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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1766 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BELLON MARISA, C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLUMBANU C.F._2
DOMENICA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il tribunale disporre:
1. l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre la quale potrà assumere ogni decisione anche di maggiore interesse per il figlio in materia di istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio.
2. conferma dell'assegno di euro 100 in capo al padre per il mantenimento del figlio, che dovrà essere versato alla madre entro il giorno di 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese estraordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative al figlio Confermano il diritto di visita del padre, almeno una volta alla Per_1
settimana, il lunedì o il martedì, dalle 15.30 alle 19.30”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2024, , premesso di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto dalla quale Controparte_1
era nato il figlio il 7/11/2019; che il convenuto faceva uso di sostanze stupefacenti e Per_1
aveva iniziato ad assumere dei comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore, al punto da arrivare ad allontanare lei e il figlio dalla abitazione il 7/08/2022, impedendo loro di farvi rientro;
che aveva chiesto al tribunale per i minorenni la pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio, successivamente rinunciando alla domanda e con lui accordandosi in ordine al regime di affidamento e al diritto di visita del figlio;
che attualmente madre e figlio erano stati collocati presso la comunità “Casa Letizia” in Assemini;
che
2 frequentava dei corsi di formazione per un futuro inserimento nel mondo del lavoro mentre il lavorava presso una pizzeria in Cagliari oltre a svolgere l'attività di pescatore insieme CP_1
al padre;
che il convenuto si disinteressava completamente del figlio, omettendo, tra l'altro, di versare l'assegno di mantenimento di 100 euro mensili;
ciò premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento del minore in via super esclusiva alla madre con facoltà di assumere autonomamente le decisioni in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, ponendo in capo al padre l'assegno di 400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 8/10/2024, non Controparte_1
opponendosi alla domanda di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente, ma contestando di essersi disinteressato del figlio e affermando di avere sempre contribuito al suo Per_1
mantenimento fino a quando aveva una occupazione, essendo invece attualmente disoccupato e in grave difficoltà economica.
Le parti, personalmente comparse davanti al giudice delegato, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La signora ha dichiarato di percepire la pensione di invalidità per il figlio di euro 525 al Pt_1
mese, oltre all'assegno unico al 100% di euro 300, ed altresì di lavorare da un mese come lavapiatti percependo la retribuzione di euro 800 al mese.
Il resistente, privo di occupazione dal febbraio 2024 e ospitato temporaneamente dal fratello e la cognata, ha dichiarato di essere allo stato privo dei mezzi necessari per condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nella stessa udienza del 9/10/2024, sono anche comparsi gli operatori responsabili della
Comunità socio educativa di Assemini “Casa Letizia”, dove la ricorrente è inserita con il figlio
3 dal settembre 2023, su sua spontanea richiesta di sostegno, riportando il costante positivo andamento del percorso di supporto sociale della signora , la quale si occupa di ogni Pt_1
aspetto riguardante la cura del figlio, portatore di handicap grave.
Gli operatori hanno quindi espresso una valutazione assolutamente favorevole a un affidamento rinforzato alla madre che potrà meglio gestire ogni aspetto della cura del figlio.
Il giudice delegato, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità agli accordi, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto corrispondenti all'interesse del minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale
1. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, la Persona_2
quale potrà assumere ogni decisione anche di maggiore interesse per il figlio in materia di istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale;
2. il padre potrà vedere il figlio una volta alla settimana, il lunedì o il martedì, dalle 15.30 alle
19.30;
3. dispone che versi in favore di la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 100, entro il giorno di 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive,
ludiche e ricreative) relative al figlio Per_1
4. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
4 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
19/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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