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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 983/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
AMATUCCI ALESSANDRA e con elezione di domicilio in presso avv. AMATUCCI
ALESSANDRA;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CASTELLI ACHILLE e con CP_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in VIA CHERUBINI N. 25 63824 ALTIDONA, presso e nello studio dell'avv. CASTELLI ACHILLE;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Dell'opponente:
in via preliminare dichiarare l'impignorabilità del veicolo del ricorrente per i motivi esposti e documentati nella in tutti gli atti e scritti difensivi, disponendosi la sospensione del fermo.
pagina 1 di 10 nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella n.
08220190009115861000, della cartella n. 08220200003805140000, della cartella n.
08220200003805140000, della cartella n.
08220200005752274000, della cartella n. 08220200005752375000, della cartella n.
08220200007127462000, della cartella n. 08220210000044683000, della cartella n.
08220210003617810000, della cartella n. 08220220000788969000, della cartella n.
08220220002176992000, della cartella n. 08220220003146523000, della cartella n.
08220220003146523000, della cartella n. 08220220006082790000, della cartella n.
08220230000093371000, della cartella n. 08220230007093039000 e della cartella n.
08220230007093140000, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali qui integralmente ci si richiama;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da quantificarsi come da D.M. 55/2014 e da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria.
Dell'opposto:
In via pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito indicando la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, territorialmente individuata in riferimento alle singole cartelle di pagamento opposte in quanto aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda avanzata dal sig. Pt_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda avanzata dal sig. , per tutti i motivi meglio esposti Parte_1
alla superiore narrativa e confermare la validità e l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08280202400001364000 notificata in data
12.02.2024, oltre alla legittimità del diritto di credito azionato, degli atti presupposti,
pagina 2 di 10 connessi e conseguenti, impugnati dal debitore in quanto tutti regolarmente notificati, confermandone l'efficacia e gli effetti al fine del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di quanto dovuto in Parte_1
favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare, oneri accessori e spese di procedura.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione del 04/03/2024 ex art. 615 c.p.c.
[...]
adiva il G.E, introducendo il giudizio rubricato al R.G.E. n. 148/2024 – G.E. Parte_1
Dott. convenendo in giudizio l' per Per_1 Controparte_2
l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, di cui era venuto a conoscenza solamente con il preavviso di fermo amministrativo n. 08280202400001364000 : n.
08220190009115861000; n. 08220200003805140000; n. 08220200003805140000;
08220200005752274000; n. 08220200005752375000; n. 08220200007127462000; n.
08220210000044683000; n. 08220210003617810000; n. 08220220000788969000; n.
08220220002176992000; n. 08220220003146523000; n. 08220220003146523000; n.
08220220006082790000; n. 08220230000093371000; n. 08220230007093039000; n.
08220230007093140000, mai notificate dall' . - Il ricorrente così Controparte_2
concludeva: “IN VIA PREGIUDIZIALE, inaudita altera parte o previa e urgente fissazione di udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, la sospensione del preannunciato fermo amministrativo nonché degli atti impugnati e dell'esecuzione, stante la sussistenza dei gravi motivi integrati dalla palese fondatezza delle ragioni di opposizione e il pregiudizio economico che verrebbe arrecato al ricorrente da un'esecuzione diretta a ottenere somme ingenti che risultano assolutamente non dovute,
pagina 3 di 10 per tutte le causali indicate, in fatto e in diritto, alle quali qui integralmente ci si richiama;
IN VIA PRINCIPALE, annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella n. 08220190009115861000, della cartella n. 08220200003805140000, della cartella n. 08220200003805140000, della cartella n. 08220200005752274000, della cartella n. 08220200005752375000, della cartella n. 08220200007127462000, della cartella n. 08220210000044683000, della cartella n. 08220210003617810000, della cartella n. 08220220000788969000, della cartella n. 08220220002176992000, della cartella n. 08220220003146523000, della cartella n. 08220220003146523000, della cartella n. 08220220006082790000, della cartella n. 08220230000093371000, della cartella n. 08220230007093039000 e della cartella n. 08220230007093140000, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali qui integralmente ci si richiama;
CONDANNARE l al pagamento delle spese e competenze di CP_1
causa, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da quantificarsi come da D.M. 55/2014
e da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria. IN
VIA ISTRUTTORIA: ordinare ex art. 210 cpc all' la produzione degli originali CP_1
degli atti impugnati e delle relate di notifica, come sopra meglio identificati e della relativa notifica.” - Infatti, solo in data 12/02/2024, a seguito di notifica a mezzo pec del preavviso di fermo n. 08280202400001364000 (All. 1 fasc. opp.te)) Pt_1
apprendeva dell'esistenza di titoli mai notificati;
il Giudice dell'Esecuzione dott. Per_1
ritenendo sussistente l'opportunità di sospendere l'esecuzione, disponeva in tal senso e fissava l'udienza del 12/04/2024 (All. 2fasc. ricorrente); con memoria difensiva del
02.04.2024 si costituiva l . Con ordinanza il G.E. dichiarava il non luogo a CP_1
provvedere sulla richiesta di sospensiva e concedeva un termine per la riassunzione della causa. Di qui l'odierno giudizio.
pagina 4 di 10 Parte opponente in questa sede sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle. Non esisteva quindi il titolo su cui si fondava l'esecuzione e comunque in via subordinata deduceva che il credito era prescritto.
Si costituiva l eccependo il difetto di giurisdizione in favore della Corte di CP_1
Giustizia Tributaria e nel merito comunque depositava prova della avvenuta consegna delle pec contenenti le cartelle di cui è causa.
A questo punto l'opponente sosteneva che non aveva aperto tali pec non provenendo esse dall'indirizzo ufficiale dell CP_1
L metteva in luce la contraddittorietà delle affermazioni Controparte_2
avversarie e insisteva nella eccezione di difetto di giurisdizione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta della istruttoria documentale.
Viene dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria.
Quanto al preavviso di fermo amministrativo , come già affermato dal G.E., (Cass sez. U - , Ordinanza n. 8069 del 26/03/2025) la giurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura del credito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare- coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata.
Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione
pagina 5 di 10 tributaria e si limita a preannunciarla(Cass Sez. U -
, Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024) .
L'opponente chiede poi di annullare le cartelle esattoriali (pacificamente portanti crediti tributari) , mai notificate all'opponente -a suo dire- e quindi di dichiarare l'inesistenza del titolo su cui si fonda l'esecuzione forzata;
eccepisce poi la prescrizione del credito tributario alla luce della mancanza di atti interruttivi, posto che appunto le cartelle esattoriali non erano state notificate.
Ebbene deducendo la non-definitività delle cartelle ne segue che tale contestazione radica la giurisdizione del giudice tributario.
Si richiama sul punto la massima della Cassazione: (Sez. U -
, Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022) in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato che il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel pagina 6 di 10 secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50,
d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del
1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data.
Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in
pagina 7 di 10 cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Si cita ancora la seguente pronuncia: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, e dall'altro che
l'Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n.
602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell'esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell'amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell'ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo
pagina 8 di 10 dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l'originaria sussistenza del credito erariale” (Cass Sentenza n. 10896 del 24/04/2023) .
Se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite
l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza (Cass. Sez un. 34447/19).
Anche di recente la Cassazione si è così espressa, dando seguito al precedente orientamento in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria: “Rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva “
(Cass. Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o pagina 9 di 10 assorbita,così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5200,00 di cui euro 1700,00 per la CP_1
fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione e euro1400,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 08/07/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 983/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
AMATUCCI ALESSANDRA e con elezione di domicilio in presso avv. AMATUCCI
ALESSANDRA;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CASTELLI ACHILLE e con CP_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in VIA CHERUBINI N. 25 63824 ALTIDONA, presso e nello studio dell'avv. CASTELLI ACHILLE;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Dell'opponente:
in via preliminare dichiarare l'impignorabilità del veicolo del ricorrente per i motivi esposti e documentati nella in tutti gli atti e scritti difensivi, disponendosi la sospensione del fermo.
pagina 1 di 10 nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella n.
08220190009115861000, della cartella n. 08220200003805140000, della cartella n.
08220200003805140000, della cartella n.
08220200005752274000, della cartella n. 08220200005752375000, della cartella n.
08220200007127462000, della cartella n. 08220210000044683000, della cartella n.
08220210003617810000, della cartella n. 08220220000788969000, della cartella n.
08220220002176992000, della cartella n. 08220220003146523000, della cartella n.
08220220003146523000, della cartella n. 08220220006082790000, della cartella n.
08220230000093371000, della cartella n. 08220230007093039000 e della cartella n.
08220230007093140000, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali qui integralmente ci si richiama;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da quantificarsi come da D.M. 55/2014 e da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria.
Dell'opposto:
In via pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito indicando la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, territorialmente individuata in riferimento alle singole cartelle di pagamento opposte in quanto aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda avanzata dal sig. Pt_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda avanzata dal sig. , per tutti i motivi meglio esposti Parte_1
alla superiore narrativa e confermare la validità e l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08280202400001364000 notificata in data
12.02.2024, oltre alla legittimità del diritto di credito azionato, degli atti presupposti,
pagina 2 di 10 connessi e conseguenti, impugnati dal debitore in quanto tutti regolarmente notificati, confermandone l'efficacia e gli effetti al fine del soddisfacimento del credito azionato e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di quanto dovuto in Parte_1
favore dell'Agente della Riscossione, fino al soddisfo del credito complessivo per cui si procede, oltre interessi maturati ed a maturare, oneri accessori e spese di procedura.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione del 04/03/2024 ex art. 615 c.p.c.
[...]
adiva il G.E, introducendo il giudizio rubricato al R.G.E. n. 148/2024 – G.E. Parte_1
Dott. convenendo in giudizio l' per Per_1 Controparte_2
l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, di cui era venuto a conoscenza solamente con il preavviso di fermo amministrativo n. 08280202400001364000 : n.
08220190009115861000; n. 08220200003805140000; n. 08220200003805140000;
08220200005752274000; n. 08220200005752375000; n. 08220200007127462000; n.
