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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2385/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ciociola Chiara del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in San Nicola
FR (BN) il 15/09/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 5, Parte II - Serie C, Anno 2012.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 237 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in San Nicola FR (BN) il 15/09/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie C, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che sino alla data della vendita la moglie, se lo vorrà, potrà continuare ad abitare nell'ex casa famigliare facendosi integralmente carico del pagamento delle relative spese ordinarie sino all'effettivo rilascio (oltre ad eventuale successivo conguaglio a consuntivo sino a tale ultima data) con la sola esclusione delle rate del mutuo cointestato. Eventuali spese straordinarie andranno preventivamente concordate e pariteticamente condivise tra le parti;
2. DÀ ATTO che i coniugi hanno concordato che il marito avrebbe rilasciato l'appartamento sito in Ticineto, Piazza Martiri della Libertà, 6, di proprietà della moglie, nel quale si è temporaneamente trasferito, entro il 30 settembre 2024. Sino a tale data si sarebbe fatto carico del pagamento delle spese ordinarie (oltre ad eventuale successivo conguaglio a consuntivo sino a tale ultima data) e delle rate del mutuo cointestato, inclusa la quota parte di competenza della moglie, mentre le rate del citato mutuo in scadenza dalla mensilità ottobre 2024 sarebbero state corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno sino all'estinzione del debito;
pagina 2 di 3 3. DÀ ATTO che l'importo ricavato dalla vendita dell'ex casa famigliare, al netto delle spese ed estinto il mutuo, sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4. DÀ ATTO che i beni mobili, gli accessori e suppellettili di comune proprietà contenuti nell'ex casa famigliare saranno bonariamente ripartiti tra le parti con la sola esclusione della cucina componibile, che sarà assegnata alla moglie;
5. DÀ ATTO che tutte le reciproche ragioni di debito/credito dovranno considerarsi integralmente compensate tra le parti, fatto salvo il diritto delle parti al pagamento delle spese ordinarie relative agli immobili di cui ai punti 1 e 2.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2385/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ciociola Chiara del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in San Nicola
FR (BN) il 15/09/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 5, Parte II - Serie C, Anno 2012.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 237 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in San Nicola FR (BN) il 15/09/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie C, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che sino alla data della vendita la moglie, se lo vorrà, potrà continuare ad abitare nell'ex casa famigliare facendosi integralmente carico del pagamento delle relative spese ordinarie sino all'effettivo rilascio (oltre ad eventuale successivo conguaglio a consuntivo sino a tale ultima data) con la sola esclusione delle rate del mutuo cointestato. Eventuali spese straordinarie andranno preventivamente concordate e pariteticamente condivise tra le parti;
2. DÀ ATTO che i coniugi hanno concordato che il marito avrebbe rilasciato l'appartamento sito in Ticineto, Piazza Martiri della Libertà, 6, di proprietà della moglie, nel quale si è temporaneamente trasferito, entro il 30 settembre 2024. Sino a tale data si sarebbe fatto carico del pagamento delle spese ordinarie (oltre ad eventuale successivo conguaglio a consuntivo sino a tale ultima data) e delle rate del mutuo cointestato, inclusa la quota parte di competenza della moglie, mentre le rate del citato mutuo in scadenza dalla mensilità ottobre 2024 sarebbero state corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno sino all'estinzione del debito;
pagina 2 di 3 3. DÀ ATTO che l'importo ricavato dalla vendita dell'ex casa famigliare, al netto delle spese ed estinto il mutuo, sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4. DÀ ATTO che i beni mobili, gli accessori e suppellettili di comune proprietà contenuti nell'ex casa famigliare saranno bonariamente ripartiti tra le parti con la sola esclusione della cucina componibile, che sarà assegnata alla moglie;
5. DÀ ATTO che tutte le reciproche ragioni di debito/credito dovranno considerarsi integralmente compensate tra le parti, fatto salvo il diritto delle parti al pagamento delle spese ordinarie relative agli immobili di cui ai punti 1 e 2.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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