intercorsa in sede stragiudiziale la rappresentava alla che il Pt_1 CP_1 mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione richiesta era dovuto allo stato di salute dell'amministratore della e chiedeva quindi la Pt_1 rimessione in termini per effettuare la consegna del materiale previsto;
che in data
10/01/2022, la comunicava all'attrice che la – con Controparte_1 CP_3
Determinazione Dirigenziale nr. G16238 del 23/12/2021, pubblicata sul BUR Lazio nr. 121 del 28/12/2021 – aveva provveduto alla revoca definitiva del contributo originariamente concesso. All'esito della revoca del contributo aveva chiesto alla Controparte_1 fideiubente della il pagamento della somma garantita, pari ad Parte_3 Pt_1 euro 123.175,14, oltre che degli interessi, oneri e spese legali, pari complessivamente all'importo di euro 12.317,51.
Tanto premesso, nelle conclusioni la sosteneva in punto di diritto Parte_1 che la prestazione inerente al deposito del materiale e della documentazione prevista, a pena di revoca del finanziamento concesso dall'Atto di impegno, era divenuta temporaneamente inesigibile a motivo delle condizioni di salute dell'amministratore della e quindi si era determinata una sopravvenienza non imputabile che aveva Parte_1 inciso nella prestazione, con il ché, anche in forza dell'art. 7 del già citato Atto di impegno, il provvedimento di revoca del finanziamento andava disapplicato, in quanto illegittimo e la andava rimessa in termini. Parte_1
I convenuti – e - si costituivano in giudizio CP_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda. Alla prospettazione proposta dalla parte attrice opponevano: che, approvato il finanziamento per il progetto presentato dalla odierna attrice e sottoscritto il relativo atto di impegno, in data 03/02/2021 la Controparte_1 aveva effettivamente erogato in favore della la somma di euro 123.175,14, a Pt_1 titolo di acconto del contributo ammesso;
che in data 11/09/2021 era scaduto il termine per pagina3 di 9 l'invio della richiesta di erogazione del contributo a titolo di saldo e della rendicontazione, ai sensi dell'art. 16,comma 4, dell'Avviso e dell'art. 6 dell'Atto di impegno, senza che la avesse adempiuto;
che, in data 15/08/2021, inviava all'attrice Parte_1 CP_1 aveva inviato una comunicazione, con la quale aveva assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per adempiere di cui parte attrice non faceva menzione nella propria prospettazione;
che, nondimeno, la rimaneva inadempiente, sicché Pt_1 CP_1 aveva necessariamente dovuto dar avvio al procedimento per la revoca del
[...] contributo concesso;
e richiesta di presentare eventuali osservazioni, la aveva Pt_1 ammesso il ritardo e lo aveva giustificato in ragione delle condizioni di salute dell'amministratore della società, in terapia per un'infezione alle vie urinarie. La società aveva quindi chiesto quindi una proroga di sei mesi per completare la consegna della documentazione e del materiale previsto dall'Avviso; che il rigetto della richiesta di proroga e conseguente revoca del contributo concesso venivano confermate dalla Regione
Lazione; che, con nota dell'11/01/2022, la invitava a restituire la CP_1 Pt_1 somma concessa a titolo di acconto, pari ad euro 123.317,08, senza che parte attrice avesse provveduto in tal senso;
che, in data 11/01/2022, unitamente ad un'istanza di riesame in autotutela, la aveva prodotto un ulteriore certificato medico, nel quale il medico Pt_1 curante prescriveva all'amministratore della società attrice un ulteriore periodo di riposo di 15 giorni;
che, non avendo ricevuto la restituzione della somma richiesta, CP_1 aveva quindi proceduto ad escutere la garanzia fideiussoria prestata dalla in Parte_3 favore della Pt_1
I convenuti avevamo formulato le conclusioni in epigrafe, deducendo in diritto: che la richiesta di proroga dei termini di scadenza avanzata dall'odierna attrice fosse tardiva, in quanto presentata in data 03/11/2021, dunque a termine già scaduto, così come peraltro già prorogato di ulteriori 30 giorni;