08220210000044683000; n. 08220210003617810000; n. 08220220000788969000; n.
08220220002176992000; n. 08220220003146523000; n. 08220220003146523000; n.
08220220006082790000; n. 08220230000093371000; n. 08220230007093039000; n.
08220230007093140000, mai notificate dall' . - Il ricorrente così Controparte_2
concludeva: “IN VIA PREGIUDIZIALE, inaudita altera parte o previa e urgente fissazione di udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, la sospensione del preannunciato fermo amministrativo nonché degli atti impugnati e dell'esecuzione, stante la sussistenza dei gravi motivi integrati dalla palese fondatezza delle ragioni di opposizione e il pregiudizio economico che verrebbe arrecato al ricorrente da un'esecuzione diretta a ottenere somme ingenti che risultano assolutamente non dovute,
pagina 3 di 10 per tutte le causali indicate, in fatto e in diritto, alle quali qui integralmente ci si richiama;
IN VIA PRINCIPALE, annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella n. 08220190009115861000, della cartella n. 08220200003805140000, della cartella n. 08220200003805140000, della cartella n. 08220200005752274000, della cartella n. 08220200005752375000, della cartella n. 08220200007127462000, della cartella n. 08220210000044683000, della cartella n. 08220210003617810000, della cartella n. 08220220000788969000, della cartella n. 08220220002176992000, della cartella n. 08220220003146523000, della cartella n. 08220220003146523000, della cartella n. 08220220006082790000, della cartella n. 08220230000093371000, della cartella n. 08220230007093039000 e della cartella n. 08220230007093140000, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali qui integralmente ci si richiama;
CONDANNARE l al pagamento delle spese e competenze di CP_1
causa, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da quantificarsi come da D.M. 55/2014
e da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria. IN
VIA ISTRUTTORIA: ordinare ex art. 210 cpc all' la produzione degli originali CP_1
degli atti impugnati e delle relate di notifica, come sopra meglio identificati e della relativa notifica.” - Infatti, solo in data 12/02/2024, a seguito di notifica a mezzo pec del preavviso di fermo n. 08280202400001364000 (All. 1 fasc. opp.te)) Pt_1
apprendeva dell'esistenza di titoli mai notificati;
il Giudice dell'Esecuzione dott. Per_1
ritenendo sussistente l'opportunità di sospendere l'esecuzione, disponeva in tal senso e fissava l'udienza del 12/04/2024 (All. 2fasc. ricorrente); con memoria difensiva del
02.04.2024 si costituiva l . Con ordinanza il G.E. dichiarava il non luogo a CP_1
provvedere sulla richiesta di sospensiva e concedeva un termine per la riassunzione della causa. Di qui l'odierno giudizio.
pagina 4 di 10 Parte opponente in questa sede sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle. Non esisteva quindi il titolo su cui si fondava l'esecuzione e comunque in via subordinata deduceva che il credito era prescritto.
Si costituiva l eccependo il difetto di giurisdizione in favore della Corte di CP_1
Giustizia Tributaria e nel merito comunque depositava prova della avvenuta consegna delle pec contenenti le cartelle di cui è causa.
A questo punto l'opponente sosteneva che non aveva aperto tali pec non provenendo esse dall'indirizzo ufficiale dell CP_1
L metteva in luce la contraddittorietà delle affermazioni Controparte_2
avversarie e insisteva nella eccezione di difetto di giurisdizione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta della istruttoria documentale.
Viene dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria.
Quanto al preavviso di fermo amministrativo , come già affermato dal G.E., (Cass sez. U - , Ordinanza n. 8069 del 26/03/2025) la giurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura del credito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare- coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata.
Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione
pagina 5 di 10 tributaria e si limita a preannunciarla(Cass Sez. U -
, Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024) .
L'opponente chiede poi di annullare le cartelle esattoriali (pacificamente portanti crediti tributari) , mai notificate all'opponente -a suo dire- e quindi di dichiarare l'inesistenza del titolo su cui si fonda l'esecuzione forzata;
eccepisce poi la prescrizione del credito tributario alla luce della mancanza di atti interruttivi, posto che appunto le cartelle esattoriali non erano state notificate.
Ebbene deducendo la non-definitività delle cartelle ne segue che tale contestazione radica la giurisdizione del giudice tributario.
Si richiama sul punto la massima della Cassazione: (Sez. U -
, Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022) in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato che il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel pagina 6 di 10 secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50,
d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del
1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data.
Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in
pagina 7 di 10 cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Si cita ancora la seguente pronuncia: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, e dall'altro che
l'Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n.
602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell'esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell'amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell'ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo
pagina 8 di 10 dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l'originaria sussistenza del credito erariale” (Cass Sentenza n. 10896 del 24/04/2023) .
Se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite
l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza (Cass. Sez un. 34447/19).
Anche di recente la Cassazione si è così espressa, dando seguito al precedente orientamento in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria: “Rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva “
(Cass. Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o pagina 9 di 10 assorbita,così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5200,00 di cui euro 1700,00 per la CP_1
fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione e euro1400,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 08/07/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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