Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2021, proposto da
NI RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Restaino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Emanuela Capannolo, domiciliato in L'Aquila, via dei Giardini, n. 2;
per l'accertamento:
e la consequenziale declaratoria del diritto al riconoscimento e consequenziale applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 sul trattamento di fine servizio, in relazione al silenzio serbato dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici di L'Aquila sull'istanza notificata a mezzo pec in data 10.03.2021, tesa ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Vista la memoria del 18 novembre 2025, notificata e depositata il 25 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa AR CO;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente notificato alla parte resistente e ha chiesto la compensazione delle spese processuali;
rilevato che l’INPS non si è opposto alle istanze del ricorrente;
ritenuto di compensare le spese processuali in ragione del fatto che sulla questione oggetto della domanda non si era ancora formato un orientamento univoco della giurisprudenza all’epoca della proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE ON, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
AR CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CO | GE ON |
IL SEGRETARIO