CASS
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2024, n. 10450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10450 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MB IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli emessa in data 27/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN IFATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 06/06/2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato ad IO MB la misura della custodia cautelare in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10450 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 04/12/2023 carcere per il reato associativo a lui ascritto e per i reati-fine di cui agli artt. 110, 453 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione IO MB, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe De Gregorio, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 49, 453, 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza ha totalmente pretermesso la valutazione di due aspetti: la tenuta del ragionamento inferenziale tra l'episodio del 17/12/2021 ed i precedenti, nonché la sussistenza del reato per come contestato. Quanto al primo aspetto è stato ritenuto che il sequestro do banconote contraffatte, operato in data 17/12/2021, dimostrasse la gravità indiziaria anche in riferimento agli altri capi di imputazione, e ciò benché lo stesso giudice della cautela avesse specificato come il procedimento di contraffazione non fosse completato;
ciò senza considerare come non sia da ritenere certo che l'oggetto dello scambio tra lo MB ed i ON fossero delle banconote contraffatte, come emerge dall'analisi del capo 5) dell'incolpazione provvisoria alla luce della motivazione dell'ordinanza genetica, condivisa dal Tribunale del riesame ed analizzata in ricorso;
in particolare, si era ritenuto che, con condotta reiterata, lo MB, prima di recarsi presso l'abitazione del CC, incontrasse il ON, provvedendo ad effettuare uno scambio dei rispettivi mezzi di locomozione, allo scopo di caricare nella vettura del ON le banconote contraffatte per consentire, quindi, al predetto, di recarsi presso l'abitazione del CH allo scopo di completare la consegna;
in realtà, come si evince dalla lettura dell'ordinanza genetica, è evidente come non si realizzi alcuno scambio, in quanto le buste contenenti ipoteticamente le banconote falsificate non erano state affatto consegnate né ad DI CH né a VA CH, essendo rimaste all'interno della vettura in uso al ON. Anche quanto al capo 6) dell'editto accusatorio provvisorio appare evidente la sussistenza di una serie di divergenze, circa le modalità della condotta, nonché quanto al mancato completamento della procedura di contraffazione, alla luce dell'intervento di un diverso soggetto, GE LI, che avrebbe avuto il compito di completare l'iter della contraffazione mediante l'apposizione del patch olografico. In relazione al capo 9), ancora diverse sarebbero le modalità di prelevamento delle buste presso l'abitazione del CC, di cui non si sarebbe occupato lo MB;
ciò senza considerare come dall'intercettazione del 20/10/2021, alle ore 13,44 emergerebbe come la procedura di contraffazione non fosse stata completata e che la qualità delle banconote fosse tale da configurare un reato impossibile, alla 2 luce dei criteri elaborato dalla giurisprudenza di legittimità; da ciò deriva anche l'insussistenza del compendio indiziario in riferimento alla fattispecie associativa, atteso che il sodalizio, all'evidenza, non era in grado di portare a compimento i reati-fine, con conseguente insussistenza di una struttura associativa nell'ambito della quale ascrivere al ricorrente un ruolo apicale;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione non è ancorata ad un'effettiva e prossima occasione per la commissione di ulteriori fattispecie delittuose da parte dell'imputato, né è stata adeguatamente considerata l'applicazione di una misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di IO MB è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso viene offerta una valutazione alternativa del compendio indiziario, a fronte di argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame assolutamente logiche e coerenti, quanto alla ricostruzione delle vicende ed alla loro qualificazione. Come noto, la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli Franco, Rv. 276976), ha più volte ribadito come , in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, quanto alla gravità indiziaria, consente al giudice di legittimità, per la peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Quindi, alla Corte suprema spetta il compito di verificare la congruenza della motivazione, in quanto la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai requisiti individuati dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nel caso in esame il provvedimento impugnato, sulla base del compendio 3 intercettivo, ha inquadrato le condotte illecite ascritte al ricorrente - unitamente agli altri soggetti indagati - in un sistema di vita finalizzato al procacciamento di fonti di reddito e, valutando la stabile rete dei canali di smercio delle banconote, i costanti contatti tra gli indagati, nonché le plurime cessioni di banconote di diverso taglio, per ingenti quantitativi, ha desunto la sussistenza della fattispecie associativa. Lo MB, in particolare, è stato individuato come colui che, unitamente a ES BR, si era costantemente approvvigionato della valuta falsa prodotta da IO CC, ritirandola presso l'abitazione di questi per poi cederla ad DI CH o a OB Di ZI. Il Tribunale del riesame ha analiticamente descritto anche il ruolo degli altri soggetti coinvolti nella vicenda associativa (pagg.
