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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 2568 dell'anno 2014
TRA
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. Tiziana Cobucci, e presso la stessa elettivamente domiciliati in Eboli, loc. S. Cecilia, Via
Socrate n.20, come da procura in atti;
-OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Trimarco, e con lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Via Tasso n. 5, presso lo studio dell'avv. Melinda
Lazzeroni, come da procura in atti,
- OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2013, il perito industriale edile Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Salerno di voler ingiungere ai sigg.: , Controparte_2 Parte_1
, e il pagamento della somma di Euro
[...] Parte_2 Parte_3
13.798,80, quale saldo per le proprie competenze professionali svolte in occasione dei lavori di
1 ricostruzione del fabbricato degli opponenti, sito in San Gregorio Magno, alla Via G. Lordi, lavori finanziati con i contributi ex lege n.219/1981. Adduceva di aver ricevuto incarico dagli stessi per la direzione dei lavori;
di aver ricevuto solo un acconto di Euro 3.500,00; di aver fatto vistare la propria parcella dal competente Collegio dei Periti Industriali laureati di Salerno.
In data 15/01/2014 veniva concesso il decreto ingiuntivo n. 91/2014 (RGN 8737/2013), notificato a mezzo del servizio postale in data 29-31/01/2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13/3/2014, i sigg. , Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo.
[...] Parte_3
Eccepivano: 1°) la prescrizione presuntiva del diritto di credito, ex art. 2956 c.c.; 2°) l'avvenuto pagamento della pretesa creditoria. Concludevano, quindi, per la declaratoria di prescrizione del diritto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Mentre con distinto atto di citazione notificato il 12/3/2014, il sig. Controparte_2
proponeva autonomo e distinto giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.
91/2014. Tale giudizio prendeva il RGN 2567/2014 di questo Tribunale.
In corso di causa, gli opponenti instavano per la riunione del presente giudizio con quello segnato al RGN 2567/2014, per connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi della medesima richiesta di pagamento delle prestazioni professionali rese dal , opposto dal sig. Controparte_3 [...]
, padre degli odierni opponenti. CP_2
Si costituiva in giudizio l'opposto con comparsa del 15/9/2014 che contestava ed impugnava tutto l'avverso dedotto. Precisava l'irrilevanza della eccepita prescrizione in quanto la prestazione dell'opposto non era ancora terminata, atteso che si doveva ancora completare l'iter amministrativo di consegna documenti al fine di ottenere l'emissione del certificato di abitabilità
e/o uso dell'immobile. Asseriva, ad ogni modo, che in data 27/8/2010 le parti tutte (opponenti ed opposto) avevano depositato presso il Comune di San Gregorio Magno l'istanza di emissione in via prioritaria del contributo aggiuntivo;
che, comunque, con raccomandate del 13/10/2007, del
10/10/2008 e del 08/4/2013 aveva interrotto il corso della prescrizione. Negava di aver ricevuto altre somme oltre quelle indicate in ricorso (Euro 3.5000,00), ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite.
2 Si opponeva alla chiesta riunione con il giudizio segnato al RGN 2567/2014, stante la diversa ed avanzata fase processuale dello stesso.
Rigettata l'istanza di riunione dai precedenti istruttori della causa, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Ritenute irrilevanti le prove orali articolate dagli opponenti, e dato ingresso al solo interrogatorio formale dell'opposto, ritualmente espletato all'udienza del 15/11/2018, la causa è stata, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni. Assegnata una prima volta in decisione, la causa è stata poi rimessa sul ruolo in quanto non veniva rinvenuta la produzione di parte opposta, né la stessa risultava ritirata. Ricostruito il fascicolo processuale, la causa è, infine, pervenuta a questo giudicante solo in data 28/5/2024, che l'ha trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. In via preliminare, si rileva che parte opposta ha dedotto, già con la memoria dell'11/4/2016, e reiterato nelle comparse conclusionali, l'intervenuto giudicato esterno. In sostanza, ha dichiarato che il giudizio già segnato al RGN 2567/2014, di questo Tribunale, ed avente ad oggetto l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo qui opposto (D.I. n.91/2014) per il pagamento delle prestazioni professionali svolte dal perito, ed in cui erano parti lo stesso Controparte_1
ed il sig. padre degli attuali opponenti, era stato interrotto per la morte del Controparte_2
sig. e non più riassunto dagli eredi, per cui il giudizio si era estinto per Controparte_2
mancata riassunzione, ed il decreto ingiuntivo opposto, il d.i. n. 91/2014, divenuto esecutivo ex art. 653, primo comma, c.p.c. Con la conseguenza che gli odierni opponenti, quali eredi del de cuius non avrebbero alcun interesse ad agire nel presente giudizio, ed anche per Controparte_2
non incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem.