che il certificato medico presentato a corredo della richiesta di proroga, e datato 13/09/2021, aveva prescritto un periodo di riposo di 15 giorni, dunque fino al 28 settembre successivo, quando ancora il termine ultimo fissato all'11/10/2021 non era ancora scaduto, sicché la avrebbe ben potuto adempiere Pt_1 alle obbligazioni derivanti dall'Atto di impegno;
che, in ogni caso, la era una Pt_1 società strutturata che contava 18 addetti, sicché avrebbe potuto provvedere all'invio della documentazione richiesta anche in caso di indisponibilità dell'amministratore; che, comunque, l'odierna attrice non aveva fornito prova di un evento oggettivo, straordinario e imprevedibile tale da rendere momentaneamente impossibile, con riferimento all'intera persona giuridica, l'adempimento; che, in ogni caso, la Regione aveva autorizzato CP_1
a concedere proroghe con un termine finale previsto entro e non oltre il CP_1
31/05/2021, di talché la richiesta di proroga di fino all'11/04/2022, era comunque Pt_1 non accoglibile, con la conseguenza che il contratto doveva intendersi definitivamente risolto;
che, infine, eventuali proroghe straordinarie non erano comunque previste né
pagina4 di 9 dall'Avviso pubblico né dall'atto di impegno, con l'ulteriore conseguenza che la concessione di una proroga straordinaria avrebbe comportato una grave violazione dei principi di buon andamento, legalità, efficienza, trasparenza e parità di trattamento che reggono l'azione amministrativa, tanto più nel caso di concessione di contributi pubblici.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di note di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, in assenza di richieste istruttorie la causa andava per le conclusioni che venivano rassegnate come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice non è fondata e deve essere rigettata.
Va ritenuta, difatti, la conformità della revoca del contributo economico concesso all'odierna attrice alle disposizioni dell'Avviso pubblico e dell'Atto di impegno, che costituisce la principale fonte delle obbligazioni che gravano sulle parti.
In primo luogo, è del tutto pacifico che tanto il primo termine dell'11/09/2021 – individuato dall'art. 16, comma 4, dell'Avviso pubblico e dall'art. 6 dell'Atto di impegno – quanto il successivo termine dell'11/10/2021 – previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Avviso – siano decorsi senza che abbia provveduto a comunicare alla convenuta Parte_1 la richiesta di erogazione del saldo, corredata della necessaria CP_1 rendicontazione.
A tal riguardo, a ben vedere, non può trovare accoglimento la prospettazione di parte attrice secondo cui il mancato rispetto dei suddetti termini sarebbe dipeso dalle condizioni di salute dell'amministratore della con la Controparte_6 conseguenza che non si tratterebbe di un inadempimento colpevole e troverebbe pertanto applicazione la previsione di cui all'art. 7 dell'Atto di impegno, che fa salve le “situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei Beneficiari” e, in ogni caso, il disposto dell'art. 1256 c.c. sull'impossibilità temporanea della prestazione. Fra queste, non pare potersi fare rientrare – tuttavia – la malattia che ha colto il signor Pt_2
In linea di prima approssimazione va osservato che se, per un verso, la malattia rappresenta una situazione certamente non dipendente dalla volontà del beneficiario, è pur vero, per altro verso, che la patologia di cui era affetto l'amministratore della società attrice non presentasse evidentemente i caratteri dell'eccezionalità, trattandosi, come emerge dal certificato medico versato in atti (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione), di un'infezione alle vie urinarie, per la quale il medico curante prescriveva una terapia antibiotica e antinfiammatoria unitamente ad un “riposo domiciliare di 15gg”. Peraltro,
l'eccezionalità della situazione che renderebbe scusabile il mancato rispetto dei termini a norma dell'art. 7 dell'Atto di impegno richiama, nella sostanza, i caratteri della pagina5 di 9 imprevedibilità e della insuperabilità che connotano, dal canto loro, la situazione impeditiva all'adempimento descritta proprio dall'art. 1256 c.c. nei termini sopra riferiti.
Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
Nella stessa relazione al codice civile del in ordine al disposto Persona_1 dell'articolo 1256 c.c. si aveva a precisare che essa viene fatta coincidere con il sopravvenire di una causa estranea incidente sulla prestazione, non imputabile al debitore e che impedisce l'esecuzione della stessa. Con questa formula si è voluto significare: a) che l'impedimento non deve avere causa dalle condizioni e dalle vicende soggettive, personali e patrimoniali, del debitore, bensì da eventi estranei alla sua persona e alla sua sfera aziendale;
b) che esso non deve incidere sulle condizioni soggettive, personali e patrimoniali, del debitore, ma deve cadere direttamente sulla prestazione, così da rendere questa ineseguibile in sé e per sé, almeno temporaneamente, giustificando, solo in questo senso il ritardo.
Dell'adempimento della prestazione dedotta in obbligazione il debitore è onerato con la pienezza della propria sfera giuridica, e – soprattutto nei casi in cui non si tratti di prestazioni infungibili (ad ex l'ipotesi paradigmatica dell'esecuzione di una partitura in un concerto per un violinista) con l'interezza della propria capacità, anche organizzativa. Ne discende, che anche a voler applicare in via residuale l'art. 1256 c.c., nel caso di specie difetterebbero comunque i caratteri succitati, così come individuati e perimetrati da costante giurisprudenza che rendono non imputabile l'impossibilità sopravvenuta – ancorché temporanea – della prestazione.
Più chiaramente va inoltre rilevato che l'imprevedibilità e l'insuperabilità degli accadimenti devono essere considerate alla luce della diligenza che si impone al debitore nell'adempimento delle proprie obbligazioni, diligenza che, nel caso in esame, è quella professionale di cui all'art. 1176, co. 2, c.c. E quindi nei termini di “impegno pretendibile dal soggetto obbligato” ne consegue che la era tenuta, in ogni caso, ad uno Parte_1 sforzo diligente, capace di superare il momentaneo impedimento dell'amministratore, onde poter predisporre e consegnare la documentazione richiesta dall'Atto di impegno nei termini ivi previsti ( tanto più ove si consideri che il soggetto in questione è una persona giuridica costituita sotto la forma di una società di capitali).
In altri termini, anche a voler considerare lo stato di salute di come Pt_2 eccezionale (ed anche a voler superare l'evidenza che la prima segnalazione dell'impedimento la richiesta di proroga siano pervenuti alla finanziatrice a termine già scaduto già prorogato), tale stato di cose poteva comunque essere agevolmente superato con la diligenza esigibile nell'esercizio di un'attività professionale, quale è quella in esame,
pagina6 di 9 anche attraverso, ad esempio, l'utilizzo di uno dei numerosi strumenti che l'ordinamento conosce, quali la delega ad altro soggetto o il mandato, a nulla rilevando in tal senso la maggior difficoltà che l'adempimento della prestazione avrebbe richiesto.
Infine, non può non considerarsi che la terapia prescritta dal medico curante al
– sia con il primo certificato, datato 13/09/2021, che con il secondo, datato Pt_2
28/09/2021 – consistesse essenzialmente in un riposo domiciliare, situazione senz'altro compatibile con lo svolgimento di un'attività di collazione e predisposizione del materiale documentale da consegnare alla convenuta nei termini prescritti;
del tutto inconferente, è invece la documentazione medica versata in atti attestante l'operazione chirurgica subita dal giacché essa si riferisce al maggio del 2021, dunque ben quattro mesi prima Pt_2 del termine fissato per l'adempimento.
Del resto, che il materiale e la documentazione richiesti dall'Avviso non fossero di pronta e immediata consegna alla data di scadenza prevista è dimostrato dal fatto che il
04/11/2021 – dunque a termine già scaduto, per come prorogato dalla stessa – la Parte_1 ha richiesto a mezzo PEC alla . la richiesta proroga di sei mesi (cfr.
[...] Parte_4 doc. 15 comparsa di risposta . Tale circostanza non solo impedisce di CP_1 considerare l'inadempimento come conseguenza di una momentanea impossibilità dovuta a contingenze eccezionali, ma non consente neppure di rinvenire, in capo alla convenuta, un dovere di tolleranza o di rinegoziazione delle scadenze previste, che pur potrebbe, in astratto, farsi discendere direttamente dalla clausola generale di buona fede, che, come è noto, irradia ogni rapporto contrattuale.
Al riguardo, deve ulteriormente considerarsi che i termini perentori stabiliti dall'Avviso pubblico e recepiti, a pena di revoca della concessione, dall'Atto di impegno sono preposti alla tutela dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità che governano l'agire pubblico, specie nell'ambito della concessione di contributi economici.
Siffatta considerazione spiega perché, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, dell'Atto di impegno, eventuali proroghe debbano essere “strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevedibili utilizzando la diligenza professionale” e dimostra, altresì, perché l'inadempimento di parte attrice debba considerarsi definitivo, senza che possa rinvenirsi, ai sensi dell'art. 1256, co. 2, ultimo periodo, c.c., un presunto interesse del creditore a conseguire comunque la prestazione, con conseguente conservazione del rapporto contrattuale. E', a questo punto, appena il caso di evidenziare che la difesa di parte attrice non abbia contestato il fatto che neppure successivamente (e neanche con l'instaurazione del presente procedimento) abbia fornito la rendicontazione Pt_1 delle spese sostenute idonee a sorreggere la richiesta di saldo, della quale non vi è prova di invio, neppure tardivo “.
pagina7 di 9 Alla luce delle considerazioni appena esposte, deve pertanto ritenersi legittima la revoca del contributo originariamente concesso alla in ragione Parte_1 dell'inadempimento contrattuale di questa.
2. Quanto, da ultimo, alle domande riconvenzionali delle parti convenute, esse vanno dichiarate inammissibili per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
E' la stessa , nella propria comparsa conclusionale, a precisare che “
CP_1 come evidenziato, ha già ricevuto il pagamento dell'importo escutendo la polizza
CP_1 stipulata da con Quest'ultima società, successivamente alla instaurazione del Pt_1 Pt_3 presente procedimento e alla proposizione, da parte di , della domanda riconvenzionale,
CP_1 ha finalmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a seguito della escussione della polizza da parte di per complessivi euro 135.492,65, pari all'acconto del
CP_1 contributo ammesso, per euro 123.175,14, oltre che agli interessi, oneri e spese legali, per ulteriori euro 12.317,51 (cfr. anche allegati alla seconda nota di deposito di ).
CP_1
Pertanto, il bene della vita oggetto del petitum delle domande riconvenzionali proposte è già stato conseguito da una delle due convenute, sicché, fermo restando l'accertamento della legittimità della revoca, anch'esso richiesto in via riconvenzionale, si deve ritenere venuto ormai meno l'interesse all'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di quelle stesse somme, atteso altresì che, da un lato, la legittimità della revoca del contributo discende direttamente dal rigetto della domanda attorea e, dall'altro lato, che i rapporti tra la e la rimangono estranei Controparte_1 CP_3 all'oggetto del presente giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle convenute, tenuto conto del valore della controversia a termini del DM
147/2022 in proporzione al valore della causa nella misura media, minima la sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 18547/2022.
A) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
B) Accoglie la domanda riconvenzionale di accertamento proposta dalle parti convenute e – stante l'inadempimento conclamato della parte attrice alle obbligazioni di cui all'art. 16,comma 4, dell'Avviso e dell'art. 6 dell'Atto di impegno
– dichiara la legittimità della revoca approvata con la Determinazione dirigenziale della 23 dicembre 2021, n. G16238 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale CP_3 della Regione n. 121 del 28 dicembre 2021). CP_1
C) Dichiara le domande riconvenzionali di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme erogate inammissibili, per difetto di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
pagina8 di 9 D) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute -- e che vengono liquidate nella CP_3 Controparte_1 misura di euro 11.268,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, ( €
1290,00) oltre IVA e CAP.
Così deciso in Roma lì 26.02.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr. Persona_2
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