TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste ivi formulate;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al n. 2189 dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. C.F. 1 ), rappresentata e Parte 1
difesa dall'Avv. Maria Costa
Ricorrente
E
Controparte 1 nato a [...] il [...] J
Contumace
con l'intervento necessario del PM in sede;
Con ricorso depositato il 7.05.2024 Parte 1 ha chiesto la modifica delle
condizioni stabilite con la sentenza n. 1903/2018 con la quale il Tribunale di
Catanzaro, nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
Controparte_1 disponeva l'affidamento condiviso del minore 10.11.2007 con
,
Per 1, nato il [...], con residenza privilegiata presso la madre, con diritto-
dovere di visita per il padre secondo quanto previsto in parte motiva, ponendo a carico del CP 1 un contributo pari ad € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
In particolare, la ricorrente deduceva che l'ex coniuge è sottoposto a regime carcerario per scontare pena definitiva presso istituto penitenziario di altra provincia, con impossibilità o grave difficoltà ad ottenere dal padre tutte le autorizzazioni di volta in volta necessarie per la gestione del figlio minore del quale chiedeva, pertanto,
l'affidamento esclusivo.
Controparte 1 benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Espletata l'audizione della ricorrente ed acquisita idonea documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 21.05.2025.
Ciò posto, osserva che in giudizio è stata raggiunta idonea prova del verificarsi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza divorzile n. 1903/2018 del Tribunale
di Catanzaro, di sopraggiunti motivi atti a giustificare la modifica della condizione ivi stabilita, ai sensi dell'art. 9 lg. n. 898/1970, in relazione all'affidamento del figlio minore. Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che attualmente Controparte 1 sta
scontando in regime carcerario presso l'Istituto Penitenziario di Cosenza la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, come rideterminata dalla Corte d'Appello di Catanzaro
con sentenza n. 2131/2024, in parziale riforma della sentenza n.1729/2023 del
Tribunale di Catanzaro che gli aveva inflitto la pena di anni 9 e mesi 3 di reclusione per i reati contestati.
Ciò appare dirimente, allo stato, ai fini della decisione sull'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, essendo questa la soluzione maggiormente conforme all'interesse del minore (cfr. Cass. n. 16593/2008, n. 1202/2006. cfr. Cass. n.
26587/2009, conf. 24526/2010).
Sul punto, infatti, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 337 ter comma 2 c.c. "per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo
337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati [...].”
Ai sensi poi dell'art. 337 quater c.c. "il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".
CP 1Ebbene, il Collegio ritiene che la condizione attuale di detenzione del potrebbe condizionare gravemente la possibilità di attuare interventi tempestivi pur necessari od opportuni nell'interesse preminente del minore e giustifichi, pertanto, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio (Trib. Milano,
sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). Infatti, anche nel regime così disposto "Il
genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse" (art. 337-quater ultimo comma c.c.) ( Trib. Milano Sez. IX civile Ordinanza 20 marzo 2014 cit.; v.
anche: Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza 24 febbraio 2014).
Considerata la natura delle decisioni, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1903/2018 del
Tribunale di Catanzaro, che per il resto conferma, dispone l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre,Persona 2 Parte 1
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21.05.2025 della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo