TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/08/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 791/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti BAVA Parte_1 C.F._1
ANDREA e BAVA LEONARDO;
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PISANI Controparte_1 P.IVA_1
TIZIANA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: vittime del terrorismo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio il affinchè il Tribunale: a) previa Parte_1 Controparte_1 rideterminazione della percentuale di invalidità indennizzabile ex DPR 181/2009, ricalcolasse l'importo della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L 206/2004 a lei spettante correggendo, altresì, le erronee modalità di calcolo e l'errato sistema di rivalutazione adottato dal in via CP_1 amministrativa;
b) condannasse il a retrodatare l'assegno vitalizio ex art. 2 l. Controparte_1
407/98 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dalla data del 18 agosto 2016.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
I fatti di causa sono per lo più pacifici e/o documentali e possono essere ricostruiti come segue.
La ricorrente ha assistito all'attentato terroristico di Nizza del 14 luglio 2016 allorquando un uomo era entrato con un camion nella zona pedonale della città e aveva deliberatamente investito le persone ivi radunate per assistere alle celebrazioni che si stavano tenendo in occasione della festa nazionale, sparando altresì sulla folla con un fucile mitragliatore. che all'epoca Parte_1 aveva solo dieci anni, si trovava con la mamma proprio dei luoghi dell'attentato e non era stata investita dal camion solo perché la madre era riuscita a scansare sé e lei dalla traiettoria del mezzo.
A seguito di detti eventi la ricorrente ha riportato un disturbo da stress post traumatico, mai guarito nonostante le cure.
Il , all'esito di un lungo iter amministrativo, ha qualificato la ricorrente quale Controparte_1 vittima del terrorismo, ha determinato la sua invalidità complessiva nel 35% e le ha riconosciuto le seguenti prestazioni:
- la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L 206/2004 determinata nella misura di € 70.000
(pari ad € 2.000 per punto percentuale). Da detto importo era poi stato detratto l'importo di €
30.000 versato dallo Stato francese per i medesimi fatti e l'importo di € 24.216 già corrisposto alla ricorrente con decreto n. 145/2019, e sul residuo dovuto era stata operata la rivalutazione monetaria dalla data del 19 gennaio 2018 - data di presentazione della domanda amministrativa - alla data di emissione del decreto, con conseguente pagamento alla ricorrente dell'importo di € 18.451,49 a titolo di saldo (cfr. decreto 64/2023 doc. 23);
- l'assegno vitalizio di cui alla l 407/1998 con decorrenza dal 19 gennaio 2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 93/2019, doc. 10 parte convenuta)
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L 206/2004 a decorrere dal 19 gennaio
2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 66/2023, doc. 24).
In relazione all'operato dell'amministrazione la ricorrente ha lamentato:
a) l'erronea quantificazione dell'invalidità complessiva, a suo dire pari al 63%, con conseguente necessità di adeguare l'importo della speciale elargizione riconosciutole;
b) l'erroneità delle operazioni di calcolo fatte dall'amministrazione al fine di pervenire al pagamento del saldo della speciale elargizione atteso che, secondo la sua tesi, la prestazione andrebbe dapprima rivalutata a partire dall'1 gennaio 2003 e poi dall'importo rivalutato andrebbero decurtate le somme versate dallo stato francese per i medesimi fatti e quelle versate dallo stato italiano a titolo provvisorio;
c) l'erroneità della data di decorrenza fissata dal per entrambi gli assegni;
gli stessi, CP_1 infatti, anziché decorrere dalla data della domanda amministrativa, dovrebbero decorrere dal
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
18 agosto 2016 atteso che già in quella data il danno si era stabilizzato, come comprovato dalla certificazione medica rilasciata dall'ospedale di Nizza.
Il si è ritualmente costituito in giudizio difendendo la correttezza del proprio Controparte_1 operato in via amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso. In ordine alla diversa percentuale di invalidità richiesta, il ha eccepito che le norme in materia di vittime del terrorismo non CP_1 prevedono che la posizione possa essere rivista in ragione di un intervenuto aggravamento delle condizioni della vittima. In ogni caso poi ha eccepito che la ricorrente non aveva proposto alcuna domanda amministrativa volta a richiedere una nuova valutazione del suo caso in ragione del sopravvenuto aggravamento con la conseguenza che la domanda proposta in via giudiziale, prima ancora che infondata, sarebbe inammissibile per mancato preventivo esperimento del necessario iter amministrativo. Quanto poi alla decorrenza degli assegni, ha eccepito che la decorrenza era stata fissata dalla data di decorrenza della domanda, che è anche quella di stabilizzazione di postumi, con la conseguenza che anche detta domanda risultava essere infondata.
La causa è stata istruita a mezzo CTU medico-legale ed è stata discussa e decisa all'udienza del 20 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
2. L'invalidità complessiva e la rendita vitalizia
Il primo motivo di doglianza della ricorrente attiene alla mancata corretta determinazione dell'invalidità complessiva da lei riportata a seguito dell'attentato terroristico di Nizza.
Sul punto occorre precisare che la ricorrente non vuole far valere un presunto aggravamento delle proprie condizioni;
la stessa, invece, ritiene che sin dall'origine l'invalidità complessiva da lei riportata fosse ben superiore alla percentuale del 35% riconosciutole dalla commissione medica e che precisamente fosse pari al 63%. Per altro, che non si tratti di far valere un aggravamento è reso evidente dal fatto stesso che la ricorrente indica quale data di stabilizzazione dei postumi invalidanti la data del 18 agosto 2016, ovvero la data del primo accertamento di disturbo post traumatico da stress fatto dall'ospedale di Nizza a pochi giorni di distanza dall'evento. Chiarito ciò, ne discende l'infondatezza di tutte le eccezioni del ministero in ordine all'infondatezza della domanda e alla inammissibilità della stessa fondate sull'erroneo presupposto che la ricorrente non stesse contestando la correttezza del giudizio originario reso dalla commissione medica ma stesse chiedendo di considerare un sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni.
Passando al merito della doglianza, la stessa è fondata.
In ordine ai criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento medico, è ormai orientamento consolidato quello secondo il quale ai fini della determinazione dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad essi equiparati deve farsi riferimento alla
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 (cfr. Cass. n. 6216/2022).
Applicando i suddetti criteri, il perito nominato dal giudice ha accertato che, in conseguenza degli eventi di Nizza, la ricorrente ha riportato un'invalidità complessiva del 41%. In perizia si legge: “la giovane ha sviluppato un Disturbo da stress post-traumatico considerato Pt_1 nell'immediatezza dei fatti di grado grave per compromissione del funzionamento sociale e scolastico, con necessità di un ciclo di sedute di psicoterapia con il metodo EMDR, ottenendo così un buon miglioramento clinico. Dal maggio 2018 si è assistito ad una riduzione della sintomatologia ascrivibile ad uno stato di ipervigilanza con reazioni di allerta e ansia situazionale.
Progressivo miglioramento del pattern ipnico così come il funzionamento sociale e scolastico. (…) sulla base della documentazione prodotta e del colloquio con la giovane, è affetta da un Pt_1
DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS DI GRADO MODERATO a seguito dell'attentato terroristico verificatosi il 14 luglio 2016 a Nizza che ha causato più di 40 morti e centinaia di feriti e dei quali la giovane è stata testimone diretta e durante il quale ha rischiato di perdere la vita. L'invalidità complessiva valutata applicando a tal fine la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera D) dpr 181/09
IC = DB +DM + (IP – DB)
Invalidità complessiva= danno biologico + danno morale + (invalidità permanente – danno biologico)
IC= 21%+10 +(31-21) = 41%”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU possono essere poste a fondamento del presente giudizio atteso che le stesse sono il frutto di un'indagine completa e ben motivata e considerato, inoltre, che le lo stesso CTP del ha ritenuto condivisibile la valutazione operata dal CTU. CP_1
Una volta accertata che l'invalidità complessiva è pari al 41%, ne consegue il diritto della ricorrente di vedersi rideterminata la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004 in conformità a detta maggiore percentuale e, dunque, sulla base dell'importo di € 2.000 per punto percentuale.
A questo punto occorre determinare il corretto modo di operare la rivalutazione degli importi, atteso che è questione discussa tra le parti (il ha rivalutato l'importo della speciale elargizione CP_1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Sul punto il giudice ritiene che la rivalutazione vada operata dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore del D.L. 337/2003. L'art. 5 della L 206/2004, infatti, rinvia alla L 302/1990, la quale stabiliva la misura della prestazione in 1.500.000 lire per punto percentuale fino ad un massimo di
150.000.000 di lire. Successivamente il D.L. 337/2003 ha incrementato detti importi. L'art. 2 infatti, ha previsto che “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”. In ragione di ciò, poiché la L 206/2004 richiama la L 302/1990 la quale, a sua volta, è stata modificata dall'art. 2 D.L.
337/2003 il quale ha rideterminato gli importi della provvidenza in commento, allora le somme per cui è causa devono essere rivalutate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto che è appunto il 1° gennaio 2003.
Il legislatore, infatti, prevedendo l'automatica rivalutazione degli importi in questione, ha inteso trasformare l'obbligazione de quo in obbligazione di valore. Invero, prevedendo che gli importi riconosciuti vengano rivalutati, il legislatore ha inteso proteggere i destinatari del beneficio dalla svalutazione monetaria - rischio connaturato alle obbligazioni di valuta – garantendo loro la possibilità di contare sempre sul medesimo potere d'acquisto. Peraltro detta interpretazione è
l'unica che garantisce parità di trattamento tra tutti i beneficiari della prestazione, a prescindere dal momento in cui è avvenuto il fatto lesivo;
seguendo l'interpretazione che qui si sostiene, infatti, viene garantita a tutti gli aventi diritto la conservazione dello stesso valore della somma che era stata ritenuta adeguata dal legislatore al momento dell'istituzione del beneficio, individuato nel 1° gennaio 2003.
In ragione di quanto sopra esposto, ai fini dell'esatta quantificazione della somma dovuta alla ricorrente, l'amministrazione dovrà calcolare l'importo della speciale elargizione sulla base dell'invalidità complessiva del 41%. L'importo di € 82.000 (€ 2.000 * 41 punti) dovrà poi essere rivalutato con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e dall'importo rivalutato dovranno poi essere detratte le somme già percepite dalla ricorrente.
3. Gli assegni vitalizi
L'ulteriore motivo di doglianza attiene alla decorrenza degli assegni vitalizi, riconosciuti dal a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e richiesti dalla CP_1 ricorrente dalla data del 16 agosto 2024, data di stabilizzazione dei postumi.
L'art. 2, comma 1, L 407/1998 recita: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni (…)”.
L'art. 5, comma 3, L 206/2004 recita: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (…)”.
Dalla lettura delle due norme su riportate si evince come gli elementi costitutivi del diritto siano: a)
l'aver riportato un'invalidità non inferiore al 25%, b) il nesso di causa tra la predetta invalidità e le lesioni riportate in conseguenza di un atto di terrorismo. Non è, invece, elemento costitutivo del diritto la presentazione della domanda amministrativa, la quale è un mero atto di impulso del procedimento amministrativo. Ne consegue, dunque, che la decorrenza della prestazione deve coincidere con il momento in cui in capo alla vittima del terrorismo si stabilizza un'invalidità non inferiore al 25%; è questo, infatti, il momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto può dirsi perfezionata.
Nel caso di specie la CTU ha indicato quale data di stabilizzazioni dei postumi invalidanti – quantificati nel 41% - la data 31 agosto 2016. È, dunque, da detta data che devono decorrere sia l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 sia lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori medi, in € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Andrea Bava e Leonardo Bava.
Il giudice dà atto che si procede all'integrazione del dispositivo inserendo anche il nome dell'avv.
Leonardo Bava quale distrattario atteso che per mero errore omissivo nel dispositivo pubblicato in data 20 giugno 2025 era stato indicato solo l'avv. Andrea Bava, nonostante il ricorso riportasse la firma di entrambi i difensori e nelle conclusioni venisse richiesta la distrazione delle spese in favore dei due difensori.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
− Accerta e dichiara che in conseguenza dell'evento lesivo del 14 luglio 2016, Parte_1 ha riportato un'invalidità complessiva del 41% con decorrenza dal 31 agosto 2016 e per l'effetto
− Condanna il a pagare a la speciale elargizione ex art. Controparte_1 Parte_1
5 comma 1 L 206/2004 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 41% e
6 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
sulla base del valore di € 2.000 a punto percentuale, con rivalutazione di detta somma dal
1.1.2003, dedotto quanto già versato, oltre interessi legali;
− Condanna il a retrodatare l'assegno vitalizio ex art. 2 L 407/1998 e lo Controparte_1 speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L 206/2004 a decorrere dalla data del 31 agosto
2016, oltre interessi legali;
− Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Andrea Bava e
Leonardo Bava;
− Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 20/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 791/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti BAVA Parte_1 C.F._1
ANDREA e BAVA LEONARDO;
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PISANI Controparte_1 P.IVA_1
TIZIANA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: vittime del terrorismo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio il affinchè il Tribunale: a) previa Parte_1 Controparte_1 rideterminazione della percentuale di invalidità indennizzabile ex DPR 181/2009, ricalcolasse l'importo della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L 206/2004 a lei spettante correggendo, altresì, le erronee modalità di calcolo e l'errato sistema di rivalutazione adottato dal in via CP_1 amministrativa;
b) condannasse il a retrodatare l'assegno vitalizio ex art. 2 l. Controparte_1
407/98 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dalla data del 18 agosto 2016.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
I fatti di causa sono per lo più pacifici e/o documentali e possono essere ricostruiti come segue.
La ricorrente ha assistito all'attentato terroristico di Nizza del 14 luglio 2016 allorquando un uomo era entrato con un camion nella zona pedonale della città e aveva deliberatamente investito le persone ivi radunate per assistere alle celebrazioni che si stavano tenendo in occasione della festa nazionale, sparando altresì sulla folla con un fucile mitragliatore. che all'epoca Parte_1 aveva solo dieci anni, si trovava con la mamma proprio dei luoghi dell'attentato e non era stata investita dal camion solo perché la madre era riuscita a scansare sé e lei dalla traiettoria del mezzo.
A seguito di detti eventi la ricorrente ha riportato un disturbo da stress post traumatico, mai guarito nonostante le cure.
Il , all'esito di un lungo iter amministrativo, ha qualificato la ricorrente quale Controparte_1 vittima del terrorismo, ha determinato la sua invalidità complessiva nel 35% e le ha riconosciuto le seguenti prestazioni:
- la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L 206/2004 determinata nella misura di € 70.000
(pari ad € 2.000 per punto percentuale). Da detto importo era poi stato detratto l'importo di €
30.000 versato dallo Stato francese per i medesimi fatti e l'importo di € 24.216 già corrisposto alla ricorrente con decreto n. 145/2019, e sul residuo dovuto era stata operata la rivalutazione monetaria dalla data del 19 gennaio 2018 - data di presentazione della domanda amministrativa - alla data di emissione del decreto, con conseguente pagamento alla ricorrente dell'importo di € 18.451,49 a titolo di saldo (cfr. decreto 64/2023 doc. 23);
- l'assegno vitalizio di cui alla l 407/1998 con decorrenza dal 19 gennaio 2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 93/2019, doc. 10 parte convenuta)
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L 206/2004 a decorrere dal 19 gennaio
2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 66/2023, doc. 24).
In relazione all'operato dell'amministrazione la ricorrente ha lamentato:
a) l'erronea quantificazione dell'invalidità complessiva, a suo dire pari al 63%, con conseguente necessità di adeguare l'importo della speciale elargizione riconosciutole;
b) l'erroneità delle operazioni di calcolo fatte dall'amministrazione al fine di pervenire al pagamento del saldo della speciale elargizione atteso che, secondo la sua tesi, la prestazione andrebbe dapprima rivalutata a partire dall'1 gennaio 2003 e poi dall'importo rivalutato andrebbero decurtate le somme versate dallo stato francese per i medesimi fatti e quelle versate dallo stato italiano a titolo provvisorio;
c) l'erroneità della data di decorrenza fissata dal per entrambi gli assegni;
gli stessi, CP_1 infatti, anziché decorrere dalla data della domanda amministrativa, dovrebbero decorrere dal
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
18 agosto 2016 atteso che già in quella data il danno si era stabilizzato, come comprovato dalla certificazione medica rilasciata dall'ospedale di Nizza.
Il si è ritualmente costituito in giudizio difendendo la correttezza del proprio Controparte_1 operato in via amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso. In ordine alla diversa percentuale di invalidità richiesta, il ha eccepito che le norme in materia di vittime del terrorismo non CP_1 prevedono che la posizione possa essere rivista in ragione di un intervenuto aggravamento delle condizioni della vittima. In ogni caso poi ha eccepito che la ricorrente non aveva proposto alcuna domanda amministrativa volta a richiedere una nuova valutazione del suo caso in ragione del sopravvenuto aggravamento con la conseguenza che la domanda proposta in via giudiziale, prima ancora che infondata, sarebbe inammissibile per mancato preventivo esperimento del necessario iter amministrativo. Quanto poi alla decorrenza degli assegni, ha eccepito che la decorrenza era stata fissata dalla data di decorrenza della domanda, che è anche quella di stabilizzazione di postumi, con la conseguenza che anche detta domanda risultava essere infondata.
La causa è stata istruita a mezzo CTU medico-legale ed è stata discussa e decisa all'udienza del 20 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
2. L'invalidità complessiva e la rendita vitalizia
Il primo motivo di doglianza della ricorrente attiene alla mancata corretta determinazione dell'invalidità complessiva da lei riportata a seguito dell'attentato terroristico di Nizza.
Sul punto occorre precisare che la ricorrente non vuole far valere un presunto aggravamento delle proprie condizioni;
la stessa, invece, ritiene che sin dall'origine l'invalidità complessiva da lei riportata fosse ben superiore alla percentuale del 35% riconosciutole dalla commissione medica e che precisamente fosse pari al 63%. Per altro, che non si tratti di far valere un aggravamento è reso evidente dal fatto stesso che la ricorrente indica quale data di stabilizzazione dei postumi invalidanti la data del 18 agosto 2016, ovvero la data del primo accertamento di disturbo post traumatico da stress fatto dall'ospedale di Nizza a pochi giorni di distanza dall'evento. Chiarito ciò, ne discende l'infondatezza di tutte le eccezioni del ministero in ordine all'infondatezza della domanda e alla inammissibilità della stessa fondate sull'erroneo presupposto che la ricorrente non stesse contestando la correttezza del giudizio originario reso dalla commissione medica ma stesse chiedendo di considerare un sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni.
Passando al merito della doglianza, la stessa è fondata.
In ordine ai criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento medico, è ormai orientamento consolidato quello secondo il quale ai fini della determinazione dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad essi equiparati deve farsi riferimento alla
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 (cfr. Cass. n. 6216/2022).
Applicando i suddetti criteri, il perito nominato dal giudice ha accertato che, in conseguenza degli eventi di Nizza, la ricorrente ha riportato un'invalidità complessiva del 41%. In perizia si legge: “la giovane ha sviluppato un Disturbo da stress post-traumatico considerato Pt_1 nell'immediatezza dei fatti di grado grave per compromissione del funzionamento sociale e scolastico, con necessità di un ciclo di sedute di psicoterapia con il metodo EMDR, ottenendo così un buon miglioramento clinico. Dal maggio 2018 si è assistito ad una riduzione della sintomatologia ascrivibile ad uno stato di ipervigilanza con reazioni di allerta e ansia situazionale.
Progressivo miglioramento del pattern ipnico così come il funzionamento sociale e scolastico. (…) sulla base della documentazione prodotta e del colloquio con la giovane, è affetta da un Pt_1
DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS DI GRADO MODERATO a seguito dell'attentato terroristico verificatosi il 14 luglio 2016 a Nizza che ha causato più di 40 morti e centinaia di feriti e dei quali la giovane è stata testimone diretta e durante il quale ha rischiato di perdere la vita. L'invalidità complessiva valutata applicando a tal fine la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera D) dpr 181/09
IC = DB +DM + (IP – DB)
Invalidità complessiva= danno biologico + danno morale + (invalidità permanente – danno biologico)
IC= 21%+10 +(31-21) = 41%”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU possono essere poste a fondamento del presente giudizio atteso che le stesse sono il frutto di un'indagine completa e ben motivata e considerato, inoltre, che le lo stesso CTP del ha ritenuto condivisibile la valutazione operata dal CTU. CP_1
Una volta accertata che l'invalidità complessiva è pari al 41%, ne consegue il diritto della ricorrente di vedersi rideterminata la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004 in conformità a detta maggiore percentuale e, dunque, sulla base dell'importo di € 2.000 per punto percentuale.
A questo punto occorre determinare il corretto modo di operare la rivalutazione degli importi, atteso che è questione discussa tra le parti (il ha rivalutato l'importo della speciale elargizione CP_1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Sul punto il giudice ritiene che la rivalutazione vada operata dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore del D.L. 337/2003. L'art. 5 della L 206/2004, infatti, rinvia alla L 302/1990, la quale stabiliva la misura della prestazione in 1.500.000 lire per punto percentuale fino ad un massimo di
150.000.000 di lire. Successivamente il D.L. 337/2003 ha incrementato detti importi. L'art. 2 infatti, ha previsto che “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”. In ragione di ciò, poiché la L 206/2004 richiama la L 302/1990 la quale, a sua volta, è stata modificata dall'art. 2 D.L.
337/2003 il quale ha rideterminato gli importi della provvidenza in commento, allora le somme per cui è causa devono essere rivalutate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto che è appunto il 1° gennaio 2003.
Il legislatore, infatti, prevedendo l'automatica rivalutazione degli importi in questione, ha inteso trasformare l'obbligazione de quo in obbligazione di valore. Invero, prevedendo che gli importi riconosciuti vengano rivalutati, il legislatore ha inteso proteggere i destinatari del beneficio dalla svalutazione monetaria - rischio connaturato alle obbligazioni di valuta – garantendo loro la possibilità di contare sempre sul medesimo potere d'acquisto. Peraltro detta interpretazione è
l'unica che garantisce parità di trattamento tra tutti i beneficiari della prestazione, a prescindere dal momento in cui è avvenuto il fatto lesivo;
seguendo l'interpretazione che qui si sostiene, infatti, viene garantita a tutti gli aventi diritto la conservazione dello stesso valore della somma che era stata ritenuta adeguata dal legislatore al momento dell'istituzione del beneficio, individuato nel 1° gennaio 2003.
In ragione di quanto sopra esposto, ai fini dell'esatta quantificazione della somma dovuta alla ricorrente, l'amministrazione dovrà calcolare l'importo della speciale elargizione sulla base dell'invalidità complessiva del 41%. L'importo di € 82.000 (€ 2.000 * 41 punti) dovrà poi essere rivalutato con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e dall'importo rivalutato dovranno poi essere detratte le somme già percepite dalla ricorrente.
3. Gli assegni vitalizi
L'ulteriore motivo di doglianza attiene alla decorrenza degli assegni vitalizi, riconosciuti dal a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e richiesti dalla CP_1 ricorrente dalla data del 16 agosto 2024, data di stabilizzazione dei postumi.
L'art. 2, comma 1, L 407/1998 recita: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni (…)”.
L'art. 5, comma 3, L 206/2004 recita: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (…)”.
Dalla lettura delle due norme su riportate si evince come gli elementi costitutivi del diritto siano: a)
l'aver riportato un'invalidità non inferiore al 25%, b) il nesso di causa tra la predetta invalidità e le lesioni riportate in conseguenza di un atto di terrorismo. Non è, invece, elemento costitutivo del diritto la presentazione della domanda amministrativa, la quale è un mero atto di impulso del procedimento amministrativo. Ne consegue, dunque, che la decorrenza della prestazione deve coincidere con il momento in cui in capo alla vittima del terrorismo si stabilizza un'invalidità non inferiore al 25%; è questo, infatti, il momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto può dirsi perfezionata.
Nel caso di specie la CTU ha indicato quale data di stabilizzazioni dei postumi invalidanti – quantificati nel 41% - la data 31 agosto 2016. È, dunque, da detta data che devono decorrere sia l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 sia lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori medi, in € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Andrea Bava e Leonardo Bava.
Il giudice dà atto che si procede all'integrazione del dispositivo inserendo anche il nome dell'avv.
Leonardo Bava quale distrattario atteso che per mero errore omissivo nel dispositivo pubblicato in data 20 giugno 2025 era stato indicato solo l'avv. Andrea Bava, nonostante il ricorso riportasse la firma di entrambi i difensori e nelle conclusioni venisse richiesta la distrazione delle spese in favore dei due difensori.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
− Accerta e dichiara che in conseguenza dell'evento lesivo del 14 luglio 2016, Parte_1 ha riportato un'invalidità complessiva del 41% con decorrenza dal 31 agosto 2016 e per l'effetto
− Condanna il a pagare a la speciale elargizione ex art. Controparte_1 Parte_1
5 comma 1 L 206/2004 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 41% e
6 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 791/2024
sulla base del valore di € 2.000 a punto percentuale, con rivalutazione di detta somma dal
1.1.2003, dedotto quanto già versato, oltre interessi legali;
− Condanna il a retrodatare l'assegno vitalizio ex art. 2 L 407/1998 e lo Controparte_1 speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L 206/2004 a decorrere dalla data del 31 agosto
2016, oltre interessi legali;
− Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Andrea Bava e
Leonardo Bava;
− Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 20/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
7