Tale eccezione non è stata confutata dagli opponenti.
E' noto che il giudicato, nella duplice accezione di giudicato formale (art 324 cpc) e sostanziale (art
2909 cc), costituisce principio generale e fondamentale dell'ordinamento interno, rispondente ad incontrovertibili esigenze di certezza giuridica e finalizzata all'attuazione del principio del ne bis in idem. La formazione del giudicato, infatti, cristallizza l'atto (art 324 cpc) ed il rapporto (art 2909 cc), precludendo alle parti la possibilità di richiedere il riesame del rapporto controverso, se non attraverso gli specifici mezzi di impugnazione straordinari previsti dal codice di rito.
Le esigenze di certezza cui la disciplina della cosa giudicata si ispira giustificano la rilevabilità
d'ufficio del giudicato, anche ove formatosi esternamente al giudizio.
3 La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidatasi dal fondamentale arresto delle Sezioni Unite n.
1099/1998, conferma la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo del giudicato, sia interno che esterno, obbligando il giudice a pronunciarsi sulla relativa eccezione ove essa emerga dagli atti prodotti all'interno del giudizio. La rispondenza ad interessi generali emancipa il rilievo del giudicato dai limiti decadenziali posti dal codice di rito, sicché la parte che intende avvalersene non è subordinata ad una tempestiva allegazione dei fatti costituitivi dell'eccezione, la quale potrà intervenire in ogni stato e grado del processo, senza che da ciò possa discendere una violazione dei principi informanti il giusto processo (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12159 del
06/06/2011).
2. Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta ha eccepito e provato con la documentazione allegata che il giudizio segnato al RGN 2567/2014 di questo Tribunale si è estinto per mancata riassunzione a seguito di interruzione per la morte dell'opponente ed il Controparte_2
decreto ingiuntivo divenuto, pertanto, esecutivo ai sensi dell'art. 653, primo comma, c.p.c. E quel giudizio aveva ad oggetto lo stesso decreto ingiuntivo qui impugnato (D.I. n. 91/2014).
Ebbene, acquistando autorità di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, l'efficacia del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per estinzione del giudizio di opposizione si estende a tutte le relative questioni, impedendo che in un altro e successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto, si proceda ad un nuovo esame delle questioni stesse (cfr. Consiglio di Stato sez. III 09/06/2014 n. 2894).
Tale principio ha carattere generale, essendo operante con riferimento a qualunque decreto ingiuntivo relativo all'adempimento d'una obbligazione, laddove non opposto, ed afferma la ricorrenza dell'effetto di giudicato anche con riferimento alla validità del rapporto fonte dell'obbligazione. (In senso conforme si vedano: Cass. Sentenza sez. 1 n. 23235 del 14/10/2013;
Sez. 1, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011).
Ritiene il Tribunale che sussiste il giudicato eccepito in quanto le parti processuali sono le stesse, la domanda giudiziale proposta dalle parti è la stessa e identici sono i motivi posti alla base della domanda giudiziale.
Devesi, conseguentemente, rigettarsi l'opposizione proposta.
Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti del sig. , ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione in quanto inammissibile;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 91/2014, già dotato di efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Euro 3.500,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 07/5/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 2568 dell'anno 2014
TRA
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. Tiziana Cobucci, e presso la stessa elettivamente domiciliati in Eboli, loc. S. Cecilia, Via
Socrate n.20, come da procura in atti;
-OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Trimarco, e con lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Via Tasso n. 5, presso lo studio dell'avv. Melinda
Lazzeroni, come da procura in atti,
- OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2013, il perito industriale edile Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Salerno di voler ingiungere ai sigg.: , Controparte_2 Parte_1
, e il pagamento della somma di Euro
[...] Parte_2 Parte_3
13.798,80, quale saldo per le proprie competenze professionali svolte in occasione dei lavori di
1 ricostruzione del fabbricato degli opponenti, sito in San Gregorio Magno, alla Via G. Lordi, lavori finanziati con i contributi ex lege n.219/1981. Adduceva di aver ricevuto incarico dagli stessi per la direzione dei lavori;
di aver ricevuto solo un acconto di Euro 3.500,00; di aver fatto vistare la propria parcella dal competente Collegio dei Periti Industriali laureati di Salerno.
In data 15/01/2014 veniva concesso il decreto ingiuntivo n. 91/2014 (RGN 8737/2013), notificato a mezzo del servizio postale in data 29-31/01/2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13/3/2014, i sigg. , Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo.
[...] Parte_3
Eccepivano: 1°) la prescrizione presuntiva del diritto di credito, ex art. 2956 c.c.; 2°) l'avvenuto pagamento della pretesa creditoria. Concludevano, quindi, per la declaratoria di prescrizione del diritto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Mentre con distinto atto di citazione notificato il 12/3/2014, il sig. Controparte_2
proponeva autonomo e distinto giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.
91/2014. Tale giudizio prendeva il RGN 2567/2014 di questo Tribunale.
In corso di causa, gli opponenti instavano per la riunione del presente giudizio con quello segnato al RGN 2567/2014, per connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi della medesima richiesta di pagamento delle prestazioni professionali rese dal , opposto dal sig. Controparte_3 [...]
, padre degli odierni opponenti. CP_2
Si costituiva in giudizio l'opposto con comparsa del 15/9/2014 che contestava ed impugnava tutto l'avverso dedotto. Precisava l'irrilevanza della eccepita prescrizione in quanto la prestazione dell'opposto non era ancora terminata, atteso che si doveva ancora completare l'iter amministrativo di consegna documenti al fine di ottenere l'emissione del certificato di abitabilità
e/o uso dell'immobile. Asseriva, ad ogni modo, che in data 27/8/2010 le parti tutte (opponenti ed opposto) avevano depositato presso il Comune di San Gregorio Magno l'istanza di emissione in via prioritaria del contributo aggiuntivo;
che, comunque, con raccomandate del 13/10/2007, del
10/10/2008 e del 08/4/2013 aveva interrotto il corso della prescrizione. Negava di aver ricevuto altre somme oltre quelle indicate in ricorso (Euro 3.5000,00), ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite.
2 Si opponeva alla chiesta riunione con il giudizio segnato al RGN 2567/2014, stante la diversa ed avanzata fase processuale dello stesso.
Rigettata l'istanza di riunione dai precedenti istruttori della causa, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Ritenute irrilevanti le prove orali articolate dagli opponenti, e dato ingresso al solo interrogatorio formale dell'opposto, ritualmente espletato all'udienza del 15/11/2018, la causa è stata, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni. Assegnata una prima volta in decisione, la causa è stata poi rimessa sul ruolo in quanto non veniva rinvenuta la produzione di parte opposta, né la stessa risultava ritirata. Ricostruito il fascicolo processuale, la causa è, infine, pervenuta a questo giudicante solo in data 28/5/2024, che l'ha trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. In via preliminare, si rileva che parte opposta ha dedotto, già con la memoria dell'11/4/2016, e reiterato nelle comparse conclusionali, l'intervenuto giudicato esterno. In sostanza, ha dichiarato che il giudizio già segnato al RGN 2567/2014, di questo Tribunale, ed avente ad oggetto l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo qui opposto (D.I. n.91/2014) per il pagamento delle prestazioni professionali svolte dal perito, ed in cui erano parti lo stesso Controparte_1
ed il sig. padre degli attuali opponenti, era stato interrotto per la morte del Controparte_2
sig. e non più riassunto dagli eredi, per cui il giudizio si era estinto per Controparte_2
mancata riassunzione, ed il decreto ingiuntivo opposto, il d.i. n. 91/2014, divenuto esecutivo ex art. 653, primo comma, c.p.c. Con la conseguenza che gli odierni opponenti, quali eredi del de cuius non avrebbero alcun interesse ad agire nel presente giudizio, ed anche per Controparte_2
non incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem.
Tale eccezione non è stata confutata dagli opponenti.
E' noto che il giudicato, nella duplice accezione di giudicato formale (art 324 cpc) e sostanziale (art
2909 cc), costituisce principio generale e fondamentale dell'ordinamento interno, rispondente ad incontrovertibili esigenze di certezza giuridica e finalizzata all'attuazione del principio del ne bis in idem. La formazione del giudicato, infatti, cristallizza l'atto (art 324 cpc) ed il rapporto (art 2909 cc), precludendo alle parti la possibilità di richiedere il riesame del rapporto controverso, se non attraverso gli specifici mezzi di impugnazione straordinari previsti dal codice di rito.
Le esigenze di certezza cui la disciplina della cosa giudicata si ispira giustificano la rilevabilità
d'ufficio del giudicato, anche ove formatosi esternamente al giudizio.
3 La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidatasi dal fondamentale arresto delle Sezioni Unite n.
1099/1998, conferma la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo del giudicato, sia interno che esterno, obbligando il giudice a pronunciarsi sulla relativa eccezione ove essa emerga dagli atti prodotti all'interno del giudizio. La rispondenza ad interessi generali emancipa il rilievo del giudicato dai limiti decadenziali posti dal codice di rito, sicché la parte che intende avvalersene non è subordinata ad una tempestiva allegazione dei fatti costituitivi dell'eccezione, la quale potrà intervenire in ogni stato e grado del processo, senza che da ciò possa discendere una violazione dei principi informanti il giusto processo (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12159 del
06/06/2011).
2. Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta ha eccepito e provato con la documentazione allegata che il giudizio segnato al RGN 2567/2014 di questo Tribunale si è estinto per mancata riassunzione a seguito di interruzione per la morte dell'opponente ed il Controparte_2
decreto ingiuntivo divenuto, pertanto, esecutivo ai sensi dell'art. 653, primo comma, c.p.c. E quel giudizio aveva ad oggetto lo stesso decreto ingiuntivo qui impugnato (D.I. n. 91/2014).
Ebbene, acquistando autorità di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, l'efficacia del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per estinzione del giudizio di opposizione si estende a tutte le relative questioni, impedendo che in un altro e successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto, si proceda ad un nuovo esame delle questioni stesse (cfr. Consiglio di Stato sez. III 09/06/2014 n. 2894).
Tale principio ha carattere generale, essendo operante con riferimento a qualunque decreto ingiuntivo relativo all'adempimento d'una obbligazione, laddove non opposto, ed afferma la ricorrenza dell'effetto di giudicato anche con riferimento alla validità del rapporto fonte dell'obbligazione. (In senso conforme si vedano: Cass. Sentenza sez. 1 n. 23235 del 14/10/2013;
Sez. 1, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011).
Ritiene il Tribunale che sussiste il giudicato eccepito in quanto le parti processuali sono le stesse, la domanda giudiziale proposta dalle parti è la stessa e identici sono i motivi posti alla base della domanda giudiziale.
Devesi, conseguentemente, rigettarsi l'opposizione proposta.
Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti del sig. , ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione in quanto inammissibile;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 91/2014, già dotato di efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Euro 3.500,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 07/5/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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