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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6604/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6604/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB), Via Belvedere n. 23; e
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
LO ES (MI), Via Corso Roma n. 12 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Fabio Raimondo e Veronica Cella ed elettivamente domiciliati presso lo Studio per primo difensore in AN OS (MI), Via Dante n. 15/17, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore iene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con pari collocamento tra Per_1
i medesimi. I genitori si impegnano reciprocamente a informarsi e consultarsi per le principali questioni attinenti il figlio (educazione, istruzione scolastica e religiosa, salute ecc…) tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. 2) Salvo diversi e migliori accordi tra i ricorrenti, e tenuto conto e compatibilmente anche con gli impegni lavorativi di entrambi, il figlio starà con ciascun genitore nei tempi e modi seguenti, anche con l'ausilio dei nonni paterni o la nonna materna: a. a settimane alterne: dalle ore 18 della domenica alle ore 18 della domenica successiva con uno e con l'altro genitore;
ciascuno avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione dell'altro genitore al termine della settimana in cui terrà con sè il minore. Nella settimana di propria competenza, ciascun genitore accompagnerà il figlio alle relative attività scolastiche ed extrascolastiche (sport, catechismo, corsi ecc.). b. Durante il periodo estivo: i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Obbligo di comunicazione la destinazione prima della partenza. c. Durante le festività natalizie: avuto riguardo e compatibilmente con i vincoli lavorativi dei ricorrenti, il figlio trascorrerà le vacanze in pari misura con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
quanto al giorno di Natale e S. Stefano, secondo il criterio dell'alternanza. e. Le vacanze pasquali: verranno trascorse dal minore con ciascun genitore in pari misura;
i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. d. Il Carnevale, come pure le ulteriori festività civili e religiose previste dal calendario scolastico (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7-8 dicembre) saranno trascorse in via alternata dai minori con l'uno e con l'altro genitore. e. Obbligo delle parti di mantenere attivi i canali di comunicazione quali e-mail, cellulare, whatsapp così che ciascuno genitore possa contattare l'altro in ogni momento per questioni attinenti al figlio. 3) La casa familiare, sita in Dolomiti n. 22, Brugherio (MB), di proprietà esclusiva del signor con Pt_1 quanto in essa contenuto continuerà ad essere abitata dal signor Pt_1
4) La signora che ha lasciato l'abitazione e prelevato dalla casa familiare i propri effetti Parte_2 personali, ha già provveduto alle pratiche per il trasferimento della propria residenza in via Corso Roma n. 12, LO ES (MI), ove abita in un appartamento in affitto.
5) Quanto al mantenimento del figlio, in considerazione del collocamento paritario, le Parti concordano che la madre in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese versa al signor a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento, l'importo di € 250,00 e, parimenti, entro il giorno 30 di ciascun mese il padre versa alla signora sempre a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di € 250,00. Parte_2
6) Saranno a carico delle Parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza, che le Parti dichiarano di conoscere.
7) Quanto all'Assegno familiare e/o l'Assegno Unico Familiare per il minore, quale sia la successiva modifica e/o denominazione degli stessi, la signora riconosce che saranno percepiti dal signor Parte_2
quale contributo al mantenimento del minore. Pt_1
8) I coniugi sono titolari di redditi propri, dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito, e pertanto, non formulano reciproche richieste di contributo al loro mantenimento.
9) Con le attribuzioni qui regolate le Parti hanno inteso definire ogni loro rapporto economico- patrimoniale;
pertanto, con l'adempimento degli accordi sopra disciplinati i coniugi danno atto e dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a che pretendere gli uni dagli altri per nessuna ragione, causale e/o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente.
10) Le Parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carte di identità per il figlio minore, con relativa iscrizione di quest'ultima sul passaporto di ciascun genitore.
11) Spese e compensi legali del presente procedimento a carico solidale delle Parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_3
con ricorso depositato in data 14.10.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6604/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB), Via Belvedere n. 23; e
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
LO ES (MI), Via Corso Roma n. 12 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Fabio Raimondo e Veronica Cella ed elettivamente domiciliati presso lo Studio per primo difensore in AN OS (MI), Via Dante n. 15/17, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore iene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con pari collocamento tra Per_1
i medesimi. I genitori si impegnano reciprocamente a informarsi e consultarsi per le principali questioni attinenti il figlio (educazione, istruzione scolastica e religiosa, salute ecc…) tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. 2) Salvo diversi e migliori accordi tra i ricorrenti, e tenuto conto e compatibilmente anche con gli impegni lavorativi di entrambi, il figlio starà con ciascun genitore nei tempi e modi seguenti, anche con l'ausilio dei nonni paterni o la nonna materna: a. a settimane alterne: dalle ore 18 della domenica alle ore 18 della domenica successiva con uno e con l'altro genitore;
ciascuno avrà cura di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione dell'altro genitore al termine della settimana in cui terrà con sè il minore. Nella settimana di propria competenza, ciascun genitore accompagnerà il figlio alle relative attività scolastiche ed extrascolastiche (sport, catechismo, corsi ecc.). b. Durante il periodo estivo: i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Obbligo di comunicazione la destinazione prima della partenza. c. Durante le festività natalizie: avuto riguardo e compatibilmente con i vincoli lavorativi dei ricorrenti, il figlio trascorrerà le vacanze in pari misura con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
quanto al giorno di Natale e S. Stefano, secondo il criterio dell'alternanza. e. Le vacanze pasquali: verranno trascorse dal minore con ciascun genitore in pari misura;
i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. d. Il Carnevale, come pure le ulteriori festività civili e religiose previste dal calendario scolastico (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7-8 dicembre) saranno trascorse in via alternata dai minori con l'uno e con l'altro genitore. e. Obbligo delle parti di mantenere attivi i canali di comunicazione quali e-mail, cellulare, whatsapp così che ciascuno genitore possa contattare l'altro in ogni momento per questioni attinenti al figlio. 3) La casa familiare, sita in Dolomiti n. 22, Brugherio (MB), di proprietà esclusiva del signor con Pt_1 quanto in essa contenuto continuerà ad essere abitata dal signor Pt_1
4) La signora che ha lasciato l'abitazione e prelevato dalla casa familiare i propri effetti Parte_2 personali, ha già provveduto alle pratiche per il trasferimento della propria residenza in via Corso Roma n. 12, LO ES (MI), ove abita in un appartamento in affitto.
5) Quanto al mantenimento del figlio, in considerazione del collocamento paritario, le Parti concordano che la madre in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese versa al signor a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento, l'importo di € 250,00 e, parimenti, entro il giorno 30 di ciascun mese il padre versa alla signora sempre a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di € 250,00. Parte_2
6) Saranno a carico delle Parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza, che le Parti dichiarano di conoscere.
7) Quanto all'Assegno familiare e/o l'Assegno Unico Familiare per il minore, quale sia la successiva modifica e/o denominazione degli stessi, la signora riconosce che saranno percepiti dal signor Parte_2
quale contributo al mantenimento del minore. Pt_1
8) I coniugi sono titolari di redditi propri, dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito, e pertanto, non formulano reciproche richieste di contributo al loro mantenimento.
9) Con le attribuzioni qui regolate le Parti hanno inteso definire ogni loro rapporto economico- patrimoniale;
pertanto, con l'adempimento degli accordi sopra disciplinati i coniugi danno atto e dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a che pretendere gli uni dagli altri per nessuna ragione, causale e/o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente.
10) Le Parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carte di identità per il figlio minore, con relativa iscrizione di quest'ultima sul passaporto di ciascun genitore.
11) Spese e compensi legali del presente procedimento a carico solidale delle Parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_3
con ricorso depositato in data 14.10.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Claudia Bonomi