7-10 dell'ordinanza impugnata), indicando l'originario progetto criminoso, consistente nell'allestimento di una stamperia clandestina di tipo offset, in realtà mai avviata e sostituita dalla produzione di banconote stampate in digitale, fornendo periodicamente partite da 30.000/40.000 esemplari, idonei a garantire per tutti i correi consistenti guadagni. Il provvedimento ha poi descritto, richiamando il compendio intercettivo accompagnato dai servizi di ocp, i singoli episodi criminosi, rilevando come, anche alla luce del sequestro operato in data 17/12/2021, fossero confermate le costanti modalità operative dei correi, rivelatrici del contenuto delle borse prelevate a casa del OR, individuato nelle banconote false. Inoltre, lo stesso Tribunale del riesame, a pag. 10 della motivazione, ha qualificato come generiche le deduzioni difensive, a fronte della ricostruzione dei singoli episodi, operata dal primo giudice con dovizia di particplari. Ne discende come il primo motivo di ricorso finisca per prospettare, peraltro in maniera parcellizzata, una ricostruzione alternativa dei singoli episodi criminosi, senza, tuttavia, aggredire la ineccepibile logica motivazionale del provvedimento impugnato. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, atteso che la motivazione sulle esigenze cautelari, alla pag. 12 dell'ordinanza impugnata, evidenziando i precedenti specifici del ricorrente, come risultanti dal casellario giudiziale il suo ruolo nevralgico nella vicenda, la sequenza di reati-fine, ha ampiamente individuato gli indici indicatori della concretezza e dell'attualità del pericolo, indicando, in particolare, come subito dopo l'arresto di LU ON, il 17/12/2021, lo MB ed il BO si fossero immediatamente adoperati perché il OR riprendesse la produzione di banconote false. Tale motivazione appare, all'evidenza, del tutto coerente con i canoni ermeneutici di legittimità (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi Serena, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, OR OS AL, 4 Rv. 282991; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085). Né, infine, il ricorso si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto chiaramente inidonea qualsiasi altra misura meno gravosa, considerando come tutti gli indagati avrebbero potuto avvalersi dell'aiuto di familiari per proseguire nell'attività criminosa, come già verificatosi in relazione agli episodi oggetto di indagini preliminari. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delira Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per le relative comunicazioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 04/12/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN IFATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 06/06/2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato ad IO MB la misura della custodia cautelare in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10450 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 04/12/2023 carcere per il reato associativo a lui ascritto e per i reati-fine di cui agli artt. 110, 453 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione IO MB, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe De Gregorio, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 49, 453, 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza ha totalmente pretermesso la valutazione di due aspetti: la tenuta del ragionamento inferenziale tra l'episodio del 17/12/2021 ed i precedenti, nonché la sussistenza del reato per come contestato. Quanto al primo aspetto è stato ritenuto che il sequestro do banconote contraffatte, operato in data 17/12/2021, dimostrasse la gravità indiziaria anche in riferimento agli altri capi di imputazione, e ciò benché lo stesso giudice della cautela avesse specificato come il procedimento di contraffazione non fosse completato;
ciò senza considerare come non sia da ritenere certo che l'oggetto dello scambio tra lo MB ed i ON fossero delle banconote contraffatte, come emerge dall'analisi del capo 5) dell'incolpazione provvisoria alla luce della motivazione dell'ordinanza genetica, condivisa dal Tribunale del riesame ed analizzata in ricorso;
in particolare, si era ritenuto che, con condotta reiterata, lo MB, prima di recarsi presso l'abitazione del CC, incontrasse il ON, provvedendo ad effettuare uno scambio dei rispettivi mezzi di locomozione, allo scopo di caricare nella vettura del ON le banconote contraffatte per consentire, quindi, al predetto, di recarsi presso l'abitazione del CH allo scopo di completare la consegna;
in realtà, come si evince dalla lettura dell'ordinanza genetica, è evidente come non si realizzi alcuno scambio, in quanto le buste contenenti ipoteticamente le banconote falsificate non erano state affatto consegnate né ad DI CH né a VA CH, essendo rimaste all'interno della vettura in uso al ON. Anche quanto al capo 6) dell'editto accusatorio provvisorio appare evidente la sussistenza di una serie di divergenze, circa le modalità della condotta, nonché quanto al mancato completamento della procedura di contraffazione, alla luce dell'intervento di un diverso soggetto, GE LI, che avrebbe avuto il compito di completare l'iter della contraffazione mediante l'apposizione del patch olografico. In relazione al capo 9), ancora diverse sarebbero le modalità di prelevamento delle buste presso l'abitazione del CC, di cui non si sarebbe occupato lo MB;
