Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Piscitelli e US Acquarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Piscitelli, in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento disciplinare emesso dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, -OMISSIS-, con il quale si commina alla ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero;
e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra i quali:
- la nota prot. n. -OMISSIS-, riservata personale, avente ad oggetto la prima contestazione disciplinare all'esponente, in relazione ai fatti -OMISSIS-;
- il verbale di audizione orale della odierna ricorrente da parte del Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Imperia;
- la nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la seconda contestazione disciplinare mossa all'esponente, per i fatti occorsi il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. AL US ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 23.03.2021 e pervenuto in Segreteria in data 7.04.2021, -OMISSIS-, dipendente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria il provvedimento disciplinare emesso -OMISSIS- dal Comandante Provinciale, con il quale le era stata inflitta la sanzione del rimprovero scritto.
L'episodio sottostante alla sanzione risaliva al -OMISSIS-, quando la ricorrente, su esplicita richiesta del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, accedeva per pochi istanti all’ufficio autorimessa per assistere il collega nel tentativo di ripristinare l’operatività di un’autogru tramite il programma GAC.
La ricorrente sosteneva di non aver materialmente utilizzato il computer, limitandosi a mettere a disposizione le proprie credenziali di accesso al -OMISSIS-, unico ad operare sulla postazione. Con il primo motivo di ricorso, -OMISSIS- deduceva il vizio di incompetenza del Comandante Provinciale a irrogare la sanzione, in quanto, ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, per le sanzioni superiori al rimprovero verbale la competenza sarebbe spettata all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione del principio di immodificabilità della contestazione, osservando come la prima accusa, concernente l’accesso non autorizzato a locali dell’Amministrazione, fosse stata sostituita in corso d’opera con l’accusa di aver espletato una mansione lavorativa diversa senza autorizzazione, pregiudicando in tal modo il suo diritto di difesa.
Il terzo motivo investiva il travisamento dei fatti e la contraddittorietà rispetto a due ordini di servizio interni che, nel periodo dei fatti, la nominavano espressamente Responsabile dell’Ufficio Sub-consegnatario e Magazzino, autorizzandone quindi l’accesso ai locali in questione.
Il quarto motivo denunciava la totale assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio, il quale si limitava a indicare la tipologia di sanzione senza esplicitare i fatti costitutivi dell’illecito, né i criteri adottati per la scelta della misura.
Il quinto motivo, infine, censurava la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, rilevando come al -OMISSIS-, che aveva materialmente operato sul computer e richiesto l’intervento, fosse stato inflitto il solo rimprovero verbale, mentre alla ricorrente, che aveva avuto un ruolo meramente passivo, fosse stata applicata una sanzione più grave in assenza di una adeguata giustificazione.
Costituitasi in giudizio per l’Amministrazione resistente, l’Avvocatura dello Stato, in memoria difensiva, replicava analiticamente ai motivi di ricorso sopra epitomati sostenendo l’infondatezza del ricorso nel merito.
Nella memoria conclusionale e di replica, la difesa del-OMISSIS- ribadiva le proprie argomentazioni e confutava puntualmente quelle dell’Avvocatura.
All’udienza straordinaria del 20.11.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto, con le precisazioni che seguono.
La censura di incompetenza sollevata dalla ricorrente è infondata alla luce del quadro normativo speciale che disciplina il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
L'art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce infatti una deroga espressa al modello generale, prevedendo che il rapporto di impiego del suddetto personale sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
Proprio in virtù di tale regime speciale, non è direttamente applicabile la disciplina generale di cui all'art. 55-bis del medesimo decreto, che attribuisce la competenza per le sanzioni superiori al rimprovero verbale a un apposito Ufficio per i procedimenti disciplinari.
La corretta disciplina da applicare è invece rinvenibile nello schema di Regolamento di disciplina del personale, richiamato dall'art. 239 del d.lgs. n. 217 del 2005, il quale all'articolo 4, comma 5, attribuisce espressamente al Comandante la competenza a irrogare le sanzioni del rimprovero orale e scritto nei confronti del personale che presta servizio nel suo comando.
Ne consegue che il Comandante Provinciale di Imperia era pienamente legittimato a emettere il provvedimento di rimprovero scritto, rendendo infondata l'eccezione di incompetenza.
Diverso e ben fondato è invece il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di immodificabilità della contestazione.
La difesa erariale sostiene che la prima nota del 9 novembre 2020 costituisse una mera richiesta di chiarimenti e non un atto formale di contestazione.
Tuttavia, il tenore di quell'atto, il quale ipotizzava specifiche infrazioni normative e ingiungeva alla dipendente di produrre giustificazioni entro un termine perentorio di cinque giorni, ne rivela la natura già contenziosa e preliminare alla sanzione.
La successiva nota del 25 novembre 2020 ha modificato il nucleo fattuale dell'addebito, trasformandolo da "accesso non autorizzato a locali" in "svolgimento di mansione diversa senza autorizzazione".
Questa alterazione sostanziale dell'oggetto della contestazione nel corso del procedimento ha inevitabilmente disorientato la difesa della ricorrente, pregiudicandone il diritto ad un contraddittorio effettivo su fatti definiti e certi, in palese violazione dei principi generali del procedimento disciplinare.
Parimenti fondato si rivela il terzo motivo, deducente l'eccesso di potere per travisamento dei fatti.
L'Amministrazione sostiene che la ricorrente avesse accesso ai locali del magazzino solo in presenza dei responsabili dell'ufficio.
Tale asserzione è smentita dagli ordini di servizio interni prodotti dalla ricorrente, dai quali emerge che la stessa era stata nominata "Responsabile dell'Ufficio Sub-consegnatario e Magazzino" proprio nel periodo in cui si verificò l'episodio.
In tale veste, ella aveva legittimo accesso a quei locali per le proprie incombenze istituzionali.
Inoltre, la ricostruzione fattuale dell'Amministrazione, secondo cui -OMISSIS- avrebbe operato materialmente sul computer, è smentita dalle sue dichiarazioni, confermate dalla attestazione del -OMISSIS- dalle quali risulta che si limitò a mettere le proprie credenziali a disposizione del superiore -OMISSIS- per un tentativo di accesso al programma GAC, finalizzato alla riattivazione di un automezzo di servizio.
Il quarto motivo, concernente il difetto di motivazione, è altrettanto valido.
Il provvedimento sanzionatorio si limita infatti a menzionare la tipologia della sanzione inflitta, omettendo del tutto qualsiasi analisi in concreto dei fatti ascritti, della loro sussunzione sotto le norme violate e della valutazione dei criteri di scelta del provvedimento afflittivo concretamente irrogato.
L'Avvocatura dello Stato tenta di supplire a questa carenza in giudizio, elencando una serie di elementi che il Comandante avrebbe valutato.
Tale operazione è inammissibile, poiché la motivazione, obbligatoria per gli atti amministrativi ex art. 3 della L. n. 241 del 1990, deve essere contenuta nell'atto stesso e non può essere integrata o ricostruita successivamente in sede contenziosa.
L'atto impugnato è pertanto viziato da una manifesta insufficienza esplicativa che ne intacca la legittimità.
Infine, il quinto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, appare pienamente condivisibile.
L'Amministrazione, nella memoria difensiva, giustifica la scelta del rimprovero scritto richiamando una serie di precedenti disciplinari e di presunti comportamenti criticabili della ricorrente.
Tuttavia, nel provvedimento impugnato non vi è il minimo cenno a tali elementi, che risultano quindi essere stati considerati in via di mero fatto rispetto a quella specifica procedura o, peggio, introdotti successivamente in modo pretestuoso.
La violazione del principio di proporzionalità emerge con chiarezza anche dal confronto con la sanzione inflitta al collega -OMISSIS-, il quale, pur essendo colui che materialmente richiese l'accesso e tentò di operare sul computer, ricevette il solo rimprovero verbale.
Tale disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione argomentata nell'atto, configura un evidente squilibrio nella valutazione delle condotte e nella commisurazione della pena, in contrasto con i criteri di gradualità e proporzionalità sanciti dall'art. 12 del codice disciplinare.
In conclusione, mentre il motivo di incompetenza è destituito di fondamento per le peculiari norme ordinamentali applicabili al Corpo, tutti gli altri motivi del ricorso appaiono solidamente fondati e dimostrano la sussistenza di gravi vizi procedimentali e sostanziali nell'azione disciplinare dell'Amministrazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento disciplinare impugnato.
Da ultimo, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie e del rapporto di servizio intercorrente fra le parti, si ritengono sussistere i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento disciplinare in oggetto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL US ET, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL US ET |
IL SEGRETARIO