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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 4922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4922 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato PAOLO MIGLIORINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato RAFFAELE TORTORELLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per entrambe le parti (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del
17/07/2025):
“chiede che il Tribunale di Firenze, Voglia dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e e decorsi i termini di legge, preso atto della Parte_1 CP_1 volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti in Scandicci il 21.07.1996”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , la quale si è CP_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e hanno anche concordemente chiesto la pronuncia della separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
In difetto di prole minorenne, non occorre adottare ulteriori statuizioni.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalle parti;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), l'11/02/1968, e , n. a FIRENZE (FI), il 12/09/1971 CP_1
2 (matrimonio contratto a FIRENZE il 21/07/1996, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FIRENZE, parte 2, serie A, anno 1996);
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4922 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato PAOLO MIGLIORINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato RAFFAELE TORTORELLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per entrambe le parti (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del
17/07/2025):
“chiede che il Tribunale di Firenze, Voglia dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e e decorsi i termini di legge, preso atto della Parte_1 CP_1 volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti in Scandicci il 21.07.1996”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , la quale si è CP_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e hanno anche concordemente chiesto la pronuncia della separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
In difetto di prole minorenne, non occorre adottare ulteriori statuizioni.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalle parti;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), l'11/02/1968, e , n. a FIRENZE (FI), il 12/09/1971 CP_1
2 (matrimonio contratto a FIRENZE il 21/07/1996, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FIRENZE, parte 2, serie A, anno 1996);
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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