ciò senza considerare come dall'intercettazione del 20/10/2021, alle ore 13,44 emergerebbe come la procedura di contraffazione non fosse stata completata e che la qualità delle banconote fosse tale da configurare un reato impossibile, alla 2 luce dei criteri elaborato dalla giurisprudenza di legittimità; da ciò deriva anche l'insussistenza del compendio indiziario in riferimento alla fattispecie associativa, atteso che il sodalizio, all'evidenza, non era in grado di portare a compimento i reati-fine, con conseguente insussistenza di una struttura associativa nell'ambito della quale ascrivere al ricorrente un ruolo apicale;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione non è ancorata ad un'effettiva e prossima occasione per la commissione di ulteriori fattispecie delittuose da parte dell'imputato, né è stata adeguatamente considerata l'applicazione di una misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di IO MB è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso viene offerta una valutazione alternativa del compendio indiziario, a fronte di argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame assolutamente logiche e coerenti, quanto alla ricostruzione delle vicende ed alla loro qualificazione. Come noto, la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli Franco, Rv. 276976), ha più volte ribadito come , in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, quanto alla gravità indiziaria, consente al giudice di legittimità, per la peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Quindi, alla Corte suprema spetta il compito di verificare la congruenza della motivazione, in quanto la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai requisiti individuati dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nel caso in esame il provvedimento impugnato, sulla base del compendio 3 intercettivo, ha inquadrato le condotte illecite ascritte al ricorrente - unitamente agli altri soggetti indagati - in un sistema di vita finalizzato al procacciamento di fonti di reddito e, valutando la stabile rete dei canali di smercio delle banconote, i costanti contatti tra gli indagati, nonché le plurime cessioni di banconote di diverso taglio, per ingenti quantitativi, ha desunto la sussistenza della fattispecie associativa. Lo MB, in particolare, è stato individuato come colui che, unitamente a ES BR, si era costantemente approvvigionato della valuta falsa prodotta da IO CC, ritirandola presso l'abitazione di questi per poi cederla ad DI CH o a OB Di ZI. Il Tribunale del riesame ha analiticamente descritto anche il ruolo degli altri soggetti coinvolti nella vicenda associativa (pagg.
7-10 dell'ordinanza impugnata), indicando l'originario progetto criminoso, consistente nell'allestimento di una stamperia clandestina di tipo offset, in realtà mai avviata e sostituita dalla produzione di banconote stampate in digitale, fornendo periodicamente partite da 30.000/40.000 esemplari, idonei a garantire per tutti i correi consistenti guadagni. Il provvedimento ha poi descritto, richiamando il compendio intercettivo accompagnato dai servizi di ocp, i singoli episodi criminosi, rilevando come, anche alla luce del sequestro operato in data 17/12/2021, fossero confermate le costanti modalità operative dei correi, rivelatrici del contenuto delle borse prelevate a casa del OR, individuato nelle banconote false. Inoltre, lo stesso Tribunale del riesame, a pag. 10 della motivazione, ha qualificato come generiche le deduzioni difensive, a fronte della ricostruzione dei singoli episodi, operata dal primo giudice con dovizia di particplari. Ne discende come il primo motivo di ricorso finisca per prospettare, peraltro in maniera parcellizzata, una ricostruzione alternativa dei singoli episodi criminosi, senza, tuttavia, aggredire la ineccepibile logica motivazionale del provvedimento impugnato. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, atteso che la motivazione sulle esigenze cautelari, alla pag. 12 dell'ordinanza impugnata, evidenziando i precedenti specifici del ricorrente, come risultanti dal casellario giudiziale il suo ruolo nevralgico nella vicenda, la sequenza di reati-fine, ha ampiamente individuato gli indici indicatori della concretezza e dell'attualità del pericolo, indicando, in particolare, come subito dopo l'arresto di LU ON, il 17/12/2021, lo MB ed il BO si fossero immediatamente adoperati perché il OR riprendesse la produzione di banconote false. Tale motivazione appare, all'evidenza, del tutto coerente con i canoni ermeneutici di legittimità (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi Serena, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, OR OS AL, 4 Rv. 282991; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085). Né, infine, il ricorso si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto chiaramente inidonea qualsiasi altra misura meno gravosa, considerando come tutti gli indagati avrebbero potuto avvalersi dell'aiuto di familiari per proseguire nell'attività criminosa, come già verificatosi in relazione agli episodi oggetto di indagini preliminari. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delira Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per le relative comunicazioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 04/12/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente